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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUTA CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Via Barnaba n. 30 Controparte_1 P.IVA_2
Milano; rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO MONICA e dall'avv. FAZIO IVANO, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.8.2020 la quale cessionaria del Controparte_1
credito, citava in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa il ed esponeva di Parte_1
essere creditrice della somma di €. 51.183,53, quale sorte capitale, in virtù di fatture emesse dalla cedente Enel Sole s.r.l. per forniture di energia erogate in favore del comune, nonché della somma di
€. 12.153,46 a titolo di interessi moratori alla data del 7.8.2020, della somma di €.967,14 per mancato pagamento delle NDI e della somma di €. 1.160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 231/02. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna del Parte_1
al pagamento in suo favore di dette somme, oltre le spese di lite.
[...]
Il , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. Parte_1
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 899 del 21.6.2022, accoglieva la domanda attrice e condannava il al pagamento delle somme così come richieste sia a titolo di sorte Parte_1
capitale e sia a titolo di interessi e di risarcimento danno, oltre le spese di lite.
pagina 2 di 5 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il affidandolo a Parte_1
due motivi.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
Entrambi i motivi di appello vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo l'appellante, premesso di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado per un disguido dovuto al fatto che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mezzo PEC il
21.8.2020 e cioè in un periodo nel quale il personale addetto all'ufficio competente alla ricezione degli atti era in ferie, ha articolato in seno all'atto di appello una eccezione di inadempimento ex art.1460 cc.
In particolare, il di ha dedotto di non avere mai usufruito di energia elettrica Pt_1 Parte_1
erogata dalla società Enel Sole s.r.l., con la quale aveva sottoscritto una convenzione in data 28.2.2009,
“per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole” ed avente specificamente ad oggetto “la fornitura di servizi inerenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'informatizzazione, la riqualificazione strutturale e tecnologica, il potenziamento e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole ricadenti nell'intero territorio Comunale, nonché di tutte le ulteriori prestazioni specificate in convenzione”;
convenzione, rispetto alla quale, si sarebbe resa totalmente inadempiente. CP_2
Siccome correttamente dedotto dall'appellata, questa Corte ritiene che l'eccezione di inadempimento proposta per la prima volta in appello dal comune appellante debba essere dichiarata inammissibile (v.,
in tal senso, Cass. 6168/11 secondo cui: “secondo la giurisprudenza di questa Corte e' inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 applicabile ai pagina 3 di 5 giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio (Cass. 13746/02;
11728/02; 10764/99)”). In altra pronuncia la Corte di legittimità ha chiarito che “… la questione in parola, sollevata nella specie dalle Amministrazioni pubbliche solo in sede di rinvio, è inammissibile e tale sarebbe stata, peraltro, già in appello, ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da questa Corte
(Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), "è la logica stessa del sistema che esclude che in appello... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio,
Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)" (Cass. 13/10/2015, n. 20502)” (v. Cass. 2529/18).
Né, del resto, appare conducente il richiamo da parte dell'appellante alla sentenza n.28070/21 della
Corte di cassazione per invocare l'ammissibilità dell'eccezione di inadempimento proposta per la prima volta in appello, atteso che la pronuncia citata afferisce ad una diversa fattispecie nella quale l'eccezione di inadempimento era stata proposta, sia pure tardivamente, nel primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui non ha tenuto conto dei pagamenti eseguiti in favore della banca appellata e provati dai mandati di pagamento allegati all'atto di appello.
Il motivo va dichiarato inammissibile attesa la preclusione fissata dall'art.345 cpc con riguardo alle nuove produzioni documentali in secondo grado.
Per le esposte ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.899/22 del Tribunale di Ragusa.
Condanna il al pagamento in favore della banca appellata delle spese Parte_1
processuali liquidate in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
13.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUTA CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Via Barnaba n. 30 Controparte_1 P.IVA_2
Milano; rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO MONICA e dall'avv. FAZIO IVANO, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.8.2020 la quale cessionaria del Controparte_1
credito, citava in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa il ed esponeva di Parte_1
essere creditrice della somma di €. 51.183,53, quale sorte capitale, in virtù di fatture emesse dalla cedente Enel Sole s.r.l. per forniture di energia erogate in favore del comune, nonché della somma di
€. 12.153,46 a titolo di interessi moratori alla data del 7.8.2020, della somma di €.967,14 per mancato pagamento delle NDI e della somma di €. 1.160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 231/02. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna del Parte_1
al pagamento in suo favore di dette somme, oltre le spese di lite.
[...]
Il , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. Parte_1
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 899 del 21.6.2022, accoglieva la domanda attrice e condannava il al pagamento delle somme così come richieste sia a titolo di sorte Parte_1
capitale e sia a titolo di interessi e di risarcimento danno, oltre le spese di lite.
pagina 2 di 5 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il affidandolo a Parte_1
due motivi.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
Entrambi i motivi di appello vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo l'appellante, premesso di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado per un disguido dovuto al fatto che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mezzo PEC il
21.8.2020 e cioè in un periodo nel quale il personale addetto all'ufficio competente alla ricezione degli atti era in ferie, ha articolato in seno all'atto di appello una eccezione di inadempimento ex art.1460 cc.
In particolare, il di ha dedotto di non avere mai usufruito di energia elettrica Pt_1 Parte_1
erogata dalla società Enel Sole s.r.l., con la quale aveva sottoscritto una convenzione in data 28.2.2009,
“per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole” ed avente specificamente ad oggetto “la fornitura di servizi inerenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'informatizzazione, la riqualificazione strutturale e tecnologica, il potenziamento e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole ricadenti nell'intero territorio Comunale, nonché di tutte le ulteriori prestazioni specificate in convenzione”;
convenzione, rispetto alla quale, si sarebbe resa totalmente inadempiente. CP_2
Siccome correttamente dedotto dall'appellata, questa Corte ritiene che l'eccezione di inadempimento proposta per la prima volta in appello dal comune appellante debba essere dichiarata inammissibile (v.,
in tal senso, Cass. 6168/11 secondo cui: “secondo la giurisprudenza di questa Corte e' inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 applicabile ai pagina 3 di 5 giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio (Cass. 13746/02;
11728/02; 10764/99)”). In altra pronuncia la Corte di legittimità ha chiarito che “… la questione in parola, sollevata nella specie dalle Amministrazioni pubbliche solo in sede di rinvio, è inammissibile e tale sarebbe stata, peraltro, già in appello, ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da questa Corte
(Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), "è la logica stessa del sistema che esclude che in appello... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio,
Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)" (Cass. 13/10/2015, n. 20502)” (v. Cass. 2529/18).
Né, del resto, appare conducente il richiamo da parte dell'appellante alla sentenza n.28070/21 della
Corte di cassazione per invocare l'ammissibilità dell'eccezione di inadempimento proposta per la prima volta in appello, atteso che la pronuncia citata afferisce ad una diversa fattispecie nella quale l'eccezione di inadempimento era stata proposta, sia pure tardivamente, nel primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui non ha tenuto conto dei pagamenti eseguiti in favore della banca appellata e provati dai mandati di pagamento allegati all'atto di appello.
Il motivo va dichiarato inammissibile attesa la preclusione fissata dall'art.345 cpc con riguardo alle nuove produzioni documentali in secondo grado.
Per le esposte ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.899/22 del Tribunale di Ragusa.
Condanna il al pagamento in favore della banca appellata delle spese Parte_1
processuali liquidate in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
13.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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