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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 517 del 2024 R.G.V.G., assunta in riserva in data
14 marzo 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giovanni M. G. Raimondo ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte ricorrente- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, e Parte_1
1 hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al Parte_2
fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 9 settembre 2017 a Serra San Bruno (VV), dal quale è nata la figlia in data 9 ottobre 2019. Per_1
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato, il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970,
n. 898, in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 299 del 2023 R.G., avente ad oggetto la separazione dei coniugi, conclusosi con decreto di omologa del 9 giugno 2023 (n. cron.
4134/2023); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“…B - Confermare e quindi disporre l'affidamento condiviso … della figlia
, nata il [...], con collocazione presso la casa della madre sita in Per_1
Serra San Bruno (VV), via Galileo Galilei n. 1; C - Confermare e quindi disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e a carico del padre, per la somma di euro 350,00 da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente già indicato;
D - Confermare e quindi disporre che il pagamento delle spese straordinarie e mediche sostenute sia diviso tra le parti al 50%; E – Il padre ha la facoltà di vedere la figlia, compatibilmente con le necessità della minore, due giorni a 2 settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00; F – il padre ha la facoltà, a settimane alterne con la madre, di tenere con sé la figlia
il fine settimana dalle ore 15.30 di sabato alle ore 15.30 di domenica, Per_1
sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
G – Per quanto riguarda le festività: il padre avrà la facoltà di trascorrere il periodo pasquale con la figlia ad anni alterni, dalle ore 10.00 del sabato Santo alle ore 20.00 della domenica di Pasqua;
Relativamente alle festività Natalizie: il padre ha la facoltà di tenere con sé la figlia ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 Dicembre alle ore 20.00 del 25 Dicembre;
stessa situazione ad anni alterni seguirà per il periodo che va dal 31 Dicembre a giorno 01 gennaio;
Natale 2024 lo passerà dal padre quindi le festività di capodanno con la madre. Tali indicazioni vengono date per dare la possibilità alla minore di trascorrere tutte le feste civili e religiose in modo alterno tra i genitori;
per quanto riguarda invece i festeggiamenti degli eventi propri (compleanno minore, madre e padre), le modalità e gli orari rimarranno quelli di calendario, dando la possibilità di modifica solo se concordati preventivamente ed accettati da entrambe le parti. H – il Sig.
[...]
continuerà a vivere all'interno della casa coniugale sita in Serra Parte_2
San Bruno (VV) alla Via Carlo Pisacane n. 29/A; I - Il padre dà il proprio consenso al rilascio della carta d'identità per la figlia minore per l'espatrio;
… M – … scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio. Inoltre, N –
I Sigg.ri prima del matrimonio hanno acquistato, in data Parte_3
24.02.2016 per atto pubblico, notaio repertorio n. 16578, Persona_2
un immobile sito in Serra San Bruno (VV) angolo Via Milite Ignoto, via Ciro
Menotti e la Via Piave -articolato in due piani. Relativamente a detto bene gli stessi stanno procedendo in via bonaria alla divisione dello stesso”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter porre l'accordo a fondamento della presente pronuncia. 3 Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 517 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Serra San Bruno (VV), in data 9 settembre 2017, tra
[...]
e sopra generalizzati, alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Serra San Bruno (VV) per le annotazioni di cui al
D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio: n. 31, parte II, serie A, anno 2017);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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