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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3180 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto: nullità atto di donazione e divisione beni ereditari,
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Muro Lucano alla via Sopra Maddalena n. 4, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe
Mariani dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
Attore
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 CP_3
), elettivamente domiciliati in Potenza alla via Isca del Pioppo C.F._4
n. 2, presso e nello studio dell'avv. Domenico Salvatore, che li difende e rappresenta, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale;
Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/01/2025.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti , e Controparte_1 CP_2
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e CP_3
dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 06.11.2013 per Notaio
[...]
, Rep. 35102, Racc. 16498 con ii qua/e i signori e Per_1 Controparte_1
donavano al figlio il fabbricato sancito al catasto al CP_2 CP_3
Foglio 68, Particella 1963, il terreno censito al Foglio 68 Particella n. 2362 (ex 953)
e n. 2272 (ex 748) poiché non di proprietà e ne in possesso dei donanti per tutte le ragioni anzidette;
b) condannare in ogni caso la signora e il Controparte_1
signor ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al pagamento CP_2
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio".
Deduceva l'attore che con atto di donazione del 11/10/1990 il signor , Controparte_4
donava al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito alla c.da del Parte_1
Gallitello n. 284, oltre al terreno individuato in catasto al Foglio 68, Partita 11885, particella 748 (ora 2272) e il terreno indicato in catasto al Foglio 68, Partita 11885, particella 2363. , inoltre, era proprietario esclusivo, del terreno Controparte_4
identificato in catasto al Foglio 68, particella 2362 (ex 953), mentre era proprietario, unitamente alla figlia , del fabbricato identificato in catasto al Controparte_1
Foglio 68, part. 1963, tutti siti in Contrada del Gallitello.
Fatto è, sostiene l'attore, che a seguito di decesso di , tutti gli eredi, Controparte_4 ad esclusione dell'odierno attore, rinunciavano all'eredità del de cuius, come da documentazione versata in atti.
I IG.ri e , coniugi, in data 06/11/2013, donavano al Controparte_1 CP_2
proprio figlio, , per atto del Notaio dott. , oltre al CP_3 Persona_1
locale artigianale sito alla Via Isca del Pioppo n. 150, anche il fabbricato indicato al
Foglio 68, Particella 1963, nonché le particelle nn. 2362 e 2272 del medesimo Foglio
68. Evidenziava che la p.lla 1963 del Foglio 68, era di proprietà del de cuius CP_4
e di , ciascuno per i propri diritti, e che a seguito della
[...] Controparte_1 rinuncia all'eredità, rimaneva titolare solo ed esclusivamente della propria quota e non dell'intero cespite.
Inoltre, donavano al proprio figlio anche il terreno individuato al Foglio 68, CP_3
Particella 2362 (ex 953) che era di esclusiva proprietà di così come Controparte_4
il terreno di cui al Foglio 68, Particella 2272 (ex 748), quest'ultima di proprietà anche dell'attore pro quota. Parte_1
Quindi, non poteva avanzare nessun diritto del de cuius Controparte_1 CP_4
per l'intervenuta rinuncia all'eredità del 16/04/2016.
[...]
2) Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, depositata in data 23/03/2019, si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo all'adito Tribunale di voler “… rigettare le avverse richieste poiché non provate, infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. - in via riconvenzionale, previo accoglimento della domanda avanzata dai convenuti, accertare e dichiarare che i sig. r i , e , Controparte_1 CP_2 CP_3 hanno acquistato, per avvenuta usucapione, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili oggetto di causa in danno dell'attore ”. Parte_1
Deducevano, preliminarmente, la mancanza di interesse dell'attore all'azione instaurata, il quale non fornisce prova in merito alla dedotta proprietà, né vi potevano assurgere le visure catastali allegate in atti, delle quali ne contestavano il valore legale.
Inoltre, spiegavano domanda riconvenzionale in relazione agli immobili oggetto dell'atto di donazione del 6/11/2013, rep. n. 35102, race. n. 16498, chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto ab origine, per maturata usucapione in capo ai convenuti. Sostenevano che nel corso degli ultimi trent'anni, gli odierni convenuti, hanno ininterrottamente esercitato, in modo pacifico e non clandestino, sui beni oggetto della donazione, identificasti al Foglio 68, particella 1963 (fabbricato) e al foglio 68, particelle 2272 e2362 (terreni), il possesso uti dominus.
Irrilevante, secondo i convenuti, la circostanza dell'intervenuta rinuncia poiché successiva all'atto di donazione, datato 06/11/2013, inoltre, evidenziavano che l'immobile al foglio 68, particella 1963, anche se catastalmente risulterebbe al 50%, intestato al , è rappresentato dal terreno donato dal padre di mq 130 Controparte_4
sul quale è stato edificato il manufatto e, quantunque, non dovesse rientrare, è stato sempre posseduto dagli odierni convenuti. Così anche per i terreni identificati in catasto al foglio 68, particelle 2272 e 2362, seppur catastalmente in capo all'attore gli stessi sono stati sempre posseduti uti dominus dagli odierni convenuti.
3) La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 29/01/2025, precisate le conclusioni, viene ora in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
4) Preliminarmente sull'eccepita carenza di interesse ad agire dell'attore, per non aver allegato e provato di essere proprietario dei beni oggetto dell'atto di donazione del quale si chiede l'annullamento, si osserva: la domanda che ci occupa è finalizzata all'annullamento di un atto di donazione per altruità dei beni donati, quindi, a differenza dell'azione di rivendica, ove l'attore deve fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalire ad un acquisto a titolo originario, nell'azione di annullamento di un atto di donazione, affinché sussista l'interesse ad agire è sufficiente il mero interesse alla declaratoria di nullità dell'atto. Nella fattispecie, l'interesse alla declaratoria di nullità sussiste in capo all'attore, sia perché anch'esso è erede di come la Controparte_4
germana e sia per essere lo stesso intestatario dei terreni oggetto di CP_1
donazione, anche se risultante dalla sola visura catastale.
5) Prima di occuparci del merito della questione è necessario puntualizzare che ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis
(Cass. civ. sent. n. 12813/2023).
Quindi, le donazioni ricevute in vita restano valide ed efficaci e non vengono inficiate dalla successiva rinuncia all'eredità.
Va rilevato che l'assunto dei convenuti, secondo il quale l'atto di donazione del
06/11/2013 non sarebbe inficiato dalla rinuncia all'eredità del 16/04/2016, in quanto successiva, trova in realtà il limite nell'art. 521 c.c. che recita al primo comma “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”.
Per giurisprudenza costante, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521
c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
6) Fissati tali principi prima di scrutinare la domanda attorea va evidenziato che, qualora il bene oggetto di donazione si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.
La donazione di bene altrui può valere come donazione obbligatoria di dare, purché
l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa.
La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui, oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non
è, infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i “beni altrui” e quelli
“eventualmente altrui”, trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento. In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio. Né una distinzione può desumersi dall'art. 757 c.c., in base al quale ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all'incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli atri beni ereditari. Invero, proprio la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio.
Secondo il consolidato principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: "La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante" (Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068).
7) Tanto precisato, sono i medesimi convenuti che a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta davano atto che la particella 1963 al foglio 68, ove era “stato edificato il manufatto”, risultava per il 50% intestato al de cuius e le Controparte_4
particelle identificate in catasto, al foglio 68, p.lle 2272 e 2362, erano intestate catastalmente a , anche se possedute uti dominus dagli odierni Parte_1
convenuti.
Pertanto, per decidere la controversia è necessario scrutinare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con la quale è stata richiesta declaratoria di intervenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, dei beni immobili oggetto di causa per intervenuta usucapione.
8) In corso di causa il G.I. ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti ed all'udienza del 16/11/2022, veniva escusso il teste di parte attrice Testimone_1 dipendente dell'attore , il quale sulla circostanza di cui alla lettera a) Parte_1
della memoria ex art. 183 VI coma n. 2 cpc ovvero, se “sin dall'anno 2006 ha avuto modo di frequentare l'abitazione del signor sita in Potenza in Via Isca Parte_1 del Pioppo, già Via del Gallitello”, riferiva: “confermo la circostanza … e tanto posso dire in quanto lavorando per il IG. andavo spesso a casa sua”; sulla Parte_1 circostanza di cui alla lettera e) della predetta memoria se “durante tali suoi interventi sui predetti terreni circostanti l'abitazione ha potuto liberamente effettuare ciò che il le aveva commissionato”, riferiva: “confermo la circostanza … e Parte_1
tanto posso riferire (poiché) quando andavo a casa del IG. mi diceva Parte_1 di tagliare l'erba e gli curavo il giardino”.
