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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 11 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4247/2022 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pellico n.16, C.F..: rappresentato e difeso, per mandato a margine del C.F._1
ricorso per accertamento tecnico medico legale preventivo, depositato nella cancelleria del
Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, iscritto nel R.G. N° 1128/210 , dall'Avv.
Francesco Urzì Brancati e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina
ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1
uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, co. III, Legge 104/'92 Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 03/08/2022, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1128/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di accompagnamento.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento della prestazione di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104, e la condanna dell' alla CP_2
corresponsione degli emolumenti a far data dalla domanda amministrativa o in subordine dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre.
Si costituiva l' deduceva l'inammissibilità della domanda, chiedendo la conferma delle CP_2
valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso, non essendo in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso. Pt_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, il ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non avesse correttamente valutato le patologie da cui risultava affetto, sostenendo che la sua inabilità fosse tale da rendere impossibili gli atti quotidiani senza ausili esterni. A tal fine citava la Cassazione civile , sez. lav., 11 settembre
2003, n. 13362, secondo cui “nell'ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. La relativa valutazione è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione ove privo di vizi logici e giuridici”. Sicchè la difesa del ricorrente scriveva: “avere un lieve deficit mentale che consente di vestirsi e lavarsi autonomamente ma non, ad esempio, di prendere all'ora giusta le medicine che servono per mantenere la salute sotto controllo, è una condizione che consente di ottenere l'indennità di accompagnamento anche se non è compromessa la capacità di svolgere i cosiddetti atti della vita quotidiana”. Con note del
17/06/2024, il ricorrente rappresentava la comparsa del Parkinson.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio per Atp dal consulente dott.
[...]
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando, sulla base di esse, come Per_1
l'interessato fosse affetto da “Artrosi (cod. 7010 per analogia); Diabete mellito (cod. 9309 per analogia); Deficit uditivo (cod. 4005 per analogia); Cardiopatia ischemica (cod. 6442 per analogia)”, confermando lo status di persona con disabilità ex art. 3, co. I, Legge 104, con invalidità nella misura del 100% sin dalla presentazione della domanda amministrativa, ma non riscontrando i requisiti per l'indennità di accompagno, posto la natura delle patologie di cui il proponente è affetto e considerata la sua età.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medica.
Alla luce della relazione del dott. nominato nel presente giudizio, si riscontra Persona_2
che il paziente è portatore di “VASCULOPATIA CEREBRALE ISCHEMICA CON
PARKINSONISMO VASCOLARE, DEFICIT MNESICI ED INIZIALE DECADIMENTO
COGNITIVO IN SOGGETTO CON CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA E
PREGRESSA SINDROME CORONARICA ACUTA GIA' TRATTATA DIABETE Pt_2
MELLITO INSULINODIPENDENTE SCOMPENSATO. POLIARTROSI AD INCIDENZA
FUNZIONALE. DEFICIT UDITIVO.”. Il consulente ritiene che tali patologie, pur determinando nel ricorrente una riduzione dell'autonomia personale ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, co. III, della Legge 104/92 con decorrenza da aprile 2024, non gli conferiscono il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il consulente, pur potendo apprezzare gli esiti degli accertamenti medici specialistici depositati in atti, osservava come “Nel nostro caso in considerazione della visita di CTU nonché di quelle specialistiche prodotte ed accluse agli atti, si ritiene che le patologie sopra evidenziate, anche se sicuramente influiscono in maniera negativa sulla qualità di vita del ricorrente, limitando l'autonomia personale, tuttavia non ricorrono gli estremi della impedita deambulazione senza l'aiuto di terze persone. Non sono stati, inoltre, evidenziati deficit cognitivi e/o comportamentali ed il suo quadro generale non comporta la assoluta mancanza di autonomia negli atti della vita quotidiana e, pertanto, non è tale da rendere necessaria
l'assistenza continua nello svolgimento delle normali attività quotidiane compatibilmente alla età”.
Ad avviso del Tribunale la relazione del Ctu è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato sia il paziente durante la visita peritale che la Per_2 documentazione sanitaria a disposizione, la relazione apparendo corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, ha diritto ai benefici ex art. 3, co. III, Legge 104, da aprile Parte_1
2024 ma non possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno di accompagnamento e il ricorso è da ritenersi parzialmente rigettato, alla luce del giudizio espresso dal consulente medico, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Sussistono gravi ragioni, determinate dal riconoscimento parziale delle prestazioni con decorrenza successiva al giudizio per a.t.p. e il presente procedimento, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che è invalido al 100% e ha diritto ai benefici ex art. 3, Parte_1 co. III, Legge 104 con decorrenza dall'aprile 2024 e rigetta il ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. Persona_2
Messina, 12 marzo 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando