Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 829/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
o in Napoli, alla via Chiesa di studio dell'avv. Maria De Stasio dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 liata in Salerno, alla via Alessandro studio dell'avv. Grazia Maria Cirillo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
avanzavano, ai sensi dell'art. 473 m CP_1 separazione dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Napoli il 14 febbraio 1994 e che dalla loro unione erano nati tre figli, (31.01.1996), (29.01.1999) e Per_1 _2
(19.0 Persona_3
24 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 7 gennaio 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-Il figlio è economicamente autosufficiente mentre i figli e Per_1 _2
, maggiorenni, vivono con la madre nella casa in Per_3 lla Via Laurenzi n. 3, di esclusiva proprietà della sig.ra ; Controparte_1
- Il SI. provvederà a versare alla SI.ra la Parte_1 CP_1 mensili mantenimento del figlio minore;
per le spese di natura Per_3 straordinaria, i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50%;
-Per la FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, il _2 padre si accoll ivamente le spese di natura straordinaria al 100%;
-Nessun mantenimento sarà versato ai coniugi che si dichiarano autosufficienti;
-Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto o documento equipollente con iscrizione del minore;
-Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
-Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
-I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e si impegnano ad esercitare i diritti nascenti dall'emananda cessazione degli effetti civili del matrimonio in modo da non turbare il sereno sviluppo psicofisico dei figli e da non offendere l'altrui dignità; Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14 febbraio 1994 in Napoli tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1 [...]
, tra ti Matrimonio del Comune di Nap C.F._2
1, parte I, sez. C, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi