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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 4021/2024, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento uso abitativo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida e richiesta ingiunzione pagamento, dall'avv. Veronica Fiscarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aprilia alla via G. Carducci n. 22
RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Fabrizio Lombardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genzano di Roma alla via Bruno Buozzi n. 11
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 1.4.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, per sentir convalidare nei suoi confronti CP_1 sfratto per morosità, relativamente all'immobile ad uso abitativo sito in Aprilia alla via Giannottola n. 50/A.
L'intimante esponeva, a fondamento della domanda, di aver stipulato a far data dal 1.10.2020 contratto di locazione, regolarmente registrato in data
29.10.2020, con canone pattuito di euro 450,00 mensili, che il conduttore si rendeva moroso del canone alla data dell'intimazione per i mesi da luglio ad ottobre 2024 per complessivi euro 1.800,00.
Si costituiva, opponendosi , eccependo preliminarmente Controparte_1
la litispendenza;
nel merito deduceva la genericità dell'importo contestato, non suffragato da fatture o bollette, la contestazione tra le parti in ordine alla tardiva disdetta del contratto.
Con ordinanza del 5.11.2024 era ordinato il provvisorio rilascio dell'immobile e disposto il conseguente mutamento di rito.
Le parti depositavano nei termini memorie, dando atto che nelle more la conduttrice aveva rilasciato l'immobile.
All'udienza del 1.4.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
Deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Secondo consolidata giurisprudenza la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie le citate parti hanno dichiarato nelle memorie per l'udienza del 1.4.2025 di non aver più concreto interesse alla pronuncia in merito all'oggetto del contendere del presente giudizio.
Tale dichiarazione è idonea a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, posto che “in tema di dichiarazione
- 2 - della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650, Cass. civile, sez. I, 30 maggio
2003, n. 8822).
Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio
2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass.
2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass.
1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa menzione in tal senso effettuata dai procuratori nelle note per l'udienza del 1.4.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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