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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 959/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] Novembre n. 112/A, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Andrea Algieri (C.F.
indirizzo pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultimo in Via Calepina n. 65 Trento, giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente contro nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
) attualmente irreperibile – ultima residenza in Trento C.F._3
(TN) via 4 Novembre n. 112/A
Parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: all'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso, domandando di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Controparte_1
assegnare alla ricorrente la casa familiare, sita in Trento alla via via 4
Novembre n. 112/A, già oggetto di contratto di locazione intestato alla unicamente signora;
- ordinare al Comune di Trento di annotare Parte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) Pronunciata la sentenza di separazione, che la causa sia successivamente rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio a Trento in data 30.04.2017 e, dalla quale unione, non sono nati figli.
Pag. 2 di 6 La ricorrente, in particolare, ha dedotto che, negli anni, il signor si CP_1
era disinteressato della vita matrimoniale, venendo meno ai doveri di assistenza, collaborazione e coabitazione di cui all'art. 143 cc e che, da ultimo, nel dicembre
2022, quest'ultimo, senza fornire spiegazioni alla stessa, aveva abbandonato la casa coniugale;
che, a fronte di tale abbandono, ella aveva depositato, in data
15.12.2022, al Comune di Trento, dichiarazione di abbandono di abitazione, come da doc. 6; che, ancora, a seguito di verifiche effettuate dal Comune di
Trento, il predetto, in data 26.01.2024, era stato cancellato dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente per irreperibilità, come risultava dal certificato di cancellazione anagrafica del Comune di Trento d.d 8.02.2024, allegato 7; che era, dunque, sua intenzione chiedere prima la separazione giudiziale dal marito e, poi, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la casa coniugale dei coniugi era sita in Trento, alla via 4 Novembre n. 112/A, trattandosi di un appartamento preso in affitto dalla stessa prima del matrimonio;
che i coniugi, sia prima che dopo il matrimonio, avevano entrate e risparmi distinti: in particolare la stessa lavorava come operaio presso la società Seeber Gmbh/srl, con un reddito annuo superiore a 20.000,00 euro;
che, pertanto, non era sua intenzione chiedere alcun mantenimento.
All'udienza di prima comparizione di data 19-03-2025, tenuto conto della regolarità della notifica eseguita nei confronti di parte resistente, è stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo. La causa è stata discussa oralmente ed è stata, poi, rimessa al Collegio per la decisione.
………………..
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Pag. 3 di 6 Orbene, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte della ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione del resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà dello stesso resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dalla ricorrente. Quest'ultimo, per altro, come da allegato 7,
Pag. 4 di 6 risulta essere irreperibile e, pertanto, è stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente in data 26-01-2024; il che, ancora di più, conferma l'intervenuta cessazione tra le parti di ogni comunione di vita materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Si rappresenta, infine, che la ricorrente ha avanzato formale domanda di assegnazione coniugale in ordine alla quale richiesta si evidenzia, tuttavia, che, quello di cui è stata chiesta l'assegnazione, si tratta di bene immobile dalla predetta condotto in locazione (e non di proprietà delle parti e/o di una di esse) e che non sussistono i presupposti per l'accoglimento di tale domanda in assenza di prole, ovvero di figli minorenni o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti conviventi con la ricorrente. Ragione per cui tale domanda va rigettata, ferma restando la perduranza del godimento di tale abitazione in capo alla ricorrente in virtù ed in dipendenza del contratto di locazione dalla stessa stipulato.
Tenuto conto, da ultimo, della richiesta di divorzio, avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento, si ritiene che il giudizio non possa essere definito e che la causa vada rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la pronuncia di divorzio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Si rimette, inoltre, alla sentenza definitiva del divorzio, ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] Parte_1
(Nigeria) in data 09.12.1968, e nato a [...] Controparte_1
(Nigeria) in data 22.05.1978, i quali hanno contratto matrimonio a Trento in data
30.04.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 17, parte I, anno 2017;
2)Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
3)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
4)Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza per la prosecuzione
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 959/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] Novembre n. 112/A, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Andrea Algieri (C.F.
indirizzo pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultimo in Via Calepina n. 65 Trento, giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente contro nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
) attualmente irreperibile – ultima residenza in Trento C.F._3
(TN) via 4 Novembre n. 112/A
Parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: all'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso, domandando di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Controparte_1
assegnare alla ricorrente la casa familiare, sita in Trento alla via via 4
Novembre n. 112/A, già oggetto di contratto di locazione intestato alla unicamente signora;
- ordinare al Comune di Trento di annotare Parte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) Pronunciata la sentenza di separazione, che la causa sia successivamente rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio a Trento in data 30.04.2017 e, dalla quale unione, non sono nati figli.
Pag. 2 di 6 La ricorrente, in particolare, ha dedotto che, negli anni, il signor si CP_1
era disinteressato della vita matrimoniale, venendo meno ai doveri di assistenza, collaborazione e coabitazione di cui all'art. 143 cc e che, da ultimo, nel dicembre
2022, quest'ultimo, senza fornire spiegazioni alla stessa, aveva abbandonato la casa coniugale;
che, a fronte di tale abbandono, ella aveva depositato, in data
15.12.2022, al Comune di Trento, dichiarazione di abbandono di abitazione, come da doc. 6; che, ancora, a seguito di verifiche effettuate dal Comune di
Trento, il predetto, in data 26.01.2024, era stato cancellato dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente per irreperibilità, come risultava dal certificato di cancellazione anagrafica del Comune di Trento d.d 8.02.2024, allegato 7; che era, dunque, sua intenzione chiedere prima la separazione giudiziale dal marito e, poi, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la casa coniugale dei coniugi era sita in Trento, alla via 4 Novembre n. 112/A, trattandosi di un appartamento preso in affitto dalla stessa prima del matrimonio;
che i coniugi, sia prima che dopo il matrimonio, avevano entrate e risparmi distinti: in particolare la stessa lavorava come operaio presso la società Seeber Gmbh/srl, con un reddito annuo superiore a 20.000,00 euro;
che, pertanto, non era sua intenzione chiedere alcun mantenimento.
All'udienza di prima comparizione di data 19-03-2025, tenuto conto della regolarità della notifica eseguita nei confronti di parte resistente, è stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo. La causa è stata discussa oralmente ed è stata, poi, rimessa al Collegio per la decisione.
………………..
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Pag. 3 di 6 Orbene, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte della ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione del resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà dello stesso resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dalla ricorrente. Quest'ultimo, per altro, come da allegato 7,
Pag. 4 di 6 risulta essere irreperibile e, pertanto, è stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente in data 26-01-2024; il che, ancora di più, conferma l'intervenuta cessazione tra le parti di ogni comunione di vita materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Si rappresenta, infine, che la ricorrente ha avanzato formale domanda di assegnazione coniugale in ordine alla quale richiesta si evidenzia, tuttavia, che, quello di cui è stata chiesta l'assegnazione, si tratta di bene immobile dalla predetta condotto in locazione (e non di proprietà delle parti e/o di una di esse) e che non sussistono i presupposti per l'accoglimento di tale domanda in assenza di prole, ovvero di figli minorenni o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti conviventi con la ricorrente. Ragione per cui tale domanda va rigettata, ferma restando la perduranza del godimento di tale abitazione in capo alla ricorrente in virtù ed in dipendenza del contratto di locazione dalla stessa stipulato.
Tenuto conto, da ultimo, della richiesta di divorzio, avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento, si ritiene che il giudizio non possa essere definito e che la causa vada rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la pronuncia di divorzio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Si rimette, inoltre, alla sentenza definitiva del divorzio, ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] Parte_1
(Nigeria) in data 09.12.1968, e nato a [...] Controparte_1
(Nigeria) in data 22.05.1978, i quali hanno contratto matrimonio a Trento in data
30.04.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 17, parte I, anno 2017;
2)Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
3)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
4)Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza per la prosecuzione
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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