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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2477 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ON DI AR, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella abitazione dalla stessa in Altare, Via G. Matteotti n. 14/23. La
responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni relative ai figli ed in particolare in merito all'istruzione, all' educazione, alla salute, alla religione, alle attività sportive compatibilmente alle loro esigenze e capacità. In coerenza di quanto sopra, le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra essi per tutte le questioni attinenti ai figli minori, non coinvolgendoli nelle problematiche che dovessero tra essi insorgere. I genitori dovranno, quindi, salvaguardare le rispettive figure genitoriali, mantenendo nell'interesse della famiglia, comportamenti improntati alla serietà, rispetto e correttezza, rappresentando costantemente la figura dell'altro genitore;
dovranno, altresì, garantire la regolare frequentazione dei figli con le rispettive famiglie di origine.
- DISPORRE che il Signor possa tenere i figli con sé presso la propria abitazione, Parte_1
che riferirà entro il corrente mese di ottobre, nel comprensorio di Altare, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con riaccompagnamento presso la abitazione della Signora entro le ore 21:00, compatibilmente con le loro esigenze. Il padre, Pt_2
durante la settimana, potrà tenere i figli il mercoledì sera dalle ore 19:00 alle ore 21:00, orario entro il quale riporterà i minori presso l'abitazione della Signora Il padre avviserà la madre nel Pt_2
caso in cui dovessero variare il giorno in cui terrà i figli almeno due giorni prima.
- Per quanto riguarda le principali festività, si seguirà il criterio dell'alternanza, in particolare, il padre terrà con sé i figli la sera del 24 dicembre con pernotto e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la mattina del 25 dicembre, per Capodanno e Pasqua si seguiranno le stesse modalità; - relativamente al compleanno dei figli, i genitori si onerano di organizzarlo congiuntamente tenendo comunque conto dei desideri dei minori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il papà
un periodo di almeno quindici giorni (consecutivo o suddiviso in 2 settimane) ed ugual periodo con la mamma. I genitori dovranno concordare i periodi di ferie estive. I tempi di permanenza dei figli con la mamma o con il papà, come sopra concordati, costituiscono il calendario minimo, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze delle stesse e degli impegni dei minori, di provvedere ad apportare modifiche (in melius);
- ciascun genitore provvederà, altresì, a rendere graduale la conoscenza da parte dei figli di futuri compagni, in particolare ad aspettare che la relazione si consolidi qualche mese prima di presentare il nuovo compagno/a ai figli;
- DISPORRE a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora Parte_1 Parte_2
(sul conto corrente intestato alla Signora avente IBAN N.
[...] Pt_2
[...], entro il giorno venticinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (e sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficiente), la somma mensile pari ad Euro 420,00 (quattrocentoventi/00), Euro 210,00
(duecentodieci/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra ; Parte_2
- DISPORRE a carico del Signor il contributo alle spese straordinarie, nella misura Parte_1
del 50% delle spese – concordate e documentate – secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale
di Savona”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo