CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2934/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16663/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00004155 67 502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3125/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ha chiesto la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento dell'atto impugnato
Resistente: Regione Campania ha rappresentato l'avvenuto annullamento in autotutela
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data 4/8/2025 con cui è stato richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019 per € 370,25; si deducono carenza di legittimazione da parte dell'Agente della Riscossione, nullità per omessa notifica dell'atto prodromico, violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 e dell'art.7 della Legge n.212/2000, violazione di firma da parte del Responsabile, intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere. Con memoria l'istante ha riferito dell'avvenuto annullamento in data 1/12/2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere con distrazione delle spese.
La Regione Campania si è costituita per rappresentare l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene che, per quanto rappresentato pacificamente dalle parti in ordine al sopravvenuto annullamento in autotutela, non resti che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre la pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16663/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00004155 67 502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3125/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ha chiesto la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento dell'atto impugnato
Resistente: Regione Campania ha rappresentato l'avvenuto annullamento in autotutela
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data 4/8/2025 con cui è stato richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019 per € 370,25; si deducono carenza di legittimazione da parte dell'Agente della Riscossione, nullità per omessa notifica dell'atto prodromico, violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 e dell'art.7 della Legge n.212/2000, violazione di firma da parte del Responsabile, intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere. Con memoria l'istante ha riferito dell'avvenuto annullamento in data 1/12/2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere con distrazione delle spese.
La Regione Campania si è costituita per rappresentare l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene che, per quanto rappresentato pacificamente dalle parti in ordine al sopravvenuto annullamento in autotutela, non resti che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre la pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate