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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1011/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa
Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1011/2017 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
, C.F. elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via
[...] P.IVA_1
Fonseca, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Nicola Marotta (c.f. che lo C.F._1
rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Napoli alla via F. Caracciolo, n. 15 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Scotto (c.f.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di delibera e procura in atti. C.F._2
- CONVENUTO
E
CURIA VESCOVILE DI NOLA
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
1
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'attore adiva l'intestato Tri- bunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia il Tribunale di Nola, preliminar- mente, ai sensi dell'art. 126 disp. att. del codice di procedura civile, acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio, definitosi con la sentenza n. 19804/2016 della Corte di Cassazione. 2) Voglia dichiarare inesistente, nullo e, comunque, privo di effetti giuridici il contratto di cessione volontaria, stipulato tra il e la Curia Vescovile di Nola, in data 29.1.1982. 3) Controparte_1
Voglia, pertanto, dichiarare illegittima la occupazione del fondo, sito in agro di censito in CP_1
catasto alla partita 230, foglio 1, particella 67, della superficie di mq. 7.437, di proprietà, dapprincipio, del in dopodiché dell'Istituto CP_2 Parte_2 CP_1
per il sostentamento del Clero della Diocesi di 4) Voglia, per conseguenza – Parte_1 Pt_1
previa determinazione del reale valore di mercato del bene – condannare il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, ed a titolo di risarcimento danni – per effetto dell'acquisizione della proprietà dell'area in capo all'ente – delle somme dovute, rapportate al reale valore del terreno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 5)
Voglia condannare il convenuto in persona di chi legalmente lo rappresenta, al Controparte_1
pagamento dell'importo dovuto, a titolo di indennità per occupazione legittima, oltre interessi legali. 6) Voglia condannare il al pagamento della somma dovuta a titolo di Controparte_1
indennità per occupazione illegittima o sine titulo, oltre interessi. 7) Voglia condannare il convenuto al pagamento dell'importo dovuto, per i danni conseguenti all'occupazione e CP_1
derivanti dalla perdita di alberi e frutteti pendenti, esistenti nel fondo. 8) Voglia condannare sempre il al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
derivante dalla diminuzione del valore della parte del fondo residuata dall'occupazione, ovvero dal deprezzamento del fondo residuo. 9) Voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Curia Vescovile di Nola, per assenza di soggettività giuridica, in quanto non avente natura di ente
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ecclesiastico, né personalità giuridica, giacché struttura interna alla diocesi. 10) Voglia, in via del tutto subordinata, e nell'assurda ipotesi che sia ritenuta l'efficacia del contratto di cessione volontaria, condannare il al pagamento delle residuali somme dovute, rispetto Controparte_1
all'importo concordato, con la maggiorazione degli interessi e con l'aggiunta degli importi, corrispondenti all'indennità di occupazione legittima ed illegittima. 11) Voglia, in ogni caso, condannare il in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore anticipatario. 12) Voglia, in via istruttoria, disporre ctu, demandando al consulente a nominarsi di accertare – previa ricapitolazione dei dati già acquisiti, sulla scorta delle consulenze tecniche d'ufficio già espletate nel giudizio annullato, definitosi con la ripetuta sentenza della Corte di
Cassazione n. 19804/2016, e delle quali, sin d'ora, ed in ogni caso, si chiede che venga autorizzata l'acquisizione al presente processo – l'effettivo valore di mercato del fondo occupato e rideterminare l'importo dei danni, delle indennità e somme dovute, di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) di queste conclusioni”.
Si costituiva il così concludendo: “in via assolutamente preliminare, ac- Controparte_1 certare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione notificato dall'
[...] per avere, in violazione di quanto disposto Parte_1
all'art. 394, comma 3, c.p.c., proposto domande diverse rispetto a quelle rassegnate nel doppio grado di giudizio, definito dalla sentenza n. 4355/2010 della Corte d'Appello di Napoli, cassata con rinvio giusta statuizione n. 19804/2016 della Sez. I Civile della Corte di Cassazione;
2.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione notificato dall' per avere, Parte_1
in violazione di quanto disposto all'art. 384, comma 2, c.p.c., e, dunque, in contrasto con il principio fissato con sentenza n. 19804/2016 dalla Sez. I Civile della Corte di Cassazione, richiesto declaratoria del difetto di legittimazione passiva della rilievo Controparte_3 scrutinato e valutato dalla Suprema Corte di Cassazione;
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni articolate al capo sub III) del presente scritto di costituzione, il difetto di legittimazione attiva dell Parte_1
e dichiarare inammissibile la domanda attorea in riassunzione;
4.
[...]
Ancora in via preliminare, e giusta quanto illustrato al capo sub IV), dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere della controversia e in relazione alle domande
3
indennitarie formulate dall'attore in riassunzione a titolo di occupazione legittima e illegittima, attratte alla giurisdizione esclusiva del G.A.; 5. Nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni articolate al capo sub V) del presente scritto di costituzione, pienamente valido ed efficace il contratto di cessione volontaria del 29.01.1982, stipulato tra il CP_1
e la 6. Ancora nel merito, dichiarare per tutto quanto articolato al
[...] Controparte_3
capo sub VII.1) il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto disporne Controparte_1
l'estromissione dal presente e giudizio;
7. Ancora nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice;
8. Per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal all' Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno per occupazione Parte_1
sine titulo, e per le causali azionate con il rimedio in riassunzione, inammissibile e infondato;
9. In via subordinata, nella denegata ipotesi di astratta fondatezza della domanda attorea, si chiede sin d'ora, e ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di essere autorizzati alla chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché sia dichiarata l'esclusiva Controparte_3
responsabilità della stessa a rispondere di ogni conseguenza pregiudizievole derivante in ipotesi di ritenuta invalidità dell'atto di cessione. A tal fine, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si chiede fissarsi una nuova udienza di prima comparizione delle parti;
10. In via riconvenzionale e subordinata, nella non creduta ipotesi di ritenuta invalidità dell'atto di cessione volontaria del 29.01.1982, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1478, 1479, 1480, 2033 e 2041 c.c.,
e previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della di Nola per la fattispecie di Controparte_3 eventuale “acquisto a non domino”, condanni la di in persona del legale Controparte_3 Pt_1
rapp.te p.t., (i) a porre in essere ogni adempimento necessario acchè “procuri l'acquisto del fondo” in favore del cessionario/compratore in buona fede;
(ii) in mancanza, Controparte_1
alla restituzione degli importi, aggiornati all'attualità, risultati indebitamente corrisposti in favore della (iii), in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in Controparte_3 dipendenza del comportamento contrario a buona fede posto in essere dalla Controparte_3
apparente titolare del bene ceduto, e correlati all'investimento effettuato dal
[...] CP_1
per la realizzazione dell'opera pubblica – campo sportivo -, ovvero nell'importo che
[...]
l'Ill.mo Giudicante riterrà secondo equità, e anche a seguito di apposito incombente istruttorio;
il tutto, oltre interessi legali e moratori, e rivalutazione e sino all'integrale soddisfo”.
Non si costituiva la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
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Esperita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura e, rassegnate le conclusioni in- nanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato
Tribunale avanzata dal A tal fine, avendo parte attrice lamentato Controparte_1
l'occupazione sine titulo del proprio terreno, deve procedersi alla corretta qualificazione, sotto il profilo giuridico, della domanda distinguendo dalla c.d. occupazione appropriativa (ovvero di c.d. “accessione invertita”), che effettivamente rientra nella giurisdizione amministrativa,
l'ipotesi della c.d. occupazione usurpativa, da ricondurre alla giurisdizione ordinaria. Ed, invero, è proprio la giurisprudenza di legittimità a chiarire che “mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente (Cass. civ., Sez. U, Sentenza
n.30254 del 23/12/2008). In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte e sole le ipotesi di occupazioni di mero fatto ovvero realizzate in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., la quale, agendo oltre i termini stabiliti dalla legge, tiene un comportamento non diverso di quello di un privato che leda diritti dei terzi, in nessun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, ossia: 1) nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto, 2) nelle ipotesi in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente nullo, ovvero nei casi in cui lo stesso non contenga l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e delle opere;
3) infine, nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità individuate dalla legge, o ancora di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo).
Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 191/2006) ha definito usurpativa quella forma di occupazione caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo, carenza individuata nell'ipotesi di assenza “ab initio” della dichiarazione di pubblica utilità, ma da taluni
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anche nell'ipotesi di annullamento, con efficacia “ex tunc”, della dichiarazione inizialmente esistente, ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica.
Calando i suddetti principi alla fattispecie de qua, come si vedrà nel prosieguo, dalla prospettata nullità della cessione volontaria discende la qualifica dell'occupazione come usurpativa e, dunque, la giurisdizione dell'intestato Tribunale, innanzi al quale, del resto, la questione viene rimessa dalla Suprema Corte, organo, tra l'altro deputato (seppur a sezioni riunite) a dirimere contrasti di giurisdizione.
Ancora in via preliminare e sempre sul punto, appare opportuno ribadire che, come poc'anzi accennato, il presente giudizio è stato introdotto a seguito della sentenza n. 19804 del
04.10.2016 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione del procedimento R.G.
1746/2012, con la quale la Corte di legittimità ha accolto l'impugnativa promossa dal
[...]
e, in particolare, ha ritenuto fondate la censura di nullità della sentenza n. 4355/2010 CP_1
della Corte di Appello di Napoli per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato esteso il giudizio nei confronti della , rilevato invece quale contraddittore Controparte_3
necessario. Con tale statuizione la Corte di legittimità ha cassato la sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli n. 4355/2010 e rinviato la causa all'intestato Tribunale.
A tal proposito, l'art. 394, comma 3, c.p.c. statuisce che “le parti non possono prende- re conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. Tale norma, per come interpretata da consolidato orientamento di legittimità, comporta quale inevitabile conseguenza applicativa che “la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato
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interno”. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5137).
Calando i suddetti principi al caso di specie, va dunque dichiarata l'inammissibilità di tutte le nuove domande proposte dall'attore in riassunzione nel presente giudizio, ivi comprese le domande riconvenzionali.
Nel merito, va dichiarata la nullità del negozio di cessione volontaria del bene sti- pulato dal con la Curia Vescovile per mancanza dell'accordo delle parti ex Controparte_1
art. 1325 c.c.
Ed invero, sul punto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “i rapporti pa- trimoniali fra il titolare di un beneficio parrocchiale ed il beneficio medesimo, con riguardo all'amministrazione ed al godimento dei beni che ne costituiscono la dotazione, sono regolati, in forza dell'art. 30 primo comma del concordato con la Santa Sede, dalle norme dell'ordina- mento canonico, in forza delle quali il suddetto titolare assume la veste di rappresentante dell'ente ecclesiastico e di curatore dei suoi interessi” (Cass. Sez. 2, 13/03/1982, n. 1623) ed ancora che “sebbene l'art. 29 del concordato fra Santa Sede ed Italia - quivi reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810, di cui costituisce allegato - menzioni le diocesi fra gli enti ecclesiastici ai quali è stata riconfermata la personalità giuridica nell'ambito dello ordinamento italiano, l'identificazione del relativo soggetto capace di rapporti giuridici è da compiere alla stregua delle norme del diritto canonico regolanti la materia (canoni 1572, 633, 353 e 368 del codex juris canonici), dalle quali risulta che la diocesi è la circoscrizione ecclesiastica - territorialmente intesa - sottoposta alla giurisdizione del vescovo, mentre la curia diocesana è il complesso delle persone ed uffici che affiancano e coadiuvano il vescovo nel governo della diocesi. Pertanto i termini di diocesi e curia non identificano essi stessi altrettanti soggetti di diritto, ma esprimono aspetti strutturali - rispettivamente in senso territoriale ed organizzativo
- di un unico apparato facente capo al medesimo soggetto di diritto, individuato nell'ordinario diocesano o nel suo vicario, quali presuli preposti, in via gradata e talora alternativa, territorialmente alla diocesi ed organizzativamente alla curia, con la conseguenza che soltanto costoro sono soggetti capaci di rapporti giuridici nel suddetto ordinamento” (Cass. Sez. L.,
03/12/1981, n. 6409).
Calando i suddetti principi al caso di specie, ne discende che il rappresentante del Be- neficio Parrocchiale di San Giorgio Martire in era l'unico soggetto titolare del bene CP_1
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nonché legittimato a disporre dello stesso e, dunque, la Curia Vescovile all'epoca della cessione non era titolare del potere di disporre del predetto.
Ne consegue che, stante la nullità della convenzione sottaste, la cessione rimane priva di titolo e di ogni effetto, di tal che l'occupazione non può che ritenersi illegittima, con conseguente fondamento della domanda risarcitoria di parte attrice ed assorbimento della domanda riconvenzionale.
Con riferimento al momento in cui deve ritenersi intervenuta l'acquisizione da parte della p.a., va detto che la giurisprudenza successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezioni unite civili, 26 febbraio 1983, n.1464, ha costantemente affermato che nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione (o un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima la radicale trasformazione del fondo - nel senso della sua destinazione irreversibile alla costruzione dell'opera pubblica - da un lato, comporta l'estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione (a titolo originario) della proprietà in capo all'ente costruttore, dall'altro costituisce un illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanen- ti) che abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà. Nel tratteggiare i caratteri dell'occupazione usurpativa, ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito che essa, “in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur implicita, o del suo tempestivo intervento, si realizza con la semplice trasformazione, anche se irreversibile, del bene immobile che non sia sufficiente ad attrarlo alla disciplina giuridica dei beni pubblici, ma, tenendo comunque conto del sacrificio del privato, determina le seguenti conseguenze giuridiche: a) viene in rilievo un illecito permanente;
b) persiste il diritto di proprietà del bene del privato e, quindi, sono esperibili le azioni di restituzione (salva la rinuncia abdicativa); c) l'azione non è soggetta ad alcun termine prescrizionale;
d) ove si opti per la tutela risarcitoria per equivalente, il risarcimento è integrale» (Cassazione civile sez. III, n. 28297 del 11.12.2020).
Il proprietario può, dunque, chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, anche implicitamente, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale (si cfr. Consiglio Stato, sez. V, 3 maggio 2005, n. 2095). In altri termini, a fronte della occupazione usurpativa, è
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rimessa al privato-proprietario usurpato, la scelta tra la tutela risarcitoria che presuppone la rinuncia al diritto dominicale, e la tutela restitutoria del diritto dominicale violato.
Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente optato per la tutela risarcitoria, rinunciando alla restituzione del fondo e dovrà, pertanto, procedersi a liquidare il danno tenendo conto del dies a quo individuato secondo i precetti innanzi dettati dalla giurisprudenza.
Quanto al criterio di stima utilizzato per determinare il valore del bene, la giurispru- denza ha chiarito che “il risarcimento del danno deve essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive e intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'articolo 5-bis, comma 3, della 7 legge n. 359 del 1992 (recepito negli articoli 32 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”(Cassazione civile sez. I,
15.12.2020, n. 28652).
Di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione il C.T.U. nel proprio elaborato – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documenta- zione prodotta in atti – nel quale ha chiarito che “all'epoca della cessione del bene era vigente il Piano di Fabbricazione del Comune di Liveri (NA). A seguito di un esame del suddetto piano lo scrivente ha appurato che dei 7473 mq di estensione del fondo espropriato una parte,
e precisamente 6973 mq, erano destinati a zona “E” agricola, mentre i restanti 500 mq erano ricompresi nella zona C2 (zona residenziale di espansione) del predetto piano di fabbricazio- ne. Ai sensi dell'art. 31 delle relative Norme di attuazione, nella porzione di zona edificabile la densità fondiaria era pari a 2 mc/mq e l'altezza massima degli edifici era di 11 metri. La distanza dai confini mt. 0,00 oppure mt. 5,00. Per quanto attiene la parte di terreno che
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ricadeva nella zona agricola, ai sensi dell'art. 41 delle relative norme di attuazione, tale zona era riservata ad attività di tipo agricolo. La massima densità fondiaria era pari a 0,03 mc/mq per le abitazioni rurali e 0,07 per le pertinenze agricole e per eventuali impianti di trasforma- zione dei prodotti agricoli”.
Rispetto al calcolo effettuato per determinare il valore del bene nel 1982 l'ausiliario ha
“ritenuto opportuno partire dal dato certo del V.A.M. (così come in precedenza determinato) moltiplicandolo con un coefficiente (K) pari a 2 (per la porzione a destinazione agricola) e pari a 10 (per la porzione a destinazione edificabile). In tal modo sono stati raggiunti dei valori congrui con l'andamento del mercato immobiliare dell'epoca” ed è giunto a determinare il valore del bene in €.13.790,00 per la porzione di terreno edificabile ed €.38.462,00 per la porzione di terreno agricola, per un totale di €.52.252,00.
Come noto, “in caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile tra- sformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determi- nando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo” (Cass. Sez. 1, 20/04/2023, n. 10634).
Il C.T.U. ha proceduto a tale rivalutazione attraverso l'apposito calcolatore “rivaluta” predisposto dall'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT). Il coefficiente medio applicato ammonta a 3, 699, concludendo con per un valore del terreno all'attualità pari ad €.193.280,15
(cfr. pag. 16 C.T.U.).
La somma innanzi liquidata rappresenta, come detto, il risarcimento all'attualità, men- tre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradiziona-
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le orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribu- zione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018). Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dalla irreversibile trasformazione del suolo e da calcolarsi sulla somma individuata quale valore del bene al 1982 (€.52.252,00), via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza. La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivaluta1zione ed inte- ressi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.7.7.2009
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n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666). Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (si cfr.no in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civi1le, sez. III, 21 aprile
1998, n. 4030). Alcuna ulteriore voce di danno deve essere riconosciuta all'attore, in totale assenza di allegazione e prova della stessa.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore degli attori, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara la nullità della convenzione di cessione del bene oggetto di causa;
3. dichiara la illegittimità della procedura espropriativa e, per l'effetto,
4. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della Parte_1
somma, a titolo di risarcimento danni, di €.193.280,15 oltre interessi al saggio del 2,5% annuo sulla somma di €.52.252,00 e via via rivalutata anno per anno a far data dalla ir- reversibile trasformazione del suolo (23.02.1982) fino alla corresponsione;
5. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€.7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore antistata- rio;
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6. pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
data del deposito Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa
Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1011/2017 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
, C.F. elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via
[...] P.IVA_1
Fonseca, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Nicola Marotta (c.f. che lo C.F._1
rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Napoli alla via F. Caracciolo, n. 15 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Scotto (c.f.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di delibera e procura in atti. C.F._2
- CONVENUTO
E
CURIA VESCOVILE DI NOLA
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
1
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'attore adiva l'intestato Tri- bunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia il Tribunale di Nola, preliminar- mente, ai sensi dell'art. 126 disp. att. del codice di procedura civile, acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio, definitosi con la sentenza n. 19804/2016 della Corte di Cassazione. 2) Voglia dichiarare inesistente, nullo e, comunque, privo di effetti giuridici il contratto di cessione volontaria, stipulato tra il e la Curia Vescovile di Nola, in data 29.1.1982. 3) Controparte_1
Voglia, pertanto, dichiarare illegittima la occupazione del fondo, sito in agro di censito in CP_1
catasto alla partita 230, foglio 1, particella 67, della superficie di mq. 7.437, di proprietà, dapprincipio, del in dopodiché dell'Istituto CP_2 Parte_2 CP_1
per il sostentamento del Clero della Diocesi di 4) Voglia, per conseguenza – Parte_1 Pt_1
previa determinazione del reale valore di mercato del bene – condannare il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, ed a titolo di risarcimento danni – per effetto dell'acquisizione della proprietà dell'area in capo all'ente – delle somme dovute, rapportate al reale valore del terreno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 5)
Voglia condannare il convenuto in persona di chi legalmente lo rappresenta, al Controparte_1
pagamento dell'importo dovuto, a titolo di indennità per occupazione legittima, oltre interessi legali. 6) Voglia condannare il al pagamento della somma dovuta a titolo di Controparte_1
indennità per occupazione illegittima o sine titulo, oltre interessi. 7) Voglia condannare il convenuto al pagamento dell'importo dovuto, per i danni conseguenti all'occupazione e CP_1
derivanti dalla perdita di alberi e frutteti pendenti, esistenti nel fondo. 8) Voglia condannare sempre il al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
derivante dalla diminuzione del valore della parte del fondo residuata dall'occupazione, ovvero dal deprezzamento del fondo residuo. 9) Voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Curia Vescovile di Nola, per assenza di soggettività giuridica, in quanto non avente natura di ente
2
ecclesiastico, né personalità giuridica, giacché struttura interna alla diocesi. 10) Voglia, in via del tutto subordinata, e nell'assurda ipotesi che sia ritenuta l'efficacia del contratto di cessione volontaria, condannare il al pagamento delle residuali somme dovute, rispetto Controparte_1
all'importo concordato, con la maggiorazione degli interessi e con l'aggiunta degli importi, corrispondenti all'indennità di occupazione legittima ed illegittima. 11) Voglia, in ogni caso, condannare il in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore anticipatario. 12) Voglia, in via istruttoria, disporre ctu, demandando al consulente a nominarsi di accertare – previa ricapitolazione dei dati già acquisiti, sulla scorta delle consulenze tecniche d'ufficio già espletate nel giudizio annullato, definitosi con la ripetuta sentenza della Corte di
Cassazione n. 19804/2016, e delle quali, sin d'ora, ed in ogni caso, si chiede che venga autorizzata l'acquisizione al presente processo – l'effettivo valore di mercato del fondo occupato e rideterminare l'importo dei danni, delle indennità e somme dovute, di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) di queste conclusioni”.
Si costituiva il così concludendo: “in via assolutamente preliminare, ac- Controparte_1 certare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione notificato dall'
[...] per avere, in violazione di quanto disposto Parte_1
all'art. 394, comma 3, c.p.c., proposto domande diverse rispetto a quelle rassegnate nel doppio grado di giudizio, definito dalla sentenza n. 4355/2010 della Corte d'Appello di Napoli, cassata con rinvio giusta statuizione n. 19804/2016 della Sez. I Civile della Corte di Cassazione;
2.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione notificato dall' per avere, Parte_1
in violazione di quanto disposto all'art. 384, comma 2, c.p.c., e, dunque, in contrasto con il principio fissato con sentenza n. 19804/2016 dalla Sez. I Civile della Corte di Cassazione, richiesto declaratoria del difetto di legittimazione passiva della rilievo Controparte_3 scrutinato e valutato dalla Suprema Corte di Cassazione;
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni articolate al capo sub III) del presente scritto di costituzione, il difetto di legittimazione attiva dell Parte_1
e dichiarare inammissibile la domanda attorea in riassunzione;
4.
[...]
Ancora in via preliminare, e giusta quanto illustrato al capo sub IV), dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere della controversia e in relazione alle domande
3
indennitarie formulate dall'attore in riassunzione a titolo di occupazione legittima e illegittima, attratte alla giurisdizione esclusiva del G.A.; 5. Nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni articolate al capo sub V) del presente scritto di costituzione, pienamente valido ed efficace il contratto di cessione volontaria del 29.01.1982, stipulato tra il CP_1
e la 6. Ancora nel merito, dichiarare per tutto quanto articolato al
[...] Controparte_3
capo sub VII.1) il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto disporne Controparte_1
l'estromissione dal presente e giudizio;
7. Ancora nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice;
8. Per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal all' Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno per occupazione Parte_1
sine titulo, e per le causali azionate con il rimedio in riassunzione, inammissibile e infondato;
9. In via subordinata, nella denegata ipotesi di astratta fondatezza della domanda attorea, si chiede sin d'ora, e ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di essere autorizzati alla chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché sia dichiarata l'esclusiva Controparte_3
responsabilità della stessa a rispondere di ogni conseguenza pregiudizievole derivante in ipotesi di ritenuta invalidità dell'atto di cessione. A tal fine, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si chiede fissarsi una nuova udienza di prima comparizione delle parti;
10. In via riconvenzionale e subordinata, nella non creduta ipotesi di ritenuta invalidità dell'atto di cessione volontaria del 29.01.1982, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1478, 1479, 1480, 2033 e 2041 c.c.,
e previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della di Nola per la fattispecie di Controparte_3 eventuale “acquisto a non domino”, condanni la di in persona del legale Controparte_3 Pt_1
rapp.te p.t., (i) a porre in essere ogni adempimento necessario acchè “procuri l'acquisto del fondo” in favore del cessionario/compratore in buona fede;
(ii) in mancanza, Controparte_1
alla restituzione degli importi, aggiornati all'attualità, risultati indebitamente corrisposti in favore della (iii), in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in Controparte_3 dipendenza del comportamento contrario a buona fede posto in essere dalla Controparte_3
apparente titolare del bene ceduto, e correlati all'investimento effettuato dal
[...] CP_1
per la realizzazione dell'opera pubblica – campo sportivo -, ovvero nell'importo che
[...]
l'Ill.mo Giudicante riterrà secondo equità, e anche a seguito di apposito incombente istruttorio;
il tutto, oltre interessi legali e moratori, e rivalutazione e sino all'integrale soddisfo”.
Non si costituiva la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
4
Esperita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura e, rassegnate le conclusioni in- nanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato
Tribunale avanzata dal A tal fine, avendo parte attrice lamentato Controparte_1
l'occupazione sine titulo del proprio terreno, deve procedersi alla corretta qualificazione, sotto il profilo giuridico, della domanda distinguendo dalla c.d. occupazione appropriativa (ovvero di c.d. “accessione invertita”), che effettivamente rientra nella giurisdizione amministrativa,
l'ipotesi della c.d. occupazione usurpativa, da ricondurre alla giurisdizione ordinaria. Ed, invero, è proprio la giurisprudenza di legittimità a chiarire che “mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente (Cass. civ., Sez. U, Sentenza
n.30254 del 23/12/2008). In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte e sole le ipotesi di occupazioni di mero fatto ovvero realizzate in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., la quale, agendo oltre i termini stabiliti dalla legge, tiene un comportamento non diverso di quello di un privato che leda diritti dei terzi, in nessun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, ossia: 1) nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto, 2) nelle ipotesi in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente nullo, ovvero nei casi in cui lo stesso non contenga l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e delle opere;
3) infine, nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità individuate dalla legge, o ancora di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo).
Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 191/2006) ha definito usurpativa quella forma di occupazione caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo, carenza individuata nell'ipotesi di assenza “ab initio” della dichiarazione di pubblica utilità, ma da taluni
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anche nell'ipotesi di annullamento, con efficacia “ex tunc”, della dichiarazione inizialmente esistente, ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica.
Calando i suddetti principi alla fattispecie de qua, come si vedrà nel prosieguo, dalla prospettata nullità della cessione volontaria discende la qualifica dell'occupazione come usurpativa e, dunque, la giurisdizione dell'intestato Tribunale, innanzi al quale, del resto, la questione viene rimessa dalla Suprema Corte, organo, tra l'altro deputato (seppur a sezioni riunite) a dirimere contrasti di giurisdizione.
Ancora in via preliminare e sempre sul punto, appare opportuno ribadire che, come poc'anzi accennato, il presente giudizio è stato introdotto a seguito della sentenza n. 19804 del
04.10.2016 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione del procedimento R.G.
1746/2012, con la quale la Corte di legittimità ha accolto l'impugnativa promossa dal
[...]
e, in particolare, ha ritenuto fondate la censura di nullità della sentenza n. 4355/2010 CP_1
della Corte di Appello di Napoli per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato esteso il giudizio nei confronti della , rilevato invece quale contraddittore Controparte_3
necessario. Con tale statuizione la Corte di legittimità ha cassato la sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli n. 4355/2010 e rinviato la causa all'intestato Tribunale.
A tal proposito, l'art. 394, comma 3, c.p.c. statuisce che “le parti non possono prende- re conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. Tale norma, per come interpretata da consolidato orientamento di legittimità, comporta quale inevitabile conseguenza applicativa che “la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato
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interno”. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5137).
Calando i suddetti principi al caso di specie, va dunque dichiarata l'inammissibilità di tutte le nuove domande proposte dall'attore in riassunzione nel presente giudizio, ivi comprese le domande riconvenzionali.
Nel merito, va dichiarata la nullità del negozio di cessione volontaria del bene sti- pulato dal con la Curia Vescovile per mancanza dell'accordo delle parti ex Controparte_1
art. 1325 c.c.
Ed invero, sul punto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “i rapporti pa- trimoniali fra il titolare di un beneficio parrocchiale ed il beneficio medesimo, con riguardo all'amministrazione ed al godimento dei beni che ne costituiscono la dotazione, sono regolati, in forza dell'art. 30 primo comma del concordato con la Santa Sede, dalle norme dell'ordina- mento canonico, in forza delle quali il suddetto titolare assume la veste di rappresentante dell'ente ecclesiastico e di curatore dei suoi interessi” (Cass. Sez. 2, 13/03/1982, n. 1623) ed ancora che “sebbene l'art. 29 del concordato fra Santa Sede ed Italia - quivi reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810, di cui costituisce allegato - menzioni le diocesi fra gli enti ecclesiastici ai quali è stata riconfermata la personalità giuridica nell'ambito dello ordinamento italiano, l'identificazione del relativo soggetto capace di rapporti giuridici è da compiere alla stregua delle norme del diritto canonico regolanti la materia (canoni 1572, 633, 353 e 368 del codex juris canonici), dalle quali risulta che la diocesi è la circoscrizione ecclesiastica - territorialmente intesa - sottoposta alla giurisdizione del vescovo, mentre la curia diocesana è il complesso delle persone ed uffici che affiancano e coadiuvano il vescovo nel governo della diocesi. Pertanto i termini di diocesi e curia non identificano essi stessi altrettanti soggetti di diritto, ma esprimono aspetti strutturali - rispettivamente in senso territoriale ed organizzativo
- di un unico apparato facente capo al medesimo soggetto di diritto, individuato nell'ordinario diocesano o nel suo vicario, quali presuli preposti, in via gradata e talora alternativa, territorialmente alla diocesi ed organizzativamente alla curia, con la conseguenza che soltanto costoro sono soggetti capaci di rapporti giuridici nel suddetto ordinamento” (Cass. Sez. L.,
03/12/1981, n. 6409).
Calando i suddetti principi al caso di specie, ne discende che il rappresentante del Be- neficio Parrocchiale di San Giorgio Martire in era l'unico soggetto titolare del bene CP_1
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nonché legittimato a disporre dello stesso e, dunque, la Curia Vescovile all'epoca della cessione non era titolare del potere di disporre del predetto.
Ne consegue che, stante la nullità della convenzione sottaste, la cessione rimane priva di titolo e di ogni effetto, di tal che l'occupazione non può che ritenersi illegittima, con conseguente fondamento della domanda risarcitoria di parte attrice ed assorbimento della domanda riconvenzionale.
Con riferimento al momento in cui deve ritenersi intervenuta l'acquisizione da parte della p.a., va detto che la giurisprudenza successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezioni unite civili, 26 febbraio 1983, n.1464, ha costantemente affermato che nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione (o un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima la radicale trasformazione del fondo - nel senso della sua destinazione irreversibile alla costruzione dell'opera pubblica - da un lato, comporta l'estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione (a titolo originario) della proprietà in capo all'ente costruttore, dall'altro costituisce un illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanen- ti) che abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà. Nel tratteggiare i caratteri dell'occupazione usurpativa, ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito che essa, “in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur implicita, o del suo tempestivo intervento, si realizza con la semplice trasformazione, anche se irreversibile, del bene immobile che non sia sufficiente ad attrarlo alla disciplina giuridica dei beni pubblici, ma, tenendo comunque conto del sacrificio del privato, determina le seguenti conseguenze giuridiche: a) viene in rilievo un illecito permanente;
b) persiste il diritto di proprietà del bene del privato e, quindi, sono esperibili le azioni di restituzione (salva la rinuncia abdicativa); c) l'azione non è soggetta ad alcun termine prescrizionale;
d) ove si opti per la tutela risarcitoria per equivalente, il risarcimento è integrale» (Cassazione civile sez. III, n. 28297 del 11.12.2020).
Il proprietario può, dunque, chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, anche implicitamente, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale (si cfr. Consiglio Stato, sez. V, 3 maggio 2005, n. 2095). In altri termini, a fronte della occupazione usurpativa, è
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rimessa al privato-proprietario usurpato, la scelta tra la tutela risarcitoria che presuppone la rinuncia al diritto dominicale, e la tutela restitutoria del diritto dominicale violato.
Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente optato per la tutela risarcitoria, rinunciando alla restituzione del fondo e dovrà, pertanto, procedersi a liquidare il danno tenendo conto del dies a quo individuato secondo i precetti innanzi dettati dalla giurisprudenza.
Quanto al criterio di stima utilizzato per determinare il valore del bene, la giurispru- denza ha chiarito che “il risarcimento del danno deve essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive e intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'articolo 5-bis, comma 3, della 7 legge n. 359 del 1992 (recepito negli articoli 32 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”(Cassazione civile sez. I,
15.12.2020, n. 28652).
Di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione il C.T.U. nel proprio elaborato – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documenta- zione prodotta in atti – nel quale ha chiarito che “all'epoca della cessione del bene era vigente il Piano di Fabbricazione del Comune di Liveri (NA). A seguito di un esame del suddetto piano lo scrivente ha appurato che dei 7473 mq di estensione del fondo espropriato una parte,
e precisamente 6973 mq, erano destinati a zona “E” agricola, mentre i restanti 500 mq erano ricompresi nella zona C2 (zona residenziale di espansione) del predetto piano di fabbricazio- ne. Ai sensi dell'art. 31 delle relative Norme di attuazione, nella porzione di zona edificabile la densità fondiaria era pari a 2 mc/mq e l'altezza massima degli edifici era di 11 metri. La distanza dai confini mt. 0,00 oppure mt. 5,00. Per quanto attiene la parte di terreno che
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ricadeva nella zona agricola, ai sensi dell'art. 41 delle relative norme di attuazione, tale zona era riservata ad attività di tipo agricolo. La massima densità fondiaria era pari a 0,03 mc/mq per le abitazioni rurali e 0,07 per le pertinenze agricole e per eventuali impianti di trasforma- zione dei prodotti agricoli”.
Rispetto al calcolo effettuato per determinare il valore del bene nel 1982 l'ausiliario ha
“ritenuto opportuno partire dal dato certo del V.A.M. (così come in precedenza determinato) moltiplicandolo con un coefficiente (K) pari a 2 (per la porzione a destinazione agricola) e pari a 10 (per la porzione a destinazione edificabile). In tal modo sono stati raggiunti dei valori congrui con l'andamento del mercato immobiliare dell'epoca” ed è giunto a determinare il valore del bene in €.13.790,00 per la porzione di terreno edificabile ed €.38.462,00 per la porzione di terreno agricola, per un totale di €.52.252,00.
Come noto, “in caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile tra- sformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determi- nando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo” (Cass. Sez. 1, 20/04/2023, n. 10634).
Il C.T.U. ha proceduto a tale rivalutazione attraverso l'apposito calcolatore “rivaluta” predisposto dall'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT). Il coefficiente medio applicato ammonta a 3, 699, concludendo con per un valore del terreno all'attualità pari ad €.193.280,15
(cfr. pag. 16 C.T.U.).
La somma innanzi liquidata rappresenta, come detto, il risarcimento all'attualità, men- tre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradiziona-
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le orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribu- zione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018). Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dalla irreversibile trasformazione del suolo e da calcolarsi sulla somma individuata quale valore del bene al 1982 (€.52.252,00), via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza. La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivaluta1zione ed inte- ressi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.7.7.2009
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n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666). Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (si cfr.no in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civi1le, sez. III, 21 aprile
1998, n. 4030). Alcuna ulteriore voce di danno deve essere riconosciuta all'attore, in totale assenza di allegazione e prova della stessa.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore degli attori, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara la nullità della convenzione di cessione del bene oggetto di causa;
3. dichiara la illegittimità della procedura espropriativa e, per l'effetto,
4. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della Parte_1
somma, a titolo di risarcimento danni, di €.193.280,15 oltre interessi al saggio del 2,5% annuo sulla somma di €.52.252,00 e via via rivalutata anno per anno a far data dalla ir- reversibile trasformazione del suolo (23.02.1982) fino alla corresponsione;
5. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€.7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore antistata- rio;
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6. pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
data del deposito Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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