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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4698 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Frattamaggiore (Na), alla via Roma, n. 225, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Affinito (c.f. , con studio in Afragola (Na), alla Via C.F._1
Roma, n. 88;
ATTORE
e
pagina 1 di 6 (c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Ferdinando Del
Mondo (c.f. ), con studio in Afragola, alla via della Repubblica, C.F._4
n. 26/b.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Voglia l'On. Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: accertare la mala gestio a carico dei Convenuti nella procedura di Liquidazione della società e CP_3
la relativa condotta dolosa e/o colposa in ordine alla non corretta formulazione del bilancio di liquidazione finale e mancata rilevazione, in fase di bilancio del credito certo, liquido ed esigibile della società come da decreto ingiuntivo;
accertare la violazione della par Parte_1
condicio creditorum;
accertare il danno subito dalla società in persona del l.r.p.t. e, Parte_1 per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'istante della somma di €
14.085,82 oltre interessi ex D.lgs. 231/02, ed € 145.50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA, se dovute, come per legge per il Decreto Ingiuntivo n. 2082/2018, oltre a spese successive di atto di precetto, oltre a tutti Part gli ulteriori danni subiti dalla per il mancato pagamento di quanto dovuto, da accertarsi in corso di causa;
in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; inoltre: “ribadisce la disponibilità alla definizione transattiva con il pagamento di euro 6000,00 oltre 1000,00 per spese di lite”.
Parte convenuta: “a) in via preliminare dichiarare improponibile la domanda;
b) nel merito rigettare le domande della società attrice perché infondate;
c) condannare la società attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione all'avv. Ferdinando Del Mondo per anticipo fattone”; inoltre: “rappresenta la disponibilità al pagamento di euro 3000,00 a 15 giorni dall'accettazione della proposta oltre 1000,00 per spese di lite”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , in qualità di soci, amministratori e poi liquidatori della CP_1 CP_2 [...]
società cancellata dal registro delle imprese il 3.9.2019. CP_3
La ha precisato di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Parte_1
Frattamaggiore e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2082/18 dal Tribunale di Napoli
Nord per il mancato pagamento di cinque canoni di locazione e oneri condominiali da parte
Parte di La ha evidenziato che, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e CP_3
dell'atto di precetto, i liquidatori di hanno proceduto alla cancellazione della CP_3
Parte società senza menzionare il debito nel bilancio finale di liquidazione. La ha sostenuto che tale omissione costituiva una condotta lesiva dei sui diritti di credito, in spregio alle regole di correttezza e buona fede e alla par condicio creditorum
Parte Pertanto, la ha chiesto accertarsi la mala gestio e la violazione della par condicio creditorum nella procedura di liquidazione di chiedendo il risarcimento del danno CP_3
subito di € 14.058,82 oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo, oltre alle spese del giudizio.
Si costituivano i convenuti deducendo che in qualità di soci non avevano ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione e che in qualità di liquidatori avevano tenuto un comportamento rispettoso della diligenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico e che, comunque, difettava il nesso di causalità tra la condotta asseritamente colposa ed il danno patito dal creditore.
Tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 10.10.24 la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Essendo pacifico tra le parti che i convenuti, nella loro qualità di soci, non hanno riscosso nulla in base al bilancio finale di liquidazione, la questione controversa concerne la responsabilità dei liquidatori di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nei confronti di un creditore sociale rimasto insoddisfatto.
pagina 3 di 6 L'art. 2495 c.c. stabilisce che, una volta cancellata la società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Tale azione di responsabilità ha natura extracontrattuale, configurandosi come lesione del credito del terzo.
Perché la pretesa creditoria possa essere accolta nei confronti del liquidatore, è necessario che il creditore provi: il mancato soddisfacimento del credito, una condotta dolosa o colposa del liquidatore, il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato pagamento.
Parte Ebbene la ha allegato e documentato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di accertato con decreto ingiuntivo n. 2082/2018 del Tribunale di Napoli Nord, la CP_3
mancata menzione di tale credito nel bilancio finale di liquidazione e il conseguente mancato pagamento .
Parte Quanto alla condotta dolosa o colposa dei liquidatori, la ha contestato ai liquidatori di aver omesso di indicare il suo credito nel bilancio finale di liquidazione, nonostante fossero a conoscenza del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, e di avere violato nella procedura di liquidazione l'obbligo di rispettare la par condicio creditorum, così non rispettando l'obbligo di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di pagarli secondo l'ordine di prelazione stabilito dal codice civile;
su questo assunto ha ritenuto di aver provato la colpa e il nesso di causalità quantificando il danno con riferimento all'intero credito di cui al decreto ingiuntivo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene la Suprema Corte abbia recentemente affermato che: “grava sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti…” (cfr . Cass.
Civ Ord .n. 521 del 15.01.20)l'arresto deve essere letto, a parere del Collegio, nel contesto della decisione, per cui l'obbligo di diligenza del liquidatore impone l'adempimento delle obbligazioni nel rispetto della par condicio soltanto nel caso in cui la società si trovi già in una situazione di incapienza patrimoniale. Il principio della par condicio creditorum, infatti, non è assoluto perché non va invocato quando il patrimonio del debitore è sufficiente a garantire il soddisfacimento pagina 4 di 6 di tutti i creditori. Quando non esiste una situazione di patologia i criteri di esecuzione dei pagamenti non devono essere ispirati al principio di parità, ma devono essere rispettosi dei criteri dettati dall'art 1193 c.c.
Ciò significa che la par condicio è disciplina che si applica solo quando più creditori concorrono sul patrimonio del debitore e quel patrimonio non è capiente per garantire il soddisfacimento di tutti.
Di par condicio, si deve discutere solo in presenza di un concorso, concorso che secondo le indicazioni della Suprema Corte può essere anche solo potenziale e non attuale e cioè consacrato in una procedura esecutiva o di crisi. Part Nel caso che ci occupa la non ha dedotto una situazione di incapienza e comunque, quanto al nesso di causalità non ha allegato né provato che siano stati effettuati dei pagamenti preferenziali.
Invero dal bilancio di liquidazione allegato risulta non vi fosse alcuna passività e che, comunque, le attività erano pari a zero, motivo per il quale anche se il debito fosse stato correttamente indicato in bilancio, non vi era alcuna possibilità da parte dei liquidatori di poterlo soddisfare.
Per questo motivo, dovendosi sempre fare riferimento ai fini di una corretta individuazione di una eventuale somma da corrispondere al creditore leso alle risultanze dell'attivo presente in bilancio, non può che affermarsi non solo la mancanza di prova di una condotta illecita in punto di mancato rispetto della par condicio creditorum ma, comunque, la mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno sofferto dall'attrice( cfr Trib Milano 4 giugno 2024 )
La domanda deve, pertanto essere rigettata non risultando sufficientemente provati i presupposti di cui all'invocata responsabilità dei liquidatori
Le spese seguono la soccombenza con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro
26.000,00) con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Del Mondo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in €
2540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Del Mondo dichiaratosi antistatario.
Napoli 14.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4698 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Frattamaggiore (Na), alla via Roma, n. 225, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Affinito (c.f. , con studio in Afragola (Na), alla Via C.F._1
Roma, n. 88;
ATTORE
e
pagina 1 di 6 (c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Ferdinando Del
Mondo (c.f. ), con studio in Afragola, alla via della Repubblica, C.F._4
n. 26/b.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Voglia l'On. Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: accertare la mala gestio a carico dei Convenuti nella procedura di Liquidazione della società e CP_3
la relativa condotta dolosa e/o colposa in ordine alla non corretta formulazione del bilancio di liquidazione finale e mancata rilevazione, in fase di bilancio del credito certo, liquido ed esigibile della società come da decreto ingiuntivo;
accertare la violazione della par Parte_1
condicio creditorum;
accertare il danno subito dalla società in persona del l.r.p.t. e, Parte_1 per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'istante della somma di €
14.085,82 oltre interessi ex D.lgs. 231/02, ed € 145.50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA, se dovute, come per legge per il Decreto Ingiuntivo n. 2082/2018, oltre a spese successive di atto di precetto, oltre a tutti Part gli ulteriori danni subiti dalla per il mancato pagamento di quanto dovuto, da accertarsi in corso di causa;
in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; inoltre: “ribadisce la disponibilità alla definizione transattiva con il pagamento di euro 6000,00 oltre 1000,00 per spese di lite”.
Parte convenuta: “a) in via preliminare dichiarare improponibile la domanda;
b) nel merito rigettare le domande della società attrice perché infondate;
c) condannare la società attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione all'avv. Ferdinando Del Mondo per anticipo fattone”; inoltre: “rappresenta la disponibilità al pagamento di euro 3000,00 a 15 giorni dall'accettazione della proposta oltre 1000,00 per spese di lite”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , in qualità di soci, amministratori e poi liquidatori della CP_1 CP_2 [...]
società cancellata dal registro delle imprese il 3.9.2019. CP_3
La ha precisato di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Parte_1
Frattamaggiore e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2082/18 dal Tribunale di Napoli
Nord per il mancato pagamento di cinque canoni di locazione e oneri condominiali da parte
Parte di La ha evidenziato che, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e CP_3
dell'atto di precetto, i liquidatori di hanno proceduto alla cancellazione della CP_3
Parte società senza menzionare il debito nel bilancio finale di liquidazione. La ha sostenuto che tale omissione costituiva una condotta lesiva dei sui diritti di credito, in spregio alle regole di correttezza e buona fede e alla par condicio creditorum
Parte Pertanto, la ha chiesto accertarsi la mala gestio e la violazione della par condicio creditorum nella procedura di liquidazione di chiedendo il risarcimento del danno CP_3
subito di € 14.058,82 oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo, oltre alle spese del giudizio.
Si costituivano i convenuti deducendo che in qualità di soci non avevano ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione e che in qualità di liquidatori avevano tenuto un comportamento rispettoso della diligenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico e che, comunque, difettava il nesso di causalità tra la condotta asseritamente colposa ed il danno patito dal creditore.
Tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 10.10.24 la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Essendo pacifico tra le parti che i convenuti, nella loro qualità di soci, non hanno riscosso nulla in base al bilancio finale di liquidazione, la questione controversa concerne la responsabilità dei liquidatori di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nei confronti di un creditore sociale rimasto insoddisfatto.
pagina 3 di 6 L'art. 2495 c.c. stabilisce che, una volta cancellata la società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Tale azione di responsabilità ha natura extracontrattuale, configurandosi come lesione del credito del terzo.
Perché la pretesa creditoria possa essere accolta nei confronti del liquidatore, è necessario che il creditore provi: il mancato soddisfacimento del credito, una condotta dolosa o colposa del liquidatore, il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato pagamento.
Parte Ebbene la ha allegato e documentato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di accertato con decreto ingiuntivo n. 2082/2018 del Tribunale di Napoli Nord, la CP_3
mancata menzione di tale credito nel bilancio finale di liquidazione e il conseguente mancato pagamento .
Parte Quanto alla condotta dolosa o colposa dei liquidatori, la ha contestato ai liquidatori di aver omesso di indicare il suo credito nel bilancio finale di liquidazione, nonostante fossero a conoscenza del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, e di avere violato nella procedura di liquidazione l'obbligo di rispettare la par condicio creditorum, così non rispettando l'obbligo di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di pagarli secondo l'ordine di prelazione stabilito dal codice civile;
su questo assunto ha ritenuto di aver provato la colpa e il nesso di causalità quantificando il danno con riferimento all'intero credito di cui al decreto ingiuntivo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene la Suprema Corte abbia recentemente affermato che: “grava sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti…” (cfr . Cass.
Civ Ord .n. 521 del 15.01.20)l'arresto deve essere letto, a parere del Collegio, nel contesto della decisione, per cui l'obbligo di diligenza del liquidatore impone l'adempimento delle obbligazioni nel rispetto della par condicio soltanto nel caso in cui la società si trovi già in una situazione di incapienza patrimoniale. Il principio della par condicio creditorum, infatti, non è assoluto perché non va invocato quando il patrimonio del debitore è sufficiente a garantire il soddisfacimento pagina 4 di 6 di tutti i creditori. Quando non esiste una situazione di patologia i criteri di esecuzione dei pagamenti non devono essere ispirati al principio di parità, ma devono essere rispettosi dei criteri dettati dall'art 1193 c.c.
Ciò significa che la par condicio è disciplina che si applica solo quando più creditori concorrono sul patrimonio del debitore e quel patrimonio non è capiente per garantire il soddisfacimento di tutti.
Di par condicio, si deve discutere solo in presenza di un concorso, concorso che secondo le indicazioni della Suprema Corte può essere anche solo potenziale e non attuale e cioè consacrato in una procedura esecutiva o di crisi. Part Nel caso che ci occupa la non ha dedotto una situazione di incapienza e comunque, quanto al nesso di causalità non ha allegato né provato che siano stati effettuati dei pagamenti preferenziali.
Invero dal bilancio di liquidazione allegato risulta non vi fosse alcuna passività e che, comunque, le attività erano pari a zero, motivo per il quale anche se il debito fosse stato correttamente indicato in bilancio, non vi era alcuna possibilità da parte dei liquidatori di poterlo soddisfare.
Per questo motivo, dovendosi sempre fare riferimento ai fini di una corretta individuazione di una eventuale somma da corrispondere al creditore leso alle risultanze dell'attivo presente in bilancio, non può che affermarsi non solo la mancanza di prova di una condotta illecita in punto di mancato rispetto della par condicio creditorum ma, comunque, la mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno sofferto dall'attrice( cfr Trib Milano 4 giugno 2024 )
La domanda deve, pertanto essere rigettata non risultando sufficientemente provati i presupposti di cui all'invocata responsabilità dei liquidatori
Le spese seguono la soccombenza con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro
26.000,00) con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Del Mondo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in €
2540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Del Mondo dichiaratosi antistatario.
Napoli 14.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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