Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Decreto cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/03/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13157 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Puddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Malesia con il quale è stato negato il rilascio del visto di ingresso per cure mediche/caregiver in favore del Sig. -OMISSIS-, nato il [...] a [...], fratello della ricorrente ;
per la condanna
al rilascio del visto per cure mediche/”caregiver” in favore del sig. -OMISSIS-, nato il [...] a [...], passaporto n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letta l’ordinanza cautelare del 12/12/2024;
lette le memorie depositate dalla parte ricorrente e dell’amministrazione resistente nelle quali si dà atto dell’intervenuto rilascio del visto d’ingresso, cui è seguito l’effettivo ingresso ed il successivo permesso di soggiorno per cure mediche;
rilevato che l’impugnato provvedimento di diniego debba ritenersi implicitamente revocato dall’emissione del visto;
rilevato che ai sensi dell’art. 36 c. 3 TUIMM “3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita' lavorativa”;
rilevato che, pertanto, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione nel merito della lite;
rilevata, alla luce della motivazione della precedente ordinanza, la soccombenza virtuale dell’amministrazione;
ritenuto che non sussistano le condizioni per l’accoglimento del reclamo avverso il decreto di diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, attesa la carenza documentale;
ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che ebbano pertanto essere poste a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente, e che si liquidano forfetariamente come da dispositivo, tenuto conto che il processo si è concluso in sede cautelare;
letto l’art. 35 lett. C) cpa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Respinge il reclamo avverso il decreto della Commissione Gratuito Patrocinio n 75/25.
Condanna l’amministrazione resistente, Ministero per gli affari esteri, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA CPA e spese generali come per legge e refusione del contributo unificato se effettivamente pagato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei familiari, nonché dei riferimenti alle condizioni di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.