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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9517/2023
N. RG 9517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9517/2023 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catania, in via G. D'Annunzio n.15, presso lo studio degli avv.ti Vincenza
Bonaviri (c.f. )e Valeria Guglielmino(c.f. ) che li C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono congiuntamente e anche disgiuntamente.
Opponenti contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo (c.f. che la rappresenta e difende. C.F._5
Opposta
e contro p. iva , in persona dell'amministratore unico, nella persona dalla Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice c.f. e p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_3 P.IVA_3 Barbaro (c.f. , congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (c.f. C.F._6
), con domicilio fisico eletto in Messina (ME), alla Via Orso Corbino n. 7. C.F._7
Intervenuta - Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.10.2024, che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023, notificato il 10/12.7.2023, con cui è stato ordinato a , e , quali Parte_1 Parte_2 CP_4 coeredi di il pagamento della somma di € 16.190,95, oltre interessi e spese legali a Persona_1 favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito derivante dal prestito chirografario concesso dalla Controparte_1
alla signora madre degli odierni opponenti e di .
[...] Persona_1 CP_4
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano quanto segue.
pagina 1 di 5 La signora decedeva in Catania il 15.6.2020 e dal mese successivo non erano più state pagate Per_1 le rate relative al finanziamento richiamato.
Con raccomandata del 26.1.2021(in atti), la banca aveva inviato una richiesta di pagamento delle rate insolute agli eredi impersonalmente identificati presso l'ultima residenza della de cuius.
Senza alcuna autorizzazione e senza avvisare gli altri coeredi, aveva poi riscontrato la CP_4 raccomandata chiedendo una proroga, anche a nome degli odierni opponenti, non estinguendo però il debito.
Tutto ciò portava ad un aggravio di spese a carico della massa ereditaria derivante dal procedimento monitorio, agli interessi di mora e alle spese del presente giudizio, oltre all'ulteriore grave conseguenza derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi.
Puntualizzavano di aver accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario (all. n.3-4), producendo anche l'inventario (all. n. 5), e che, quindi, il debito andava gravato sulla massa passiva della eredità distinta dal patrimonio personale degli odierni opponenti.
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla con il patrimonio acquisito Pt_3 come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario;
accertare e dichiarare che il dott. non era stato autorizzato dagli odierni opponenti a riscontrare la CP_4 raccomandata inviata dalla banca e che, quindi, degli interessi di mora e delle spese del giudizio monitorio e del presente giudizio debbano essere garantiti dal dott. che di tali somme deve tenere CP_4 indenni i signori ”. Pt_1
Si costituiva in giudizio , la quale rilevava che nell'opposizione Controparte_1 il credito della non fosse stato contestato e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo andava CP_1 confermato.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Piaccia al Giudice adito, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del Di opposto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito dichiarare irrilevante, e come tale inammissibile, la domanda avanzata nei confronti della giacché l'effetto CP_1 della accettazione beneficiata opera ex lege e non ha necessità di alcuna pronuncia del giudice della cognizione. Conseguentemente rigettare l'opposizione confermando il DI opposto. Condannare i signori e alle spese e compensi del giudizio in favore della Parte_1 Parte_2 Banca”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza del 4.3.2024 indicata in citazione.
Nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. gli opponenti rilevavano che la banca opposta fosse consapevole della limitazione di responsabilità di , in quanto nel settembre 2020, la Parte_1 stessa aveva richiesto ex art. 119 T.U.B. la documentazione attinente alla posizione della madre, allegando l'accettazione con beneficio di inventario (all. n. 6).
All'esito della prima udienza del 4.3.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 28.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per memorie.
Di poi, si costituiva in giudizio, con intervento ex art. 111 c.p.c., rilevando Controparte_2 che in data 27.12.2023 aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto da Controparte_5
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del
[...] combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024 (all. 3) tra i quali rientrava l'esposizione debitoria azionata.
pagina 2 di 5 Comunicava, poi, di aver conferito specifica procura alla per la gestione e il recupero dei CP_3 crediti e diritti collegati, allegando documentazione a riguardo.
Di poi, nel far propri tutti gli scritti difensivi della , ne chiedeva Controparte_1 l'estromissione dal procedimento per carenza di interesse della cedente.
Nel merito, rilevava che né il credito, né i titoli in forza dei quali la aveva ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo opposto erano stati contestati, con la conseguenza che potevano ritenersi provate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestate, tali circostanze, ed assolto l'onere probatorio a carico dell'opposta.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito dichiarare irrilevante, e come tale inammissibile, la domanda avanzata nei confronti della oggi giacché l'effetto della accettazione beneficiata opera ex lege e non ha CP_6 Controparte_2 necessità di alcuna pronuncia del giudice della cognizione. Conseguentemente rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
Di poi, gli opponenti, nel precisare le conclusioni, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Nella comparsa conclusionale eccepiva che gli opponenti CP_1 Controparte_1 avessero incardinato una domanda di revoca del decreto ingiuntivo per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e che, pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile giacché nuova e tardiva.
Infine, nella comparsa conclusionale rilevava che gli opponenti avessero dichiarato Controparte_2 di aver accettato l'eredità col beneficio d'inventario, senza però nulla dichiarare ed Persona_1 allegare in merito all'inventario.
Di poi, all'udienza del 28.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
*********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano parzialmente infondate per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che è intervenuto ex art.111 cpc, chiedendo l'estromissione della
, la dichiarando di aver acquisito il credito azionato Controparte_1 CP_1 Controparte_2
a seguito di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024, la cui legittimazione e titolarità del credito non sono stati oggetto di contestazione.
Tuttavia, l'estromissione della banca cedente va esclusa, considerato che la stessa ha mostrato interesse al procedimento anche dopo la costituzione della cessionaria del credito, depositando le comparse conclusionali e comparendo in udienza.
-In relazione alla richiesta di “accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla de Cuius con il patrimonio acquisito come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario”, innanzitutto, va detto che l'erede accettante con beneficio di inventario è erede a tutti gli effetti e, pertanto, diviene titolare di tutti i rapporti attivi e passivi derivatigli dal de cuius suo dante causa.
Tale accettazione, infatti, ex art. 490 c.c., produce l'effetto di consentire all'erede che abbia così accettato di mantenere distinto il suo patrimonio dai beni ereditari, cosicché esso risponde dei debiti ereditari unicamente intra vires ereditatis e non con il suo patrimonio personale, in deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c..
pagina 3 di 5 Difatti, “l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile, in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile” (cfr. Tribunale di Taranto, sentenza n. 2519/2023).
Ciò posto, gli opponenti hanno legittimamente proposto l'opposizione per rilevare tale circostanza, tuttavia, tale eccezione non impedisce al creditore di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'erede, rilevando il beneficio nella sola fase esecutiva successiva con l'effetto di limitare l'eseguibilità del provvedimento condannatorio solo e soltanto sui beni ereditari, siccome inventariati.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il prestito chirografario concesso alla de cuius ed ha allegato il mancato adempimento Persona_1 degli eredi opponenti, mentre questi ultimi non sono riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile;
tra l'altro gli opponenti non hanno contestato il debito, né in relazione all' an né al quantum.
Pertanto, nel caso di specie, la banca ha legittimamente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi in solido tra loro, difatti, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
“non costituisce infatti motivo che giustifichi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non precludendo al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo” (Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022).
In conclusione, quando l'erede accetta con beneficio d'inventario il creditore può ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario non per l'intero, ma limitatamente alla responsabilità entro il valore dei beni ereditari (cfr. Cassazione 3791/2003; Cassazione 23398/2022) e, pertanto l'erede risponde anche delle spese giudiziali.
Pertanto, tenuto conto della opposizione proposta e della accettazione beneficiata manifestata da e , questi rispondono della obbligazione monitoria solamente nei Parte_1 Parte_2 limiti dei beni pervenutigli in eredità.
In ragione di quanto sopra e del contemperamento dei rispettivi interessi, dal momento che gli opponenti hanno dovuto proporre opposizione per sollevare tempestivamente l'eccezione relativa pagina 4 di 5 all'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023;
- dichira limitata la responsabilità patrimoniale di e , quali eredi Parte_1 Parte_2 beneficiati della defunta originaria debitrice, nei limiti dei soli beni ereditari;
Persona_2
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 2.1.2024.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
N. RG 9517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9517/2023 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catania, in via G. D'Annunzio n.15, presso lo studio degli avv.ti Vincenza
Bonaviri (c.f. )e Valeria Guglielmino(c.f. ) che li C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono congiuntamente e anche disgiuntamente.
Opponenti contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo (c.f. che la rappresenta e difende. C.F._5
Opposta
e contro p. iva , in persona dell'amministratore unico, nella persona dalla Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice c.f. e p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_3 P.IVA_3 Barbaro (c.f. , congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (c.f. C.F._6
), con domicilio fisico eletto in Messina (ME), alla Via Orso Corbino n. 7. C.F._7
Intervenuta - Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.10.2024, che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023, notificato il 10/12.7.2023, con cui è stato ordinato a , e , quali Parte_1 Parte_2 CP_4 coeredi di il pagamento della somma di € 16.190,95, oltre interessi e spese legali a Persona_1 favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito derivante dal prestito chirografario concesso dalla Controparte_1
alla signora madre degli odierni opponenti e di .
[...] Persona_1 CP_4
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano quanto segue.
pagina 1 di 5 La signora decedeva in Catania il 15.6.2020 e dal mese successivo non erano più state pagate Per_1 le rate relative al finanziamento richiamato.
Con raccomandata del 26.1.2021(in atti), la banca aveva inviato una richiesta di pagamento delle rate insolute agli eredi impersonalmente identificati presso l'ultima residenza della de cuius.
Senza alcuna autorizzazione e senza avvisare gli altri coeredi, aveva poi riscontrato la CP_4 raccomandata chiedendo una proroga, anche a nome degli odierni opponenti, non estinguendo però il debito.
Tutto ciò portava ad un aggravio di spese a carico della massa ereditaria derivante dal procedimento monitorio, agli interessi di mora e alle spese del presente giudizio, oltre all'ulteriore grave conseguenza derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi.
Puntualizzavano di aver accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario (all. n.3-4), producendo anche l'inventario (all. n. 5), e che, quindi, il debito andava gravato sulla massa passiva della eredità distinta dal patrimonio personale degli odierni opponenti.
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla con il patrimonio acquisito Pt_3 come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario;
accertare e dichiarare che il dott. non era stato autorizzato dagli odierni opponenti a riscontrare la CP_4 raccomandata inviata dalla banca e che, quindi, degli interessi di mora e delle spese del giudizio monitorio e del presente giudizio debbano essere garantiti dal dott. che di tali somme deve tenere CP_4 indenni i signori ”. Pt_1
Si costituiva in giudizio , la quale rilevava che nell'opposizione Controparte_1 il credito della non fosse stato contestato e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo andava CP_1 confermato.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Piaccia al Giudice adito, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del Di opposto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito dichiarare irrilevante, e come tale inammissibile, la domanda avanzata nei confronti della giacché l'effetto CP_1 della accettazione beneficiata opera ex lege e non ha necessità di alcuna pronuncia del giudice della cognizione. Conseguentemente rigettare l'opposizione confermando il DI opposto. Condannare i signori e alle spese e compensi del giudizio in favore della Parte_1 Parte_2 Banca”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza del 4.3.2024 indicata in citazione.
Nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. gli opponenti rilevavano che la banca opposta fosse consapevole della limitazione di responsabilità di , in quanto nel settembre 2020, la Parte_1 stessa aveva richiesto ex art. 119 T.U.B. la documentazione attinente alla posizione della madre, allegando l'accettazione con beneficio di inventario (all. n. 6).
All'esito della prima udienza del 4.3.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 28.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per memorie.
Di poi, si costituiva in giudizio, con intervento ex art. 111 c.p.c., rilevando Controparte_2 che in data 27.12.2023 aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto da Controparte_5
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del
[...] combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024 (all. 3) tra i quali rientrava l'esposizione debitoria azionata.
pagina 2 di 5 Comunicava, poi, di aver conferito specifica procura alla per la gestione e il recupero dei CP_3 crediti e diritti collegati, allegando documentazione a riguardo.
Di poi, nel far propri tutti gli scritti difensivi della , ne chiedeva Controparte_1 l'estromissione dal procedimento per carenza di interesse della cedente.
Nel merito, rilevava che né il credito, né i titoli in forza dei quali la aveva ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo opposto erano stati contestati, con la conseguenza che potevano ritenersi provate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestate, tali circostanze, ed assolto l'onere probatorio a carico dell'opposta.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito dichiarare irrilevante, e come tale inammissibile, la domanda avanzata nei confronti della oggi giacché l'effetto della accettazione beneficiata opera ex lege e non ha CP_6 Controparte_2 necessità di alcuna pronuncia del giudice della cognizione. Conseguentemente rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
Di poi, gli opponenti, nel precisare le conclusioni, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Nella comparsa conclusionale eccepiva che gli opponenti CP_1 Controparte_1 avessero incardinato una domanda di revoca del decreto ingiuntivo per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e che, pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile giacché nuova e tardiva.
Infine, nella comparsa conclusionale rilevava che gli opponenti avessero dichiarato Controparte_2 di aver accettato l'eredità col beneficio d'inventario, senza però nulla dichiarare ed Persona_1 allegare in merito all'inventario.
Di poi, all'udienza del 28.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
*********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano parzialmente infondate per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che è intervenuto ex art.111 cpc, chiedendo l'estromissione della
, la dichiarando di aver acquisito il credito azionato Controparte_1 CP_1 Controparte_2
a seguito di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024, la cui legittimazione e titolarità del credito non sono stati oggetto di contestazione.
Tuttavia, l'estromissione della banca cedente va esclusa, considerato che la stessa ha mostrato interesse al procedimento anche dopo la costituzione della cessionaria del credito, depositando le comparse conclusionali e comparendo in udienza.
-In relazione alla richiesta di “accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla de Cuius con il patrimonio acquisito come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario”, innanzitutto, va detto che l'erede accettante con beneficio di inventario è erede a tutti gli effetti e, pertanto, diviene titolare di tutti i rapporti attivi e passivi derivatigli dal de cuius suo dante causa.
Tale accettazione, infatti, ex art. 490 c.c., produce l'effetto di consentire all'erede che abbia così accettato di mantenere distinto il suo patrimonio dai beni ereditari, cosicché esso risponde dei debiti ereditari unicamente intra vires ereditatis e non con il suo patrimonio personale, in deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c..
pagina 3 di 5 Difatti, “l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile, in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile” (cfr. Tribunale di Taranto, sentenza n. 2519/2023).
Ciò posto, gli opponenti hanno legittimamente proposto l'opposizione per rilevare tale circostanza, tuttavia, tale eccezione non impedisce al creditore di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'erede, rilevando il beneficio nella sola fase esecutiva successiva con l'effetto di limitare l'eseguibilità del provvedimento condannatorio solo e soltanto sui beni ereditari, siccome inventariati.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il prestito chirografario concesso alla de cuius ed ha allegato il mancato adempimento Persona_1 degli eredi opponenti, mentre questi ultimi non sono riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile;
tra l'altro gli opponenti non hanno contestato il debito, né in relazione all' an né al quantum.
Pertanto, nel caso di specie, la banca ha legittimamente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi in solido tra loro, difatti, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
“non costituisce infatti motivo che giustifichi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non precludendo al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo” (Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022).
In conclusione, quando l'erede accetta con beneficio d'inventario il creditore può ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario non per l'intero, ma limitatamente alla responsabilità entro il valore dei beni ereditari (cfr. Cassazione 3791/2003; Cassazione 23398/2022) e, pertanto l'erede risponde anche delle spese giudiziali.
Pertanto, tenuto conto della opposizione proposta e della accettazione beneficiata manifestata da e , questi rispondono della obbligazione monitoria solamente nei Parte_1 Parte_2 limiti dei beni pervenutigli in eredità.
In ragione di quanto sopra e del contemperamento dei rispettivi interessi, dal momento che gli opponenti hanno dovuto proporre opposizione per sollevare tempestivamente l'eccezione relativa pagina 4 di 5 all'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023;
- dichira limitata la responsabilità patrimoniale di e , quali eredi Parte_1 Parte_2 beneficiati della defunta originaria debitrice, nei limiti dei soli beni ereditari;
Persona_2
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 2.1.2024.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5