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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE LO LL PRESIDENTE
CA AI CONSIGLIERA Rel.
AR RA SI CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 132/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi, per procura generale alle liti notaio rep. 37875 Racc. 7313 del Persona_1
22 marzo 2024. appellante
CONTRO
, c.f. e , c.f. CP_2 C.F._1 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Frau, per C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione. appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note in data 28.10.2025.
Per gli appellati: come da note in data 13.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di La Spezia, in data 27.12.2024, CP_2
e hanno convenuto in giudizio l' , esponendo:
[...] CP_3 CP_1
- di avere cessato l'attività lavorativa quali dipendenti ENEL Produzione
s.p.a. rispettivamente il 31 ottobre 2019 e il 31 luglio 2020, a seguito di accesso alla prestazione di esodo (cd. isopensione) ex art. 4, co. 1 e sgg., l.
92/2012;
- di avere proposto, nel 2023, domanda di trasferimento delle relative posizioni assicurative dal fondo speciale di appartenenza (Fondo Elettrici) al
FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) ai sensi dell'art. 12, co. 12- octies, l. 122/2010; CP_
- che le domande erano respinte dall' poiché secondo l'Istituto i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta di trasferimento della contribuzione all'atto della cessazione del rapporto, prima di accedere alla prestazione di esodo.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il loro diritto al trasferimento delle relative posizioni assicurative dal Fondo Elettrici al
FPLD, con conseguente liquidazione della pensione nella gestione
Lavoratori Dipendenti e condanna dell' al pagamento delle CP_4 differenze maturate sui ratei pensionistici, maggiorate degli accessori di legge. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente che la domanda di trasferimento della contribuzione doveva ritenersi tacitamente rinunciata, avendo nel frattempo i ricorrenti chiesto e ottenuto la pensione anticipata nel Fondo Elettrici;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti in quanto titolari di cd. isopensione.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 96 del 27.3.2025 ha accolto i ricorsi, accertando il diritto dei ricorrenti al trasferimento della contribuzione dal Fondo Elettrici al e condannando l' a CP_5 CP_1 liquidare la pensione nella gestione Lavoratori Dipendenti oltre al pagamento delle differenze di trattamento maturate. CP_ L' propone appello e gli appellati resistono.
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato note conclusive nel termine perentorio fissato (29.10.2025). La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di rinuncia tacita dei due lavoratori alla domanda di trasferimento della contribuzione, per effetto della successiva presentazione della domanda di pensione anticipata nel Fondo Elettrici, è infondata poiché quest'ultima domanda, peraltro con riserva, non è “inequivocabilmente incompatibile” con la volontà di coltivare la precedente domanda di trasferimento;
- nel merito, per effetto dello specifico richiamo contenuto nell'art. 12- octies d.l. 78/2010 le modalità del trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo Elettrici al FPLD sono regolate dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 l. n.
29 del 1979, in tema di ricongiunzione contributiva;
- secondo la S.C. “…l'art. 1, primo comma, l. n. 29 del 1979, che prevede la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria CP_ all'assicurazione permette all'assicurato di presentare la domanda 'in qualsiasi momento'”, ma pur sempre in un “termine naturale di presentazione” ovvero “quello di conclusione del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di quiescenza” (Cass.
10389/97);
- la prestazione di “esodo” fruita dai ricorrenti ai sensi dell'art. 4 l. 92/2012 non è assimilabile al trattamento di quiescenza, non essendo tale prestazione CP_ neppure a carico dell' e continuando i percettori a vedersi accreditata la contribuzione previdenziale seppur figurativa, sì che non è possibile equiparare il soggetto che la percepisce al “pensionato” (Cass. 9533/93). CP_
2. Con un unico articolato motivo di appello, l' lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che la domanda di trasferimento dei contributi doveva essere presentata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta rispettivamente in data 31.10.2019 ( e 31.7.2020 ( , CP_2 CP_3 prima dell'accesso alla prestazione di esodo. Quest'ultima sarebbe assimilabile a un trattamento di quiescenza anticipato, di cui i ricorrenti
3
hanno beneficiato fino alla liquidazione della pensione nel Fondo Elettrici nel 2023, e non consentirebbe la costituzione della posizione assicurativa CP_ nel . Ad avviso dell' la domanda di “trasferimento dei contributi”, CP_5 non integrante una domanda di ricongiunzione ex lege 29/1979 bensì una domanda di costituzione di posizione assicurativa nel FPLD, presuppone che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione o comunque a trattamenti previdenziali/pensionistici sulla scorta della contribuzione accreditata nel Fondo Speciale Elettrici, quale è l'assegno di esodo
(isopensione) ex art. 4, commi 1-7ter, l. n. 92 del 2012, riconosciuta e calcolata secondo la normativa propria di tale cassa pensionistica. CP_ L' critica, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che la successiva domanda di pensione nel Fondo Elettrici, e la conseguente percezione del relativo trattamento, valga quale rinuncia alla domanda di pensione nel FPLD e sia preclusiva dell'azione proposta.
3. L'appello è infondato.
3.1. Muovendo per ragioni logiche dall'ultimo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la successiva domanda di pensione nel Fondo
Elettrici è stata proposta dagli appellati in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di trasferimento della contribuzione e liquidazione della pensione nel FPLD (cfr. docc. 7 e 20 fascicolo appellati). Sulla base di tale rilievo il giudice ha condivisibilmente ritenuto che non sia ravvisabile nella seconda domanda di pensione alcuna rinuncia implicita alla prima, ostativa all'azione proposta nel presente giudizio.
3.2 Nel merito, è pacifico che la domanda azionata ha ad oggetto il diritto al trasferimento della contribuzione del Fondo Elettrici al FPLD, previsto e regolato dall'art. 12, comma 12 octies d.l. 78/2010 conv. in l.
111/2010, a mente del quale “Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo
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pensioni lavoratori dipendenti…”. Il comma 12-septies richiama a sua volta la disciplina della ricongiunzione di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della l.
29/79 (“La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall ). CP_1
A differenza della previgente disciplina generale richiamata anche CP_ dall' è pacifico che le disposizioni richiamate non prevedono espressi limiti temporali all'esercizio del diritto di trasferimento dei contributi del
Fondo speciale al Fondo comune ed è ragionevole la conclusione del
Tribunale circa il fatto che tale limite va rinvenuto in via interpretativa nella
“disponibilità” della contribuzione nel Fondo elettrici da trasferire, in quanto non utilizzata per la liquidazione di diversi trattamenti previdenziali. CP_ In applicazione di tale criterio, è infondata la pretesa dell' di individuare tale trattamento “ostativo” nella fruizione dell'assegno di esodo previsto e regolato dall'art. 4 commi 1 e segg., l. 92/2012. Come posto in luce dal Tribunale, si tratta di emolumento che, secondo le disposizioni CP_ dell'art. 4 citato, l' eroga mensilmente su provvista del datore di lavoro, il quale è tenuto a corrispondere all'Istituto previdenziale l'importo dell'assegno e della relativa contribuzione figurativa nonché a garantire con
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fideiussione bancaria l'adempimento dell'obbligazione, con l'espressa previsione che “In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l' è tenuto a non erogare le prestazioni”. L'assegno CP_1
(cd. isopensione) non è pertanto liquidato mediante la contribuzione accreditata nel Fondo speciale e detta posizione assicurativa, lungi dall'essere intaccata, risulta anzi incrementata mediante il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi figurativi per l'intera durata del periodo di erogazione dell'assegno di esodo.
La posizione contributiva del può essere, pertanto, Controparte_6 oggetto di trasferimento nel FPLD anche durante detto periodo ed è tempestiva e meritevole di accoglimento la domanda degli appellati, con conseguente diritto alla liquidazione della pensione nel FPLD, previo adempimento degli oneri di ricongiunzione previsti dalla norma. CP_
4. Ne discende la reiezione dell'appello e la condanna dell' per soccombenza, al rimborso delle spese del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione dei minimi tabellari per il valore della causa e dell'incremento per il numero delle parti, tenuto conto del ridotto numero e non particolare complessità delle questioni nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.
Respinge l'appello; CP_ Condanna l' a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 4.600,00, oltre rimborso forfettario 15 %, Iva e
Cpa, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 4 novembre 2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
CA AI DE LO LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE LO LL PRESIDENTE
CA AI CONSIGLIERA Rel.
AR RA SI CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 132/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi, per procura generale alle liti notaio rep. 37875 Racc. 7313 del Persona_1
22 marzo 2024. appellante
CONTRO
, c.f. e , c.f. CP_2 C.F._1 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Frau, per C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione. appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note in data 28.10.2025.
Per gli appellati: come da note in data 13.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di La Spezia, in data 27.12.2024, CP_2
e hanno convenuto in giudizio l' , esponendo:
[...] CP_3 CP_1
- di avere cessato l'attività lavorativa quali dipendenti ENEL Produzione
s.p.a. rispettivamente il 31 ottobre 2019 e il 31 luglio 2020, a seguito di accesso alla prestazione di esodo (cd. isopensione) ex art. 4, co. 1 e sgg., l.
92/2012;
- di avere proposto, nel 2023, domanda di trasferimento delle relative posizioni assicurative dal fondo speciale di appartenenza (Fondo Elettrici) al
FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) ai sensi dell'art. 12, co. 12- octies, l. 122/2010; CP_
- che le domande erano respinte dall' poiché secondo l'Istituto i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta di trasferimento della contribuzione all'atto della cessazione del rapporto, prima di accedere alla prestazione di esodo.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il loro diritto al trasferimento delle relative posizioni assicurative dal Fondo Elettrici al
FPLD, con conseguente liquidazione della pensione nella gestione
Lavoratori Dipendenti e condanna dell' al pagamento delle CP_4 differenze maturate sui ratei pensionistici, maggiorate degli accessori di legge. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente che la domanda di trasferimento della contribuzione doveva ritenersi tacitamente rinunciata, avendo nel frattempo i ricorrenti chiesto e ottenuto la pensione anticipata nel Fondo Elettrici;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti in quanto titolari di cd. isopensione.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 96 del 27.3.2025 ha accolto i ricorsi, accertando il diritto dei ricorrenti al trasferimento della contribuzione dal Fondo Elettrici al e condannando l' a CP_5 CP_1 liquidare la pensione nella gestione Lavoratori Dipendenti oltre al pagamento delle differenze di trattamento maturate. CP_ L' propone appello e gli appellati resistono.
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato note conclusive nel termine perentorio fissato (29.10.2025). La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di rinuncia tacita dei due lavoratori alla domanda di trasferimento della contribuzione, per effetto della successiva presentazione della domanda di pensione anticipata nel Fondo Elettrici, è infondata poiché quest'ultima domanda, peraltro con riserva, non è “inequivocabilmente incompatibile” con la volontà di coltivare la precedente domanda di trasferimento;
- nel merito, per effetto dello specifico richiamo contenuto nell'art. 12- octies d.l. 78/2010 le modalità del trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo Elettrici al FPLD sono regolate dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 l. n.
29 del 1979, in tema di ricongiunzione contributiva;
- secondo la S.C. “…l'art. 1, primo comma, l. n. 29 del 1979, che prevede la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria CP_ all'assicurazione permette all'assicurato di presentare la domanda 'in qualsiasi momento'”, ma pur sempre in un “termine naturale di presentazione” ovvero “quello di conclusione del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di quiescenza” (Cass.
10389/97);
- la prestazione di “esodo” fruita dai ricorrenti ai sensi dell'art. 4 l. 92/2012 non è assimilabile al trattamento di quiescenza, non essendo tale prestazione CP_ neppure a carico dell' e continuando i percettori a vedersi accreditata la contribuzione previdenziale seppur figurativa, sì che non è possibile equiparare il soggetto che la percepisce al “pensionato” (Cass. 9533/93). CP_
2. Con un unico articolato motivo di appello, l' lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che la domanda di trasferimento dei contributi doveva essere presentata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta rispettivamente in data 31.10.2019 ( e 31.7.2020 ( , CP_2 CP_3 prima dell'accesso alla prestazione di esodo. Quest'ultima sarebbe assimilabile a un trattamento di quiescenza anticipato, di cui i ricorrenti
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hanno beneficiato fino alla liquidazione della pensione nel Fondo Elettrici nel 2023, e non consentirebbe la costituzione della posizione assicurativa CP_ nel . Ad avviso dell' la domanda di “trasferimento dei contributi”, CP_5 non integrante una domanda di ricongiunzione ex lege 29/1979 bensì una domanda di costituzione di posizione assicurativa nel FPLD, presuppone che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione o comunque a trattamenti previdenziali/pensionistici sulla scorta della contribuzione accreditata nel Fondo Speciale Elettrici, quale è l'assegno di esodo
(isopensione) ex art. 4, commi 1-7ter, l. n. 92 del 2012, riconosciuta e calcolata secondo la normativa propria di tale cassa pensionistica. CP_ L' critica, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che la successiva domanda di pensione nel Fondo Elettrici, e la conseguente percezione del relativo trattamento, valga quale rinuncia alla domanda di pensione nel FPLD e sia preclusiva dell'azione proposta.
3. L'appello è infondato.
3.1. Muovendo per ragioni logiche dall'ultimo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la successiva domanda di pensione nel Fondo
Elettrici è stata proposta dagli appellati in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di trasferimento della contribuzione e liquidazione della pensione nel FPLD (cfr. docc. 7 e 20 fascicolo appellati). Sulla base di tale rilievo il giudice ha condivisibilmente ritenuto che non sia ravvisabile nella seconda domanda di pensione alcuna rinuncia implicita alla prima, ostativa all'azione proposta nel presente giudizio.
3.2 Nel merito, è pacifico che la domanda azionata ha ad oggetto il diritto al trasferimento della contribuzione del Fondo Elettrici al FPLD, previsto e regolato dall'art. 12, comma 12 octies d.l. 78/2010 conv. in l.
111/2010, a mente del quale “Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo
4
pensioni lavoratori dipendenti…”. Il comma 12-septies richiama a sua volta la disciplina della ricongiunzione di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della l.
29/79 (“La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall ). CP_1
A differenza della previgente disciplina generale richiamata anche CP_ dall' è pacifico che le disposizioni richiamate non prevedono espressi limiti temporali all'esercizio del diritto di trasferimento dei contributi del
Fondo speciale al Fondo comune ed è ragionevole la conclusione del
Tribunale circa il fatto che tale limite va rinvenuto in via interpretativa nella
“disponibilità” della contribuzione nel Fondo elettrici da trasferire, in quanto non utilizzata per la liquidazione di diversi trattamenti previdenziali. CP_ In applicazione di tale criterio, è infondata la pretesa dell' di individuare tale trattamento “ostativo” nella fruizione dell'assegno di esodo previsto e regolato dall'art. 4 commi 1 e segg., l. 92/2012. Come posto in luce dal Tribunale, si tratta di emolumento che, secondo le disposizioni CP_ dell'art. 4 citato, l' eroga mensilmente su provvista del datore di lavoro, il quale è tenuto a corrispondere all'Istituto previdenziale l'importo dell'assegno e della relativa contribuzione figurativa nonché a garantire con
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fideiussione bancaria l'adempimento dell'obbligazione, con l'espressa previsione che “In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l' è tenuto a non erogare le prestazioni”. L'assegno CP_1
(cd. isopensione) non è pertanto liquidato mediante la contribuzione accreditata nel Fondo speciale e detta posizione assicurativa, lungi dall'essere intaccata, risulta anzi incrementata mediante il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi figurativi per l'intera durata del periodo di erogazione dell'assegno di esodo.
La posizione contributiva del può essere, pertanto, Controparte_6 oggetto di trasferimento nel FPLD anche durante detto periodo ed è tempestiva e meritevole di accoglimento la domanda degli appellati, con conseguente diritto alla liquidazione della pensione nel FPLD, previo adempimento degli oneri di ricongiunzione previsti dalla norma. CP_
4. Ne discende la reiezione dell'appello e la condanna dell' per soccombenza, al rimborso delle spese del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione dei minimi tabellari per il valore della causa e dell'incremento per il numero delle parti, tenuto conto del ridotto numero e non particolare complessità delle questioni nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.
Respinge l'appello; CP_ Condanna l' a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 4.600,00, oltre rimborso forfettario 15 %, Iva e
Cpa, con distrazione a favore del difensore antistatario.
6
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 4 novembre 2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
CA AI DE LO LL
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