TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4166
TAR
Sentenza 5 marzo 2026
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CS
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza requisiti fiscali e contributivi delle consorziate designate

    La Corte ha ritenuto che la mera presenza di poste debitorie nei bilanci non sia sufficiente a dimostrare l'irregolarità fiscale o contributiva, in assenza di accertamenti definitivi da parte delle competenti amministrazioni. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo il principio di competenza economica e non attesta l'inadempimento.

  • Rigettato
    Grave illecito professionale per omesso versamento ritenute fiscali e previdenziali

    La Corte ha ritenuto insussistente il grave illecito professionale in assenza di accertamenti definitivi attestanti irregolarità fiscali o contributive.

  • Rigettato
    Mancanza requisiti fiscali e contributivi delle consorziate designate

    La Corte ha ritenuto che la mera presenza di poste debitorie nei bilanci non sia sufficiente a dimostrare l'irregolarità fiscale o contributiva, in assenza di accertamenti definitivi da parte delle competenti amministrazioni. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo il principio di competenza economica e non attesta l'inadempimento.

  • Rigettato
    Grave illecito professionale per omesso versamento ritenute fiscali e previdenziali

    La Corte ha ritenuto insussistente il grave illecito professionale in assenza di accertamenti definitivi attestanti irregolarità fiscali o contributive.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criterio 'Esperienza Specifica'

    La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato adeguatamente assolto con la produzione del contratto di appalto, della designazione della consorziata esecutrice, degli elaborati tecnici e del certificato di esecuzione lavori. Inoltre, ha considerato che l'esperienza maturata dal consorzio quale soggetto unitario è valutabile.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criteri 'Certificazioni' e 'Certificazione Parità di Genere'

    La Corte ha ritenuto che le certificazioni fossero pienamente coerenti con quanto richiesto dal disciplinare. La certificazione ISO 39001 attesta un sistema di gestione della sicurezza stradale, indipendentemente dal tipo di lavorazioni. La certificazione di parità di genere attiene all'assetto organizzativo dell'impresa.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criterio 'Migliorie delle barriere'

    La Corte ha ritenuto la doglianza generica e apodittica, priva di riscontri oggettivi e di supporto probatorio, e ha escluso che le migliorie fossero inammissibili o virtuali.

  • Rigettato
    Omessa verifica attendibilità dichiarazioni artt. 11 e 102 Codice contratti

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di verifica sostanziale sussiste solo in caso di indicazione di un CCNL diverso da quello posto a base di gara. Per l'art. 102, l'assunzione formale dell'impegno è sufficiente in fase di gara, mentre l'effettivo adempimento attiene alla fase esecutiva. La presenza di matricole INPS con CCNL Terziario o buste paga con codici diversi non inficia l'impegno assunto per l'appalto.

  • Rigettato
    Mancata attivazione subprocedimento verifica anomalia offerta

    La Corte ha ritenuto che le condizioni per l'attivazione della verifica di anomalia, come previste dal disciplinare, non si fossero realizzate. Ha inoltre escluso che i costi delle migliorie tecniche incidano sulla determinazione dei costi della manodopera rilevanti ai fini della verifica di congruità, in quanto tali migliorie sono a completo onere del concorrente e non integrano prestazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4166
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4166
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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