Alla medesima udienza veniva escussa la teste , sorella delle parti in Testimone_2
causa, la quale sulla circostanza n.1) della memoria ex art. 183 VI coma n. 2 cpc di parte convenuta, se fosse vero che “negli ultimi trenta anni gli attori hanno interrotto i rapporti con i sig.ri e con il sig. ”, riferiva: Parte_1 Controparte_4
“Confermo la circostanza … precisando che i sig.: , il marito Controparte_1 CP_2
ed il figlio , da due anni hanno interrotto i rapporti con
[...] CP_3 Pt_1
e fino a quando è stato in vita con mio padre ”; sulla
[...] Controparte_4 circostanza n. 2) della predetta memoria se fosse vero che “gli attori hanno sempre posseduto ed utilizzato i beni immobili ubicati in Potenza all'attuale Via Isca del
Pioppo n. 150, … in catasto al foglio 68, particella 19 63, il terreno censito al foglio 68 particella n. 2362 (ex 953) e n. 227 2 ( ex 7 4 8)” la teste riferiva che “Confermo la circostanza e … preciso che i beni oggetto della controversia sono rappresentati dal locale, dove vi era una pizzeria gestita da mia sorella, e CP_3 [...]
, il piazzale dietro il locale” ; sulla circostanza n. 3 della predetta memoria CP_1 se fosse vero che “le menzionate proprietà sono da oltre trenta anni recintate e l'accesso alle stesse è stato impedito ai sig.ri e ” la teste Parte_1 Controparte_4 riferiva: “confermo la circostanza di prova n. 3 …”; sulla circostanza n. 4 della predetta memoria se fosse vero “tra gli attori ed i sig.ri e Parte_1 CP_4
negli ultimi trenta anni ci sono stati continui litigi con diversi procedimenti
[...] giudiziari”, la teste riferiva: “... che tra mia sorella e mio padre e mio fratello i rapporti non sono mai stati buoni … anni addietro con mio padre vi è stata una causa civile con mia sorella”.
Alla successiva udienza del 05/04/2023 veniva escussa la teste , la Testimone_3
quale, sulla circostanza n.1) della memoria ex art. 183 VI coma n. 2 cpc di parte convenuta, se fosse vero che “negli ultimi trenta anni gli attori hanno interrotto i rapporti con i sig.ri e con il sig. ”, riferiva: “confermo Parte_1 Controparte_4 la circostanza … e tanto posso riferire in quanto conosco il IG.ri , CP_3
e perché siamo amici di vecchia data”; sulla CP_2 Controparte_1
circostanza n. 2) della predetta memoria se fosse vero che “gli attori hanno sempre posseduto ed utilizzato i beni immobili ubicati in Potenza all'attuale Via Isca del
Pioppo n. 150, … in catasto al foglio 68, particella 19 63, il terreno censito al foglio
68 particella n. 2362 (ex 953) e n. 227 2 ( ex 7 4 8)” la teste riferiva che “confermo la circostanza … e tanto posso riferire in quanto ho sempre frequentato i luoghi oggetto di causa da oltre trent'anni e ricordo che il padre del sig. , il sig. CP_3 CP_2
era fabbro e spesso andavo con mio padre a trovarlo … ricordo che dietro il
[...] locale in cui era situata l'officina da fabbro in cui lavorava il sig. , vi era CP_2 uno spiazzo identificato in catasto all'attuale particella 2362 del foglio 68, come da mappa che mi viene mostrata, in cui il sig. sistemava il materiale di CP_2 lavoro … preciso che queste circostanze risalgono a molto tempo addietro e sono trascorsi oltre venti anni … in alcune occasioni ricordo di aver assistito a litigi tra le parti in causa”; sulla circostanza n. 3 della predetta memoria se fosse vero che “le menzionate proprietà sono da oltre trenta anni recintate e l'accesso alle stesse e stato impedito ai sig.ri e ” la teste riferiva che: “confermo Parte_1 Controparte_4 la circostanza di prova … ricordo che la proprietà dei IGnori , CP_2 [...]
e è sempre stata recintata”. CP_3 Controparte_1
9) La prova orale espletata in corso di causa conferma l'assunto degli odierni convenuti, attori in riconvenzionale, laddove i testi escussi, limitati a due dal G.I., hanno confermato il possesso esclusivo da oltre 30 anni degli immobili oggetto di donazione costituiti dai locali ove era ubicata una pizzeria gestita dai convenuti, nonché, oltre a confermare che gli immobili erano recintati e l'accesso era precluso all'odierno attore e al de cuius . Controparte_4
Quindi, nella fattispecie la prova rigorosa del possesso ad usucapionem si può ritenere raggiunta con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, con la quale ha richiesto il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili oggetto di contenzioso.
Infatti, il possesso esclusivo, corrispondendo al possesso ad usucapionem, preclude la divisione del compendio ereditario qualora, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, si sia già compiuta l'usucapione. (Cass. Civ., 16 gennaio 2019, n. 966).
A tal uopo, in materia, la conforme giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che ai fini dell'usucapione dei beni comuni a discapito degli altri coeredi, è necessario che il compossessore adduca una prova “ridondante e diversa” da quella richiesta per l'usucapione da parte del terzo. Infatti, è evidente che il terzo estraneo, che usucapisce, già manifesta, attraverso l'estromissione del vero proprietario, il suo inequivoco rapporto con il bene. Al contrario, nell'usucapione a favore del comproprietario si ha una situazione equivoca;
sicché, in questo caso, non possono considerarsi sufficienti né il godimento separato da parte di uno dei comproprietari né l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune, essendo, altresì, necessario che chi usucapisce manifesti il proprio dominio esclusivo sulla res mediante attività contrastanti e incompatibili con il possesso degli altri compartecipi.
Tale quid pluris sussiste nella prova di elementi che rendano evidente all'esterno l'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, trattasi di interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato (così Cass. civ. sez. II, ord. n. 14976/2022).
Nella fattispecie, i testi hanno confermato che gli immobili oggetto di contestazione erano recintati e posseduti da oltre trent'anni dagli odierni convenuti, attori in riconvenzionale. Inoltre, sul terreno identificato al foglio 68, p.lla 1963, donato nell'anno 1981 dal padre, vi realizzava un manufatto ed i restanti Controparte_1
terreni se non occupati dal manufatto, sono stati sempre posseduti uti dominus.
I testi escussi, hanno confermato che l'accesso agli immobili era precluso all'attore ed al de cuius e tra le parti non vi erano rapporti. A conferma di ciò, è stato anche documentato il contenzioso tra le odierne parti del giudizio, finalizzato alla reintegra in possesso della servitù di passaggio esistente sulla particella 748 di proprietà di e , i quali apponevano un catenaccio al cancello Controparte_4 Parte_1
scorrevole esistente per non consentire il passaggio;
contenzioso conclusosi con sentenza di reintegra nel possesso della servitù di passaggio n. 67/04, a definizione del contenzioso n. R.G. 1504/1999.
10) Alla luce di quanto sopra dedotto e motivato, la domanda attorea non merita accoglimento e va rigettata;
va accolta, invece, la spiegata domanda riconvenzionale con declaratoria di intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, esercitato in modo esclusivo, pubblico e pacifico, sui beni immobili oggetto di causa in danno di
. Parte_1
11) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3180/2018, tra (attore) contro Parte_1
, e (convenuti), ogni ulteriore istanza Controparte_1 CP_2 CP_3
ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda di per quanto in parte motiva;
Parte_1
- Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale dei convenuti e per l'effetto dichiara l'acquisto della proprietà a titolo originario dei beni immobili oggetto di causa, in danno di , per intervenuta usucapione, a seguito di possesso Parte_1
ultraventennale esercitato in modo continuo, pubblico ed esclusivo;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore dei convenuti-attori in riconvenzionale, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, 20/05/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante