Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Vallero e dell'avv. Giulia Vacchino Parte_1
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'avv. Michele Bombara CP_1
-convenuto-
E nei confronti di
Avv. Laura DUTTO nella qualità di curatrice speciale delle minori e Persona_1 Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito,
pagina 1 di 11
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
NEL MERITO,
sempre respinta ogni avversa e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, ex adverso formulate,
A) pronunciare la separazione dei coniugi IG.ra e IG. , con Parte_1 CP_1
addebito della stessa al marito per colpa esclusiva di quest'ultimo;
B) pronunciare la decadenza del IG. dalla responsabilità genitoriale e/o la limitazione CP_1
della stessa ex art. 330 e ss. c.c., qualora dalle acquisizioni richieste e per le ragioni tutte esposte in atti, tale pronuncia risulti necessaria e rispondente agli interessi delle minori;
C)in caso di mancato accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
disporre comunque l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie in capo alla madre, e,
contestualmente, che le visite tra padre e figlie possano essere effettuate solo ed esclusivamente con la mediazione dei servizi sociali già incaricati, che proseguiranno il monitoraggio degli incontri e lo sviluppo della relazione parentale;
D) preso atto della rinuncia all'assegnazione della casa adibita a residenza familiare dalla IG.ra a decorrere dal mese di settembre 2022, nonché della rinuncia alla Parte_1
corresponsione del contributo al mantenimento della moglie IG.ra dalla data del Parte_1
presente atto, porre a carico del IG. un contributo al mantenimento delle figlie minori CP_1
Per_
e dell'importo di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dal Per_2
deposito della domanda, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato alla IG.ra _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
[...]
E) porre a carico del IG. il pagamento del 100% delle spese extra mantenimento ed in CP_1
particolare delle spese di educazione, scolastiche e di istruzione, così come delle spese mediche e/o di sostegno psicoterapeutico (non coperte dal SSN), oltre che delle spese ludico ricreative;
;
IN VIA ISTRUTTORIA
− si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale, con i nominativi già indicati:
pagina 2 di 11 1) Vero che il IG. e la IG.ra , prima della carcerazione del marito, organizzavano CP_1 _1
uscite serali durante il weekend in compagnia di amici e, in particolare, del IG. , Persona_3
amico del IG. sin dai tempi del liceo (teste IG. ); CP_1 Per_3
2) Vero che durante le surriferite occasioni in compagnia, alcun diverbio ha mai interessato i coniugi e , i quali si presentavano agli amici come una coppia disponibile allegra e CP_1 _1
socievole (teste IG. ); Per_3
3) Vero che la IG.ra sino al mese di luglio 2019 (allorquando è stata applicata al IG. _1
la misura cautelare) è rimasta all'oscuro dei comportamenti contestati al Sig. nei CP_1 CP_1
confronti di bimbi minori da cui poi scaturiva la condanna penale a carico di (teste IG.ri e Per_3
); Tes_1
4) La IG.ra , venuta a conoscenza dei fatti oggetto degli addebiti penali mossi al marito, si _1
è determinata ad addivenire a separazione (teste IG. ); Tes_1
5) Vero che a decorrere dalla carcerazione del marito e dalla scoperta degli addebiti penali mossi al
IG. , la IG.ra ha richiesto sostegno psicologico con i già indicati testi: CP_1 _1 Per_3
ed , entrambi residenti in [...];
[...] Testimone_2
disporre l'acquisizione dei fascicoli dei due gradi del procedimento penale che ha attinto il IG.
(rubricati, rispettivamente, quanto al primo grado di giudizio al nr. 14196/2016 R.G. GIP CP_1
Tribunale di Torino ed al nr. 4180/2020 R.G. Corte d'Appello di Torino);
ordinare ex art. 210 c.p.c. al Dott. e/o al IG. la produzione in Persona_4 CP_1
giudizio del piano psicoterapeutico elaborato in relazione al percorso intrapreso dal IG. , CP_1
insieme a tutta la documentazione in possesso del suddetto professionista attinente ad aspetti relativi all'attrazione fisica e sessuale del IG. nei confronti di soggetti minori, elementi utili sia ai fini CP_1
sulla valutazione sulla capacità genitoriale del medesimo sia ai fini della valutazione della richiesta di addebito;
ordinare sempre ex art. 210 c.p.c. ai Servizi Sociali territorialmente competenti e a Servizi
Carcerari che hanno avuto incarico il IG. la produzione di qualsiasi relazione o documento in CP_1
cui sia stata affrontata, sotto il profilo psicologico o psichiatrico o anche soltanto comportamentale, la problematica del Sig. attinente all'attrazione fisica e sessuale nei confronti di soggetti minori, CP_1
pagina 3 di 11 elementi utili sia ai fini sulla valutazione sulla capacità genitoriale del medesimo sia ai fini della valutazione della richiesta di addebito;
disporre CTU psicologica e psichiatrica volta a valutare la capacità genitoriale del IG. CP_1
, con particolare riferimento all'incidenza sulla stessa dell'attrazione fisica e sessuale del IG.
[...]
nei confronti di soggetti minori, non essendo sufficienti a supportare una valutazione adeguata CP_1
in proposito le relazioni sotto questo profilo palesemente generiche dei Servizi sociali, a maggior ragione di fronte ad una domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione del documento ex adverso prodotto sub doc.
9 completo di tutte e sei le pagine citate in calce al medesimo, nonché analitici rendiconti delle operazioni effettuate dal 4.06.2021 (data successiva rispetto all'ultimo prospetto completo aggiornato al 3.06.2021 ex adverso prodotto sub doc. 2) al 31.12.2021;
IN OGNI CASO
Con il favore di compensi legali, spese, contributo forfettario nella misura di legge del 15%, CPA, IVA,
ed ogni altro accessorio di legge.
Per parte convenuta voglia pronunciare la separazione dei coniugi;
- confermare, allo stato, l'affidamento delle minori alla madre (ex art. 337quater c.c.) demandando,
com'è già attualmente, ai Servizi di Territorio ogni più approfondito esame in ordine ai tempi alle modalità per la prosecuzione degli incontri padre – figlie, tenendo conto delle relazioni depositate dagli stessi Servizi di Territorio, e dalla NPI nonché della relazione avente ad oggetto gli incontri in
“luogo neutro” già svolti;
- revocare, in ragione della attuale posizione lavorativa della IGnora , come emersa dalla _1
produzione delle buste paga della stessa, e del volontario trasferimento della residenza con le figlie presso l'abitazione paterna (senza, pertanto, pagamento di alcun canone né spese), il contributo ad ella assegnato in sede di udienza preliminare;
- ridurre per le stesse ragioni il contributo al mantenimento delle figlie ad un importo non superiore a
€ 600,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale pagina 4 di 11 oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e per attività ludico ricreative come determinate dal vigente protocollo sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati;
- respingendo tutte le altre domande proposte da parte ricorrente perché inammissibili e/o infondate;
- in ogni caso con il favore dei compensi legali, spese, contributo forfettario nella misura di legge,
CPA, IVA ed ogni altro accessorio.
Per il terzo intervenuto
Voglia il Tribunale di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pronunciare ex art 330 Cod. Civ. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulle figlie
Per_ minori e;
Per_2
Per_ affidare e in via esclusiva ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Civ. alla madre;
Per_2
disporre la prosecuzione degli incontri in luogo neutro alla presenza di personale educativo del padre con le figlie;
disporre la prosecuzione degli interventi sociali, educativi e di neuropsichiatria infantile in corso a favore del nucleo;
porre a carico del padre una somma ritenuta congrua a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso al Tribunale di
Torino.
Per il Pubblico Ministero
Il PM chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio religioso in TORINO in Parte_1 CP_1
data 24/05/2014.
Dal matrimonio sono nate due figlie: , in data 12/02/2016 e , in data 19.06.2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 11.02.2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano entrambe le parti. All'udienza compariva la sola parte ricorrente, mentre parte convenuta si trovava in stato di detenzione e non chiedeva di presenziare.
pagina 5 di 11 Il Presidente dava atto che il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito per assenza di parte convenuta, con ordinanza in data 24.07.2021, assumeva i provvedimenti provvisori: “Affida le figlie
Per_
e in via esclusiva alla madre IG.ra , demandando alla medesima altresì le Per_2 _1
decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore. Sospende, sino a nuova disposizione, ogni possibilità di rapporto tra il IG. e le figlie minori. Assegna la casa CP_1
coniugale, con gli arredi che la compongono, alla IG.ra . Dispone che ciascun coniuge _1
provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il IG. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € CP_1
900,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le
spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016
tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento CP_1
della IG.ra , versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in _1
base agli indici ISTAT, di € 300,00. Richiede ai Servizi sociali e di Controparte_2
la presa in carico della situazione delle minori e dei loro genitori e di mettere in atto i più CP_1
opportuni interventi volti all'approfondimento e sostegno quanto alle minori e alle loro condizioni di vita in rapporto alla carcerazione e al tipo di condanna del padre, con cui, in prospettiva, terminata l'esecuzione della pena, andranno valutati presupposti, cautele e tempi per eventuale ripresa dei rapporti. Invita i genitori a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli interventi.”
All'esito disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
Nel corso dell'istruttoria parte ricorrente formulava domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale nei confronti del padre;
con ordinanza del 03.08.2022 veniva quindi nominato un curatore speciale per le minori.
Quest'ultimo si costituiva in data 14.11.2022, ritenendo che, allo stato, non fosse necessario assumere provvedimenti de potestate e instando per l'attivazione degli incontri in luogo neutro.
pagina 6 di 11 Con ordinanza in data 03/02/2023, veniva disposta l'attivazione degli incontri in luogo neutro padre-
figlie alla presenza di un educatore.
L'istruttoria si svolgeva mediante massiccia presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale e di . CP_2
All'udienza del 27/06/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con le ordinanze del 3.2.2023 e 28.12.2023.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da Parte_1
meriti accoglimento.
[...]
La ricorrente ha allegato di aver appreso delle gravi condotte poste in essere dal marito solamente allorquando le autorità procedevano con perquisizione presso la loro abitazione ed al sequestro del computer del IG. Successivamente la ricorrente apprendeva dai generici racconti dei parenti e CP_1
poi dalla sentenza penale di condanna, che il IG. aveva posto in essere negli anni gravi reati di CP_1
pedopornografia.
Il IG. è stato infatti tratto a giudizio e poi condannato in primo e secondo grado per i seguenti CP_1
reati “A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis c. 2 n. 1, 609 ter ultimo comma, 61 n. 5 c.p. perché,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in qualità di educatore all'asilo nido "Il Ciuccio di Nina", avendo in affidamento durante l'orario di frequenza del nido le minori pagina 7 di 11 nata a [...] in data [...] (frequentando la stessa anche in occasione Persona_5
di accudimento extra asilo) e nata a Torino in data [...], in [...]_2
cambio del pannolino delle stesse, agendo con violenza ovvero con sorpresa, costringeva le medesime a subire atti sessuali consistiti nel denudarsi e avvicinare i suoi genitali alle zone intime delle medesime, denudate per il cambio del pannolino. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori di 10 anni, approfittando delle condizioni di minorata difesa determinata dalla tenera età e dalla solitudine del luogo e del momento in cui avveniva il cambio del pannolino. In
Torino, accertato nell'ottobre del 2018 e commesso nel 2016-2017 B) del reato di cui agli artt. 81 cpv.,
600 quater co. 1 e 2 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
consapevolmente si procurava, navigando su siti di natura pedopornografica, 300.000 file (circa
300.000 immagini e oltre 8.000 video) contenute nel reperto 6, hard disk marca lomega numero serale
XRAA362143, nonché nel reperto 1 (hard disk modello SPPLHD numero seriale 03AK4459TH) e nei reperti 10, 13, 14 (portatili) precisamente nelle cartelle generate dal software Emule (programma peer to peer per la condivisione del file) nonché ulteriori file in fase di download con contenuti pedopornografici che riportano la data dell'8.6.2019. Con l'aggravante di essere il materiale detenuto di ingente quantità. In Torino, accertato l'11.7.2019” (cfr sentenze penali acquisite dal Tribunale in data 6.02.2024).
Solamente in seguito alla carcerazione il marito confidava alla moglie l'accaduto. Prima di allora è
pacifico che la IGnora nulla sapesse. Lo stesso IG. ha dichiarato di non essersi mai _1 CP_1
confidato con la moglie (doc. 20 di parte ricorrente).
Parte ricorrente ha dunque provato che la causa dell'intollerabilità della convivenza e del venir meno dell'affectio maritalis sia da rinvenirsi nell'aver appreso, da un giorno all'altro, delle gravi condotte di abuso nei confronti di minori poste in essere dal marito.
Il IG. non ha contestato dette circostanze (peraltro ammesse nelle lettere scritte alla moglie, doc. CP_1
20 di parte ricorrente citato), allegando come la crisi coniugale risalisse a tempi precedenti all'arresto.
Di ciò non ha però fornito alcuna prova, pur gravando su di lui l'onere della stessa.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve trovare accoglimento.
pagina 8 di 11 Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, sull'affidamento delle minori e sulle visite con il padre
Parte ricorrente ha chiesto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie. Anche il curatore speciale si è associato alla predetta domanda.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Le condotte poste in essere dal IG. sono indubbiamente molto gravi. Dalle relazioni dei servizi CP_1
emerge però come il convenuto stia seguendo i necessari percorsi psicologici ed abbia un buon rapporto con le figlie. Gli incontri in luogo neutro hanno avuto esito molto positivo ed entrambe le figlie hanno dimostrato grande interesse e felicità nell'incontrare il padre. Egli, inoltre, anche durante il periodo di carcerazione, ha dimostrato di essere presente per le figlie, sia moralmente, che materialmente.
Alla luce di ciò, ritiene questo Tribunale che appaia maggiormente rispondente all'interesse delle minori la conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato delle stesse alla madre, come già disposto con ordinanza presidenziale del 24.7.2021 e come concordemente richiesto delle parti (per parte ricorrente in via subordinata).
Gli incontri padre-figlie devono proseguire in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali competenti, tenuto conto dell'interesse esclusivo delle minori.
Deve, infine, essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sarà ritenuto utile nell'interesse delle minori.
Il IG. deve essere invitato a proseguire il percorso intrapreso presso psicologo (privato o del CP_1
servizio pubblico).
Sulle questioni economiche
Considerando le eIGenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a pagina 9 di 11 carico del convenuto per il mantenimento della prole di 1200 euro mensili (euro 600,00 per ogni figlia),
oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel determinare la predetta somma, deve considerarsi il fatto che la ricorrente, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, ha rinunciato all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della madre del IG. dove attualmente si è trasferito a vivere il convenuto;
inoltre, la IGnora CP_1 _1
ha rinunciato all'assegno di mantenimento per sé stabilito in sede presidenziale in euro 300 mensili.
Il IG. inoltre, oltre a non avere spese abitative, può contare sulla propria famiglia di origine, ha CP_1
un reddito di almeno 1000 euro mensili derivante dalla locazione di immobili di sua proprietà, ha circa
10000 euro sul conto, oltre a 100000 euro circa di titolo.
La IGnora , invece, ha un reddito di euro 1300 mensili e deve occuparsi integralmente del _1
mantenimento diretto delle minori.
Spese di giudizio
In virtù della soccombenza reciproca le spese di lite devono essere compensate fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito in capo al IGnor;
CP_1
RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. avanzata dalla CP_1
ricorrente e dal curatore speciale;
AFFIDA le figlie in via esclusiva alla madre IG.ra , demandando alla Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE la prosecuzione degli incontri padre-minori in luogo neutro, alla presenza di un educatore,
secondo tempi e modi indicati dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse delle minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva fino a quando stimato necessario;
pagina 10 di 11 INVITA il IG. a proseguire il percorso intrapreso presso psicologo (privato o del servizio CP_1
pubblico);
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 1200,00 (euro 600,00 per ogni figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Torino, il 13.12.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 11 di 11