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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 808/2024 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to GENTILI SIMONE, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti del c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to SCARPITTI DIANA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, (i) in via preliminare
di sospendere l'efficacia esecutiva del verbale con riferimento alla sanzione, sia in
ragione dell'elevato importo che della rilevanza delle motivazioni addotte e della
documentazione prodotta;
(ii) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del dott.
Parte_1
(iii) nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per le
motivazioni supra dedotte ed argomentate e per l'effetto disporne l'annullamento;
(iv) in via meramente subordinata determinare la somma dovuta nella misura di 1/18
del minimo edittale ovvero quella ritenuta, in ogni caso con esclusione delle sanzioni
non pecuniarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore
dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”.
Si costituiva in giudizio il il quale concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Unico designato, ogni
contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: - in via preliminare rigettare
l'istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato per carenza
dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in via ulteriormente
preliminare: rigettare, per quanto ampiamente argomentato, la dispiegata eccezione
di difetto di legittimazione passiva;
- nel merito: rigettare l'opposizione proposta in
quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nella presente memoria
difensiva e confermare l'ordinanza ingiunzione n. 44 del 30/01/2024 – prot. 8430 del
31/01/2024 nella sua interezza - In ogni caso: condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite e
compensi professionali ex D.M. n. 147/2022 oltre CPDEL e Spese Generali nella
ragione del 15%”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 2/10/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata è fondata e merita accoglimento.
Appare provato in atti:
-che il ricorrente esercita, quale socio, l'attività di sanitaria presso lo "Studio
dentistico associato Dott. , Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2 Parte_1
con sede in via Sant'Anna n.
4. Lo
[...] CP_1 Controparte_2
-che il legale rappresentante è il Dott. - è stato costituito con scrittura Persona_2
privata del 10.2.2001 registrata all'Agenzia delle Entrate di il 20.2.2001 alla CP_1
Serie 3 n. 1045 con contestuale attribuzione di partita iva ed ha ad oggetto "la gestione dei servizi in proprio e per conto terzi nel settore odontoiatrico e protesico"
-che originariamente lo Studio operava in forza dell'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Comune di Autorità allora competente, il 14.6.1969 CP_1
e a seguito del decesso del Dott. veniva mutata la ragione sociale in Persona_1
"Studio dentistico associato Dott. e Dott. come da Persona_2 Parte_1
documenti in atti: -che i dott. e proseguivano l'attività dello Studio ed Pt_1 Persona_2
Part inviavano lettere alla Regione Lazio, all , alla Direzione Provinciale Pt_3
del Lavoro ed all'INAIL con cui comunicavano l'inizio di attività e/o prosecuzione;
-che il 16.7.2012 lo si accreditava sulla piattaforma SAAS Controparte_2
presentando tutta la documentazione richiesta e dichiarando di non aver ricevuto riscontro;
-che la Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Parte_4
Pubblica elevava verbale di accertamento protocollo n. 8574/2023 notificato il
02/3/2023 contestando:
1)di svolgere attività sanitaria senza la dovuta autorizzazione regionale;
2)di non aver integrato la documentazione richiesta a mezzo piattaforma SAAS per concludere l'iter autorizzato;
3)svolgere l'attività senza aver inviato la comunicazione di inizio attività;
-che l'odierno ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, inviava a mezzo PEC
scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81;
-che la determinazione n. G07063 del 24.5.2023 (doc. 17) riconosceva la presenza in atti di idonea dichiarazione sostitutiva attestante che le prestazioni erogate nello
Studio non fossero comprese tra quelle soggette ad autorizzazione regionale e che rientrassero in quelle considerate a minore invasività come da elenco allegato 1 alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 447/2015. Parte ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a dimostrazione degli avvenuti adempimenti inerenti la prosecuzione dell'attività di odontoiatria e protesi dentaria esercitata legittimamente dallo Studio.
Appare fondato il primo motivo di opposizione di difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente. Infatti l'accertamento di violazione andava notificato allo studio associato e non al singolo associato avendo lo stesso qualifica di soggetto giuridico, titolare di partita IVA, idoneo al deposito di autonoma dichiarazione dei redditi, datore di lavoro dei dipendenti dello stesso.
Lo studio associato è privo di personalità giuridica, ma la legge ne conferisce capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici, rientrando, secondo la giurisprudenza “all'interno di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge
attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di
rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina
dettata dall'art. 36 c.c. e segg.
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di
imputazione di situazioni di natura soggettiva.
Appare fondato anche il secondo motivo di opposizione.
Lo "Studio dentistico associato dott. e del dott. Persona_2 [...]
non è soggetto al regime autorizzatorio perchè l'attività svolta, in regime Parte_1
privatistico, è espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Le prestazioni erogate non sono ricomprese tra quelle soggette ad autorizzazione regionale ma che, al contrario, rientrano in quelle considerate a minore invasività
come da elenco allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.
447/2015; tanto veniva anche comunicato dallo Studio come dimostra la documentazione in atti.
Anche il terco motivo è meritevole di accoglimento.
Vi è prova in atti che lo Studio ha inviato - a mezzo lettera raccomandata A/R -
la comunicazione di inizio attività agli Enti preposti sia nel 2001 (doc. 7 e 8) che nel
2007 (doc. 11 e 12) unitamente a copiosa documentazione - di cui nel verbale si lamenta l'assenza - quali dichiarazione del tipo di prestazioni eseguite nello studio,
elenco degli arredi e delle attrezzature, elaborati planimetrici, dichiarazioni di conformità degli impianti (doc. 12).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato per le motivazioni sopra dedotte ed argomentate e per l'effetto ne dispone l'annullamento;
2)condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14. Tivoli 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane