Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7148/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 7148/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024
da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
con gli avv. SARTORETTO SEBASTIANO e SARTORETTO ANNA MARIA
e:
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
con gli avv. SARTORETTO SEBASTIANO e SARTORETTO ANNA MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 16/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al R.G. n. 7148/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Cimislia Parte_1
(Moldavia) il 25/09/1974) e , (n. a Montebelluna (TV) l'08/09/1966), Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 28/01/2006, atto trascritto al n. 2, parte I, Serie -, anno 2006
del registro degli atti di matrimonio del Comune di POVEGLIANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione familiare sita in AN (TV) Via Boscariol n. 4, con il relativo arredo, viene assegnata alla Sig.ra perché continui ad abitarvi con i figli minori, mentre il Sig. Parte_1
trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_2
3. I figli sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e vivranno, presso l'abitazione della madre, con l'impegno di entrambi i genitori ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse loro riguardanti, in particolare, quanto alle frequentazioni dell'altro genitore ed ai trasferimenti, salvo ulteriori precisazioni relative agli orari, le parti concordano che:
- le festività dei compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà godere di un periodo estivo di vacanza esclusiva di tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 di maggio, con scelta prioritaria al singolo genitore ad anni alterni;
- le vacanze di Pasqua e la settimana di Carnevale (settimana bianca), saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, per l'intero periodo ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di scuola fino al rientro a scuola;
- quanto alle vacanze di Natale, metà del periodo di vacanza (dal 23/12 al 30/12 alle ore 18) ad anni alterni con un genitore, e l'altra metà (dal 30/12 alle ore 18 al 6/01 alle ore 18) con l'altro genitore.
4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nelle settimane di permanenza presso il singolo genitore;
il padre corrisponderà mensilmente l'importo di € 250 per ciascun figlio, somma che sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT e provvederà, inoltre, al pagamento del 50% delle loro spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Treviso. L'assegno unico, o eventuali sussidi statali previsti per entrambi i figli, verrà percepito al 100% dalla Signora Parte_1
5. I Signori e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, Parte_1 Controparte_1
dichiarandosi economicamente autosufficienti.
6. Quanto ai rapporti economico – patrimoniali, i coniugi danno atto di aver già definito ogni aspetto,
si danno quindi reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere se non il rispetto di detti accordi e di non avere alcuna pretesa reciproca a nessun titolo.
7. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con impegno, in caso di necessità, a recarsi presso i competenti uffici a semplice richiesta dell'altro genitore.
8. Spese legali compensate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di POVEGLIANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese compensate tra le parti.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio. Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera