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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14853 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32069/2022
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 32069 per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli (C.F. , C.F._1
fax 06.6781417, Pec: . oma.it), in virtù di procura Email_1 Email_2 CP_1
generale alle liti, atto Dott. , Notaio in rep. 21680, racc. 11519, Persona_1 Pt_1
del 23 febbraio 2022 e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove n. 21 - 00186 Pt_1
- APPELLANTE E
) residente in Controparte_2 C.F._2 Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borghesi ( ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara n. 47 presso lo studio del su Pt_1
indicato avvocato giusta procura sottoscritta in calce al presente atto che indica il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_3
ai fini di ogni notifica e comunicazione di cui al presente giudizio,
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.976/22 Pt_1
depositata il 19.1.2022.
Conclusioni appellante:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni appellata: integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva azione di accertamento negativo Controparte_2
innanzi al G.d.P. di Roma, affinchè accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 L.689/81, della sanzione amministrativa irrogata da Contro con il n. 22110741135 del 18.10.2011 e per l'effetto dichiarasse Parte_1
nulla dovuto dall'attrice per estinzione della pretesa debitoria.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva che fossero decorsi inutilmente cinque Contro anni, tra la data della notifica del (18.10.2011) e la pubblicazione della sentenza emessa dal G.d.P. di Roma n. 47431/12 (14.1.2013), di rigetto dell'opposizione Contro proposta avverso il suddetto dalla medesima attrice, nonché dalla pubblicazione della stessa alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
27.9.2021, in assenza di atti interruttivi. Contro Riteneva infatti che in questo caso la sentenza di rigetto non avesse sostituito il come titolo esecutivo, in quanto la sentenza era nulla, per non aver il giudice determinato l'ammontare della sanzione da pagare tra il minimo ed il massimo edittale, così come previsto dall'art.7 comma 11 DLvo 150/11, essendosi limitato a rigettare il ricorso. Sicchè, nel caso di specie, non poteva applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., bensì quello quinquennale riferibile all'unico titolo Contro esecutivo valido, ovvero il .
Si costituiva la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi Parte_1
l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta avverso un mero atto di diffida o messa in mora (avviso di recupero crediti notificato il 27.9.2021), ovvero un mero atto interruttivo della prescrizione, relativo ad un credito portato dal titolo giudiziale costituito dalla sentenza del G.d.P. n.47431/12. Pertanto, la domanda era inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda, precisando che la sentenza n. 47431/12 aveva rigettato il ricorso ed intimato alla ricorrente il pagamento della somma di euro Contro 91,38 avendo riconosciuto in toto la legittimità del in cui veniva indicato in tale importo, la sanzione prevista per la violazione contestata.
In ogni caso, rilevava che anche quando il G.d.P. non rideterminava o non determinava nella sentenza di rigetto dell'opposizione, l'ammontare della sanzione in maniera espressa, la sanzione veniva determinata ai sensi dell'art.203 comma 3 DLvo 285/92.
Sicchè, la sentenza era comunque valido titolo esecutivo che si sostituiva all'atto amministrativo impugnato e confermato in sede giudiziaria.
Da ciò discendeva, che il termine quinquennale di cui all'art.28 L.689/81 invocato dall'attrice, trovava applicazione solo ove non vi fosse stato un giudizio (come invece nel caso di specie) o un evento interruttivo della prescrizione. Pertanto, nel caso de quo, essendo il titolo esecutivo la sentenza, il termine di prescrizione era quello decennale a decorrere dalla sua pubblicazione.
Il G.d.P. con la sentenza qui impugnata, senza nulla dire in merito all'eccezione di inammissibilità dell'azione e qualificando l'azione come opposizione ex art.615 c.p.c. all'avviso di recupero credito notificato all'attrice, accoglieva l'opposizione proposta da e dichiarava prescritta la pretesa debitoria per decorso del Controparte_2
termine quinquennale, sul presupposto che nel caso di specie il titolo esecutivo, Contro nonostante l'intervenuta sentenza, rimanesse sempre e soltanto il .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per due motivi: Parte_1
1) Violazione ed errata applicazione art.28 L.689/81. Erronea applicazione prescrizione in materia di titoli esecutivi.
L'appellante lamentava la violazione della norma applicata dal giudice, in quanto l'art.204 bis comma 6 del Dlvo 285/92, espressamente prevedeva che “la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art.203 costituisce titolo esecutivo”.
Pertanto, anche volendo ritenere ammissibile l'opposizione, era pacifico che la Contro sentenza di rigetto aveva ormai sostituito il opposto e costituiva l'unico titolo esecutivo, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione a norma dell'art. 2946 c.c. relativo ai titoli esecutivi giudiziali.
2) Omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di recupero credito.
Censurava altresì la sentenza, per aver il giudice di primo grado, omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda che aveva sollevato.
Ribadiva in questa sede nuovamente l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto avente ad oggetto non solo un mero atto di diffida e non un atto esecutivo, ma altresì un atto non lesivo dell'interesse del destinatario, avendo solo funzione sollecitatoria, tanto che nello stesso avviso veniva precisato che l'atto non era impugnabile.
Concludeva quindi come in epigrafe. Si costituiva l'appellata, la quale in ordine al primo motivo di appello, si riportava a quanto già eccepito innanzi al giudice di prime cure, con riferimento alla inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo, in quanto non contenente la determinazione della sanzione.
Riguardo al secondo motivo di appello, precisava invece che la sua domanda era un'azione ordinaria di accertamento negativo del credito, che il Giudice di Pace aveva arbitrariamente qualificato come opposizione ex art.615 c.p.c.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
La causa veniva istruita documentalmente e con provvedimento del 15.05.2025, trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminato il secondo motivo di appello, in quanto concernente una questione preliminare in rito.
Invero, nella sentenza impugnata, l'appellante lamenta che il G,d.P abbia completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di recupero credito, fondato sulla sentenza di rigetto Contro all'opposizione al .
In effetti, il G.d.P. nella sentenza qui impugnata, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione preliminare, ha valutato direttamente il merito della domanda.
Sul punto, parte appellata ha ritenuto non correttamente qualificata dal giudice la sua domanda come opposizione ex art.615 c.p.c., trattandosi invece di un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito.
L'appellante invece ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda.
Ciò premesso, ed accertato il vizio di omessa pronuncia, va dunque affrontata la questione relativa all'ammissibilità della domanda.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4866/2024, conformemente a quanto già affermato dalla S.C. SS.UU. nelle sentenze n.12244/09 e n.8928/2014, ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. Ne consegue l'ammissibilità dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.23 della legge 24 novembre 1981, n.689, avverso un atto contenente un sollecito di pagamento per una sanzione amministrativa rientrante nell'ambito di applicazione di tale legge”.
La domanda introdotta dalla è in effetti una domanda di accertamento CP_2
negativo di credito, in relazione ad un avviso di pagamento con cui si avvertiva il destinatario dell'atto, che il pagamento doveva essere effettuato entro un determinato termine (30 giorni). L'appellante ha interesse ad impugnare tale atto, al fine di ottenere una pronunzia in ordine alla eccepita prescrizione del credito di cui si richiede il pagamento, prima che sia intrapresa la necessaria procedura esecutiva che l'appellante intende evitare.
In realtà, l'attrice chiedeva accertarsi l'intervenuta prescrizione, ovvero non l'inesistenza del diritto di credito, bensì l'estinzione della pretesa creditoria, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.28 L.689/81.
Va evidenziato, infatti, che è autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice
Ordinario la nota di sollecito di pagamento riferita a cartelle di pagamento, e/o ad altri titoli autoritativi della P.A., emesse a seguito di sanzioni per violazioni del codice della strada (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 8928/14).
E' irrilevante dunque che l'Amministrazione, nella seconda pagina dell'atto, abbia apposto la seguente avvertenza: “l'atto non è impugnabile in quanto con esso si completano le formalità di notifica delle sentenze di rigetto relative alle opposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs. 150/2011”, non rientrando nelle competenze di tale organo quello di stabilire quali atti da essa provenienti siano impugnabili. Contrariamente, quindi, a quanto affermato dall'appellante, la domanda era ammissibile e deve pertanto procedersi al suo esame nel merito.
Deve essere osservato, tuttavia, che nella fattispecie in esame, il sollecito di pagamento era riferito alla somma dovuta da (euro 91,38), in ragione del Controparte_2
verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 22110741135, il quale, opposto dinnanzi al
Giudice di Pace di non costituisce più titolo autonomo, ma è sostituito dalla Pt_1
sentenza n. 47431/2012 con cui il predetto Ufficio ha rigettato l'opposizione, confermando il credito dell'amministrazione.
Tale circostanza incide sul regime del termine di prescrizione, che nel caso di specie è quello ordinario decennale, giusto il disposto dell'art. 2953 c.c. per cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Va infatti ricordato il principio sancito dalle SS.UU. della Suprema Corte per cui “se il trasgressore contesta dinanzi all'autorità giudiziaria, un atto di irrogazioni di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l'Agenzia delle entrate fa valere la propria pretesa fiscale – sanzionatoria, non è più l'atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione” (Cass. SS. UU. 25790/2009).
Tale principio è applicabile anche alle sentenze di “mero rigetto” dell'opposizione, atteso che il contenuto di tale sentenza ha carattere decisorio e non meramente dichiarativo o costitutivo, con applicazione del principio di cui al richiamato art. 2953
c.c. (cfr. Cass. n. 6350/23; Cass. 20261/21; Cass. 28890/19).
Invero, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20262/21, ha precisato che “nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art.2953
c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive, si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla “ sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio. In sostanza, si è ammessa l'applicazione della suddetta norma, nelle ipotesi di giudizi definiti con sentenza, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto derivava, ma il termine di prescrizione decennale”.
L'atto di citazione proposto successivamente al G.d.P. dalla signora , dopo CP_2
aver ricevuto la notifica dell'avviso di recupero del credito (21.9.2021) fondato sulla sentenza di rigetto del 2012 passata in giudicato, non era volta a contestare il diritto di credito della P.A., bensì l'intervenuta prescrizione, ovvero un fatto estintivo del diritto di credito.
Pertanto, anche nel caso di specie, la sentenza n. 47431/12 che ha rigettato l'opposizione e riconosciuto il diritto della P.A. al pagamento della sanzione pecuniaria, sostituisce ormai, con il passaggio in giudicato, l'atto che ne costituiva Contro l'originario fondamento, ovvero il .
Ne consegue, che anche in assenza di esplicita indicazione della sanzione pecuniaria da parte del giudice che ha rigettato l'opposizione, l'entità della sanzione è quella Contro indicata nell'atto della P.A. opposto, che nel caso di specie era il .
D'altra parte, il verbale di accertamento di una violazione del C.d.S., oltre a contenere l'indicazione della condotta, della norma violata, dei dati del trasgressore e del veicolo, contiene anche la sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento. Pertanto, se il Giudice di Pace si è limitato a rigettare l'opposizione, riconoscendo la Contro legittimità del , ha “implicitamente” riconosciuto anche la legittimità e congruità della sanzione pecuniaria, così come indicata nel suo ammontare nel verbale di contravvenzione.
Invero, è l'accertamento del credito e non la presenza di una condanna al pagamento,
a determinare la trasformazione del termine originario di prescrizione da quinquennale a decennale, per effetto dell'actio iudicati (Cass.5577/19).
Sicchè, poiché la domanda dell'attrice era volta ad accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale e conseguente estinzione del diritto di credito, sul presupposto che nel caso di specie si applicasse l'art.28 L689/81, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della opposizione, il diritto di credito della P.A. nella misura contenuta nell'atto impugnato, è ormai incontestabile ed il regime della prescrizione è quello decennale di cui all'art.2953 c.c.
Ne consegue, che l'appello è fondato, in quanto il termine di prescrizione è decennale in virtù dell'actio iudicati e decorre dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il
14.1.2013. Di talché, stante la notifica dell'avviso di recupero credito avvenuta il
27.9.2021, che ha valore di atto interruttivo e che è intervenuto prima del decorso di dieci anni, la pretesa creditoria non si è estinta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, nel senso del rigetto della domanda di accertamento negativo proposta da , con conseguente CP_2
condanna dell'attrice alla refusione delle spese sostenute in primo grado da
[...]
. Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 976/22 emessa dal Giudice di Controparte_2
Pace di così provvede: Pt_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da , volta ad accertare l'intervenuta Controparte_2
Contro prescrizione della sanzione amministrativa irrogata da con il Parte_1
n.22110741135 del 18.10.2011 di euro 91,38 e la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano in euro 278,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- condanna altresì l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute in questo grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in euro 64,50 per spese vive ed euro 462,00 per compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma, 26.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 32069 per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli (C.F. , C.F._1
fax 06.6781417, Pec: . oma.it), in virtù di procura Email_1 Email_2 CP_1
generale alle liti, atto Dott. , Notaio in rep. 21680, racc. 11519, Persona_1 Pt_1
del 23 febbraio 2022 e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove n. 21 - 00186 Pt_1
- APPELLANTE E
) residente in Controparte_2 C.F._2 Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borghesi ( ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara n. 47 presso lo studio del su Pt_1
indicato avvocato giusta procura sottoscritta in calce al presente atto che indica il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_3
ai fini di ogni notifica e comunicazione di cui al presente giudizio,
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.976/22 Pt_1
depositata il 19.1.2022.
Conclusioni appellante:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni appellata: integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva azione di accertamento negativo Controparte_2
innanzi al G.d.P. di Roma, affinchè accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 L.689/81, della sanzione amministrativa irrogata da Contro con il n. 22110741135 del 18.10.2011 e per l'effetto dichiarasse Parte_1
nulla dovuto dall'attrice per estinzione della pretesa debitoria.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva che fossero decorsi inutilmente cinque Contro anni, tra la data della notifica del (18.10.2011) e la pubblicazione della sentenza emessa dal G.d.P. di Roma n. 47431/12 (14.1.2013), di rigetto dell'opposizione Contro proposta avverso il suddetto dalla medesima attrice, nonché dalla pubblicazione della stessa alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
27.9.2021, in assenza di atti interruttivi. Contro Riteneva infatti che in questo caso la sentenza di rigetto non avesse sostituito il come titolo esecutivo, in quanto la sentenza era nulla, per non aver il giudice determinato l'ammontare della sanzione da pagare tra il minimo ed il massimo edittale, così come previsto dall'art.7 comma 11 DLvo 150/11, essendosi limitato a rigettare il ricorso. Sicchè, nel caso di specie, non poteva applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., bensì quello quinquennale riferibile all'unico titolo Contro esecutivo valido, ovvero il .
Si costituiva la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi Parte_1
l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta avverso un mero atto di diffida o messa in mora (avviso di recupero crediti notificato il 27.9.2021), ovvero un mero atto interruttivo della prescrizione, relativo ad un credito portato dal titolo giudiziale costituito dalla sentenza del G.d.P. n.47431/12. Pertanto, la domanda era inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda, precisando che la sentenza n. 47431/12 aveva rigettato il ricorso ed intimato alla ricorrente il pagamento della somma di euro Contro 91,38 avendo riconosciuto in toto la legittimità del in cui veniva indicato in tale importo, la sanzione prevista per la violazione contestata.
In ogni caso, rilevava che anche quando il G.d.P. non rideterminava o non determinava nella sentenza di rigetto dell'opposizione, l'ammontare della sanzione in maniera espressa, la sanzione veniva determinata ai sensi dell'art.203 comma 3 DLvo 285/92.
Sicchè, la sentenza era comunque valido titolo esecutivo che si sostituiva all'atto amministrativo impugnato e confermato in sede giudiziaria.
Da ciò discendeva, che il termine quinquennale di cui all'art.28 L.689/81 invocato dall'attrice, trovava applicazione solo ove non vi fosse stato un giudizio (come invece nel caso di specie) o un evento interruttivo della prescrizione. Pertanto, nel caso de quo, essendo il titolo esecutivo la sentenza, il termine di prescrizione era quello decennale a decorrere dalla sua pubblicazione.
Il G.d.P. con la sentenza qui impugnata, senza nulla dire in merito all'eccezione di inammissibilità dell'azione e qualificando l'azione come opposizione ex art.615 c.p.c. all'avviso di recupero credito notificato all'attrice, accoglieva l'opposizione proposta da e dichiarava prescritta la pretesa debitoria per decorso del Controparte_2
termine quinquennale, sul presupposto che nel caso di specie il titolo esecutivo, Contro nonostante l'intervenuta sentenza, rimanesse sempre e soltanto il .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per due motivi: Parte_1
1) Violazione ed errata applicazione art.28 L.689/81. Erronea applicazione prescrizione in materia di titoli esecutivi.
L'appellante lamentava la violazione della norma applicata dal giudice, in quanto l'art.204 bis comma 6 del Dlvo 285/92, espressamente prevedeva che “la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art.203 costituisce titolo esecutivo”.
Pertanto, anche volendo ritenere ammissibile l'opposizione, era pacifico che la Contro sentenza di rigetto aveva ormai sostituito il opposto e costituiva l'unico titolo esecutivo, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione a norma dell'art. 2946 c.c. relativo ai titoli esecutivi giudiziali.
2) Omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di recupero credito.
Censurava altresì la sentenza, per aver il giudice di primo grado, omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda che aveva sollevato.
Ribadiva in questa sede nuovamente l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto avente ad oggetto non solo un mero atto di diffida e non un atto esecutivo, ma altresì un atto non lesivo dell'interesse del destinatario, avendo solo funzione sollecitatoria, tanto che nello stesso avviso veniva precisato che l'atto non era impugnabile.
Concludeva quindi come in epigrafe. Si costituiva l'appellata, la quale in ordine al primo motivo di appello, si riportava a quanto già eccepito innanzi al giudice di prime cure, con riferimento alla inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo, in quanto non contenente la determinazione della sanzione.
Riguardo al secondo motivo di appello, precisava invece che la sua domanda era un'azione ordinaria di accertamento negativo del credito, che il Giudice di Pace aveva arbitrariamente qualificato come opposizione ex art.615 c.p.c.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
La causa veniva istruita documentalmente e con provvedimento del 15.05.2025, trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminato il secondo motivo di appello, in quanto concernente una questione preliminare in rito.
Invero, nella sentenza impugnata, l'appellante lamenta che il G,d.P abbia completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di recupero credito, fondato sulla sentenza di rigetto Contro all'opposizione al .
In effetti, il G.d.P. nella sentenza qui impugnata, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione preliminare, ha valutato direttamente il merito della domanda.
Sul punto, parte appellata ha ritenuto non correttamente qualificata dal giudice la sua domanda come opposizione ex art.615 c.p.c., trattandosi invece di un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito.
L'appellante invece ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda.
Ciò premesso, ed accertato il vizio di omessa pronuncia, va dunque affrontata la questione relativa all'ammissibilità della domanda.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4866/2024, conformemente a quanto già affermato dalla S.C. SS.UU. nelle sentenze n.12244/09 e n.8928/2014, ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. Ne consegue l'ammissibilità dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.23 della legge 24 novembre 1981, n.689, avverso un atto contenente un sollecito di pagamento per una sanzione amministrativa rientrante nell'ambito di applicazione di tale legge”.
La domanda introdotta dalla è in effetti una domanda di accertamento CP_2
negativo di credito, in relazione ad un avviso di pagamento con cui si avvertiva il destinatario dell'atto, che il pagamento doveva essere effettuato entro un determinato termine (30 giorni). L'appellante ha interesse ad impugnare tale atto, al fine di ottenere una pronunzia in ordine alla eccepita prescrizione del credito di cui si richiede il pagamento, prima che sia intrapresa la necessaria procedura esecutiva che l'appellante intende evitare.
In realtà, l'attrice chiedeva accertarsi l'intervenuta prescrizione, ovvero non l'inesistenza del diritto di credito, bensì l'estinzione della pretesa creditoria, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.28 L.689/81.
Va evidenziato, infatti, che è autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice
Ordinario la nota di sollecito di pagamento riferita a cartelle di pagamento, e/o ad altri titoli autoritativi della P.A., emesse a seguito di sanzioni per violazioni del codice della strada (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 8928/14).
E' irrilevante dunque che l'Amministrazione, nella seconda pagina dell'atto, abbia apposto la seguente avvertenza: “l'atto non è impugnabile in quanto con esso si completano le formalità di notifica delle sentenze di rigetto relative alle opposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs. 150/2011”, non rientrando nelle competenze di tale organo quello di stabilire quali atti da essa provenienti siano impugnabili. Contrariamente, quindi, a quanto affermato dall'appellante, la domanda era ammissibile e deve pertanto procedersi al suo esame nel merito.
Deve essere osservato, tuttavia, che nella fattispecie in esame, il sollecito di pagamento era riferito alla somma dovuta da (euro 91,38), in ragione del Controparte_2
verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 22110741135, il quale, opposto dinnanzi al
Giudice di Pace di non costituisce più titolo autonomo, ma è sostituito dalla Pt_1
sentenza n. 47431/2012 con cui il predetto Ufficio ha rigettato l'opposizione, confermando il credito dell'amministrazione.
Tale circostanza incide sul regime del termine di prescrizione, che nel caso di specie è quello ordinario decennale, giusto il disposto dell'art. 2953 c.c. per cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Va infatti ricordato il principio sancito dalle SS.UU. della Suprema Corte per cui “se il trasgressore contesta dinanzi all'autorità giudiziaria, un atto di irrogazioni di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l'Agenzia delle entrate fa valere la propria pretesa fiscale – sanzionatoria, non è più l'atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione” (Cass. SS. UU. 25790/2009).
Tale principio è applicabile anche alle sentenze di “mero rigetto” dell'opposizione, atteso che il contenuto di tale sentenza ha carattere decisorio e non meramente dichiarativo o costitutivo, con applicazione del principio di cui al richiamato art. 2953
c.c. (cfr. Cass. n. 6350/23; Cass. 20261/21; Cass. 28890/19).
Invero, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20262/21, ha precisato che “nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art.2953
c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive, si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla “ sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio. In sostanza, si è ammessa l'applicazione della suddetta norma, nelle ipotesi di giudizi definiti con sentenza, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto derivava, ma il termine di prescrizione decennale”.
L'atto di citazione proposto successivamente al G.d.P. dalla signora , dopo CP_2
aver ricevuto la notifica dell'avviso di recupero del credito (21.9.2021) fondato sulla sentenza di rigetto del 2012 passata in giudicato, non era volta a contestare il diritto di credito della P.A., bensì l'intervenuta prescrizione, ovvero un fatto estintivo del diritto di credito.
Pertanto, anche nel caso di specie, la sentenza n. 47431/12 che ha rigettato l'opposizione e riconosciuto il diritto della P.A. al pagamento della sanzione pecuniaria, sostituisce ormai, con il passaggio in giudicato, l'atto che ne costituiva Contro l'originario fondamento, ovvero il .
Ne consegue, che anche in assenza di esplicita indicazione della sanzione pecuniaria da parte del giudice che ha rigettato l'opposizione, l'entità della sanzione è quella Contro indicata nell'atto della P.A. opposto, che nel caso di specie era il .
D'altra parte, il verbale di accertamento di una violazione del C.d.S., oltre a contenere l'indicazione della condotta, della norma violata, dei dati del trasgressore e del veicolo, contiene anche la sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento. Pertanto, se il Giudice di Pace si è limitato a rigettare l'opposizione, riconoscendo la Contro legittimità del , ha “implicitamente” riconosciuto anche la legittimità e congruità della sanzione pecuniaria, così come indicata nel suo ammontare nel verbale di contravvenzione.
Invero, è l'accertamento del credito e non la presenza di una condanna al pagamento,
a determinare la trasformazione del termine originario di prescrizione da quinquennale a decennale, per effetto dell'actio iudicati (Cass.5577/19).
Sicchè, poiché la domanda dell'attrice era volta ad accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale e conseguente estinzione del diritto di credito, sul presupposto che nel caso di specie si applicasse l'art.28 L689/81, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della opposizione, il diritto di credito della P.A. nella misura contenuta nell'atto impugnato, è ormai incontestabile ed il regime della prescrizione è quello decennale di cui all'art.2953 c.c.
Ne consegue, che l'appello è fondato, in quanto il termine di prescrizione è decennale in virtù dell'actio iudicati e decorre dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il
14.1.2013. Di talché, stante la notifica dell'avviso di recupero credito avvenuta il
27.9.2021, che ha valore di atto interruttivo e che è intervenuto prima del decorso di dieci anni, la pretesa creditoria non si è estinta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, nel senso del rigetto della domanda di accertamento negativo proposta da , con conseguente CP_2
condanna dell'attrice alla refusione delle spese sostenute in primo grado da
[...]
. Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 976/22 emessa dal Giudice di Controparte_2
Pace di così provvede: Pt_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da , volta ad accertare l'intervenuta Controparte_2
Contro prescrizione della sanzione amministrativa irrogata da con il Parte_1
n.22110741135 del 18.10.2011 di euro 91,38 e la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano in euro 278,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- condanna altresì l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute in questo grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in euro 64,50 per spese vive ed euro 462,00 per compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma, 26.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco