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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Sezione controversie di lavoro e di previdenza
ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rocco Pavese Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario ha pronunciato in grado di appello il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 150 /2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
Pt_1
-parte appellante-
E
CP_1
-parte appellata-
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 339/2023, pubblicata Pt_1 in data 22.02.2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in Pt_1 complessivi € 962,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno lì, 07/07/2025
Il Presidente
Dr. Rocco Pavese
ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rocco Pavese Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario ha pronunciato in grado di appello il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 150 /2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
Pt_1
-parte appellante-
E
CP_1
-parte appellata-
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 339/2023, pubblicata Pt_1 in data 22.02.2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in Pt_1 complessivi € 962,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno lì, 07/07/2025
Il Presidente
Dr. Rocco Pavese