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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45527 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lattanzio n. 27, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Stefano Cruciani, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice
E
CP_1
parte convenuta – contumace
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 1218 c.c. - 2043 c.c.;
. Conclusioni: come da verbale del 12 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per sentire “accertare e CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità della per i titoli dedotti nella causazione CP_1 dell'evento del 7-1-2018; per l'effetto condannare la a favore della parte attrice al risarcimento di tutti i danni CP_1 conseguiti all'infortunio per cui è causa, quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale sopra argomentata e/o che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento ed oltre alla rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici istat dall'evento al saldo ed interessi successivi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e
Cpa. secondo la nota spese che verrà depositata in sede di comparsa conclusionale rapportata all'attività svolta.”
Assumeva parte attrice che “ il giorno 7-1-2018 la sig.ra si trovava a bordo Parte_1 del treno Intercity 560 di proprietà di , all'interno della carrozza n. 5, giusta biglietto CP_1
n. , acquistato online in dato 30-12-2017, in compagnia della figlia, C.F._1 Persona_1
con direzione Roma Termini e proveniente da Rosarno;
l'attrice si trovava seduta al posto
[...] lato corridoio, in direzione obliqua rispetto alla figlia , che si trovava seduta in senso Per_1 opposto, lato finestrino;
durante tutta la durata del viaggio, l'attrice adottava un comportamento conforme agli obblighi del viaggiatore sedendo regolarmente sul sedile assegnatole;
la parte attrice, durante il viaggio, era girata sul lato sinistro, in direzione della figlia, intenta a leggerle un libro di favole;
giunto in prossimità della Stazione “Napoli Centrale”, il treno a bordo del quale si trovava l'attrice, effettuava una brusca frenata;
per causa ed effetto della brusca frenata, un pesante trolley cadeva dall'alloggiamento in cui era posizionato, posto al di sopra del sedile ove sedeva parte attrice;
in particolare, il trolley era collocato all'interno della struttura porta bagagli per meno della metà della sua intera superficie;
quindi, tale trolley sporgeva di molto al di fuori dell'alloggiamento, in quanto più grande della capienza del portabagagli in cui era posto, rappresentando un pericolo per i passeggeri sottostanti;
il bagaglio in questione cadeva prima sulla testa della parte attrice, la quale sbatteva la testa sull'antistante tavolino, e poi sulla sua spalla destra, per poi finire a terra, lungo il corridoio della carrozza;
all'evento ha assistito la testimone oculare, signora a seguito dell'evento intervenivano, su Testimone_1 richiesta del capotreno presente a bordo, due persone che in quel momento si trovavano nella medesima carrozza dell'attrice in qualità di passeggeri;
il capotreno, inoltre, redigeva verbale dell'evento de quo;
l'attrice, alla richiesta del capotreno di scendere per svolgere gli opportuni accertamenti medici, si vedeva costretta a rifiutare in quanto viaggiava in compagnia della figlia,
la quale è invalida al 100% con accompagno…parte attrice, immediatamente Persona_1 dopo l'accaduto, riportava, sin da subito un forte mal di testa;
parte attrice riportava lesioni a seguito dell'evento e, una volta giunta a Roma, destinazione del viaggio, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Eugenio di Roma ove veniva refertata con la seguente diagnosi:
“trauma cranico e rachide cervicale C5 deformazione a cuneo di I ed interruzione della corticale in sospetta infrazione ossea a livello del muro anteriore del soma” con prognosi di giorni 30 s.c., successivamente prorogata;
alla parte attrice è derivato dal fatto illecito un danno biologico (rectius, da lesione della salute)…parte attrice si è sottoposta ad accertamento medico-legale presso il proprio consulente dott. il quale ha stabilito il grado di invalidità residuato Persona_2 al sinistro e valutato la riduzione della complessiva validità della parte attrice… con varie lettere raccomandate di messa in mora (3-2-2018; 27-2-2020; 8-2-2021) la parte attrice ha stragiudizialmente richiesto il risarcimento dei danni al vettore di trasporto, ; CP_1 nonostante tali missive, la parte convenuta ha sempre negato il diritto al risarcimento dei danni subiti…”
Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno
in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione teste e Consulenza medico-legale. Era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2024 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire.
