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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 849 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MONICO GIANMARIA e l'Avv. PEDRETTI MICHELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, via Cinque
Giornate n.41
- RICORRENTE -
contro
(C.F. E_ P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 luglio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como la E_ chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.850,11. Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
pur regolarmente citata, non si è E_ costituita in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * *** Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunta da Parte_1
a decorrere dal 1.03.2022, con mansioni di addetta alle pulizie CP_1 dell'Ufficio Italiano dei controlli doganali abbinati della stazione ferroviaria di
Chiasso, con orario di lavoro a tempo parziale e inquadramento al secondo livello del
CCNL Servizi di Pulizia applicato. Il rapporto di lavoro è cessato il 15.02.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di
[...]
(doc. 5), in coincidenza con il subentro di una nuova appaltatrice Controparte_2 dei servizi di pulizia negli uffici dell' Parte_2
Con l'odierno giudizio, la lavoratrice lamenta di essere rimasta creditrice delle competenze di fine rapporto ed in particolare € 483,58 lordi per retribuzione di dicembre 2023; € 497,96 lordi per tredicesima mensilità 2023; € 529,62 lordi per retribuzione di gennaio 2024; € 253,30 lordi per retribuzione di febbraio 2024, tenuto conto che il rapporto è cessato a metà mese;
€ 82,99 lordi per due ratei di tredicesima mensilità 2024; € 331.97 lordi per otto ratei di quattordicesima mensilità 2023 – 2024.
Ne consegue che deve essere E_ condannata a pagare in favore di € 3.850,11 lordi, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Come è noto, infatti, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una
2 volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
Nel caso di specie, non si è costituita in E_ giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi, che tengono conto anche di quanto risultante dalle buste paga in atti, E_ deve essere condannata a corrispondere in favore di € 3.850,11 Parte_1 lordi, di cui € 969,04 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella E_ misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di E_
€ 3.850,11 lordi, di cui € 969,04 lordi a titolo di TFR, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Condanna alla rifusione delle spese di E_ lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MONICO GIANMARIA e l'Avv. PEDRETTI MICHELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, via Cinque
Giornate n.41
- RICORRENTE -
contro
(C.F. E_ P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 luglio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como la E_ chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.850,11. Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
pur regolarmente citata, non si è E_ costituita in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * *** Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunta da Parte_1
a decorrere dal 1.03.2022, con mansioni di addetta alle pulizie CP_1 dell'Ufficio Italiano dei controlli doganali abbinati della stazione ferroviaria di
Chiasso, con orario di lavoro a tempo parziale e inquadramento al secondo livello del
CCNL Servizi di Pulizia applicato. Il rapporto di lavoro è cessato il 15.02.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di
[...]
(doc. 5), in coincidenza con il subentro di una nuova appaltatrice Controparte_2 dei servizi di pulizia negli uffici dell' Parte_2
Con l'odierno giudizio, la lavoratrice lamenta di essere rimasta creditrice delle competenze di fine rapporto ed in particolare € 483,58 lordi per retribuzione di dicembre 2023; € 497,96 lordi per tredicesima mensilità 2023; € 529,62 lordi per retribuzione di gennaio 2024; € 253,30 lordi per retribuzione di febbraio 2024, tenuto conto che il rapporto è cessato a metà mese;
€ 82,99 lordi per due ratei di tredicesima mensilità 2024; € 331.97 lordi per otto ratei di quattordicesima mensilità 2023 – 2024.
Ne consegue che deve essere E_ condannata a pagare in favore di € 3.850,11 lordi, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Come è noto, infatti, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una
2 volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
Nel caso di specie, non si è costituita in E_ giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi, che tengono conto anche di quanto risultante dalle buste paga in atti, E_ deve essere condannata a corrispondere in favore di € 3.850,11 Parte_1 lordi, di cui € 969,04 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella E_ misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di E_
€ 3.850,11 lordi, di cui € 969,04 lordi a titolo di TFR, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Condanna alla rifusione delle spese di E_ lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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