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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e Email_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti SALVATORE RUSSO, NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI
DI, TE MI e IO NC, giusta procura in atti ricorrente
e
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato il 01/09/2021, in servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Giovanni Pierluigi” di Palestrina - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in
1 ruolo, negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in forza di ripetuti contratti a termine, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, di condannare il convenuto a corrispondergli, a tale titolo, CP_1
l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in CP_1
giudizio, ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, dopo un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., è stata discussa dalla parte ricorrente con note scritte tempestivamente depositate entro il temine perentorio del 9.10.2025, e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
2 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
3 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto determini una CP_1
sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa
4 sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_2 CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
5 La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in forza di due contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno) (doc. 1).
Per quanto concerne, invece, l'anno scolastico 2017/2018, il ricorrente risulta aver stipulato 3 distinti contratti a termine (dal 25.10.2027 al 21.03.2018; dal
22.03.2018 al 20.04.2018; dal 21.04.2018 al 30.06.2018): trattasi di supplenze temporanee, le quali, tuttavia, alla luce delle condizioni concrete delle medesime
6 (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra), consentono ugualmente di individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame (sul punto, vedi Cass. ord.
7254/2024).
Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interno “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immesso in ruolo, come sopra osservato, con decorrenza giudica dal 1.09.2021, retrodatata al 1.09.2020 (doc. 1): condizione comprovata, altresì, dal cedolino paga allegato alle note scritte da ultimo depositate.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che il ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come il ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandogli la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio Parte_1
previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1
procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 10/10/2025
Il Giudice
IO Busoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e Email_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti SALVATORE RUSSO, NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI
DI, TE MI e IO NC, giusta procura in atti ricorrente
e
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato il 01/09/2021, in servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Giovanni Pierluigi” di Palestrina - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in
1 ruolo, negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in forza di ripetuti contratti a termine, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, di condannare il convenuto a corrispondergli, a tale titolo, CP_1
l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in CP_1
giudizio, ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, dopo un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., è stata discussa dalla parte ricorrente con note scritte tempestivamente depositate entro il temine perentorio del 9.10.2025, e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
2 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
3 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto determini una CP_1
sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa
4 sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_2 CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
5 La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in forza di due contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno) (doc. 1).
Per quanto concerne, invece, l'anno scolastico 2017/2018, il ricorrente risulta aver stipulato 3 distinti contratti a termine (dal 25.10.2027 al 21.03.2018; dal
22.03.2018 al 20.04.2018; dal 21.04.2018 al 30.06.2018): trattasi di supplenze temporanee, le quali, tuttavia, alla luce delle condizioni concrete delle medesime
6 (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra), consentono ugualmente di individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame (sul punto, vedi Cass. ord.
7254/2024).
Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interno “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immesso in ruolo, come sopra osservato, con decorrenza giudica dal 1.09.2021, retrodatata al 1.09.2020 (doc. 1): condizione comprovata, altresì, dal cedolino paga allegato alle note scritte da ultimo depositate.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che il ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come il ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandogli la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio Parte_1
previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1
procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 10/10/2025
Il Giudice
IO Busoli
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