Preliminarmente vale rilevare che parte attrice ha fondato il titolo della propria pretesa risarcitoria sia sul disposto di cui all'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) che su quello di cui all'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).
Ciò posto, si osserva preliminarmente che in capo al vettore vige non solo una responsabilità di tipo contrattuale ordinaria ex art. 1218 c.c. e ss., che si configura in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione di trasporto a cui lo stesso è contrattualmente tenuto (dunque, per mancata esecuzione del trasporto o ritardo e incompletezza dello stesso), ma anche quella prevista nello specifico dall'art 1681 c.c. in caso di sinistro con conseguenti danni alla persona del viaggiatore. A norma dell'art. 1681 c. 1 c.c., salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La responsabilità prevista in questo caso in capo al vettore, dunque, è una responsabilità aggravata per colpa presunta, questi è pertanto ritenuto in via presuntiva responsabile dei danni cagionati alle persone durante il trasporto a meno che non dimostri di aver predisposto e adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità del passeggero durante lo stesso e ad evitare il verificarsi del danno.
Di conseguenza, se incombe sul trasportatore l'obbligo di predisporre tali misure, resta a carico del viaggiatore l'obbligo di rispettarle e non grava dunque sul primo l'obbligo di controllare che tutti si adeguino alle misure di sicurezza predisposte, perché, soprattutto nei trasporti pubblici ciò consisterebbe in un controllo oggettivamente impossibile da garantire e che pertanto viene lasciato alla sfera d' azione del viaggiatore stesso sul quale incombe un vero e proprio onere di vigilare sulla propria incolumità fisica, osservando pedissequamente le misure di sicurezza predisposte, onere che, se non è osservato, esonera il vettore da qualsivoglia tipo di responsabilità. Nel caso di specie tuttavia la domanda va inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne deriva in punto di maggiori oneri probatori gravanti sul danneggiato che invoca la responsabilità ex art. 2043 c.c..
Ciò in quanto parte attrice non ha provato il rapporto contrattuale, mancando in atti la prova della sussistenza di un valido titolo di viaggio (a norma dell'art. 1678 c.c. con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro) che proverebbe il sorgere del rapporto contrattuale tra viaggiatore e vettore.
Ne consegue che parte attrice non può limitarsi ad allegare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento e il danno cagionato durante il trasporto (con conseguente onere per il vettore di fornire la rigorosa prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o di dimostrare che il danno è stato provocato da caso fortuito, dal passeggero stesso o dalla colpa di soggetti terzi), occorrendo la prova, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo del danno subito e del nesso causale tra lo stesso e le circostanze del trasporto, ma anche del dolo o della colpa del vettore quale causa del lamentato evento.
Ciò posto ed inquadrata la domanda nei termini sopra esposti, si rileva che da un lato può ritenersi adeguatamente provato che l'attrice, il giorno e l'ora in questione, ha riportato delle lesioni causate dalla caduta del bagaglio. Tuttavia, in punto di responsabilità, dolosa o colposa, della società convenuta per l'evento dedotto, si osserva quanto segue e occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e sicuramente, come esposti, sono atti ad escludere la responsabilità nella causazione dell'evento, della società convenuta. Ed infatti, il teste di parte attrice escusso, sig.ra dichiara: ”…Io ricordo che una persona nel Testimone_1 prendere il trolley, mentre il treno era in corsa, faceva cadere in testa alla signora. Il non Per_3 cadeva da solo…”. La dichiarazione risulta chiarire quindi, che non vi è stata “brusca frenata” e il trolley non è caduto da solo, ma al momento in cui un viaggiatore cercava di “prenderlo”.
Orbene, ritiene questo Giudice che i fatti di causa non risultano sufficientemente provati .
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore: CP_1 1.- rigetta la domanda;
2.- nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta;
3.- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lattanzio n. 27, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Stefano Cruciani, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice
E
CP_1
parte convenuta – contumace
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 1218 c.c. - 2043 c.c.;
. Conclusioni: come da verbale del 12 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per sentire “accertare e CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità della per i titoli dedotti nella causazione CP_1 dell'evento del 7-1-2018; per l'effetto condannare la a favore della parte attrice al risarcimento di tutti i danni CP_1 conseguiti all'infortunio per cui è causa, quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale sopra argomentata e/o che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento ed oltre alla rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici istat dall'evento al saldo ed interessi successivi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e
Cpa. secondo la nota spese che verrà depositata in sede di comparsa conclusionale rapportata all'attività svolta.”
Assumeva parte attrice che “ il giorno 7-1-2018 la sig.ra si trovava a bordo Parte_1 del treno Intercity 560 di proprietà di , all'interno della carrozza n. 5, giusta biglietto CP_1
n. , acquistato online in dato 30-12-2017, in compagnia della figlia, C.F._1 Persona_1
con direzione Roma Termini e proveniente da Rosarno;
l'attrice si trovava seduta al posto
[...] lato corridoio, in direzione obliqua rispetto alla figlia , che si trovava seduta in senso Per_1 opposto, lato finestrino;
durante tutta la durata del viaggio, l'attrice adottava un comportamento conforme agli obblighi del viaggiatore sedendo regolarmente sul sedile assegnatole;
la parte attrice, durante il viaggio, era girata sul lato sinistro, in direzione della figlia, intenta a leggerle un libro di favole;
giunto in prossimità della Stazione “Napoli Centrale”, il treno a bordo del quale si trovava l'attrice, effettuava una brusca frenata;
per causa ed effetto della brusca frenata, un pesante trolley cadeva dall'alloggiamento in cui era posizionato, posto al di sopra del sedile ove sedeva parte attrice;
in particolare, il trolley era collocato all'interno della struttura porta bagagli per meno della metà della sua intera superficie;
quindi, tale trolley sporgeva di molto al di fuori dell'alloggiamento, in quanto più grande della capienza del portabagagli in cui era posto, rappresentando un pericolo per i passeggeri sottostanti;
il bagaglio in questione cadeva prima sulla testa della parte attrice, la quale sbatteva la testa sull'antistante tavolino, e poi sulla sua spalla destra, per poi finire a terra, lungo il corridoio della carrozza;
all'evento ha assistito la testimone oculare, signora a seguito dell'evento intervenivano, su Testimone_1 richiesta del capotreno presente a bordo, due persone che in quel momento si trovavano nella medesima carrozza dell'attrice in qualità di passeggeri;
il capotreno, inoltre, redigeva verbale dell'evento de quo;
l'attrice, alla richiesta del capotreno di scendere per svolgere gli opportuni accertamenti medici, si vedeva costretta a rifiutare in quanto viaggiava in compagnia della figlia,
la quale è invalida al 100% con accompagno…parte attrice, immediatamente Persona_1 dopo l'accaduto, riportava, sin da subito un forte mal di testa;
parte attrice riportava lesioni a seguito dell'evento e, una volta giunta a Roma, destinazione del viaggio, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Eugenio di Roma ove veniva refertata con la seguente diagnosi:
“trauma cranico e rachide cervicale C5 deformazione a cuneo di I ed interruzione della corticale in sospetta infrazione ossea a livello del muro anteriore del soma” con prognosi di giorni 30 s.c., successivamente prorogata;
alla parte attrice è derivato dal fatto illecito un danno biologico (rectius, da lesione della salute)…parte attrice si è sottoposta ad accertamento medico-legale presso il proprio consulente dott. il quale ha stabilito il grado di invalidità residuato Persona_2 al sinistro e valutato la riduzione della complessiva validità della parte attrice… con varie lettere raccomandate di messa in mora (3-2-2018; 27-2-2020; 8-2-2021) la parte attrice ha stragiudizialmente richiesto il risarcimento dei danni al vettore di trasporto, ; CP_1 nonostante tali missive, la parte convenuta ha sempre negato il diritto al risarcimento dei danni subiti…”
Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno
in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione teste e Consulenza medico-legale. Era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2024 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire.
Preliminarmente vale rilevare che parte attrice ha fondato il titolo della propria pretesa risarcitoria sia sul disposto di cui all'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) che su quello di cui all'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).
Ciò posto, si osserva preliminarmente che in capo al vettore vige non solo una responsabilità di tipo contrattuale ordinaria ex art. 1218 c.c. e ss., che si configura in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione di trasporto a cui lo stesso è contrattualmente tenuto (dunque, per mancata esecuzione del trasporto o ritardo e incompletezza dello stesso), ma anche quella prevista nello specifico dall'art 1681 c.c. in caso di sinistro con conseguenti danni alla persona del viaggiatore. A norma dell'art. 1681 c. 1 c.c., salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La responsabilità prevista in questo caso in capo al vettore, dunque, è una responsabilità aggravata per colpa presunta, questi è pertanto ritenuto in via presuntiva responsabile dei danni cagionati alle persone durante il trasporto a meno che non dimostri di aver predisposto e adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità del passeggero durante lo stesso e ad evitare il verificarsi del danno.
Di conseguenza, se incombe sul trasportatore l'obbligo di predisporre tali misure, resta a carico del viaggiatore l'obbligo di rispettarle e non grava dunque sul primo l'obbligo di controllare che tutti si adeguino alle misure di sicurezza predisposte, perché, soprattutto nei trasporti pubblici ciò consisterebbe in un controllo oggettivamente impossibile da garantire e che pertanto viene lasciato alla sfera d' azione del viaggiatore stesso sul quale incombe un vero e proprio onere di vigilare sulla propria incolumità fisica, osservando pedissequamente le misure di sicurezza predisposte, onere che, se non è osservato, esonera il vettore da qualsivoglia tipo di responsabilità. Nel caso di specie tuttavia la domanda va inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne deriva in punto di maggiori oneri probatori gravanti sul danneggiato che invoca la responsabilità ex art. 2043 c.c..
Ciò in quanto parte attrice non ha provato il rapporto contrattuale, mancando in atti la prova della sussistenza di un valido titolo di viaggio (a norma dell'art. 1678 c.c. con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro) che proverebbe il sorgere del rapporto contrattuale tra viaggiatore e vettore.
Ne consegue che parte attrice non può limitarsi ad allegare il danno subito e il nesso di causalità tra l'evento e il danno cagionato durante il trasporto (con conseguente onere per il vettore di fornire la rigorosa prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o di dimostrare che il danno è stato provocato da caso fortuito, dal passeggero stesso o dalla colpa di soggetti terzi), occorrendo la prova, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo del danno subito e del nesso causale tra lo stesso e le circostanze del trasporto, ma anche del dolo o della colpa del vettore quale causa del lamentato evento.
Ciò posto ed inquadrata la domanda nei termini sopra esposti, si rileva che da un lato può ritenersi adeguatamente provato che l'attrice, il giorno e l'ora in questione, ha riportato delle lesioni causate dalla caduta del bagaglio. Tuttavia, in punto di responsabilità, dolosa o colposa, della società convenuta per l'evento dedotto, si osserva quanto segue e occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e sicuramente, come esposti, sono atti ad escludere la responsabilità nella causazione dell'evento, della società convenuta. Ed infatti, il teste di parte attrice escusso, sig.ra dichiara: ”…Io ricordo che una persona nel Testimone_1 prendere il trolley, mentre il treno era in corsa, faceva cadere in testa alla signora. Il non Per_3 cadeva da solo…”. La dichiarazione risulta chiarire quindi, che non vi è stata “brusca frenata” e il trolley non è caduto da solo, ma al momento in cui un viaggiatore cercava di “prenderlo”.
Orbene, ritiene questo Giudice che i fatti di causa non risultano sufficientemente provati .
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore: CP_1 1.- rigetta la domanda;
2.- nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta;
3.- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso