CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 634/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 747/2022 pubblicata in data 07/04/2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA la (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Milardi (pec: Email_1
appellante
E
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (pec:
Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la società Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 165/2020 del 2.10.2020 a mezzo
[...] Con della quale l' di Reggio Calabria contestava di non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione della lavoratrice ed elevava la sanzione Controparte_3 amministrativa pari ad € 14.354,30.
A sostegno delle proprie ragioni la Società deduceva:
- l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.14 L.689/81, in quanto la contestazione delle violazioni non era stata effettuata immediatamente, né comunque entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
- la nullità del Verbale unico di accertamento, poiché in contrasto con i parametri e i principi stabiliti dalla L.241/1990, dal d.lgs. 124/2004 e dalla circolare n° 76 del
09.05.2016;
- che la aveva sempre prestato la propria attività unicamente in favore dei CP_3 clienti i quali, al momento dell'acquisto dei capi, manifestavano la volontà di avvalersi della medesima per piccole riparazioni o adattamenti ritenuti necessari.
In particolare allegava che: tale servizio era eseguito personalmente dalla , in maniera del tutto CP_3 occasionale, con utilizzo di attrezzi propri e presso il proprio domicilio, senza che vi fosse alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento da parte della Società, la quale non aveva mai esercitato nei confronti della stessa alcun potere direttivo o disciplinare;
la Società si limitava a svolgere un ruolo di mero intermediario tra il cliente – acquirente del capo – e la , in relazione alle modifiche sui capi acquistati, CP_3 avvertendo preventivamente i clienti del compenso ulteriore dovurto per la riparazione, , distinto e autonomo rispetto al prezzo del capo acquistato.
L' si costituiva e contestata i motivi di opposizione. CP_1
Respinte le istanze istruttorie, la causa veniva decisa con sentenza n. 747/2022, pubblicata il 07.04.2022, con cui il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava la Società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita.
Il Tribunale, disattese le eccezioni sollevate dalla Società in ordine ai vizi formali dell'ordinanza, ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui la
[...]
avrebbe svolto una mera attività di intermediazione nei confronti CP_4 dell'attività sartoriale esercitata dalla . CP_3
Il giudice, valorizzando le dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori, ha ritenuto provata la presenza della all'interno dei locali della società CP_3 opponente, nonché la corresponsione di somme per l'attività sartoriale svolta in favore del negozio.
Si legge in sentenza in particolare che le dichiarazioni della responsabile Tes_1 del negozio Artichoke, riportano “chiaramente la presenza in negozio (per due o tre ore oppure fino alla chiusura mattutina), e al più portando i capi presso
l'abitazione per le modifiche, ma sempre a vantaggio della attività della opponente rendendo un servizio ai clienti dell'unità di vendita. La a poi riferito che Tes_1 in caso di assenza per motivi personali la avesse l'obbligo di avvertire per CP_5 tempo in modo da fissare l'appuntamento con il cliente. Come pure ad esempio non emerge che ricercasse e gestisse da sé, e indipendentemente dalla attività della opponente società, la propria clientela che riceveva presso il negozio. La stessa informatrice – responsabile del negozio - afferma che Ella si pagava la Tes_1 prestazione della alla cassa e tale riferito depone quindi nel senso che il CP_5 corrispettivo economico delle prestazioni era percepito dalla società che solo dopo lo riversava alla . Per vero anche la società lo ammette”. CP_5
Con riferimento al compenso il Tribunale ha osservato “Tuttavia, sul punto, appare del tutto significativo l'assenza di ogni dettaglio su tale versamento di somme, né vi è traccia documentale di quali fossero accordi né dei pagamenti effettuati. Né emerge riscontrato e con quali modalità che la avesse una CP_5 autonoma gestione economica del servizio, riscuotendo e fissando autonomamente il prezzo delle prestazioni sartoriali o pagasse un affitto per svolgere nei locali la sua attività di sarta e sostenesse in proprio le attività di lavoro pertinenti alla sua presenza in negozio. Il tutto quindi illustra con chiarezza come la prestazione avesse assunto sin dall'inizio la natura di prestazione di lavoro subordinato”.
A fronte di tali emergenze il giudice non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla , negando altresì rilevanza alla sentenza resa nel giudizio CP_4 instaurato dalla nei confronti della , con la quale era stata CP_3 CP_4 respinta la domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l' non ne era stato parte, nella pronuncia non vi Controparte_1
Con era alcun riferimento ai mezzi informativi acquisiti dall' né vi erano le carenze assertive ritenute nell'altro giudizio.
In via preliminare, l'appellante ha reiterato le eccezioni relative ai vizi formali dell'accertamento. L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori Con dell' .; ha sottolineato che il verbale ispettivo gode di fede privilegiata unicamente con riferimento ai fatti avvenuti in presenza diretta del verbalizzante, mentre le circostanze riferite da terzi all'ispettore necessitano, per assumere valore probatorio, di essere confermate in giudizio dai medesimi dichiaranti.
Si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia deciso sulla base delle Con dichiarazioni rese innanzi agli ispettori dell' , riconoscendo un valore probatorio preminente e privilegiato, senza procedere all'audizione in giudizio dei soggetti che tali dichiarazioni avevano reso.
L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la rilevanza della sentenza resa nel distinto giudizio promosso dalla CP_3 per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
deducendo che, avendo accertato l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la CP_3 [...]
produrebbe un'efficacia riflessa di giudicato anche nel presente CP_6 giudizio, venendo meno il presupposto stesso dell'azione sanzionatoria avviata Con dall' .
L'appellante ha, infine, dedotto l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla sig.ra responsabile del punto Tes_1 vendita “Artchoke” che, secondo la società , avrebbe in realtà confermato la tesi che la veniva semplicemente segnalata ai clienti come “sarta di fiducia CP_3 svolgendo una mera funzione di intermediazione tra acquirenti e sarta (avendo dichiarato la he la presenza della presso il punto vendita non era Tes_1 CP_3 continuativa, ma avveniva esclusivamente previo accordo con i clienti e si limitava al tempo strettamente necessario per definire le modifiche richieste. L'attività sartoriale veniva poi svolta presso l'abitazione della , con mezzi propri, CP_3 mentre il corrispettivo per le prestazioni proveniva direttamente dal cliente: tale somma veniva inizialmente incassata dalla società unitamente al prezzo del capo e successivamente consegnata alla . CP_3
L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 Veniva ammessa e assunta la prova testimoniale richiesta dall'appellante;all'esito, acquisite note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Motivi della decisione
Dell' appello è infondato il primo motivo , con cui si eccepisce la nullità e/o annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa e puntuale indicazione delle “fonti di prova” poste a fondamento degli illeciti oggetto di contestazione.
Osserva il Collegio come non vi sia alcuna norma di legge che stabilisca di riportare il contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori nel verbale di accertamento o di allegarle allo stesso, né che siano indicati nel verbale i nomi delle persone sentite durante l'accertamento.
Inoltre, così come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1786/2010: “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass. n. 12503/2018 e, più di recente, Cass. n.
12314/2024).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che eventuali vizi procedimentali non incidano sulla effettiva indagine di fondatezza della comminata sanzione e della sussistenza dell'illecito per la cui ricerca occorre verificare direttamente i fatti costitutivi della fattispecie sottesa alla sanzione.
Passando al merito, va premesso che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass.
12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale – sulla base delle dichiarazioni raccolte Con dall' , ed in particolare di quelle rese dalla sig.ra ha individuato indici Tes_1 ritenuti sintomatici della subordinazione, evidenziando la presenza pressoché costante della presso il punto vendita, la corresponsione di somme per CP_3
l'attività di sarta, nonché la collaborazione con il negozio all'interno dei locali della società opponente e in ausilio all'attività commerciale da questa svolta. Secondo il primo giudice, tali elementi costituivano chiaro indice di partecipazione al ciclo produttivo (di natura commerciale) dell'azienda, escludendo la configurabilità di un'attività autonoma svolta dalla nei locali della società. CP_3 Sennonchè le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla valutazione di dette dichiarazioni devono ritenersi fondate, anche alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado di giudizio.
In particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dalla nnanzi agli ispettori Tes_1 emergevano plurimi elementi di conferma della tesi della società, avendo costei precisato che: la presenza della presso il punto vendita “non era continua,
CP_3 ma temporanea”, in quanto condizionata dall'afflusso dei clienti che necessitavano di modifiche ai capi acquistati e dal tempo occorrente per realizzarle;
le modifiche venivano “per lo più effettuate presso l'abitazione della e poi consegnate
CP_3 nei termini concordati con il cliente, che provvedeva al ritiro presso il negozio”; il corrispettivo veniva versato dal cliente alla cassa unitamente al prezzo del capo, per essere successivamente consegnato alla quale compenso per le riparazioni;
CP_3 non poteva indicare un orario prestabilito di presenza della (“in merito
CP_3 all'orario che effettuava non so essere precisa, in quanto vi erano giorni in cui la sua presenza poteva prolungarsi per due/tre ore, oppure protrarsi fino alla chiusura mattutina”); la macchina da cucire utilizzata nel locale era di proprietà della stessa e non di rado i dipendenti degli altri punti vendita della Società
CP_3
(che facevano capo sempre alla per le modifiche) si recavano direttamente CP_3 presso l'abitazione di quest'ultima per il ritiro dei capi da modificare.
Tali dichiarazioni sono state confermate dalla in sede di escussione Tes_1 testimoniale.
La teste ha, infatti, riferito che la svolgeva la gran parte delle riparazioni CP_3 presso la propria abitazione, utilizzando attrezzatura propria (taglia e cuci, manichino graduato, ecc.), ed accedendo ai locali del negozio solo per le modifiche più semplici (“c'era una stanza nel negozio Artchoke usata sia da noi dipendenti
(ad es. deposito temporaneo di merce appena arrivata, stiro di abiti ove necessario etc.)che dalla , la quale in relazione al tipo di riparazione da fare portava i CP_3 capi a casa sua (dove diceva di avere l'attrezzatura professionale necessaria: taglia e cuci;
manichino graduato ecc.) o provvedeva in negozio per quelle più semplici”), senza che fosse richiesto il rispetto di un orario prestabilito o la giustificazione di eventuali assenze (“ricordo che fosse presente in negozio ma non so specificare la frequenza;
talvolta telefonava per avvertire che non sarebbe venuta e avrebbe lavorato a casa e in un periodo mancò per problemi di gravidanza della figlia, così mi disse;
la poteva gestirsi il lavoro, ad es. se non veniva CP_3 in negozio non occorreva che giustificasse, bastava una telefonata per avvisare. I clienti volevano che fosse presente, anche prima dell'acquisto dei capi e comunque si prendevano appuntamenti in negozio….sulla mancata presenza in alcuni giorni
o periodi ho già precisato che era necessario che avvisasse, per poter provvedere sulle esigenze dei clienti, sicchè o lavorava da casa, oppure si fissava un nuovo appuntamento con il cliente in negozio”).
La teste ha precisato che la gestiva in autonomia il lavoro, fissava gli CP_3 importi delle prestazioni e riceveva i relativi corrispettivi sulla base di una propria nota contabile, con compensi variabili in funzione del numero e della tipologia delle riparazioni, del materiale utilizzato e della complessità degli interventi (“le riparazioni erano a carico del cliente, l'importo lo stabiliva la in base al CP_3 tipo di modifiche;
le somme versate venivano conservate separatamente in un cassetto dove si trova anche la cassa;
una volta al mese tutte queste somme venivano consegnate alla;
non avevamo una nota specifica delle somme per CP_3
i diversi capi, annotavamo solo che la modifica era stata pagata, la nota specifica
l'aveva la ”). CP_3
Le modalità di corresponsione dei compensi sono state confermate anche dal teste
, dipendente in uno dei punti vendita , il quale ha Testimone_2 CP_4 dichiarato che “Una volta prese in negozio le misure per le riparazioni dei capi li portavamo dalla l negozio Artichoke;
comunicavamo prima ai clienti il Tes_1 costo delle riparazioni in base a quanto ci indicava la la quale riferiva Tes_1 che erano i prezzi stabiliti dalla sarta;
al momento del ritiro sul singolo capo era riportato il biglietto con la modifica e il costo, il cliente pagava e le somme venivano conservate in un cassettino separato dalla cassa, nel quale venivano inserite le note delle singole riparazioni;
non ricordo se queste buste le consegnavamo presso Artichoke ma certamente non le trattenevamo in negozio”.
Anche la teste ha confermato tali modalità. Testimone_3
Dalle risultanze istruttorie risulta quindi escluso sia il requisito fondamentale della subordinazione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo, sia la ricorrenza degli indici sussidiari.
Non è, infatti, emersa una continuità delle prestazioni tale da configurare un inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;
non è emersa l'osservanza di un orario predeterminato;
non risulta corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata;
non è stata infine dimostrata alcuna forma di coordinamento stabile e sistematico con l'attività imprenditoriale della società.
Nel caso di specie difettano pertanto i presupposti per l'applicazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'appello va, quindi, accolto e le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (III scaglione del
DM n. 147/2022) , con riduzione del 30 % sui valori medi considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. Controparte_1
747/2022 pubblicata in data 07.04.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 165/2020 prot. 17067 del 02.10.2020;
- pone a carico dell'appellato le spese processuali dei due gradi liquidate CP_1 in € 3.771,00 per il primo grado e € 4.066,3 per l'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vittorio Milardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 747/2022 pubblicata in data 07/04/2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA la (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Milardi (pec: Email_1
appellante
E
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (pec:
Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la società Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 165/2020 del 2.10.2020 a mezzo
[...] Con della quale l' di Reggio Calabria contestava di non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione della lavoratrice ed elevava la sanzione Controparte_3 amministrativa pari ad € 14.354,30.
A sostegno delle proprie ragioni la Società deduceva:
- l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.14 L.689/81, in quanto la contestazione delle violazioni non era stata effettuata immediatamente, né comunque entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
- la nullità del Verbale unico di accertamento, poiché in contrasto con i parametri e i principi stabiliti dalla L.241/1990, dal d.lgs. 124/2004 e dalla circolare n° 76 del
09.05.2016;
- che la aveva sempre prestato la propria attività unicamente in favore dei CP_3 clienti i quali, al momento dell'acquisto dei capi, manifestavano la volontà di avvalersi della medesima per piccole riparazioni o adattamenti ritenuti necessari.
In particolare allegava che: tale servizio era eseguito personalmente dalla , in maniera del tutto CP_3 occasionale, con utilizzo di attrezzi propri e presso il proprio domicilio, senza che vi fosse alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento da parte della Società, la quale non aveva mai esercitato nei confronti della stessa alcun potere direttivo o disciplinare;
la Società si limitava a svolgere un ruolo di mero intermediario tra il cliente – acquirente del capo – e la , in relazione alle modifiche sui capi acquistati, CP_3 avvertendo preventivamente i clienti del compenso ulteriore dovurto per la riparazione, , distinto e autonomo rispetto al prezzo del capo acquistato.
L' si costituiva e contestata i motivi di opposizione. CP_1
Respinte le istanze istruttorie, la causa veniva decisa con sentenza n. 747/2022, pubblicata il 07.04.2022, con cui il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava la Società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita.
Il Tribunale, disattese le eccezioni sollevate dalla Società in ordine ai vizi formali dell'ordinanza, ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui la
[...]
avrebbe svolto una mera attività di intermediazione nei confronti CP_4 dell'attività sartoriale esercitata dalla . CP_3
Il giudice, valorizzando le dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori, ha ritenuto provata la presenza della all'interno dei locali della società CP_3 opponente, nonché la corresponsione di somme per l'attività sartoriale svolta in favore del negozio.
Si legge in sentenza in particolare che le dichiarazioni della responsabile Tes_1 del negozio Artichoke, riportano “chiaramente la presenza in negozio (per due o tre ore oppure fino alla chiusura mattutina), e al più portando i capi presso
l'abitazione per le modifiche, ma sempre a vantaggio della attività della opponente rendendo un servizio ai clienti dell'unità di vendita. La a poi riferito che Tes_1 in caso di assenza per motivi personali la avesse l'obbligo di avvertire per CP_5 tempo in modo da fissare l'appuntamento con il cliente. Come pure ad esempio non emerge che ricercasse e gestisse da sé, e indipendentemente dalla attività della opponente società, la propria clientela che riceveva presso il negozio. La stessa informatrice – responsabile del negozio - afferma che Ella si pagava la Tes_1 prestazione della alla cassa e tale riferito depone quindi nel senso che il CP_5 corrispettivo economico delle prestazioni era percepito dalla società che solo dopo lo riversava alla . Per vero anche la società lo ammette”. CP_5
Con riferimento al compenso il Tribunale ha osservato “Tuttavia, sul punto, appare del tutto significativo l'assenza di ogni dettaglio su tale versamento di somme, né vi è traccia documentale di quali fossero accordi né dei pagamenti effettuati. Né emerge riscontrato e con quali modalità che la avesse una CP_5 autonoma gestione economica del servizio, riscuotendo e fissando autonomamente il prezzo delle prestazioni sartoriali o pagasse un affitto per svolgere nei locali la sua attività di sarta e sostenesse in proprio le attività di lavoro pertinenti alla sua presenza in negozio. Il tutto quindi illustra con chiarezza come la prestazione avesse assunto sin dall'inizio la natura di prestazione di lavoro subordinato”.
A fronte di tali emergenze il giudice non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla , negando altresì rilevanza alla sentenza resa nel giudizio CP_4 instaurato dalla nei confronti della , con la quale era stata CP_3 CP_4 respinta la domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l' non ne era stato parte, nella pronuncia non vi Controparte_1
Con era alcun riferimento ai mezzi informativi acquisiti dall' né vi erano le carenze assertive ritenute nell'altro giudizio.
In via preliminare, l'appellante ha reiterato le eccezioni relative ai vizi formali dell'accertamento. L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori Con dell' .; ha sottolineato che il verbale ispettivo gode di fede privilegiata unicamente con riferimento ai fatti avvenuti in presenza diretta del verbalizzante, mentre le circostanze riferite da terzi all'ispettore necessitano, per assumere valore probatorio, di essere confermate in giudizio dai medesimi dichiaranti.
Si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia deciso sulla base delle Con dichiarazioni rese innanzi agli ispettori dell' , riconoscendo un valore probatorio preminente e privilegiato, senza procedere all'audizione in giudizio dei soggetti che tali dichiarazioni avevano reso.
L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la rilevanza della sentenza resa nel distinto giudizio promosso dalla CP_3 per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
deducendo che, avendo accertato l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la CP_3 [...]
produrebbe un'efficacia riflessa di giudicato anche nel presente CP_6 giudizio, venendo meno il presupposto stesso dell'azione sanzionatoria avviata Con dall' .
L'appellante ha, infine, dedotto l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla sig.ra responsabile del punto Tes_1 vendita “Artchoke” che, secondo la società , avrebbe in realtà confermato la tesi che la veniva semplicemente segnalata ai clienti come “sarta di fiducia CP_3 svolgendo una mera funzione di intermediazione tra acquirenti e sarta (avendo dichiarato la he la presenza della presso il punto vendita non era Tes_1 CP_3 continuativa, ma avveniva esclusivamente previo accordo con i clienti e si limitava al tempo strettamente necessario per definire le modifiche richieste. L'attività sartoriale veniva poi svolta presso l'abitazione della , con mezzi propri, CP_3 mentre il corrispettivo per le prestazioni proveniva direttamente dal cliente: tale somma veniva inizialmente incassata dalla società unitamente al prezzo del capo e successivamente consegnata alla . CP_3
L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 Veniva ammessa e assunta la prova testimoniale richiesta dall'appellante;all'esito, acquisite note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Motivi della decisione
Dell' appello è infondato il primo motivo , con cui si eccepisce la nullità e/o annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa e puntuale indicazione delle “fonti di prova” poste a fondamento degli illeciti oggetto di contestazione.
Osserva il Collegio come non vi sia alcuna norma di legge che stabilisca di riportare il contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori nel verbale di accertamento o di allegarle allo stesso, né che siano indicati nel verbale i nomi delle persone sentite durante l'accertamento.
Inoltre, così come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1786/2010: “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass. n. 12503/2018 e, più di recente, Cass. n.
12314/2024).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che eventuali vizi procedimentali non incidano sulla effettiva indagine di fondatezza della comminata sanzione e della sussistenza dell'illecito per la cui ricerca occorre verificare direttamente i fatti costitutivi della fattispecie sottesa alla sanzione.
Passando al merito, va premesso che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass.
12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale – sulla base delle dichiarazioni raccolte Con dall' , ed in particolare di quelle rese dalla sig.ra ha individuato indici Tes_1 ritenuti sintomatici della subordinazione, evidenziando la presenza pressoché costante della presso il punto vendita, la corresponsione di somme per CP_3
l'attività di sarta, nonché la collaborazione con il negozio all'interno dei locali della società opponente e in ausilio all'attività commerciale da questa svolta. Secondo il primo giudice, tali elementi costituivano chiaro indice di partecipazione al ciclo produttivo (di natura commerciale) dell'azienda, escludendo la configurabilità di un'attività autonoma svolta dalla nei locali della società. CP_3 Sennonchè le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla valutazione di dette dichiarazioni devono ritenersi fondate, anche alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado di giudizio.
In particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dalla nnanzi agli ispettori Tes_1 emergevano plurimi elementi di conferma della tesi della società, avendo costei precisato che: la presenza della presso il punto vendita “non era continua,
CP_3 ma temporanea”, in quanto condizionata dall'afflusso dei clienti che necessitavano di modifiche ai capi acquistati e dal tempo occorrente per realizzarle;
le modifiche venivano “per lo più effettuate presso l'abitazione della e poi consegnate
CP_3 nei termini concordati con il cliente, che provvedeva al ritiro presso il negozio”; il corrispettivo veniva versato dal cliente alla cassa unitamente al prezzo del capo, per essere successivamente consegnato alla quale compenso per le riparazioni;
CP_3 non poteva indicare un orario prestabilito di presenza della (“in merito
CP_3 all'orario che effettuava non so essere precisa, in quanto vi erano giorni in cui la sua presenza poteva prolungarsi per due/tre ore, oppure protrarsi fino alla chiusura mattutina”); la macchina da cucire utilizzata nel locale era di proprietà della stessa e non di rado i dipendenti degli altri punti vendita della Società
CP_3
(che facevano capo sempre alla per le modifiche) si recavano direttamente CP_3 presso l'abitazione di quest'ultima per il ritiro dei capi da modificare.
Tali dichiarazioni sono state confermate dalla in sede di escussione Tes_1 testimoniale.
La teste ha, infatti, riferito che la svolgeva la gran parte delle riparazioni CP_3 presso la propria abitazione, utilizzando attrezzatura propria (taglia e cuci, manichino graduato, ecc.), ed accedendo ai locali del negozio solo per le modifiche più semplici (“c'era una stanza nel negozio Artchoke usata sia da noi dipendenti
(ad es. deposito temporaneo di merce appena arrivata, stiro di abiti ove necessario etc.)che dalla , la quale in relazione al tipo di riparazione da fare portava i CP_3 capi a casa sua (dove diceva di avere l'attrezzatura professionale necessaria: taglia e cuci;
manichino graduato ecc.) o provvedeva in negozio per quelle più semplici”), senza che fosse richiesto il rispetto di un orario prestabilito o la giustificazione di eventuali assenze (“ricordo che fosse presente in negozio ma non so specificare la frequenza;
talvolta telefonava per avvertire che non sarebbe venuta e avrebbe lavorato a casa e in un periodo mancò per problemi di gravidanza della figlia, così mi disse;
la poteva gestirsi il lavoro, ad es. se non veniva CP_3 in negozio non occorreva che giustificasse, bastava una telefonata per avvisare. I clienti volevano che fosse presente, anche prima dell'acquisto dei capi e comunque si prendevano appuntamenti in negozio….sulla mancata presenza in alcuni giorni
o periodi ho già precisato che era necessario che avvisasse, per poter provvedere sulle esigenze dei clienti, sicchè o lavorava da casa, oppure si fissava un nuovo appuntamento con il cliente in negozio”).
La teste ha precisato che la gestiva in autonomia il lavoro, fissava gli CP_3 importi delle prestazioni e riceveva i relativi corrispettivi sulla base di una propria nota contabile, con compensi variabili in funzione del numero e della tipologia delle riparazioni, del materiale utilizzato e della complessità degli interventi (“le riparazioni erano a carico del cliente, l'importo lo stabiliva la in base al CP_3 tipo di modifiche;
le somme versate venivano conservate separatamente in un cassetto dove si trova anche la cassa;
una volta al mese tutte queste somme venivano consegnate alla;
non avevamo una nota specifica delle somme per CP_3
i diversi capi, annotavamo solo che la modifica era stata pagata, la nota specifica
l'aveva la ”). CP_3
Le modalità di corresponsione dei compensi sono state confermate anche dal teste
, dipendente in uno dei punti vendita , il quale ha Testimone_2 CP_4 dichiarato che “Una volta prese in negozio le misure per le riparazioni dei capi li portavamo dalla l negozio Artichoke;
comunicavamo prima ai clienti il Tes_1 costo delle riparazioni in base a quanto ci indicava la la quale riferiva Tes_1 che erano i prezzi stabiliti dalla sarta;
al momento del ritiro sul singolo capo era riportato il biglietto con la modifica e il costo, il cliente pagava e le somme venivano conservate in un cassettino separato dalla cassa, nel quale venivano inserite le note delle singole riparazioni;
non ricordo se queste buste le consegnavamo presso Artichoke ma certamente non le trattenevamo in negozio”.
Anche la teste ha confermato tali modalità. Testimone_3
Dalle risultanze istruttorie risulta quindi escluso sia il requisito fondamentale della subordinazione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo, sia la ricorrenza degli indici sussidiari.
Non è, infatti, emersa una continuità delle prestazioni tale da configurare un inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;
non è emersa l'osservanza di un orario predeterminato;
non risulta corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata;
non è stata infine dimostrata alcuna forma di coordinamento stabile e sistematico con l'attività imprenditoriale della società.
Nel caso di specie difettano pertanto i presupposti per l'applicazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'appello va, quindi, accolto e le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (III scaglione del
DM n. 147/2022) , con riduzione del 30 % sui valori medi considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. Controparte_1
747/2022 pubblicata in data 07.04.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 165/2020 prot. 17067 del 02.10.2020;
- pone a carico dell'appellato le spese processuali dei due gradi liquidate CP_1 in € 3.771,00 per il primo grado e € 4.066,3 per l'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vittorio Milardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)