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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1297/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Monica Bighetti Giudice Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1297/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARI PIERPAOLA CP_1 e on il patrocinio dell'Avv. MATTEO ERCOLANI Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“Che l'Illustrissimo SI. Presidente di Ferrara, previa trasmissione degli atti alla competente Procura, Voglia fissare udienza per la comparizione personale dei coniugi, possibilmente da sostituirsi col deposito di note scritte stante l'assenza di gli minori e la già avvenuta separazione di fatto tra i coniugi, avanti al Giudice relatore, che verrà nominato affinché, sentite le parti ed espletati gli incombenti di rito, rimetta la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza di omologazione della separazione de quo con accoglimento delle seguenti concordate condizioni: Autorizzare i coniugi a vivere separati. Il SI. che ha già lasciato la Controparte_2 casa coniugale, lascia sin da ora la stessa nella piena, libera ed esclusiva disponibilità della coniuge SI.ra ; CP_1 1) Nessun contributo mensile sarà dovuto reciprocamente dai coniugi, avendo previsto la cessione della quota di immobile da parte del SI. alla SI.ra CP_2 CP_1 quale contributo al mantenimento una tantum alla moglie;
1 2) Si dà atto che i coniugi, dopo il trasferimento della quota della casa coniugale da parte del SI. alla SI.ra , alle condizioni sopra riportate, Controparte_2 CP_1 avranno risolto ogni rapporto economico dare-avere e nulla hanno/avranno a pretendere l'uno dall'altro;
3) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio.” Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2025 i sigg. e CP_1 CP_2 esponevano che in data 02/04/1994 avevano contratto matrimonio in
[...] Codigoro;
che dall'unione non erano nati figli. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Codigoro in data 02/04/1994 e trascritto al n. 6 p. I). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Codigoro (FE) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 2.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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