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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA OR, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 925/2023, posta in deliberazione all'udienza del 8 ottobre 2025 tra:
elettivamente domiciliato Terni, via della Parte_1
Caserma 9 presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo Firenze – via
Bezzecca n. 2 come da procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, ha Parte_1 impugnato avanti al tribunale di Terni, il licenziamento per giusta causa intimatogli da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con lettera in data 18 aprile 2023 e ha chiesto accertare dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il predetto licenziamento e per l'effetto ordinare il datore di lavoro alla sua reintegra nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni globali di fatto e ogni altro conseguente emolumento maturato medio tempore dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, e, in ogni caso, al pagamento di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura ritenuta di giustizia. Ha chiesto, in ogni caso, sentir dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la sospensione disposta nei suoi confronti del ricorrente da e condannare quest'ultima a CP_2 corrispondergli le retribuzioni e ogni altro emolumento contrattualmente dovuto per tutto il periodo relativo al provvedimento di sospensione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stato dipendente di CP_2 dal 2.1.2002 al 18.4.2023 presso gli stabilimenti siderurgici di Terni, quale operaio di livello C3 del CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali;
che con lettera ex art. 7 L. 300/70 del 7.4.2023, dallo stesso ricevuta in data Cont 11.4.2023, lo sospendeva “in via cautelare e non disciplinare, dalla prestazione lavorativa”; che con missiva a mezzo PEC datata 14.4.2023, egli contestava il provvedimento di sospensione cautelativa adottato, deducendo che la non volontarietà della propria condotta;
che con lettera raccomandata
A.R. del 18.4.2023 non accoglieva le sue giustificazioni e lo CP_2 licenziava per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; che in data 30.5.2023, impugnava il licenziamento, ritenendolo nullo, illegittimo, inefficace, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo, in contrasto con le disposizioni contrattuali e normative che regolano la materia, non avendo, peraltro, egli posto in essere alcuna violazione dell'art. 2104 c.c. Lamentava, in via preliminare, la tardività della contestazione disciplinare e nel merito l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., posto che egli, a causa della patologia di cui è affetto, non era capace di intendere e di volere al momento del fatto e che di conseguenza il fatto contestato non poteva considerarsi antigiuridico.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità del licenziamento irrogato.
Lamentava che solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il rendeva nota al datore di lavoro la propria patologia, avendo egli, Parte_1 anche nel corso dell'ultima visita effettuata in data 20.2.2023, dichiarato al medico aziendale di non assumere farmaci o altri medicamenti/sostanze, e che, pertanto, era stato giudicato idoneo alla mansione (cfr. all. 9 alla memoria di costituzione), mentre si era giustificato in maniera generica nel corso del procedimento disciplinare e che, il suo comportamento, era tanto più grave in quanto aveva taciuto al datore di lavoro le proprie condizioni di salute.
Assumeva che l'immotivata aggressione ad un collega di lavoro, come avvenuto nel caso di specie, costituiva una condotta talmente grave da giustificare un provvedimento espulsivo da parte dell'Azienda.
Espletata ctu medico legale, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Con raccomandata a/r datata 18 aprile 2023, con la quale CP_1 CP_1
comminava a il licenziamento per giusta
[...] Parte_1 causa ai sensi dell'articolo 2119 C.C., : “facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione del 7 aprile u.s. (da Lei ricevuta l'11 aprile u.s.) che deve intendersi qui integralmente richiamata, nonché alle Sue giustificazioni, comunicateci con lettera del 14 aprile u.s. che riteniamo di non poter accogliere. Considerata la gravità dei fatti posti in essere, che costituiscono una gravissima violazione degli obblighi di correttezza e diligenza di cui all'art. 2104 C.C. tali da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Le comunichiamo pertanto la nostra decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in corso per giusta causa ex art. 2119 C.C. con effetto immediato e decorrenza degli effetti economici dall'11 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 92/2012”. (V raccomandata a/r per licenziamento recante data 18.04.2023).
Con lettera datata 7 aprile 2023, ricevuta dal ricorrente in data11 aprile
2023, la contestava al ricorrente: “siamo venuti a CP_1 Controparte_1 conoscenza che: 1) in data 24 marzo 2023 Ella ha fatto ingresso in stabilimento ed iniziato il suo turno di lavoro alle ore 20.40; 2) alle ore
21,00 circa è entrato nel gabbiotto dei muratori del reparto acciaieria ove ha posato il suo zaino ed ha detto al sig. ivi presente, Parte_2 puoi uscire un attimo fuori?; il sig. è quindi uscito dal Pt_2 Pt_2 gabbiotto ed a quel punto Lei lo ha immotivatamente aggredito con tre pugni, che il suo collega non è riuscito del tutto a schivare, per cui un pugno lo ha colpito sul mento a sinistra, in modo talmente forte che il sig. Pt_2
è caduto a terra stordito, ferendosi le braccia;
3) nel frattempo è intervenuto il sig. addetto al medesimo turno, che ha cercato di bloccarla Testimone_1 ed ha poi soccorso il sig. il quale è riuscito ad alzarsi, dopo di che, Pt_2 impaurito, si è rifugiato nel gabbiotto;
4) Lei, in evidente stato di alterazione psico-fisica ha quindi iniziato a inveire nei confronti del collega, con parole come “esci fuori, bastardo, testa di cazzo..”; 5) poi Lei è rimasto in silenzio per alcuni minuti, guardandosi intorno come spaesato e indi è svenuto;
6) sono quindi intervenuti i sig.ri e per Testimone_1 Testimone_2 soccorrerla;
7) visto che Lei era svenuto, il sig. ha avvisato il Pt_2 capoturno, sig. che ha fatto intervenire il medico del Controparte_3 presidio aziendale;
8) il medico ha disposto il Suo trasferimento presso l'infermeria dello stabilimento, verificando che Lei era in forte stato di agitazione psicomotoria;
9) indi il medico, dopo averla visitata e appurato che non rispondeva agli stimoli dolorosi e verbali, ha deciso di farla trasportare al pronto soccorso dell'Ospedale di Terni, dove è stato trattenuto per accertamenti;
10) a ciò è seguito un certificato di malattia del Suo medico di base, con prognosi sino al 7 aprile 2023; 11) dopo questi fatti il sig. ha continuato a sentire un forte dolore al mento ed, in Pt_2 particolare, al dente premolare inferiore sinistro, dove aveva ricevuto il pugno, per cui lunedì 27 marzo 2023 si è recato dal dentista, il quale ha riscontrato che il dente era spezzato e che doveva essere estratto con apposita operazione e conseguente applicazione di punti di sutura;
12) con il suo comportamento ha arrecato gravi danni fisici ad un collega di lavoro, nonché causato l'interruzione del lavoro degli altri colleghi che sono dovuti intervenire. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. n. 300/70 Le contestiamo, pertanto, i suddetti fatti e La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni in merito entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Stante la gravità dei predetti fatti, nel frattempo Ella è sospesa, in via cautelare e non disciplinare, dalla prestazione lavorativa” ( V. lettera contestazioni del 7 aprile 2023).
Lamenta, in primo luogo, il ricorrente la tardività della contestazione e la conseguente violazione del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, atteso che la società resistente, avrebbe provveduto a formalizzare le contestazioni riguardanti gli eventi accaduti in data
24.3.2023 solamente in data 7.4.2023.
L'eccezione appare priva di pregio.
È noto, che il requisito dell'immediatezza deve essere intesto in senso relativo, quando, come nel caso di specie, la complessità della struttura Cont organizzativa dell'impresa, quale indubbiamente è quella di possa far ritardare il provvedimento di recesso.
La contestazione disciplinare, comunicata al ricorrente, alcuni giorni
(quattordici) dopo il verificarsi del fatto contestato, non appare, per tali motivi tardiva, avuto riguardo da un lato alla specifica natura dell'illecito Cont nonché al tempo occorrente, per una realtà quale quella di per l'espletamento delle indagini del caso.
Non appare, poi, essere stato impedito ovvero limitato in alcun modo il diritto di difesa del ricorrente ovvero il diritto di fornire le proprie giustificazioni, che anzi appaiono, sin dalla risposta alla lettera di contestazione, puntuali e dettagliate. Quanto al merito, emerge dagli atti e non è in contestazione tra le parti che in data 23.3.2023 il ricorrente faceva ingresso nello stabilimento di CP_2
e iniziava il suo turno di lavoro alle ore 20:40; che alle ore 21:00
[...] circa entrava nel gabbiotto dei muratori del reparto acciaieria, posava lo zaino e chiedeva al collega di uscire dal gabbiotto stesso;
Parte_2 che usciva dal gabbiotto quando, improvvisamente e senza Pt_2 apparente ragione alcuna, il lo aggrediva con tre pugni, due dei Parte_1 quali venivano schivati dal mentre uno lo raggiungeva al mento, Pt_2 causandone lo stordimento e la caduta a terra;
che nel contempo interveniva addetto al medesimo turno, che cercava di bloccare il Testimone_1
e di soccorrere il che comunque riusciva a rialzarsi e a Parte_1 Pt_2 rifugiarsi nel gabbiotto;
che il ricorrente iniziava quindi ad inveire nei confronti del con parole minacciose, pesanti ed offensive (“esci Pt_2 fuori, bastardo, testa di cazzo…”); subito dopo rimaneva in silenzio per qualche minuto e poi cadeva a terra;
che veniva quindi soccorso dai colleghi ed che nel contempo il avvisava Testimone_1 Testimone_2 Pt_2 il capoturno, che chiedeva l'intervento del medico del Controparte_3 presidio aziendale, dottor il quale, verificato che il Persona_1
era in forte stato di agitazione psicomotoria e disponeva il suo Parte_1 trasferimento presso l'infermeria dello stabilimento;
successivamente, dopo averlo visitato, lo indirizzava al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, dove il ricorrente veniva trattenuto per accertamenti;
che seguiva un periodo di malattia con prognosi fino al 7.4.2023 (cfr. all.
1-6 al ricorso); che a seguito dell'aggressione subita dal , al veniva estratto di un dente Parte_1 Pt_2
(cfr. all. 7 al ricorso).
Sostiene il ricorrente l'involontarietà della propria condotta, essendosi trovato, al verificarsi dei fatti, in un evidente stato di alterazione psicofisica, seguita da un silenzio per alcuni minuti e dal suo svenimento, a seguito del quale interveniva il medico del presidio aziendale che disponeva il trasferimento dapprima presso l'infermeria e quindi il trasporto presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Terni dove veniva trattenuto.
A sostegno delle proprie affermazioni evidenzia che il medico di turno annotava che “ …secondo le informazioni del collega dello stabilimento
Acciai Speciali Terni spa il veniva trovato nel reparto di lavoro in Parte_1 stato di agitazione psico-motoria e che il suddetto risultava non collaborante con mutismo selettivo”. Durante il periodo di osservazione al Pronto
Soccorso veniva sedato, venivano effettuati i prelievi ematici per gli esami di routine e veniva sottoposto a TC cerebrale, risultato negativo. Veniva richiesta visita specialistica psichiatrica e durante la quale il paziente si presentava confuso e assente, con lo sguardo deviato a sinistra e lo stesso non rispondeva neanche a cenni alle domande poste;
veniva quindi disposta la somministrazione di soluzione fisiologica con Diazepam e disposto il ricovero in reparto medico. Il veniva dimesso il 26 marzo 2023 Parte_1 con diagnosi di “stato confusionale e mutismo dopo episodio di agitazione psico-motoria” con prescrizione di farmaci.
Assumeva di aver manifestato una crisi caratterizzata da confusione, percezione distorta della realtà e interpretazione delirante, con conseguenti anomali comportamenti che hanno reso necessario il trattamento in regime di ricovero ospedaliero.
Eccepiva, in sostanza, il ricorrente la nullità/illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto (giuridico) contestato, giacché l'aggressione nei confronti del si sarebbe verificata in un momento in cui egli era Pt_2 privo di volontà e coscienza a causa di una patologia (ovvero un disturbo psichiatrico) e, pertanto, il licenziamento non sarebbe sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo.
L'eccezione appare priva di pregio.
Dalle risultanze della ctu medico legale espletata, dal medico legale, dottoressa – con l'ausiliare dottor , specialista Per_2 Persona_3 psichiatra – emerge che “: - il ricorrente è affetto da un disturbo paranoideo della personalità; - il disturbo paranoideo della personalità era presente anche all'epoca dei fatti per cui è causa;
- si poteva escludere “con il criterio del più probabile che non, che il fosse in una fase di Parte_1 riacutizzazione del disturbo paranoideo: sia perché in buon compenso farmacologico (dose che anche il dr. – n.d.r. il ctp di parte Persona_4 ricorrente - assume compensare il soggetto), sia perché i pazienti psicotici aggressivi ed agitati rimangono in questo stato per un periodo prolungato
(spesso giorni) e necessitano quasi sempre di sedazione farmacologica con benzodiazepine e antipsicotici e nei casi più gravi di contenzione fisica. Nel caso in questione questi eventi non si sono verificati. Si può quindi concludere, con il criterio del più probabile che non, che l'azione commessa ed oggi contestata, fosse di natura volontaria e non frutto di uno scompenso”.
Prive di pregio appaiono le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla circostanza che al momento della commissione del fatto, il ricorrente si trovava in uno stato dissociativo.
Come anche riportato nella relazione del dottor Persona_3 specialista psichiatra ausiliario della CTU, infatti, l'episodio di “stato confusionale e mutismo” diagnosticato in Pronto Soccorso immediatamente dopo i fatti e la successiva amnesia retrograda vanno considerati, verosimilmente, come di natura dissociativa (manifestazioni cliniche che sono considerate un meccanismo di difesa psicologico ad un evento traumatico e/o stressante).
In altre parole, secondo l'ausiliario del giudice, il ricorrente al momento del fatto non era affetto da un disturbo dissociativo, essendo tale disturbo insorto dopo il fatto e si è risolto in poche ore.
E invero si legge nella relazione medico legale in atti “Dalla valutazione in Pronto Soccorso non emergono infatti anomalie di natura neurologica internistica e tale sintomatologia inoltre era già scomparsa al momento del ricovero in Medicina d'Urgenza.” (cfr relazione medico legale, in atti).
In altri termini, non vi è stato alcun disturbo psicotico in atto al momento della commissione fatto che abbia potuto incidere, riducendola, sulla capacità di intendere e di volere del . Parte_1
Il al momento del fatto che ha condotto al suo licenziamento, era Parte_1 affetto da un disturbo di personalità paranoideo, come riportato dalla ctu, ma tale disturbo non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere;
di tal chè la sua condotta va qualificata come volontaria.
Alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate può dirsi raggiunta la prova in ordine alla lesione del vincolo fiduciario in ragione della provata consapevolezza della gravità della condotta tenuta. Va infatti osservato che in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 19 agosto 2004, n. 16260).
La giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Cass. 26 aprile 2012, n.
6498; 2 marzo 2011, n. 5095).
Nella fattispecie in esame la valutazione della gravità della condotta emerge dal comportamento tenuto dal ricorrente che è contrario alle regole dell'etica e della civile convivenza (cfr. Cass. ord. 30510/2021); il datore di lavoro, anche in virtù degli obblighi di protezione nei confronti dei propri dipendenti, ha quidi correttamente irrogato la massima sanzione disciplinare. Ne consegue che il licenziamento, fondato su circostanze di fatto provate, può ritenersi proporzionato alla gravità della condotta, in quanto l'inadempimento che ne risulta è di notevole gravità.
Alla luce di quanto esposto neppure rileva la circostanza, pure dedotta dal ricorrente, di aver sempre avuto rapporti cordiali con e Parte_2 anzi, l'immotivata aggressione ad un collega è tanto più grave proprio in quanto immotivata.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità/inefficacia/illegittimità della sospensione cautelativa adottata da nei suoi confronti CP_2 contestualmente alla contestazione di addebito, con condanna della stessa a corrispondergli gli emolumenti riconducibili al periodo di sospensione.
Sul punto parte convenuta ha efficacemente illustrato, e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente, che durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio il è stato regolarmente retribuito (cfr. all. 9 Parte_1 alla memoria di costituzione) cosicché non deve percepire null'altro.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso andrà rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese della consulenza medico legale, liquidata con separato provvedimento, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nella causa iscritta al n. 925/2023 R.G.A.C, disattesa ogni
[...] altra eccezione e deduzione:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della convenuta delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
3) d)pone a carico di le spese della c.t.u. espletata, Parte_1 liquidate con separato decreto.
Terni, 8 ottobre 2025
Il giudice
LA OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA OR, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 925/2023, posta in deliberazione all'udienza del 8 ottobre 2025 tra:
elettivamente domiciliato Terni, via della Parte_1
Caserma 9 presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo Firenze – via
Bezzecca n. 2 come da procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, ha Parte_1 impugnato avanti al tribunale di Terni, il licenziamento per giusta causa intimatogli da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con lettera in data 18 aprile 2023 e ha chiesto accertare dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il predetto licenziamento e per l'effetto ordinare il datore di lavoro alla sua reintegra nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni globali di fatto e ogni altro conseguente emolumento maturato medio tempore dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, e, in ogni caso, al pagamento di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura ritenuta di giustizia. Ha chiesto, in ogni caso, sentir dichiarare nulla, inefficace e/o illegittima la sospensione disposta nei suoi confronti del ricorrente da e condannare quest'ultima a CP_2 corrispondergli le retribuzioni e ogni altro emolumento contrattualmente dovuto per tutto il periodo relativo al provvedimento di sospensione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stato dipendente di CP_2 dal 2.1.2002 al 18.4.2023 presso gli stabilimenti siderurgici di Terni, quale operaio di livello C3 del CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali;
che con lettera ex art. 7 L. 300/70 del 7.4.2023, dallo stesso ricevuta in data Cont 11.4.2023, lo sospendeva “in via cautelare e non disciplinare, dalla prestazione lavorativa”; che con missiva a mezzo PEC datata 14.4.2023, egli contestava il provvedimento di sospensione cautelativa adottato, deducendo che la non volontarietà della propria condotta;
che con lettera raccomandata
A.R. del 18.4.2023 non accoglieva le sue giustificazioni e lo CP_2 licenziava per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; che in data 30.5.2023, impugnava il licenziamento, ritenendolo nullo, illegittimo, inefficace, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo, in contrasto con le disposizioni contrattuali e normative che regolano la materia, non avendo, peraltro, egli posto in essere alcuna violazione dell'art. 2104 c.c. Lamentava, in via preliminare, la tardività della contestazione disciplinare e nel merito l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., posto che egli, a causa della patologia di cui è affetto, non era capace di intendere e di volere al momento del fatto e che di conseguenza il fatto contestato non poteva considerarsi antigiuridico.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità del licenziamento irrogato.
Lamentava che solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il rendeva nota al datore di lavoro la propria patologia, avendo egli, Parte_1 anche nel corso dell'ultima visita effettuata in data 20.2.2023, dichiarato al medico aziendale di non assumere farmaci o altri medicamenti/sostanze, e che, pertanto, era stato giudicato idoneo alla mansione (cfr. all. 9 alla memoria di costituzione), mentre si era giustificato in maniera generica nel corso del procedimento disciplinare e che, il suo comportamento, era tanto più grave in quanto aveva taciuto al datore di lavoro le proprie condizioni di salute.
Assumeva che l'immotivata aggressione ad un collega di lavoro, come avvenuto nel caso di specie, costituiva una condotta talmente grave da giustificare un provvedimento espulsivo da parte dell'Azienda.
Espletata ctu medico legale, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Con raccomandata a/r datata 18 aprile 2023, con la quale CP_1 CP_1
comminava a il licenziamento per giusta
[...] Parte_1 causa ai sensi dell'articolo 2119 C.C., : “facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione del 7 aprile u.s. (da Lei ricevuta l'11 aprile u.s.) che deve intendersi qui integralmente richiamata, nonché alle Sue giustificazioni, comunicateci con lettera del 14 aprile u.s. che riteniamo di non poter accogliere. Considerata la gravità dei fatti posti in essere, che costituiscono una gravissima violazione degli obblighi di correttezza e diligenza di cui all'art. 2104 C.C. tali da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Le comunichiamo pertanto la nostra decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in corso per giusta causa ex art. 2119 C.C. con effetto immediato e decorrenza degli effetti economici dall'11 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 92/2012”. (V raccomandata a/r per licenziamento recante data 18.04.2023).
Con lettera datata 7 aprile 2023, ricevuta dal ricorrente in data11 aprile
2023, la contestava al ricorrente: “siamo venuti a CP_1 Controparte_1 conoscenza che: 1) in data 24 marzo 2023 Ella ha fatto ingresso in stabilimento ed iniziato il suo turno di lavoro alle ore 20.40; 2) alle ore
21,00 circa è entrato nel gabbiotto dei muratori del reparto acciaieria ove ha posato il suo zaino ed ha detto al sig. ivi presente, Parte_2 puoi uscire un attimo fuori?; il sig. è quindi uscito dal Pt_2 Pt_2 gabbiotto ed a quel punto Lei lo ha immotivatamente aggredito con tre pugni, che il suo collega non è riuscito del tutto a schivare, per cui un pugno lo ha colpito sul mento a sinistra, in modo talmente forte che il sig. Pt_2
è caduto a terra stordito, ferendosi le braccia;
3) nel frattempo è intervenuto il sig. addetto al medesimo turno, che ha cercato di bloccarla Testimone_1 ed ha poi soccorso il sig. il quale è riuscito ad alzarsi, dopo di che, Pt_2 impaurito, si è rifugiato nel gabbiotto;
4) Lei, in evidente stato di alterazione psico-fisica ha quindi iniziato a inveire nei confronti del collega, con parole come “esci fuori, bastardo, testa di cazzo..”; 5) poi Lei è rimasto in silenzio per alcuni minuti, guardandosi intorno come spaesato e indi è svenuto;
6) sono quindi intervenuti i sig.ri e per Testimone_1 Testimone_2 soccorrerla;
7) visto che Lei era svenuto, il sig. ha avvisato il Pt_2 capoturno, sig. che ha fatto intervenire il medico del Controparte_3 presidio aziendale;
8) il medico ha disposto il Suo trasferimento presso l'infermeria dello stabilimento, verificando che Lei era in forte stato di agitazione psicomotoria;
9) indi il medico, dopo averla visitata e appurato che non rispondeva agli stimoli dolorosi e verbali, ha deciso di farla trasportare al pronto soccorso dell'Ospedale di Terni, dove è stato trattenuto per accertamenti;
10) a ciò è seguito un certificato di malattia del Suo medico di base, con prognosi sino al 7 aprile 2023; 11) dopo questi fatti il sig. ha continuato a sentire un forte dolore al mento ed, in Pt_2 particolare, al dente premolare inferiore sinistro, dove aveva ricevuto il pugno, per cui lunedì 27 marzo 2023 si è recato dal dentista, il quale ha riscontrato che il dente era spezzato e che doveva essere estratto con apposita operazione e conseguente applicazione di punti di sutura;
12) con il suo comportamento ha arrecato gravi danni fisici ad un collega di lavoro, nonché causato l'interruzione del lavoro degli altri colleghi che sono dovuti intervenire. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. n. 300/70 Le contestiamo, pertanto, i suddetti fatti e La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni in merito entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Stante la gravità dei predetti fatti, nel frattempo Ella è sospesa, in via cautelare e non disciplinare, dalla prestazione lavorativa” ( V. lettera contestazioni del 7 aprile 2023).
Lamenta, in primo luogo, il ricorrente la tardività della contestazione e la conseguente violazione del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, atteso che la società resistente, avrebbe provveduto a formalizzare le contestazioni riguardanti gli eventi accaduti in data
24.3.2023 solamente in data 7.4.2023.
L'eccezione appare priva di pregio.
È noto, che il requisito dell'immediatezza deve essere intesto in senso relativo, quando, come nel caso di specie, la complessità della struttura Cont organizzativa dell'impresa, quale indubbiamente è quella di possa far ritardare il provvedimento di recesso.
La contestazione disciplinare, comunicata al ricorrente, alcuni giorni
(quattordici) dopo il verificarsi del fatto contestato, non appare, per tali motivi tardiva, avuto riguardo da un lato alla specifica natura dell'illecito Cont nonché al tempo occorrente, per una realtà quale quella di per l'espletamento delle indagini del caso.
Non appare, poi, essere stato impedito ovvero limitato in alcun modo il diritto di difesa del ricorrente ovvero il diritto di fornire le proprie giustificazioni, che anzi appaiono, sin dalla risposta alla lettera di contestazione, puntuali e dettagliate. Quanto al merito, emerge dagli atti e non è in contestazione tra le parti che in data 23.3.2023 il ricorrente faceva ingresso nello stabilimento di CP_2
e iniziava il suo turno di lavoro alle ore 20:40; che alle ore 21:00
[...] circa entrava nel gabbiotto dei muratori del reparto acciaieria, posava lo zaino e chiedeva al collega di uscire dal gabbiotto stesso;
Parte_2 che usciva dal gabbiotto quando, improvvisamente e senza Pt_2 apparente ragione alcuna, il lo aggrediva con tre pugni, due dei Parte_1 quali venivano schivati dal mentre uno lo raggiungeva al mento, Pt_2 causandone lo stordimento e la caduta a terra;
che nel contempo interveniva addetto al medesimo turno, che cercava di bloccare il Testimone_1
e di soccorrere il che comunque riusciva a rialzarsi e a Parte_1 Pt_2 rifugiarsi nel gabbiotto;
che il ricorrente iniziava quindi ad inveire nei confronti del con parole minacciose, pesanti ed offensive (“esci Pt_2 fuori, bastardo, testa di cazzo…”); subito dopo rimaneva in silenzio per qualche minuto e poi cadeva a terra;
che veniva quindi soccorso dai colleghi ed che nel contempo il avvisava Testimone_1 Testimone_2 Pt_2 il capoturno, che chiedeva l'intervento del medico del Controparte_3 presidio aziendale, dottor il quale, verificato che il Persona_1
era in forte stato di agitazione psicomotoria e disponeva il suo Parte_1 trasferimento presso l'infermeria dello stabilimento;
successivamente, dopo averlo visitato, lo indirizzava al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, dove il ricorrente veniva trattenuto per accertamenti;
che seguiva un periodo di malattia con prognosi fino al 7.4.2023 (cfr. all.
1-6 al ricorso); che a seguito dell'aggressione subita dal , al veniva estratto di un dente Parte_1 Pt_2
(cfr. all. 7 al ricorso).
Sostiene il ricorrente l'involontarietà della propria condotta, essendosi trovato, al verificarsi dei fatti, in un evidente stato di alterazione psicofisica, seguita da un silenzio per alcuni minuti e dal suo svenimento, a seguito del quale interveniva il medico del presidio aziendale che disponeva il trasferimento dapprima presso l'infermeria e quindi il trasporto presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Terni dove veniva trattenuto.
A sostegno delle proprie affermazioni evidenzia che il medico di turno annotava che “ …secondo le informazioni del collega dello stabilimento
Acciai Speciali Terni spa il veniva trovato nel reparto di lavoro in Parte_1 stato di agitazione psico-motoria e che il suddetto risultava non collaborante con mutismo selettivo”. Durante il periodo di osservazione al Pronto
Soccorso veniva sedato, venivano effettuati i prelievi ematici per gli esami di routine e veniva sottoposto a TC cerebrale, risultato negativo. Veniva richiesta visita specialistica psichiatrica e durante la quale il paziente si presentava confuso e assente, con lo sguardo deviato a sinistra e lo stesso non rispondeva neanche a cenni alle domande poste;
veniva quindi disposta la somministrazione di soluzione fisiologica con Diazepam e disposto il ricovero in reparto medico. Il veniva dimesso il 26 marzo 2023 Parte_1 con diagnosi di “stato confusionale e mutismo dopo episodio di agitazione psico-motoria” con prescrizione di farmaci.
Assumeva di aver manifestato una crisi caratterizzata da confusione, percezione distorta della realtà e interpretazione delirante, con conseguenti anomali comportamenti che hanno reso necessario il trattamento in regime di ricovero ospedaliero.
Eccepiva, in sostanza, il ricorrente la nullità/illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto (giuridico) contestato, giacché l'aggressione nei confronti del si sarebbe verificata in un momento in cui egli era Pt_2 privo di volontà e coscienza a causa di una patologia (ovvero un disturbo psichiatrico) e, pertanto, il licenziamento non sarebbe sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo.
L'eccezione appare priva di pregio.
Dalle risultanze della ctu medico legale espletata, dal medico legale, dottoressa – con l'ausiliare dottor , specialista Per_2 Persona_3 psichiatra – emerge che “: - il ricorrente è affetto da un disturbo paranoideo della personalità; - il disturbo paranoideo della personalità era presente anche all'epoca dei fatti per cui è causa;
- si poteva escludere “con il criterio del più probabile che non, che il fosse in una fase di Parte_1 riacutizzazione del disturbo paranoideo: sia perché in buon compenso farmacologico (dose che anche il dr. – n.d.r. il ctp di parte Persona_4 ricorrente - assume compensare il soggetto), sia perché i pazienti psicotici aggressivi ed agitati rimangono in questo stato per un periodo prolungato
(spesso giorni) e necessitano quasi sempre di sedazione farmacologica con benzodiazepine e antipsicotici e nei casi più gravi di contenzione fisica. Nel caso in questione questi eventi non si sono verificati. Si può quindi concludere, con il criterio del più probabile che non, che l'azione commessa ed oggi contestata, fosse di natura volontaria e non frutto di uno scompenso”.
Prive di pregio appaiono le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla circostanza che al momento della commissione del fatto, il ricorrente si trovava in uno stato dissociativo.
Come anche riportato nella relazione del dottor Persona_3 specialista psichiatra ausiliario della CTU, infatti, l'episodio di “stato confusionale e mutismo” diagnosticato in Pronto Soccorso immediatamente dopo i fatti e la successiva amnesia retrograda vanno considerati, verosimilmente, come di natura dissociativa (manifestazioni cliniche che sono considerate un meccanismo di difesa psicologico ad un evento traumatico e/o stressante).
In altre parole, secondo l'ausiliario del giudice, il ricorrente al momento del fatto non era affetto da un disturbo dissociativo, essendo tale disturbo insorto dopo il fatto e si è risolto in poche ore.
E invero si legge nella relazione medico legale in atti “Dalla valutazione in Pronto Soccorso non emergono infatti anomalie di natura neurologica internistica e tale sintomatologia inoltre era già scomparsa al momento del ricovero in Medicina d'Urgenza.” (cfr relazione medico legale, in atti).
In altri termini, non vi è stato alcun disturbo psicotico in atto al momento della commissione fatto che abbia potuto incidere, riducendola, sulla capacità di intendere e di volere del . Parte_1
Il al momento del fatto che ha condotto al suo licenziamento, era Parte_1 affetto da un disturbo di personalità paranoideo, come riportato dalla ctu, ma tale disturbo non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere;
di tal chè la sua condotta va qualificata come volontaria.
Alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate può dirsi raggiunta la prova in ordine alla lesione del vincolo fiduciario in ragione della provata consapevolezza della gravità della condotta tenuta. Va infatti osservato che in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 19 agosto 2004, n. 16260).
La giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Cass. 26 aprile 2012, n.
6498; 2 marzo 2011, n. 5095).
Nella fattispecie in esame la valutazione della gravità della condotta emerge dal comportamento tenuto dal ricorrente che è contrario alle regole dell'etica e della civile convivenza (cfr. Cass. ord. 30510/2021); il datore di lavoro, anche in virtù degli obblighi di protezione nei confronti dei propri dipendenti, ha quidi correttamente irrogato la massima sanzione disciplinare. Ne consegue che il licenziamento, fondato su circostanze di fatto provate, può ritenersi proporzionato alla gravità della condotta, in quanto l'inadempimento che ne risulta è di notevole gravità.
Alla luce di quanto esposto neppure rileva la circostanza, pure dedotta dal ricorrente, di aver sempre avuto rapporti cordiali con e Parte_2 anzi, l'immotivata aggressione ad un collega è tanto più grave proprio in quanto immotivata.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità/inefficacia/illegittimità della sospensione cautelativa adottata da nei suoi confronti CP_2 contestualmente alla contestazione di addebito, con condanna della stessa a corrispondergli gli emolumenti riconducibili al periodo di sospensione.
Sul punto parte convenuta ha efficacemente illustrato, e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente, che durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio il è stato regolarmente retribuito (cfr. all. 9 Parte_1 alla memoria di costituzione) cosicché non deve percepire null'altro.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso andrà rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese della consulenza medico legale, liquidata con separato provvedimento, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nella causa iscritta al n. 925/2023 R.G.A.C, disattesa ogni
[...] altra eccezione e deduzione:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della convenuta delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
3) d)pone a carico di le spese della c.t.u. espletata, Parte_1 liquidate con separato decreto.
Terni, 8 ottobre 2025
Il giudice
LA OR