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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3126/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'12/11/2025, vertente tra , nata a [...] Parte_1
(NA) il 18/11/1967, c.f. , difesa dall'avv. Ventura Di Tuoro, e CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli avv.ti Enrico De Magistris e Fatina Ercolano, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/9/2022 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 signor il 21/6/2003 a Napoli secondo il rito concordatario e di aver Controparte_1 avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Persona_2
30/8/2007), ha riferito che con sentenza n. 1660/2021, pubblicata il 13/12/2021, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni individuate nell'atto introduttivo.
***
Costituito con comparsa del 2/2/2023, il signor non si è opposto al divorzio. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse da quelle invocate dalla ricorrente.
***
All'udienza del 12/11/2025, il Giudice ha formulato la seguente ipotesi conciliativa:
“Conferma dei provvedimenti economici di natura provvisoria (€ 600,0 al mese rivalutabili per la prole oltre al 40% delle spese straordinarie a carico del padre), salvo aumento del contributo spettante per la prole in caso di reperimento di un'occupazione da parte del signor
. Spese di lite compensate”. I coniugi hanno dichiarato: “Accettiamo la proposta”. CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2003 al numero 64, parte II, serie A, sez. A e che con sentenza n. 1660/2021 pubblicata il 13/12/2021, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad
1 affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta Pt_1 CP_1 meno in via definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3126/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) dell'anno 2003 al numero 64, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
il giudice rel. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3126/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'12/11/2025, vertente tra , nata a [...] Parte_1
(NA) il 18/11/1967, c.f. , difesa dall'avv. Ventura Di Tuoro, e CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli avv.ti Enrico De Magistris e Fatina Ercolano, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/9/2022 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 signor il 21/6/2003 a Napoli secondo il rito concordatario e di aver Controparte_1 avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Persona_2
30/8/2007), ha riferito che con sentenza n. 1660/2021, pubblicata il 13/12/2021, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni individuate nell'atto introduttivo.
***
Costituito con comparsa del 2/2/2023, il signor non si è opposto al divorzio. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse da quelle invocate dalla ricorrente.
***
All'udienza del 12/11/2025, il Giudice ha formulato la seguente ipotesi conciliativa:
“Conferma dei provvedimenti economici di natura provvisoria (€ 600,0 al mese rivalutabili per la prole oltre al 40% delle spese straordinarie a carico del padre), salvo aumento del contributo spettante per la prole in caso di reperimento di un'occupazione da parte del signor
. Spese di lite compensate”. I coniugi hanno dichiarato: “Accettiamo la proposta”. CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2003 al numero 64, parte II, serie A, sez. A e che con sentenza n. 1660/2021 pubblicata il 13/12/2021, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad
1 affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta Pt_1 CP_1 meno in via definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3126/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) dell'anno 2003 al numero 64, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
il giudice rel. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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