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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15219 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI IT nato a [...] il [...] RI CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA LL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore di RI CO, avvocato COSIMO PALUMBO del Foro di Torino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, il rinvio della trattazione ad epoca successiva alla decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla possibilità di riconoscere la recidiva nei confronti di soggetto che non sia stato dichiarato recidivo Penale Sent. Sez. 5 Num. 15219 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Corte di appello di Torino, riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti ad AL UD - continuazione che era stata esclusa in primo grado - ed adottate le conseguenti statuizioni in punto pena, ha per il resto confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva condannato il predetto UD nonché SC RI, in concorso con altra persona separatamente giudicata, per il delitto di tentato furto in abitazione pluri-aggravato, commesso in Torino il 15 dicembre 2020, ed aveva condannato il solo UD per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso durante l'esecuzione dell'arresto per il furto tentato appena prima commesso. 2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, articolando i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo comune ad entrambi sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen.: la Corte di appello, reiterando l'errore compiuto dal Tribunale, avrebbe illogicamente escluso la desistenza volontaria, ravvisabile nel caso di specie tenuto conto dell'immediato allontanamento dell'autore materiale della condotta dalla casa della vittima, appena appreso che questi aveva con sé una sola banconota da cinquanta euro. In particolare, ricordato da entrambi i ricorrenti che il Tribunale del riesame aveva qualificato il fatto nei termini di tentata truffa aggravata dal mezzo fraudolento e che era stata la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, a ritenere corretta la qualificazione poi seguita dai giudici di primo e secondo grado, la difesa del UD pone l'accento su un errore di diritto che sarebbe contenuto nella stessa interpretazione della Corte laddove ha richiamato una precedente sentenza che avrebbe distinto, ai fini della configurabilità o meno della desistenza volontaria, tra tentativo punibile e tentativo non punibile. 2.2. Il solo UD deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alle norme incriminatrici ritenute violate: la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel qualificare il fatto come tentativo di furto in abitazione anziché come tentativo di truffa. Risulterebbe dalla ricostruzione operata dai giudici di merito che l'ingresso dell'RI, autore materiale (UD l'avrebbe atteso in strada, svolgendo la funzione di palo) del delitto, nell'appartamento della vittima fosse stato giustificato dalla scusa di voler verificare, per conto di una banca, la genuinità delle banconote da 50 euro eventualmente da questa detenute, e che quindi la volontà dell'autore del fatto non fosse diretta a conseguire il possesso della res, ma solo la materiale messa a sua disposizione. In ogni caso, allo stadio in cui l'azione si è arrestata, non sarebbe possibile arguire l'intenzione dell'agente. 2.3. Il solo RI deduce mancanza di motivazione sul punto devoluto dall'appello, relativo all'esclusione della recidiva. Evidenzia che dal certificato del casellario risulta un solo precedente nel quale sia stata applicata la recidiva;
si tratta però di una sentenza di applicazione della pena irrevocabile più di un decennio prima della commissione del reato oggi giudicato, sicché gli effetti penali sono estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per il loro rigetto. La difesa del ricorrente RI, nelle proprie conclusioni scritte, ha insistito nel ricorso o, in subordine, chiesto il rinvio della trattazione ad epoca successiva alla decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla possibilità di riconoscere la recidiva nei confronti di soggetto che non sia stato dichiarato recidivo (questione che reputa rilevante, sul presupposto dell'estinzione automatica degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena richiamata nell'ultimo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato. 1.1. Non sussiste, anzitutto, la confusione concettuale o terminologica denunciata nel ricorso di UD, che ha messo l'accento sull'espressione «tentativo punibile», a suo dire oggetto di equivoco nella giurisprudenza. L'art. 56, primo comma, cod. pen. stabilisce che risponde di delitto tentato colui che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quando l'azione non si compia o l'evento non si verifichi. Nel terzo comma dello stesso articolo si stabilisce che, nel caso di volontaria desistenza dall'azione, l'autore risponda solo per gli atti sino a quel momento compiuti, laddove costituiscano un reato diverso. Nel quarto comma si prevede una riduzione di pena per il caso del recesso attivo, cioè del volontario impedimento dell'evento. 3 Il concetto di «tentativo punibile» si contrappone dunque, in dottrina, proprio alla «desistenza volontaria», che pure costituisce un caso di tentativo (quando la desistenza interviene sono già stati compiuti, infatti, atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto), tuttavia non punibile a tale titolo (salva la punibilità, ovviamente, per gli atti già compiuti che costituiscano un diverso reato). Anche il «tentativo fallito» è un tentativo «punibile», rispetto al quale la desistenza non è più possibile, come non lo è la consumazione. La distinzione rilevante (questa sì fatta propria da tutta la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto) è invece quella tra «tentativo compiuto» e «tentativo incompiuto», che deriva dalla considerazione, condivisa dalla dottrina, secondo la quale perché possa aversi desistenza volontaria deve esservi, ovviamente, assenza di consumazione, ma, al contempo, costanza della possibilità di consumazione. Nel «tentativo incompiuto», l'autore non ha ancora realizzato tutto quanto necessario per la consumazione, e dunque egli ha la possibilità di desistere volontariamente;
nel «tentativo compiuto», invece, tutto quanto dipende dall'autore è stato fatto e, dunque, vi è solo la possibilità di un comportamento attivo, impeditivo dell'evento (c.d. recesso attivo), che non a caso comporta dal punto di vista sanzionatorio le meno favorevoli conseguenze stabilite dal quarto comma dell'articolo 56 cod. pen. 1.2. Ciò chiarito, questa Sezione, decidendo in sede cautelare nella medesima vicenda, ha affermato (Sez. 5, n. 24243 del 13/04/2021, Vailatti) che «nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, giacché essa non è più configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento». La sentenza che viene richiamata dalla pronuncia appena ricordata (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797), lungi dal porsi in contrasto con quest'ultima come affermato dal ricorrente UD, è invece ad essa perfettamente conforme (oltre che pienamente confacente al caso oggi giudicato, visto che si era occupata di una fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale l'imputato, che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto, si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione). La giurisprudenza è, del resto, univoca sul punto: si possono citare, tra le tante, Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020; P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 4 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435. 1.3. Infine, in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduca l'onere di provare che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla determinazione volitiva dell'agente e non da fattori esterni che abbiano impedito la prosecuzione dell'azione medesima (Sez. 4, n. 29048 del 15/06/2022, Shonia;
Sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316; Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247402). Nel caso di specie, ciò non risulta ed è invece pienamente giustificata, dal punto di vista logico, la conclusione argomentata dai giudici di appello che, per escludere la desistenza volontaria, hanno valorizzato gli atti compiuti dall'autore materiale del delitto ed hanno descritto la reazione della vittima, che non si è distratta se non per i pochi secondi necessari a recuperare l'apparecchio acustico, ha seguito la scena con lucidità, non ha accondisceso immediatamente alle richieste dell'RI ma ha chiesto a quale banca costui appartenesse, per poi dichiarare - senza esibirla - di avere a disposizione una sola banconota del tipo richiesto. Da tutto ciò la Corte di appello, con ragionamento immune da vizi, ha arguito che l'autore del fatto, avendo posto in essere ormai tutto quanto era nelle sua possibilità, preso atto della reattività della vittima e considerato che il profitto conseguibile era modesto, ha abbandonato l'azione nella fase che, per usare la terminologia sopra ricordata, può definirsi come «tentativo compiuto» (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove il ragionamento è spiegato). 2. Il motivo inerente la qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. Nella presente vicenda, in sede di ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, questa Sezione ha chiarito (sentenza n. 24243/2021 sopra citata) che «sul piano della definizione giuridica del fatto, da operarsi in relazione agli indizi disponibili nella fase cautelare della quale si discute, occorre considerare che, in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto (nel caso oggetto del presente procedimento, in abitazione) aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323). 5 Peraltro, è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640). La Corte di appello ha dato atto che, in ragione del rito abbreviato prescelto, il materiale probatorio messo a disposizione dei giudici è stato il medesimo già vagliato in sede cautelare. Le conclusioni già raggiunte in tale sede vanno qui ribadite. 3. Il motivo enunciato dal solo RI, in quanto deducente mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato. 3.1. La motivazione sulla pericolosità specifica che ha indotto la Corte di appello a rigettare il pertinente motivo è contenuta nella pagina 4 della sentenza impugnata e costituisce puntuale confronto con il motivo di appello che era stato proposto. 3.2. Il motivo di appello cui la Corte ha dato risposta si riferiva esclusivamente alla contestazione del giudizio di pericolosità specifica formulato anche dal primo giudice e non condiviso dall'imputato. 3.3. La questione relativa non già alla specifica pericolosità derivante dai plurimi precedenti, ma alla circostanza che in uno solo di essi risulti applicata la recidiva (con la conseguenza che esso soltanto possa fondare l'applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., e con la correlata questione relativa all'estinzione ex lege di quell'unico pregiudizio rilevante, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) è del tutto nuova, in quanto introdotta per la prima volta nel ricorso per cassazione presentato contro la sentenza di appello che ha confermato, sul punto specifico, la sentenza di primo grado. Dunque, anche a voler considerare il motivo proposto sotto la lente (non dedotta) della violazione di legge, esso sarebbe del pari inammissibile perché si tratterebbe comunque di una ritenuta violazione deducibile e non dedotta nei motivi di appello, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6 / 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/03/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA LL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore di RI CO, avvocato COSIMO PALUMBO del Foro di Torino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, il rinvio della trattazione ad epoca successiva alla decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla possibilità di riconoscere la recidiva nei confronti di soggetto che non sia stato dichiarato recidivo Penale Sent. Sez. 5 Num. 15219 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Corte di appello di Torino, riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti ad AL UD - continuazione che era stata esclusa in primo grado - ed adottate le conseguenti statuizioni in punto pena, ha per il resto confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva condannato il predetto UD nonché SC RI, in concorso con altra persona separatamente giudicata, per il delitto di tentato furto in abitazione pluri-aggravato, commesso in Torino il 15 dicembre 2020, ed aveva condannato il solo UD per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso durante l'esecuzione dell'arresto per il furto tentato appena prima commesso. 2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, articolando i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo comune ad entrambi sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen.: la Corte di appello, reiterando l'errore compiuto dal Tribunale, avrebbe illogicamente escluso la desistenza volontaria, ravvisabile nel caso di specie tenuto conto dell'immediato allontanamento dell'autore materiale della condotta dalla casa della vittima, appena appreso che questi aveva con sé una sola banconota da cinquanta euro. In particolare, ricordato da entrambi i ricorrenti che il Tribunale del riesame aveva qualificato il fatto nei termini di tentata truffa aggravata dal mezzo fraudolento e che era stata la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, a ritenere corretta la qualificazione poi seguita dai giudici di primo e secondo grado, la difesa del UD pone l'accento su un errore di diritto che sarebbe contenuto nella stessa interpretazione della Corte laddove ha richiamato una precedente sentenza che avrebbe distinto, ai fini della configurabilità o meno della desistenza volontaria, tra tentativo punibile e tentativo non punibile. 2.2. Il solo UD deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alle norme incriminatrici ritenute violate: la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel qualificare il fatto come tentativo di furto in abitazione anziché come tentativo di truffa. Risulterebbe dalla ricostruzione operata dai giudici di merito che l'ingresso dell'RI, autore materiale (UD l'avrebbe atteso in strada, svolgendo la funzione di palo) del delitto, nell'appartamento della vittima fosse stato giustificato dalla scusa di voler verificare, per conto di una banca, la genuinità delle banconote da 50 euro eventualmente da questa detenute, e che quindi la volontà dell'autore del fatto non fosse diretta a conseguire il possesso della res, ma solo la materiale messa a sua disposizione. In ogni caso, allo stadio in cui l'azione si è arrestata, non sarebbe possibile arguire l'intenzione dell'agente. 2.3. Il solo RI deduce mancanza di motivazione sul punto devoluto dall'appello, relativo all'esclusione della recidiva. Evidenzia che dal certificato del casellario risulta un solo precedente nel quale sia stata applicata la recidiva;
si tratta però di una sentenza di applicazione della pena irrevocabile più di un decennio prima della commissione del reato oggi giudicato, sicché gli effetti penali sono estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per il loro rigetto. La difesa del ricorrente RI, nelle proprie conclusioni scritte, ha insistito nel ricorso o, in subordine, chiesto il rinvio della trattazione ad epoca successiva alla decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla possibilità di riconoscere la recidiva nei confronti di soggetto che non sia stato dichiarato recidivo (questione che reputa rilevante, sul presupposto dell'estinzione automatica degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena richiamata nell'ultimo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato. 1.1. Non sussiste, anzitutto, la confusione concettuale o terminologica denunciata nel ricorso di UD, che ha messo l'accento sull'espressione «tentativo punibile», a suo dire oggetto di equivoco nella giurisprudenza. L'art. 56, primo comma, cod. pen. stabilisce che risponde di delitto tentato colui che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quando l'azione non si compia o l'evento non si verifichi. Nel terzo comma dello stesso articolo si stabilisce che, nel caso di volontaria desistenza dall'azione, l'autore risponda solo per gli atti sino a quel momento compiuti, laddove costituiscano un reato diverso. Nel quarto comma si prevede una riduzione di pena per il caso del recesso attivo, cioè del volontario impedimento dell'evento. 3 Il concetto di «tentativo punibile» si contrappone dunque, in dottrina, proprio alla «desistenza volontaria», che pure costituisce un caso di tentativo (quando la desistenza interviene sono già stati compiuti, infatti, atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto), tuttavia non punibile a tale titolo (salva la punibilità, ovviamente, per gli atti già compiuti che costituiscano un diverso reato). Anche il «tentativo fallito» è un tentativo «punibile», rispetto al quale la desistenza non è più possibile, come non lo è la consumazione. La distinzione rilevante (questa sì fatta propria da tutta la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto) è invece quella tra «tentativo compiuto» e «tentativo incompiuto», che deriva dalla considerazione, condivisa dalla dottrina, secondo la quale perché possa aversi desistenza volontaria deve esservi, ovviamente, assenza di consumazione, ma, al contempo, costanza della possibilità di consumazione. Nel «tentativo incompiuto», l'autore non ha ancora realizzato tutto quanto necessario per la consumazione, e dunque egli ha la possibilità di desistere volontariamente;
nel «tentativo compiuto», invece, tutto quanto dipende dall'autore è stato fatto e, dunque, vi è solo la possibilità di un comportamento attivo, impeditivo dell'evento (c.d. recesso attivo), che non a caso comporta dal punto di vista sanzionatorio le meno favorevoli conseguenze stabilite dal quarto comma dell'articolo 56 cod. pen. 1.2. Ciò chiarito, questa Sezione, decidendo in sede cautelare nella medesima vicenda, ha affermato (Sez. 5, n. 24243 del 13/04/2021, Vailatti) che «nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, giacché essa non è più configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento». La sentenza che viene richiamata dalla pronuncia appena ricordata (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797), lungi dal porsi in contrasto con quest'ultima come affermato dal ricorrente UD, è invece ad essa perfettamente conforme (oltre che pienamente confacente al caso oggi giudicato, visto che si era occupata di una fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale l'imputato, che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto, si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione). La giurisprudenza è, del resto, univoca sul punto: si possono citare, tra le tante, Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020; P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 4 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435. 1.3. Infine, in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduca l'onere di provare che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla determinazione volitiva dell'agente e non da fattori esterni che abbiano impedito la prosecuzione dell'azione medesima (Sez. 4, n. 29048 del 15/06/2022, Shonia;
Sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316; Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247402). Nel caso di specie, ciò non risulta ed è invece pienamente giustificata, dal punto di vista logico, la conclusione argomentata dai giudici di appello che, per escludere la desistenza volontaria, hanno valorizzato gli atti compiuti dall'autore materiale del delitto ed hanno descritto la reazione della vittima, che non si è distratta se non per i pochi secondi necessari a recuperare l'apparecchio acustico, ha seguito la scena con lucidità, non ha accondisceso immediatamente alle richieste dell'RI ma ha chiesto a quale banca costui appartenesse, per poi dichiarare - senza esibirla - di avere a disposizione una sola banconota del tipo richiesto. Da tutto ciò la Corte di appello, con ragionamento immune da vizi, ha arguito che l'autore del fatto, avendo posto in essere ormai tutto quanto era nelle sua possibilità, preso atto della reattività della vittima e considerato che il profitto conseguibile era modesto, ha abbandonato l'azione nella fase che, per usare la terminologia sopra ricordata, può definirsi come «tentativo compiuto» (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove il ragionamento è spiegato). 2. Il motivo inerente la qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. Nella presente vicenda, in sede di ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, questa Sezione ha chiarito (sentenza n. 24243/2021 sopra citata) che «sul piano della definizione giuridica del fatto, da operarsi in relazione agli indizi disponibili nella fase cautelare della quale si discute, occorre considerare che, in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto (nel caso oggetto del presente procedimento, in abitazione) aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323). 5 Peraltro, è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640). La Corte di appello ha dato atto che, in ragione del rito abbreviato prescelto, il materiale probatorio messo a disposizione dei giudici è stato il medesimo già vagliato in sede cautelare. Le conclusioni già raggiunte in tale sede vanno qui ribadite. 3. Il motivo enunciato dal solo RI, in quanto deducente mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato. 3.1. La motivazione sulla pericolosità specifica che ha indotto la Corte di appello a rigettare il pertinente motivo è contenuta nella pagina 4 della sentenza impugnata e costituisce puntuale confronto con il motivo di appello che era stato proposto. 3.2. Il motivo di appello cui la Corte ha dato risposta si riferiva esclusivamente alla contestazione del giudizio di pericolosità specifica formulato anche dal primo giudice e non condiviso dall'imputato. 3.3. La questione relativa non già alla specifica pericolosità derivante dai plurimi precedenti, ma alla circostanza che in uno solo di essi risulti applicata la recidiva (con la conseguenza che esso soltanto possa fondare l'applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., e con la correlata questione relativa all'estinzione ex lege di quell'unico pregiudizio rilevante, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) è del tutto nuova, in quanto introdotta per la prima volta nel ricorso per cassazione presentato contro la sentenza di appello che ha confermato, sul punto specifico, la sentenza di primo grado. Dunque, anche a voler considerare il motivo proposto sotto la lente (non dedotta) della violazione di legge, esso sarebbe del pari inammissibile perché si tratterebbe comunque di una ritenuta violazione deducibile e non dedotta nei motivi di appello, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6 / 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/03/2023