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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9615 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29704/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione DECIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29704/2019 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. MICCICHE' MARIO e dell'avv. DE LORENZI FRANCESCO ( VIA C. BATTISTI, 11 20121 MILANO;
C.F._4 Parte_4
( CORSO UMBERTO I, 133 73056 TAURISANO, elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. MICCICHE' MARIO ATTORI contro (C.F. ) , contumace Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
PO IA TE, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO 4 20149 MILANO presso il difensore avv. PO IA TE US S.N.C. DI IZ LL E RD NI (C.F. ), con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TALIVO MIRKO, elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE, 17 20129 MILANO presso il difensore avv. TALIVO MIRKO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOZZO DANIELE, Parte_5 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso il difensore avv. GOZZO DANIELE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA MAGDA e CP_4 P.IVA_5 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI VENOSTA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_6
IO MA, presso lo stesso domiciliata in Milano via Vivaio n. 24 TERZI CHIAMATI CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria del caso, Nel merito: 1.- accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e solidale di
[...] Controparte_
Musa s.n.c. di NA PA e CA RI e del Parte_5 CP_3 pagina 1 di 18 , per i motivi e per i titoli indicati in atti, per la causazione dell'incendio occorso sul tetto del CP_3 CP_3
e per tutti i danni patiti dagli esponenti di conseguenza;
per l'effetto 2.- Controparte_3 condannare Musa s.n.c. di NA PA e CA RI e il Controparte_1 Parte_5
, in solido tra loro, a risarcire agli esponenti tutti i danni patiti in conseguenza dei Controparte_3 loro inadempimenti e/o dei fatti illeciti e/o comunque delle responsabilità loro addebitabili, come meglio descritti in atti, anche a titolo di danno biologico e di invalidità temporanea, per un importo complessivo – dedotti eventuali importi già corrisposti – che ricomprenda: (i) il danno patrimoniale all'immobile già accertato in sede di ATP, pari a Euro 166.267,97; (ii) l'ulteriore danno patrimoniale di Euro 65.894,91 documentato in corso di causa, (cfr., tra l'altro, i documenti da 39 a 57 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. degli esponenti), relativo agli ulteriori costi e oneri sostenuti dagli attori in conseguenza dell'incendio; e (iii) il danno non patrimoniale patito da , e , come documentato Parte_1 Parte_2 Parte_6 in atti, o se del caso da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero per il maggiore o minore importo comunque ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: 3.- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso e confermare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da e Musa s.n.c. di NA Controparte_1 Parte_5
PA e CA RI con note dell'11 luglio 2022; 4.- disporre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per testi: 1. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 27, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. residente in [...], Milano Testimone_1 Persona_1
(MI); 2. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7,
Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 28, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig.
, residente in [...], Barbianello (PV); 3. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato Testimone_2 presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 29, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. , residente in [...], Milano Tes_3
(MI); 4. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7,
Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 30, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone la Sig.ra
, residente in [...], Pioltello (MI); Firmato Da: Emesso Da: Testimone_4 Email_1
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1723c79 4 5. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 31, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. , residente in [...], Crema Testimone_5
(CR); 6. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 32, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig.
, residente in [...], Cairate (VA); 7. “VERO CHE in data 22/05/2017 alle ore Testimone_6
14.30 circa veniva accertato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Milano un incendio al
[...]
che distruggeva circa 30 mq. di tetto e il sesto piano dell'appartamento di proprietà di Controparte_6
?” 8. “VERO CHE i Vigili del fuoco venivano chiamati da ?” 9. “VERO CHE Parte_1 Parte_6 erano in corso lavori di impermeabilizzazione del tetto materialmente svolti dalla ditta ” 10. CP_1
“VERO CHE tal , operaio della ditta incaricata restava ferito dalle fiamme e trasportato in Testimone_2 ospedale?” 11. “VERO CHE venivano consegnati dagli operai della ditta ai Vigili del Fuoco CP_1 intervenuti una bombola di 15 Kg. circa di gas GPL con riduttore che alimentava il cannello, nonché una pistola arredata di bombola a gas?” 12. “VERO CHE veniva redatto regolare verbale a firma degli Ing.
[...]
e recante il numero di prot.0023103 del 22.05.2017 (ns. doc. 7), che si rammostra Per_2 Persona_3 ai testi?” Si indicano quali testi sui capitoli da n. 7 a n. 12: il Comandante provinciale Ing. ; il Persona_2 funzionario di Servizio Ing. domiciliati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Persona_3
Milano alla via Messina 35/37, nonché i Vigili del Fuoco intervenuti nelle immediatezze: ; Persona_4
e domiciliati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. In Testimone_7 Testimone_8 ogni caso: con vittoria di onorari e spese del giudizio, anche del procedimento di ATP Per Controparte_3
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri come per legge;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi pagina 2 di 18 e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tenuti a CP_7 Controparte_8 Controparte_9 garantire e manlevare il , in persona dell'amministratore pro tempore, per le Controparte_10 motivazioni in atti e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento in favore degli attori di quanto risulterà dovuto in corso di causa, anche in via solidale tra loro;
- in ogni caso porre a carico di e CP_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutte le spese del presente giudizio per Controparte_9
l'attività legale, di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, ivi comprese le spese di ATP. Per US S.N.C. DI IZ LL E RD NI
Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo, ogni diversa contraria eccezione ed istanza respinta, così giudicare: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa contraria eccezione ed istanza respinta, anche del
[...]
senza che ciò possa implicare accettazione del contraddittorio, nemmeno tacita, così Controparte_11 giudicare: in via preliminare:
- accertata la violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dagli attori (oltre che, per tuziorismo difensivo, anche dal Controparte_12
) per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
[...]
- dichiarare inammissibile la domanda svolta irritualmente dal nei Controparte_13 confronti di Musa s.n.c., per omessa notificazione della relativa domanda nei modi e nei termini concessi dal Giudice con provvedimento del 04.10.19, regolarmente comunicato alle parti;
nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie, degli attori e - per tuziorismo difensivo - anche del
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e condannarli al Controparte_12 pagamento di tutte le spese legali del presente giudizio, comprese quelle relative al terzo chiamato in causa;
in via subordinata:
- in denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande risarcitorie avversarie tutte, anche di manleva, ridurre il quantum di risarcimento per tutto quanto esposto in atti e, accertata la gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili e l'entità delle conseguenze, stabilire le singole quote di risarcimento riconducibili a ciascun corresponsabile nell'evento di danno, con ogni statuizione necessaria e conseguente;
- in ulteriore subordine, in denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande risarcitorie avversarie tutte, anche di manleva, in caso di condanna in solido dei corresponsabili, stabilire le singole quote di risarcimento riconducibili a ciascun corresponsabile nell'evento di danno per tutto quanto esposto in narrativa, e condannare sin d'ora gli altri corresponsabili a rifondere a Musa S.n.c. le maggiori somme che rispetto alla sua quota di responsabilità la stessa avrà risarcito ai danneggiati;
- in ogni caso, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere accertata anche solo in parte la responsabilità di Musa s.n.c. convenuto ed accogliere anche parzialmente le domande avversarie tutte anche di manleva, dichiarare Zurich Insurance PLC tenuta a garantire e manlevare lo studio Musa s.n.c. da ogni effetto dell'eventuale accoglimento (totale o parziale) delle domande dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2
e, per mero tuziorismo difensivo, anche del e, di Parte_3 Controparte_14 conseguenza, condannare la stessa compagnia assicurativa al pagamento di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a titolo di risarcimento danni in favore delle anzidette parti, nonché alla rifusione integrale delle spese legali sostenute da Musa S.n.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, e refusione anche delle spese sostenute in sede di a.t.p., comprese quelle per la consulenza tecnica di parte. In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti (rilevando altresì l'incapacità a testimoniare dei testi indicati dal , sigg. e , e si chiede l'interpello CP_3 Parte_1 CP_15 formale del sig. sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1) vero che il giorno 10 maggio 2017 si sono ritrovati presso il cantiere sito nei locali del Controparte_13
i sigg. (per conto di , (legale
[...] Tes_3 Parte_7 Testimone_5 rappresentante di e per la verifica dei lavori e per discutere sulla sostituzione Parte_5 Parte_1 dei velux dell'unità immobiliare di proprietà , come da doc. 2 che mi si rammostra;
Pt_1
pagina 3 di 18 2) vero che nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al primo preventivo del 17.03.17, da verifiche effettuate sul canale di gronda lato proprietà , dichiarava la necessità di procedere alla sua Pt_1 Parte_5 nuova impermeabilizzazione al fine di porre rimedio a fenomeni infiltrativi;
3) vero che a tal fine inviava il secondo preventivo del 15.05.20 al Condominio presso l'amm.re Parte_5
Musa snc.; 4) vero che i consiglieri del , interpellati sul punto da Musa snc, condividevano la necessità di CP_3 eseguire tali opere e di darne incarico a Parte_5
Si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali richieste ex adverso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari con gli stessi testi indicati dalla difesa avversaria.
Si insiste nell'istanza tempestivamente depositata in data 11.07.22 di autorizzazione al deposito dei seguenti documenti, formatisi successivamente all'udienza del 24.06.21 e rilevanti ai fini della causa, in punto di conoscenza o meno in capo all'amm.re del all'epoca dei fatti del subappalto delle opere da CP_3 [...] ad e, in generale, dell'accertamento dei fatti di causa (senza voler invertire l'onere della Pt_5 CP_1 prova, rigorosamente a carico degli attori): 45) relazione tecnica a firma ing. , avente ad oggetto la ricostruzione dell'incendio de Persona_5 quo e la ricerca della causa secondo i canoni della fire investigation, depositata in data 06.10.21 dalla difesa del sig. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed avanti l'ufficio GIP-GUP Testimone_2 del Tribunale di Milano nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G. G.I.P.;
46) sentenza n. 21/3127 emessa il 12.11.21 nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G. G.I.P. dal Tribunale Ordinario di Milano Ufficio GIP dott.ssa Sofia Luigia Fioretta nei confronti di NA
PA e , di assoluzione piena per non aver commesso il fatto, col timbro di irrevocabilità del Tes_3
05.12.21; 47) sentenza n. 21/3129 emessa il 12.11.21 nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G.
G.I.P. dal Tribunale Ordinario di Milano Ufficio GIP dott.ssa Sofia Luigia Fioretta nei confronti di Testimone_2
e , di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, col timbro Parte_8 di irrevocabilità del 05.12.21. Alla luce di tali nuovi documenti, riportandosi a tutto quanto ivi dichiarato ed accertato, si chiede disporsi rinnovazione o integrazione di C.T.U. sulle cause che hanno determinato l'incendio per cui è causa, da condursi secondo i rigorosi canoni della fire investigation. Ci si oppone sin d'ora ad ogni eventuale nuova domanda o nuova produzione documentale.
Per Parte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed istanza ed eccezione ex adverso proposta, così giudicare: nel merito in via principale: - rigettare le domande svolte nei confronti di per i Parte_5 motivi esposti in atti;
nel merito, in via subordinata: - accertata l'esclusiva responsabilità di nella CP_1 causazione degli eventi per cui è causa, condannare la stessa alla rifusione di tutte le spese sostenute da
[...] sia per il presente giudizio sia per il precedente procedimento per ATP, Rgn. 32833/2017, Tribunale Parte_5 di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: - in caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare e dichiarare l'effettiva consistenza dei danni subiti dagli attori, come risulterà all'esito dell'istruttoria ed eventualmente ridotti per via del concorso causale della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.; quindi, accertato e dichiarato l'apporto causale di ciascuna parte nella verificazione dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, ripartire l'obbligo risarcitorio in ragione dell'accertata misura della responsabilità di ciascuno e, per l'effetto, condannare a manlevare per i costi che dovrà sostenere ripartendo CP_1 Parte_5 secondo lo stesso criterio le spese, ivi comprese quelle legali, relative al precedente procedimento per ATP,
Rgn. 32833/2017, Tribunale di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
- In ogni caso, accertato e dichiarato l'obbligo di di manlevare e tenere indenne da tutti gli importi che CP_4 Parte_5 quest'ultima fosse condannata a pagare agli attori, condannare la predetta compagnia assicuratrice a manlevare da tutte le somme che quest'ultima fosse chiamata a versare alle altre parti Parte_5 condannandola a corrispondere direttamente ai danneggiati gli importi posti a carico dell'assicurata
[...]
ex art. 1917, co.
2. c.c., nonché, ex art. 1917, co. 3, a rifondere a tutte le spese Parte_5 Parte_5 legali e giudiziali da quest'ultima sostenute per il presente giudizio e per il precedente procedimento per ATP, pagina 4 di 18 Rgn 32833/2017, Tribunale di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria: - disporsi la rinnovazione o integrazione della CTU con specifico riguardo all'accertamento delle cause dell'incendio, ricorrendo ad un esperto in c.d. fire investigation, sia alla luce della sentenza n. 3129/21 del 12/11/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sez. GIP/GUP, n. 30879/2019
R.G.N.R. n. 14020/2021 R.G.G.I.P. secondo cui: “la causa più probabile dell'incendio … è da ricercarsi in un innesco accidentale di una apparecchiatura elettrica avvenuto nella camera di sottotetto dell'appartamento …” (cfr. doc. 22); sia alla luce delle osservazioni critiche alla perizia del CTU, dott.ssa svolte dai propri CTP Per_6 ed alle quali ci si riporta integralmente;
- ordinare agli attori ed al , in persona Controparte_3 CP_3 del suo amministratore, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'accordo transattivo e delle quietanze di pagamento relative alle somme ricevute a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro de quo;
- ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che l'intervento di per la posa delle Controparte_1 guaine sul tetto del condominio di P.zza avrebbe occupato una sola giornata”; 2. “Vero che CP_3 CP_1
[... predispose in completa autonomia le modalità esecutive e tipo di intervento da eseguire sul tetto del predetto condominio”; 3. “Vero che detto intervento venne eseguito da in piena autonomia Controparte_1 gestionale”; 4. “Vero che il rischio di incendio nella lavorazione da eseguire era stato contemplato nel POS predisposto da;
5. “Vero che il POS qui prodotto sub doc. 12 del fascicolo di e Controparte_1 Parte_5 che qui mi si rammostra è stato redatto da ed inviato a;
Indicando come Controparte_1 Parte_5 teste il Sig. , residente in [...]. Testimone_6
Per Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE: -
Accertare e dichiarare la applicabilità al caso di specie della clausola di polizza di cui dall'art. 82 – GARANZIA FACOLTATIVA “Q” – ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI e per l'effetto limitare l'obbligo mallevatorio a carico di entro i limiti del sub-massimale ivi previsto pari ad €100.000,00, tenuto conto Controparte_5 dello scoperto contrattuale previsto in polizza e tenuto conto della esclusione afferente ai danni occorsi alle cose sulle quali si eseguono i lavori, e comunque entro i limiti della quota di responsabilità ascritta alla convenuta In ogni caso respingere la domanda di finalizzata al pagamento CP_1 CP_1 diretto da parte di nei confronti della parte attrice. NEL MERITO - Respingere la domanda attorea, CP_5 giacché infondata in fatto ed in diritto o comunque perché non provata. Firmato Da: MAURIZIO ROMAGNOLI Emesso Da: TI Trust Technologies eIDAS CA Serial#: 165042 2 - Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il grado di responsabilità ascrivibile a , procedendo alla Parte_5 Testimone_2 Controparte_3 ripartizione interna delle quote di responsabilità tra condebitori coobbligati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e forfettario Per CP_4 nel merito: respingere ogni domanda proposta dagli attori contro il Controparte_13 siccome infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta da qualsiasi CP_4 domanda di manleva. Accertato comunque che ha pagato i danni al fabbricato secondo obbligo di CP_4 polizza, dichiarare che nulla è più dovuto da parte della terza chiamata nei confronti di qualsivoglia soggetto. Con vittoria di spese. voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare nel merito: respingere ogni domanda proposta dagli attori contro il siccome infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta Parte_5 CP_4 da qualsiasi domanda di manleva. Con vittoria di spese. Nel merito, in subordine: accertare il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. con ogni conseguenza di legge. Fermi cautelativamente i limiti di polizza. Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 5 di 18 , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(nei cui confronti, nel corso del giudizio, è stata aperta procedura di liquidazione Controparte_1 giudiziale), Musa s.n.c. di NA PA e CA RI, il Parte_5 condominio di . Sono stati chiamati in qualità di terzi (da Controparte_3 Testimone_2 [...]
, nonché (da Musa s.n.c.) e (dal CP_1 Controparte_5 Controparte_8 condominio nonché da . Parte_5
In corso di giudizio è intervenuta la liquidazione giudiziale di la quale non si è Controparte_1 successivamente costituita. La causa è pervenuta all'attenzione del giudicante in data 14.7.2025 a seguito di apposito decreto di assegnazione del presidente di sezione. All'udienza del 11.12.2025 le parti, ex art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti. La procedura di liquidazione giudiziale CP_1
presente in persona della curatrice, non si è costituita formalmente;
la stessa deve
[...] quindi ritenersi contumace.
Circa la causa dell'incendio e la responsabilità di Controparte_1
Premesso che viene in rilievo un'azione risarcitoria da incendio e non una lite che trovi ragione giuridica in un rapporto di condominio, si osserva che si ritiene provato che l'incendio in questione sia divampato in data 22.5.2017 per fatto materialmente riconducibile all'operato dei dipendenti della convenuta intenti a posare una guaina sul tetto CP_1 del condominio di , tramite l'impiego di un cannello a fiamma alimentato da Controparte_3 una bombola a gas gpl. Depone in tal senso la relazione peritale svolta in sede di a.t.p. a firma ing. Persona_7
“La totale distruzione delle falde di copertura a lato ha permesso alle fiamme di CP_3 raggiungere le unità immobiliari immediatamente sottostanti causando la distruzione completa di due vani dell'abitazione di proprietà e di un vano dell'abitazione Parte_9 di proprietà . Per_8
Ora, il c.t.u. evidenzia quanto segue.
“Come si evince dal Verbale dei Vigili del Fuoco (vedere ALL. 19) l'incendio si verificò in data 22.05.2017 e l'intervento di spegnimento fu effettuato alle ore 14,30 circa. Dalla lettura di detto verbale si legge che l'incendio fu causato da un operaio della ditta certo CP_1
Sig. (rimasto ferito -peraltro- in codice giallo: in tal caso il paziente presenta una Persona_9 parziale compromissione delle funzioni dell'apparato circolatorio o respiratorio, lamentando dolori intensi. Non c'è un immediato pericolo di vita, ma necessita urgentemente di un controllo medico), che stava effettuando lavori di manutenzione in copertura dello stabile di : probabilmente stava utilizzando un cannello a fiamma per la stesura di Controparte_3 guaine impermeabilizzanti. In ordine a quanto sopra risulta chiara ed univocamente determinata la causa dell'incendio”. In comparsa di costituzione parte non contesta in modo idoneo il punto (che CP_1 viene contestato in corso di giudizio, tramite il deposito della consulenza resa in sede penale, sulla quale infra), limitandosi a un generico “sembrerebbe” (pag. 4). Del resto tramite produzione del doc. 3 (i.e. un piano operativo di sicurezza o pos, prodotto sub doc. 12 di parte nel cui contesto viene definito operatore specializzato), si evince CP_1 Testimone_2 pagina 6 di 18 che “in cantiere il carico d'incendio risulta essere quasi sempre basso, mentre possono essere frequenti le fonti d'innesco, soprattutto se collegate alla presenza di lavoratori che utilizzano fiamme libere o strumenti che operano a caldo” (in ogni caso, il lemma “incendio” compare 8 volte). La stessa evidenzia quindi una causa astrattamente riconducibile al suo CP_1 operato. Non di meno, la medesima parte evidenzia che non sarebbe stata provata con certezza la causa dell'incendio e che non viene fornita alcuna prova che a svolgere l'attività che ha causato il sinistro sia stato . Testimone_2
Si osserva però quanto segue. A parte l'assenza di contestazioni in sede di a.t.p., ove la questione della causa dell'incendio formava oggetto del quesito, paiono centrali le dichiarazioni rilasciate dalla parte Parte_6
, che il 22.5.2017 (il giorno stesso dell'evento), presso il commissariato di PS
[...] di Milano (doc. 33 attori), ha riferito quanto segue: Tes_9
Se pure dichiarazione di parte (ma solo in sede civile), in quanto resa nel contesto di un'indagine penale e in un contesto formale, la stessa non può essere né ignorata né scartata come mera allegazione di parte priva di valore probatorio, avuto riguardo alle conseguenze penali che possono derivare, a fronte di tale tipologia di dichiarazioni, in capo a chi le abbia rese falsamente. In ogni caso, la presenza dei lavori sul luogo (i.e. il tetto del condominio) è comprovata sia da che dal collega di lavoro (cfr. i rispettivi verbali di s.i.t., Testimone_2 Testimone_1 docc. 27 e 28). Per contro, non risulta che fossero presenti ulteriori maestranze. Inoltre, l'annotazione d'intervento degli operanti di p.s. del giorno stesso dei fatti evidenzia quanto segue (doc. 25 attori).
pagina 7 di 18 Del tutto verosimile quindi la ricostruzione fornita dal c.t.u. in sede di a.t.p.: Testimone_2
“probabilmente stava utilizzando un cannello a fiamma per la stesura di guaine impermeabilizzanti”. Lo stesso ha confermato implicitamente l'utilizzo di un cannello a fiamma per Testimone_2 scaldare la guaina, dal momento che nella sua deposizione afferma di avere allontanato dal rogo la bombola del gas impiegata per scaldare la guaina. Premesso, quindi, che si ritiene che l'incendio abbia avuto inizio nel luogo ove si stavano svolgendo i lavori, si possono formulare diverse ipotesi in ordine alla condotta che materialmente ha causato l'innesco: uso maldestro del cannello a fiamma da parte di
[...]
, ovvero da parte di altro operaio della (cfr. infra); vizio del bene di cui era Tes_2 CP_1 titolare svolgimento dei lavori che potevano essere fonti d'innesco senza la CP_1 regola minima di prudenza data dalla disponibilità a portata di mano di un estintore (si noti: se ne parla nel p.o.s. supra citato, alla pag. 3, dove si afferma che lo stesso è “posizionato sul furgone”). Ne consegue, in tutti i casi, la responsabilità ex art. 2049 c.c. di Controparte_1
Non viene, infatti, neppure allegato un comportamento abnorme di , tale da Testimone_2 elidere il nesso di occasionalità necessaria che opera alla base della fattispecie in esame, ossia una condotta del tutto anomala e imprevedibile ex ante. E per il vero, neppure può escludersi che la responsabilità debba ascriversi, in concorso, anche ad . Testimone_1
Una diversa ricostruzione è, invece, fornita da , i.e. una delle due persone Testimone_2 intente a lavorare sul tetto (doc. 28 attori).
pagina 8 di 18 Analoghe le dichiarazioni di , anche lui impegnato nei lavori (doc. 27). Testimone_1
La tesi è, in sostanza, che l'incendio non abbia avuto origine nel luogo ove erano svolti i lavori, bensì in una zona sottostante. Tale ricostruzione, che si ritiene di non condividere per le ragioni che di seguito verranno indicate, è stata sostenuta anche nell'elaborato peritale a firma dell'ing. , Persona_5 nell'ambito del procedimento penale, la cui relazione, intrinsecamente coerente e pregevole, muove da un rilevo condivisibile: il mancato svolgimento di rilievi e/o acquisizione di reperti e di accurate informazioni nell'immediatezza dei fatti. Lo stato dei luoghi è stato infatti modificato. Si tratta tuttavia di una ricostruzione la quale, oltre al fatto di essere fondata su esigui elementi di partenza (che rendono non percorribile in questa sede un eventuale rinnovo della c.t.u., la cui istanza è stata espressamente respinta dal giudice già assegnatario della causa), presenta un grado di attendibilità decisamente inferiore rispetto alla tesi di parte attrice, fatta propria nella presente sentenza, che trova fondamento nelle dichiarazioni rese da Parte_6 pagina 9 di 18 (le cui affermazioni ad avviso di questo giudice non risultano essere state Pt_1 correttamente valorizzate dall'ing. ). Per_5
In particolare, quest'ultima ha riferito che una situazione di emergenza era già percepibile alle ore 14:10, mentre soltanto alle ore 14:20 la sua stanza si è riempita di fumo ed è comparso un principio di fiamma. La stessa ha inoltre riferito di un tentativo di rassicurazione nei suoi confronti, verosimilmente da parte di . Testimone_1
Tali elementi appaiono coerenti con la ricostruzione attorea, che si fonda su una genesi dell'incendio nel contesto dei lavori in corso e che risulta dotata di maggiore plausibilità e coerenza con i dati oggettivi disponibili. Certo, è parte, ma le sue dichiarazioni, come già evidenziato, sono state Parte_6 rese il giorno stesso dell'incendio. Non appare verosimile che la medesima abbia potuto, nell'immediatezza dell'evento, adottare una condotta connotata da tale grado di malizia o strumentalità, tanto più se si considerano i tratti psicologici emersi in sede di c.t.u. In particolare, la medesima evidenzia di avere interloquito con uno dei due operai presenti sul posto, che l'avrebbe rassicurata (dopo essere uscita dall'abitazione a causa del forte odore di fumo) affermando che tutto era “sotto controllo”, salvo poi dover uscire nuovamente quando, rientratavi, si accorgeva che la casa era “invasa dal fumo, con un principio di fiamma” (cfr. doc. 33 attori). Se si ipotizza la verosimiglianza di tale narrazione, appare improbabile che l'incendio sia divampato all'interno dell'abitazione degli attori (come ipotizzato dal c.t.p.) e che Parte_6
non se ne sia accorta, mentre se ne sarebbe viceversa accorto l'operaio sul tetto.
[...]
Quanto all'attendibilità della dichiarante, oltre a quanto supra esposto, appare inverosimile che la teste abbia inventato di aver avuto un colloquio con un operaio che l'avrebbe rassicurata, anche considerato che tale circostanza non risulta essere stata oggetto di alcuna contestazione. D'altro canto, ove vi fosse stata la preordinata intenzione di mentire, la teste ben avrebbe potuto elaborare una versione più funzionale alla propria tesi, senza esporsi al rischio di possibili smentite. Tra i due lavoratori, si ritiene che sia stato a rassicurare Testimone_1 Parte_6
, considerato che dalle dichiarazioni dallo stesso rese, sul punto perfettamente
[...] sovrapponibili a quelle del collega , sarebbe stato l'unico ad allontanarsi dal Testimone_2 tetto nei momenti in cui è divampato l'incendio. La frase pronunciata al fine di rassicurare , peraltro, evidenzia come Parte_6 [...]
, tutt'altro che estraneo all'incendio, fosse consapevole di ciò che stava Tes_1 accadendo ed abbia assunto una condotta attiva nella gestione dell'evento, al punto da rendere, a ben vedere, non agevole individuare con certezza se sia stato lui o il collega
[...]
a tenere la condotta materiale che ha innescato l'incendio o comunque una condotta Tes_2 concorrente nella causazione dell'incendio. Tuttavia, non si ritiene che tale incertezza assuma rilievo decisivo ai fini della responsabilità datoriale, atteso che, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto autore materiale del fatto, risulta comunque configurabile la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto il fatto illecito è stato commesso da un dipendente nell'esercizio delle mansioni a lui affidate. pagina 10 di 18 Invero, quali che siano le determinazioni all'esito del procedimento penale, ove s'impone l'onere della prova dell'oltre ogni ragionevole dubbio (per inciso, si osserva che la sentenza 21/3129 del tribunale di Milano, ufficio Gip, erroneamente indicata come pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.c. anziché dell'art. 442 c.p.p., prodotta da parte Musa, non produce effetto ai sensi dell'art. 652 c. 2 c.p.p. perché non risulta che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato: non vi è del resto indicazione di parte civile alcuna, ma solo di una persona offesa;
a conferma: non risultano riportate le conclusioni della parte civile), nella fattispecie in esame, di stampo civilistico, risulta sufficiente la verosimile imputabilità dell'evento ad uno degli operai, o , secondo il criterio del “più probabile che non”, Testimone_2 Testimone_1 per affermare la responsabilità quantomeno dell'impresa per conto della quale prestavano la loro attività. Come a più riprese precisato dalla giurisprudenza, infatti, per affermare la responsabilità dell'impresa non occorre individuare a quale ausiliario sia ascrivibile la condotta colposa che ha causato il danno, laddove sia comunque certo che l'autore del danno sia un incaricato o un preposto dell'impresa stessa (per la possibilità di affermare la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. anche nel caso in cui non sia identificato l'autore materiale dell'illecito, cfr. Cass. n. 10445/2019). Nel caso di specie, a prescindere da quale dei lavoratori abbia realizzato la condotta materiale e da quale fosse la condotta che ha materialmente innescato l'incendio, si ritiene provato che l'incendio abbia avuto origine nel luogo ove si svolgevano i lavori e che ivi si trovavano e operavano soltanto e , entrambi a servizio di Testimone_2 Testimone_1 CP_1
[...]
Circa la responsabilità dell'appaltatrice Controparte_16
che fu incaricata dal condominio di , in Milano,
[...] Parte_5 Controparte_3 di eseguire delle opere che affidò almeno in parte in subappalto alla società Controparte_1
Fu un dipendente di quest'ultima, come evidenziato nel punto che precede, a innescare l'incendio. Irrilevante, al fine di esonero da un'ipotetica responsabilità, il fatto che gli odierni attori possano avere avuto conoscenza o accettato il fatto che operai di fossero sul CP_1 posto. Si tratta di elementi di fatto del tutto irrilevanti. Non ricorre la fattispecie dell'art. 2049 c.c. atteso che l'autonomia decisionale propria dell'appaltatore nel contratto di appalto preclude un simile inquadramento. Neppure sono allegate circostanze di fatto idonee a smentire l'autonomia suddetta e a inquadrare l'appaltatore alla stregua di un mero esecutore. Parte attrice afferma la responsabilità dell'impresa convenuta sulla base dell'art. 2050 c.c. Ciò in quanto venivano in rilievo lavori pericolosi, rispetto ai quali la circostanza del loro subappalto a terzi non vale a traferire gli obblighi collaterali protettivi e di sicurezza (Cass. n. 15723/2010). Nel caso veniva però in rilievo un danno a carico (di un dipendente) del subappaltatore, sicché la sentenza non sembra invocabile nel caso in esame, il cui il danno si è verificato nei confronti di un terzo (i.e. gli odierni attori, formalmente terzi rispetto al contratto di subappalto). Del tutto generico il richiamo all'art. 2051 c.c., il quale non sembra applicabile in via pagina 11 di 18 immediata alla fattispecie. Parte attrice evidenzia però come la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi di protezione derivanti dal contratto di appalto e operanti anche a favore dei condomini, oltre che responsabile ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo, ossia nella scelta del subappaltatore, oltre che in vigilando per non avere garantito adeguata sicurezza nello svolgimento dei lavori. Ora, la culpa in eligendo è allegata ma in alcun modo dimostrata, nonostante il relativo onere incomba su chi la invochi come titolo di responsabilità. La culpa in vigilando si risolve in una fictio, nel momento in cui non ne sono precisati i termini oggettivi (che in tesi avrebbero potuto essere dati per es. dalla presenza o meno di un estintore sul luogo dell'incendio e della relativa responsabilità). Piuttosto, la responsabilità per danni dell'impresa appaltatrice può essere affermata, come accennato da parte attrice, in ragione della violazione degli obblighi di protezione a suo carico. Al di là dell'obbligo di prestazione, è evidente che la stessa ha uno specifico dovere di cura e attenzione in relazione a interventi che possano esporre a rischio l'integrità del bene
“ ” in quanto necessariamente coinvolto nelle opere necessarie per adempiere la CP_3 prestazione. Ora, gli obblighi di protezione, fondati sull'art. 1175 c.c. in termini generali (e ciò al fine di riequilibrare quello specifico rischio di lesione, maggiore di quello gravante sulla generalità dei consociati, che sorge proprio in ragione del fatto che la prestazione dedotta nel contratto mette a repentaglio beni e interessi già di per sé tutelati dall'ordinamento), opera anche a beneficio dei terzi (i proprietari dell'ultimo piano) che si trovino in significativo rapporto di prossimità con il soggetto creditore (in questo caso il ) laddove siano esposti al CP_3 medesimo tipo di pericolo, accentuato rispetto alla generalità dei consociati, al quale è esposta la parte. Ciò in forza del principio di solidarietà e di eguaglianza di fronte alla legge: che consente di superare la regola della relatività del contratto;
quest'ultimo riguarda l'atto negoziale e l'obbligo di prestazione, non anche l'obbligo di protezione, rispetto al quale il contratto degrada al rango di mero fatto giuridico, e che sorge ex lege e non già per volontà negoziale. Che poi quest'obbligo sia stato violato a mezzo di soggetti di cui si è avvalso l'appaltatore per adempiere, il punto è giuridicamente irrilevante. L'art. 1228 c.c., in base a una lettura ormai diffusa in sede di riflessione civilistica, non serve tanto a sancire la responsabilità da inadempimento del debitore che si avvale di terzi;
a tale scopo l'art. 1218 c.c. è più che sufficiente, e nessuno può seriamente pensare che un debitore, per la semplice circostanza di avere fatto ricorso a degli ausiliari, possa andare esente dalla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione a cui è tenuto. Piuttosto, l'art. 1228 c.c. contrattualizza la responsabilità dei fatti dolosi e colposi degli ausiliari, in una logica simmetrica a quella dell'art. 2049 c.c., dando rilievo agli obblighi di protezione del debitore, i quali potrebbero essere stati violati non direttamente da quest'ultimo, bensì dai suoi ausiliari. In questa logica, incombeva su parte convenuta dimostrare di avere adottato Parte_5 tutte le misure necessarie per osservare l'obbligo di protezione e, se del caso, dimostrare che la violazione dello stesso sia dipesa in realtà da caso fortuito, in conseguenza del quale non avrebbe risposto dei danni.
pagina 12 di 18 Sulla responsabilità di Musa s.n.c. di NA PA e CA RI Le parti attrici affermano la responsabilità degli stessi in quanto “amministratore del condominio” e responsabili, a loro dire, in quanto committenti dei lavori dai quali è originato l'incendio e per non avere verificato l'idoneità professionale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice e neppure la presenza degli opportuni sistemi di sicurezza e dei presidi di protezione antincendio. Si qualifica tale responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, ovvero degli obblighi di sicurezza, per avere violato obblighi di garanzia ovvero ex art. 2051 c.c. Si ritiene che non sussista alcuna responsabilità. Va premesso che una colpa, ai fini di affermare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo, può essere affermata solo sulla base di elementi che, a priori, avrebbero sconsigliato la nomina dell'impresa Premesso che detta nomina, peraltro, non Parte_5 risulta essere stata decisa dalla società convenuta, bensì dai condomini (l'assemblea, come da doc. 3 di parte convenuta, o i consiglieri), alcun elemento in tale senso è allegato dagli attori, salvo affermare in prima memoria elementi di negligenza desunti da quanto verificatosi in corso dei lavori: dunque, chiaramente, a posteriori (con buona pace della funzione di prevenzione della colpa). Gli attori allegano la responsabilità dell'amministrazione del condominio deve essere affermata per come i lavori sono stati eseguiti. Tuttavia va anzitutto chiarito che non risulta che, almeno a livello contrattuale, l'impegno dell'amministratore di condominio sia quello di essere costantemente presente sul cantiere condominiale durante tutta la durata dei lavori, né appare possibile postulare in capo allo stesso un obbligo di protezione così pervasivo che richiederebbe ben altra struttura contrattuale rispetto a un ordinario mandato ad amministrare. Inoltre la tipologia di evento scatenante l'incendio (l'uso di un cannello a fiamma nel contesto di un lavoro del tutto ordinario qual è la posa di una guaina bituminosa) impedisce di vedere una colpa aquiliana o un inadempimento contrattuale nel fatto di un amministratore che non sia sul posto o che non dia istruzioni o raccomandazioni al riguardo;
insomma: parlare di un obbligo inadempiuto o di una colpa è del tutto finzionistico. Quanto all'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c., va premesso che non può definirsi cosa pericolosa il tetto dal quale sarebbe scaturito l'incendio: né per sua natura né, tanto meno, in ragione del suo potenziale quanto intrinseco dinamismo (secondo i luoghi comuni giurisprudenziali). La causa del danno è stato un incendio scaturito da una modalità esecutiva (l'uso del cannello a gas) che, di per sé considerata, non può dirsi ex se illecita. Illecita e sanzionabile è stata, all'evidenza, la condotta di e/o di altro Testimone_2 dipendente che, per qualche motivo, non ha saputo padroneggiare l'impiego del CP_1 cannello, ovvero non ha posto attenzione al fatto che dall'uso dello stesso ne fosse derivato un principio di incendio poi estesosi. In sintesi, non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c., il danno arrecato dall'appaltatore a terzi, e derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto (Cass. n. 4288/2024). Al di là del fatto che, allora, detta responsabilità dovrebbe ricadere, più correttamente, su tutti i condomini, proprietari della cosa e in quanto idonei, giuridicamente e fattualmente, a esercitare un dominio sulla stessa. pagina 13 di 18 Breve: nessuna responsabilità. Di riflesso: neppure in capo a Zurich insurance plc, chiamata in causa da Musa.
Sulla responsabilità del CP_3 Controparte_3
La responsabilità del condominio viene affermata sulla base degli artt. 2043 e 2051 c.c. posto che il lastrico solare resta nella disponibilità del condominio di cui è custode, nonché ex art. 2053 c.c. in quanto il tetto, incendiato e crollato, resta di proprietà condominiale. Ora, essendo pacifico lo svolgimento dei lavori sul tetto del condominio, affidati dapprima a e da quest'ultima a non può essere revocato in dubbio che il bene Parte_5 CP_1 condominiale venne posto sotto la custodia della prima;
si è così interrotta la possibilità di controllo in capo al condominio ovvero (visto che gli si imputa la responsabilità) non è provato (e il relativo onere era a carico dell'attore) che perdurasse un libero accesso e godimento. Inoltre, la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata al , ente di sola gestione di beni CP_3 comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini, bensì ai singoli condomini (Cass. n. 26251/2024), i quali possono essere rappresentati dall'amministratore (Cass. n. 24058/2022). Identiche considerazioni valgono ai sensi dell'art. 2053 c.c. Non ricorre quindi responsabilità alcuna.
Sui danni patrimoniali È stata disposta a.t.p. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a oggetto il seguente Persona_7 quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli Atti ed i documenti di causa, sentite le Parti ed i loro consulenti tecnici, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento, quale sia lo stato dei luoghi interessato dall'incendio di cui è causa e, ove sia possibile stabilirlo, quali siano le cause del medesimo. Quantifichi altresì l'entità dei danni riportati ai beni mobili ed immobili degli attori, nonché alle parti comuni del Condominio di e Corso Controparte_3
Sempione 104; nonché agli immobili di e , Persona_10 Controparte_17 Persona_11 ivi compresi i costi di ricostruzione”. Il danno complessivo è stato quantificato in € 166.267,97 al 7.9.2018. Le osservazioni svolte dal c.t.p. sono state prese in considerazione e hanno formato oggetto di adeguata replica. Essendo il danno già stato liquidato correttamente alla suddetta data, sullo stesso si applicano gli interessi al tasso legale fino alla data odierna e si quantifica quindi la somma finale dovuta in € 184.346,54. Parte attrice allega ulteriori danni, che appaiono risarcibili, essendo inerenti alle spese relative all'alloggio sostitutivo sito in via Faravelli n. 6, condotto in locazione dagli odierni attori dal 25 maggio 2017 (doc. 43), per un importo complessivo di € 27.825,57; le spese per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e materiali per l'alloggio temporaneo, asseritamente non riutilizzabili nell'appartamento di (doc. 45), per un importo complessivo di e 6.677,57; le CP_3 tasse, utenze e spese condominiali relative all'appartamento di pagate nel CP_3 periodo di indisponibilità dell'immobile (doc. 47), per € 2.907,09; i costi relativi all'ATP (€ 9.147,39); i costi del mutuo ipotecario acceso per la ricostruzione/ristrutturazione dell'appartamento di (€ 5.100,00); le spese di prima necessità sostenute a CP_3 pagina 14 di 18 causa dell'incendio per l'acquisto di abbigliamento, generi alimentari e altri beni e servizi, per un importo complessivo di € 9.229,09; costi per l'acquisto di farmaci e per visite psicologiche e psichiatriche in conseguenza dell'incendio (doc. 55), pari a € 5.008,20. Il totale è pari a € 65.894,91. Si tratta di costi risarcibili, che possono essere posti a carico delle imprese responsabili, in misura complessivamente pari, già in valori attuali, a € 70.000,00. Parte attrice in prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. ha ammesso l'intervenuta pagamento in forza di polizze incendio di € 70.344,69, che deve essere detratto dal risarcimento come supra indicato. Il totale risarcibile, spettante ai coniugi , è pari al residuo di € 184.001,85. Su Parte_9 tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c., ma dalla data della sentenza. Il carattere deterrente/sanzionatorio della previsione ha infatti ragione di porsi nel caso in cui il debitore sia in grado di sapere esattamente, fin da prima della causa, an e quantum della somma dovuta. Nel caso di specie è stato necessario un processo, in ragione della complessità della vicenda. Consegue che, a fortiori, i suddetti interessi possono operare in relazione a un minus rispetto alla data della domanda, ossia dalla pubblicazione della sentenza di condanna.
Sui danni non patrimoniali L'elaborato peritale reso all'esito della c.t.u. da parte dell'ausiliario del giudice, dott.ssa evidenzia che tutti e tre gli attori hanno patito sofferenze psichiche in Persona_12 conseguenza dell'incendio. Trattandosi di malattia di natura esclusivamente psichica, si è condivisibilmente ritenuto che i riverberi dinamico-relazionali e le ricadute patite in termini di sofferenza siano state parte integrante della lesione stessa e, come tali, non suscettibili di autonoma considerazione. Ciò premesso, per : “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, Parte_1 complicato da sintomatologia ossessiva, persistente” (Relazione, p. 12) e nello specifico ha valutato: a. una invalidità temporanea “protratta per un intervallo cronologico pari a sei mesi da riferire, in termini, per necessità approssimativi, alla forma parziale mediamente al 25%”; b. un danno biologico permanente “stimabile nella misura dell'11%”, da cui il consulente ha sottratto una condizione psichica pre -esistente stimata nell'ordine del 6%, per arrivare dunque alla valutazione finale che “la quota di maggior danno attribuibile all'evento per cui è causa è quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento), in fascia da intendersi sottesa tra percentuali del 6% e dell'11%” c. sia per l'inabilità temporanea che per il danno biologico permanente. Il danno, al momento del fatto, appare come di seguito calcolato,
pagina 15 di 18 All'attualità lo stesso viene quantificato in € 15.700,00.
Per quanto concerne , si afferma in c.t.u. l'assenza di elementi sufficienti per Parte_2 affermare il verificarsi di una condizione di malattia psichica da porre in relazione causale con i fatti per i quali è causa e idonei a configurare danno biologico risarcibile (pag. 14).
Per quanto riguarda invece , è emerso un'invalidità temporanea “protratta, Parte_6 per poi cronicizzarsi, per un intervallo cronologico pari a sei mesi, tre dei quali da riferire al 33% e tre alla forma parziale mediamente al 25%”; b. un danno biologico permanente “nella misura dell'11%; il danno, al momento del fatto, risulta così quantificabile.
Attualizzati, i danni sono pari a € 44.600,00.
Sulle parti tenute al pagamento L'insieme dei suddetti danni è dovuto a favore degli attori da parte di
[...]
in quanto sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, non è Controparte_18 possibile sancire alcuna condanna, stante la necessità al riguardo di un'insinuazione al passivo della procedura, nel cui ambito, solo, possono essere svolte domande potenzialmente idonee a ledere la par condicio creditorum. Nessuna statuizione può, del pari, emettersi nei confronti di Controparte_5 posto che quest'ultima è stata chiamata in causa da CP_1
Nei confronti di non vi è poi alcun diritto degli attori, che non hanno azione diretta CP_5 nei confronti dell'assicurazione della r.c. di CP_1
Circa il fatto che siano intervenuti pagamenti da e da Zurich in favore degli attori, CP_19 dei quali non vi è però documentazione, gli attori hanno replicato che in forza di polizza incendio è pervenuta loro una somma pari a € 70.344,69 che hanno detratto dal danno preteso. Si tratta quindi di somma che dovrà essere detratta dal danno patrimoniale. Una maggiore somma dovrà essere provata da in quanto la stessa invoca un fatto CP_5 estintivo del suo obbligo: come tale formante oggetto di un suo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
pagina 16 di 18 In sintesi: hanno diritto nei confronti di a un risarcimento Parte_5
e di € 184.001,85 in misura pari al 50% per ciascuno Parte_1 Parte_2
a € 15.700,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
a € 44.600,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_6
Agli interessi sulle somme suddette ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla data della pubblicazione della sentenza Al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 21.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, oltre a € 9.000,00 in relazione al procedimento di a.t.p. (cfr. doc. 50), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
ha diritto di essere manlevata in relazione ai suddetti debiti da Parte_5 [...]
oltre a € 15.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, € 2900,00 in Controparte_8 relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo la parte soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
Musa s.n.c. deve rimborsare le spese legali di Zurich, che si liquidano in € 10.000,00, avuto riguardo al valore della lite, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. In pari misura dette spese formano oggetto di condanna a carico degli odierni attori, unitamente alle spese di Musa, che si liquidano in pari misura, in favore di Musa s.n.c.
Il condominio di deve liquidare le spese legali di Zurich insurance plc, che si Controparte_3 liquidano in € 10.000,00, avuto riguardo al valore della lite, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. In pari misura dette spese formano oggetto di condanna a carico degli odierni attori, unitamente alle spese del condominio, che si liquidano in pari misura, in favore del condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
1. al pagamento in favore di Parte_5
a) e di € 184.001,85 in misura pari al 50% per ciascuno Parte_1 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale b) a € 15.700,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
c) a € 44.600,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_6
d) Agli interessi sulle somme suddette tutte ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla data della pubblicazione della sentenza e) Al pagamento delle spese pari a € 21.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, oltre a € 9.000,00 in relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. sul complesso dei compensi, quale somma complessivamente dovuta agli attori unitariamente considerati pagina 17 di 18 2. Controparte_8
a) a manlevare per quanto dalla stessa dovuto a favore di Parte_5 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_6
b) a pagare € 15.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, € 2900,00 in relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% e c.p.a.
3. Musa s.n.c. di NA PA e CA RI al pagamento in favore di Zurich insurance plc di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
4. , e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_6 in favore di Musa s.n.c. di NA PA e CA RI a) al risarcimento di una somma pari a € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., b) nonché al rimborso di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali
5. , e , in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_6 al pagamento in favore di Zurich insurance plc a) al risarcimento di una somma pari a € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., b) nonché al rimborso di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali Milano, 12 dicembre 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione DECIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29704/2019 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. MICCICHE' MARIO e dell'avv. DE LORENZI FRANCESCO ( VIA C. BATTISTI, 11 20121 MILANO;
C.F._4 Parte_4
( CORSO UMBERTO I, 133 73056 TAURISANO, elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. MICCICHE' MARIO ATTORI contro (C.F. ) , contumace Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
PO IA TE, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO 4 20149 MILANO presso il difensore avv. PO IA TE US S.N.C. DI IZ LL E RD NI (C.F. ), con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TALIVO MIRKO, elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE, 17 20129 MILANO presso il difensore avv. TALIVO MIRKO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOZZO DANIELE, Parte_5 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso il difensore avv. GOZZO DANIELE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA MAGDA e CP_4 P.IVA_5 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI VENOSTA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_6
IO MA, presso lo stesso domiciliata in Milano via Vivaio n. 24 TERZI CHIAMATI CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria del caso, Nel merito: 1.- accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e solidale di
[...] Controparte_
Musa s.n.c. di NA PA e CA RI e del Parte_5 CP_3 pagina 1 di 18 , per i motivi e per i titoli indicati in atti, per la causazione dell'incendio occorso sul tetto del CP_3 CP_3
e per tutti i danni patiti dagli esponenti di conseguenza;
per l'effetto 2.- Controparte_3 condannare Musa s.n.c. di NA PA e CA RI e il Controparte_1 Parte_5
, in solido tra loro, a risarcire agli esponenti tutti i danni patiti in conseguenza dei Controparte_3 loro inadempimenti e/o dei fatti illeciti e/o comunque delle responsabilità loro addebitabili, come meglio descritti in atti, anche a titolo di danno biologico e di invalidità temporanea, per un importo complessivo – dedotti eventuali importi già corrisposti – che ricomprenda: (i) il danno patrimoniale all'immobile già accertato in sede di ATP, pari a Euro 166.267,97; (ii) l'ulteriore danno patrimoniale di Euro 65.894,91 documentato in corso di causa, (cfr., tra l'altro, i documenti da 39 a 57 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. degli esponenti), relativo agli ulteriori costi e oneri sostenuti dagli attori in conseguenza dell'incendio; e (iii) il danno non patrimoniale patito da , e , come documentato Parte_1 Parte_2 Parte_6 in atti, o se del caso da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero per il maggiore o minore importo comunque ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: 3.- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso e confermare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da e Musa s.n.c. di NA Controparte_1 Parte_5
PA e CA RI con note dell'11 luglio 2022; 4.- disporre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per testi: 1. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 27, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. residente in [...], Milano Testimone_1 Persona_1
(MI); 2. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7,
Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 28, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig.
, residente in [...], Barbianello (PV); 3. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato Testimone_2 presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 29, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. , residente in [...], Milano Tes_3
(MI); 4. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7,
Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 30, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone la Sig.ra
, residente in [...], Pioltello (MI); Firmato Da: Emesso Da: Testimone_4 Email_1
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1723c79 4 5. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 31, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig. , residente in [...], Crema Testimone_5
(CR); 6. “VERO CHE in data 22 maggio 2017 ha rilasciato presso il Commissariato di Polizia in viale Certosa 7, Milano, la dichiarazione riportata nel ns. doc. 32, che si rammostra al teste?” Si indica quale testimone il Sig.
, residente in [...], Cairate (VA); 7. “VERO CHE in data 22/05/2017 alle ore Testimone_6
14.30 circa veniva accertato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Milano un incendio al
[...]
che distruggeva circa 30 mq. di tetto e il sesto piano dell'appartamento di proprietà di Controparte_6
?” 8. “VERO CHE i Vigili del fuoco venivano chiamati da ?” 9. “VERO CHE Parte_1 Parte_6 erano in corso lavori di impermeabilizzazione del tetto materialmente svolti dalla ditta ” 10. CP_1
“VERO CHE tal , operaio della ditta incaricata restava ferito dalle fiamme e trasportato in Testimone_2 ospedale?” 11. “VERO CHE venivano consegnati dagli operai della ditta ai Vigili del Fuoco CP_1 intervenuti una bombola di 15 Kg. circa di gas GPL con riduttore che alimentava il cannello, nonché una pistola arredata di bombola a gas?” 12. “VERO CHE veniva redatto regolare verbale a firma degli Ing.
[...]
e recante il numero di prot.0023103 del 22.05.2017 (ns. doc. 7), che si rammostra Per_2 Persona_3 ai testi?” Si indicano quali testi sui capitoli da n. 7 a n. 12: il Comandante provinciale Ing. ; il Persona_2 funzionario di Servizio Ing. domiciliati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Persona_3
Milano alla via Messina 35/37, nonché i Vigili del Fuoco intervenuti nelle immediatezze: ; Persona_4
e domiciliati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. In Testimone_7 Testimone_8 ogni caso: con vittoria di onorari e spese del giudizio, anche del procedimento di ATP Per Controparte_3
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri come per legge;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi pagina 2 di 18 e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tenuti a CP_7 Controparte_8 Controparte_9 garantire e manlevare il , in persona dell'amministratore pro tempore, per le Controparte_10 motivazioni in atti e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento in favore degli attori di quanto risulterà dovuto in corso di causa, anche in via solidale tra loro;
- in ogni caso porre a carico di e CP_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutte le spese del presente giudizio per Controparte_9
l'attività legale, di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, ivi comprese le spese di ATP. Per US S.N.C. DI IZ LL E RD NI
Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo, ogni diversa contraria eccezione ed istanza respinta, così giudicare: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa contraria eccezione ed istanza respinta, anche del
[...]
senza che ciò possa implicare accettazione del contraddittorio, nemmeno tacita, così Controparte_11 giudicare: in via preliminare:
- accertata la violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dagli attori (oltre che, per tuziorismo difensivo, anche dal Controparte_12
) per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
[...]
- dichiarare inammissibile la domanda svolta irritualmente dal nei Controparte_13 confronti di Musa s.n.c., per omessa notificazione della relativa domanda nei modi e nei termini concessi dal Giudice con provvedimento del 04.10.19, regolarmente comunicato alle parti;
nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie, degli attori e - per tuziorismo difensivo - anche del
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e condannarli al Controparte_12 pagamento di tutte le spese legali del presente giudizio, comprese quelle relative al terzo chiamato in causa;
in via subordinata:
- in denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande risarcitorie avversarie tutte, anche di manleva, ridurre il quantum di risarcimento per tutto quanto esposto in atti e, accertata la gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili e l'entità delle conseguenze, stabilire le singole quote di risarcimento riconducibili a ciascun corresponsabile nell'evento di danno, con ogni statuizione necessaria e conseguente;
- in ulteriore subordine, in denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande risarcitorie avversarie tutte, anche di manleva, in caso di condanna in solido dei corresponsabili, stabilire le singole quote di risarcimento riconducibili a ciascun corresponsabile nell'evento di danno per tutto quanto esposto in narrativa, e condannare sin d'ora gli altri corresponsabili a rifondere a Musa S.n.c. le maggiori somme che rispetto alla sua quota di responsabilità la stessa avrà risarcito ai danneggiati;
- in ogni caso, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere accertata anche solo in parte la responsabilità di Musa s.n.c. convenuto ed accogliere anche parzialmente le domande avversarie tutte anche di manleva, dichiarare Zurich Insurance PLC tenuta a garantire e manlevare lo studio Musa s.n.c. da ogni effetto dell'eventuale accoglimento (totale o parziale) delle domande dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2
e, per mero tuziorismo difensivo, anche del e, di Parte_3 Controparte_14 conseguenza, condannare la stessa compagnia assicurativa al pagamento di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a titolo di risarcimento danni in favore delle anzidette parti, nonché alla rifusione integrale delle spese legali sostenute da Musa S.n.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, e refusione anche delle spese sostenute in sede di a.t.p., comprese quelle per la consulenza tecnica di parte. In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti (rilevando altresì l'incapacità a testimoniare dei testi indicati dal , sigg. e , e si chiede l'interpello CP_3 Parte_1 CP_15 formale del sig. sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1) vero che il giorno 10 maggio 2017 si sono ritrovati presso il cantiere sito nei locali del Controparte_13
i sigg. (per conto di , (legale
[...] Tes_3 Parte_7 Testimone_5 rappresentante di e per la verifica dei lavori e per discutere sulla sostituzione Parte_5 Parte_1 dei velux dell'unità immobiliare di proprietà , come da doc. 2 che mi si rammostra;
Pt_1
pagina 3 di 18 2) vero che nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al primo preventivo del 17.03.17, da verifiche effettuate sul canale di gronda lato proprietà , dichiarava la necessità di procedere alla sua Pt_1 Parte_5 nuova impermeabilizzazione al fine di porre rimedio a fenomeni infiltrativi;
3) vero che a tal fine inviava il secondo preventivo del 15.05.20 al Condominio presso l'amm.re Parte_5
Musa snc.; 4) vero che i consiglieri del , interpellati sul punto da Musa snc, condividevano la necessità di CP_3 eseguire tali opere e di darne incarico a Parte_5
Si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali richieste ex adverso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari con gli stessi testi indicati dalla difesa avversaria.
Si insiste nell'istanza tempestivamente depositata in data 11.07.22 di autorizzazione al deposito dei seguenti documenti, formatisi successivamente all'udienza del 24.06.21 e rilevanti ai fini della causa, in punto di conoscenza o meno in capo all'amm.re del all'epoca dei fatti del subappalto delle opere da CP_3 [...] ad e, in generale, dell'accertamento dei fatti di causa (senza voler invertire l'onere della Pt_5 CP_1 prova, rigorosamente a carico degli attori): 45) relazione tecnica a firma ing. , avente ad oggetto la ricostruzione dell'incendio de Persona_5 quo e la ricerca della causa secondo i canoni della fire investigation, depositata in data 06.10.21 dalla difesa del sig. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed avanti l'ufficio GIP-GUP Testimone_2 del Tribunale di Milano nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G. G.I.P.;
46) sentenza n. 21/3127 emessa il 12.11.21 nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G. G.I.P. dal Tribunale Ordinario di Milano Ufficio GIP dott.ssa Sofia Luigia Fioretta nei confronti di NA
PA e , di assoluzione piena per non aver commesso il fatto, col timbro di irrevocabilità del Tes_3
05.12.21; 47) sentenza n. 21/3129 emessa il 12.11.21 nel procedimento penale n. 30879/19 R.G. N.R. e n. 14020/21 R.G.
G.I.P. dal Tribunale Ordinario di Milano Ufficio GIP dott.ssa Sofia Luigia Fioretta nei confronti di Testimone_2
e , di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, col timbro Parte_8 di irrevocabilità del 05.12.21. Alla luce di tali nuovi documenti, riportandosi a tutto quanto ivi dichiarato ed accertato, si chiede disporsi rinnovazione o integrazione di C.T.U. sulle cause che hanno determinato l'incendio per cui è causa, da condursi secondo i rigorosi canoni della fire investigation. Ci si oppone sin d'ora ad ogni eventuale nuova domanda o nuova produzione documentale.
Per Parte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed istanza ed eccezione ex adverso proposta, così giudicare: nel merito in via principale: - rigettare le domande svolte nei confronti di per i Parte_5 motivi esposti in atti;
nel merito, in via subordinata: - accertata l'esclusiva responsabilità di nella CP_1 causazione degli eventi per cui è causa, condannare la stessa alla rifusione di tutte le spese sostenute da
[...] sia per il presente giudizio sia per il precedente procedimento per ATP, Rgn. 32833/2017, Tribunale Parte_5 di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: - in caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare e dichiarare l'effettiva consistenza dei danni subiti dagli attori, come risulterà all'esito dell'istruttoria ed eventualmente ridotti per via del concorso causale della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.; quindi, accertato e dichiarato l'apporto causale di ciascuna parte nella verificazione dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, ripartire l'obbligo risarcitorio in ragione dell'accertata misura della responsabilità di ciascuno e, per l'effetto, condannare a manlevare per i costi che dovrà sostenere ripartendo CP_1 Parte_5 secondo lo stesso criterio le spese, ivi comprese quelle legali, relative al precedente procedimento per ATP,
Rgn. 32833/2017, Tribunale di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
- In ogni caso, accertato e dichiarato l'obbligo di di manlevare e tenere indenne da tutti gli importi che CP_4 Parte_5 quest'ultima fosse condannata a pagare agli attori, condannare la predetta compagnia assicuratrice a manlevare da tutte le somme che quest'ultima fosse chiamata a versare alle altre parti Parte_5 condannandola a corrispondere direttamente ai danneggiati gli importi posti a carico dell'assicurata
[...]
ex art. 1917, co.
2. c.c., nonché, ex art. 1917, co. 3, a rifondere a tutte le spese Parte_5 Parte_5 legali e giudiziali da quest'ultima sostenute per il presente giudizio e per il precedente procedimento per ATP, pagina 4 di 18 Rgn 32833/2017, Tribunale di Milano, Sez. X, G.U.: Dott.ssa Rossella Filippi;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria: - disporsi la rinnovazione o integrazione della CTU con specifico riguardo all'accertamento delle cause dell'incendio, ricorrendo ad un esperto in c.d. fire investigation, sia alla luce della sentenza n. 3129/21 del 12/11/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sez. GIP/GUP, n. 30879/2019
R.G.N.R. n. 14020/2021 R.G.G.I.P. secondo cui: “la causa più probabile dell'incendio … è da ricercarsi in un innesco accidentale di una apparecchiatura elettrica avvenuto nella camera di sottotetto dell'appartamento …” (cfr. doc. 22); sia alla luce delle osservazioni critiche alla perizia del CTU, dott.ssa svolte dai propri CTP Per_6 ed alle quali ci si riporta integralmente;
- ordinare agli attori ed al , in persona Controparte_3 CP_3 del suo amministratore, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'accordo transattivo e delle quietanze di pagamento relative alle somme ricevute a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro de quo;
- ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che l'intervento di per la posa delle Controparte_1 guaine sul tetto del condominio di P.zza avrebbe occupato una sola giornata”; 2. “Vero che CP_3 CP_1
[... predispose in completa autonomia le modalità esecutive e tipo di intervento da eseguire sul tetto del predetto condominio”; 3. “Vero che detto intervento venne eseguito da in piena autonomia Controparte_1 gestionale”; 4. “Vero che il rischio di incendio nella lavorazione da eseguire era stato contemplato nel POS predisposto da;
5. “Vero che il POS qui prodotto sub doc. 12 del fascicolo di e Controparte_1 Parte_5 che qui mi si rammostra è stato redatto da ed inviato a;
Indicando come Controparte_1 Parte_5 teste il Sig. , residente in [...]. Testimone_6
Per Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE: -
Accertare e dichiarare la applicabilità al caso di specie della clausola di polizza di cui dall'art. 82 – GARANZIA FACOLTATIVA “Q” – ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI e per l'effetto limitare l'obbligo mallevatorio a carico di entro i limiti del sub-massimale ivi previsto pari ad €100.000,00, tenuto conto Controparte_5 dello scoperto contrattuale previsto in polizza e tenuto conto della esclusione afferente ai danni occorsi alle cose sulle quali si eseguono i lavori, e comunque entro i limiti della quota di responsabilità ascritta alla convenuta In ogni caso respingere la domanda di finalizzata al pagamento CP_1 CP_1 diretto da parte di nei confronti della parte attrice. NEL MERITO - Respingere la domanda attorea, CP_5 giacché infondata in fatto ed in diritto o comunque perché non provata. Firmato Da: MAURIZIO ROMAGNOLI Emesso Da: TI Trust Technologies eIDAS CA Serial#: 165042 2 - Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare il grado di responsabilità ascrivibile a , procedendo alla Parte_5 Testimone_2 Controparte_3 ripartizione interna delle quote di responsabilità tra condebitori coobbligati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e forfettario Per CP_4 nel merito: respingere ogni domanda proposta dagli attori contro il Controparte_13 siccome infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta da qualsiasi CP_4 domanda di manleva. Accertato comunque che ha pagato i danni al fabbricato secondo obbligo di CP_4 polizza, dichiarare che nulla è più dovuto da parte della terza chiamata nei confronti di qualsivoglia soggetto. Con vittoria di spese. voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare nel merito: respingere ogni domanda proposta dagli attori contro il siccome infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta Parte_5 CP_4 da qualsiasi domanda di manleva. Con vittoria di spese. Nel merito, in subordine: accertare il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. con ogni conseguenza di legge. Fermi cautelativamente i limiti di polizza. Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 5 di 18 , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(nei cui confronti, nel corso del giudizio, è stata aperta procedura di liquidazione Controparte_1 giudiziale), Musa s.n.c. di NA PA e CA RI, il Parte_5 condominio di . Sono stati chiamati in qualità di terzi (da Controparte_3 Testimone_2 [...]
, nonché (da Musa s.n.c.) e (dal CP_1 Controparte_5 Controparte_8 condominio nonché da . Parte_5
In corso di giudizio è intervenuta la liquidazione giudiziale di la quale non si è Controparte_1 successivamente costituita. La causa è pervenuta all'attenzione del giudicante in data 14.7.2025 a seguito di apposito decreto di assegnazione del presidente di sezione. All'udienza del 11.12.2025 le parti, ex art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti. La procedura di liquidazione giudiziale CP_1
presente in persona della curatrice, non si è costituita formalmente;
la stessa deve
[...] quindi ritenersi contumace.
Circa la causa dell'incendio e la responsabilità di Controparte_1
Premesso che viene in rilievo un'azione risarcitoria da incendio e non una lite che trovi ragione giuridica in un rapporto di condominio, si osserva che si ritiene provato che l'incendio in questione sia divampato in data 22.5.2017 per fatto materialmente riconducibile all'operato dei dipendenti della convenuta intenti a posare una guaina sul tetto CP_1 del condominio di , tramite l'impiego di un cannello a fiamma alimentato da Controparte_3 una bombola a gas gpl. Depone in tal senso la relazione peritale svolta in sede di a.t.p. a firma ing. Persona_7
“La totale distruzione delle falde di copertura a lato ha permesso alle fiamme di CP_3 raggiungere le unità immobiliari immediatamente sottostanti causando la distruzione completa di due vani dell'abitazione di proprietà e di un vano dell'abitazione Parte_9 di proprietà . Per_8
Ora, il c.t.u. evidenzia quanto segue.
“Come si evince dal Verbale dei Vigili del Fuoco (vedere ALL. 19) l'incendio si verificò in data 22.05.2017 e l'intervento di spegnimento fu effettuato alle ore 14,30 circa. Dalla lettura di detto verbale si legge che l'incendio fu causato da un operaio della ditta certo CP_1
Sig. (rimasto ferito -peraltro- in codice giallo: in tal caso il paziente presenta una Persona_9 parziale compromissione delle funzioni dell'apparato circolatorio o respiratorio, lamentando dolori intensi. Non c'è un immediato pericolo di vita, ma necessita urgentemente di un controllo medico), che stava effettuando lavori di manutenzione in copertura dello stabile di : probabilmente stava utilizzando un cannello a fiamma per la stesura di Controparte_3 guaine impermeabilizzanti. In ordine a quanto sopra risulta chiara ed univocamente determinata la causa dell'incendio”. In comparsa di costituzione parte non contesta in modo idoneo il punto (che CP_1 viene contestato in corso di giudizio, tramite il deposito della consulenza resa in sede penale, sulla quale infra), limitandosi a un generico “sembrerebbe” (pag. 4). Del resto tramite produzione del doc. 3 (i.e. un piano operativo di sicurezza o pos, prodotto sub doc. 12 di parte nel cui contesto viene definito operatore specializzato), si evince CP_1 Testimone_2 pagina 6 di 18 che “in cantiere il carico d'incendio risulta essere quasi sempre basso, mentre possono essere frequenti le fonti d'innesco, soprattutto se collegate alla presenza di lavoratori che utilizzano fiamme libere o strumenti che operano a caldo” (in ogni caso, il lemma “incendio” compare 8 volte). La stessa evidenzia quindi una causa astrattamente riconducibile al suo CP_1 operato. Non di meno, la medesima parte evidenzia che non sarebbe stata provata con certezza la causa dell'incendio e che non viene fornita alcuna prova che a svolgere l'attività che ha causato il sinistro sia stato . Testimone_2
Si osserva però quanto segue. A parte l'assenza di contestazioni in sede di a.t.p., ove la questione della causa dell'incendio formava oggetto del quesito, paiono centrali le dichiarazioni rilasciate dalla parte Parte_6
, che il 22.5.2017 (il giorno stesso dell'evento), presso il commissariato di PS
[...] di Milano (doc. 33 attori), ha riferito quanto segue: Tes_9
Se pure dichiarazione di parte (ma solo in sede civile), in quanto resa nel contesto di un'indagine penale e in un contesto formale, la stessa non può essere né ignorata né scartata come mera allegazione di parte priva di valore probatorio, avuto riguardo alle conseguenze penali che possono derivare, a fronte di tale tipologia di dichiarazioni, in capo a chi le abbia rese falsamente. In ogni caso, la presenza dei lavori sul luogo (i.e. il tetto del condominio) è comprovata sia da che dal collega di lavoro (cfr. i rispettivi verbali di s.i.t., Testimone_2 Testimone_1 docc. 27 e 28). Per contro, non risulta che fossero presenti ulteriori maestranze. Inoltre, l'annotazione d'intervento degli operanti di p.s. del giorno stesso dei fatti evidenzia quanto segue (doc. 25 attori).
pagina 7 di 18 Del tutto verosimile quindi la ricostruzione fornita dal c.t.u. in sede di a.t.p.: Testimone_2
“probabilmente stava utilizzando un cannello a fiamma per la stesura di guaine impermeabilizzanti”. Lo stesso ha confermato implicitamente l'utilizzo di un cannello a fiamma per Testimone_2 scaldare la guaina, dal momento che nella sua deposizione afferma di avere allontanato dal rogo la bombola del gas impiegata per scaldare la guaina. Premesso, quindi, che si ritiene che l'incendio abbia avuto inizio nel luogo ove si stavano svolgendo i lavori, si possono formulare diverse ipotesi in ordine alla condotta che materialmente ha causato l'innesco: uso maldestro del cannello a fiamma da parte di
[...]
, ovvero da parte di altro operaio della (cfr. infra); vizio del bene di cui era Tes_2 CP_1 titolare svolgimento dei lavori che potevano essere fonti d'innesco senza la CP_1 regola minima di prudenza data dalla disponibilità a portata di mano di un estintore (si noti: se ne parla nel p.o.s. supra citato, alla pag. 3, dove si afferma che lo stesso è “posizionato sul furgone”). Ne consegue, in tutti i casi, la responsabilità ex art. 2049 c.c. di Controparte_1
Non viene, infatti, neppure allegato un comportamento abnorme di , tale da Testimone_2 elidere il nesso di occasionalità necessaria che opera alla base della fattispecie in esame, ossia una condotta del tutto anomala e imprevedibile ex ante. E per il vero, neppure può escludersi che la responsabilità debba ascriversi, in concorso, anche ad . Testimone_1
Una diversa ricostruzione è, invece, fornita da , i.e. una delle due persone Testimone_2 intente a lavorare sul tetto (doc. 28 attori).
pagina 8 di 18 Analoghe le dichiarazioni di , anche lui impegnato nei lavori (doc. 27). Testimone_1
La tesi è, in sostanza, che l'incendio non abbia avuto origine nel luogo ove erano svolti i lavori, bensì in una zona sottostante. Tale ricostruzione, che si ritiene di non condividere per le ragioni che di seguito verranno indicate, è stata sostenuta anche nell'elaborato peritale a firma dell'ing. , Persona_5 nell'ambito del procedimento penale, la cui relazione, intrinsecamente coerente e pregevole, muove da un rilevo condivisibile: il mancato svolgimento di rilievi e/o acquisizione di reperti e di accurate informazioni nell'immediatezza dei fatti. Lo stato dei luoghi è stato infatti modificato. Si tratta tuttavia di una ricostruzione la quale, oltre al fatto di essere fondata su esigui elementi di partenza (che rendono non percorribile in questa sede un eventuale rinnovo della c.t.u., la cui istanza è stata espressamente respinta dal giudice già assegnatario della causa), presenta un grado di attendibilità decisamente inferiore rispetto alla tesi di parte attrice, fatta propria nella presente sentenza, che trova fondamento nelle dichiarazioni rese da Parte_6 pagina 9 di 18 (le cui affermazioni ad avviso di questo giudice non risultano essere state Pt_1 correttamente valorizzate dall'ing. ). Per_5
In particolare, quest'ultima ha riferito che una situazione di emergenza era già percepibile alle ore 14:10, mentre soltanto alle ore 14:20 la sua stanza si è riempita di fumo ed è comparso un principio di fiamma. La stessa ha inoltre riferito di un tentativo di rassicurazione nei suoi confronti, verosimilmente da parte di . Testimone_1
Tali elementi appaiono coerenti con la ricostruzione attorea, che si fonda su una genesi dell'incendio nel contesto dei lavori in corso e che risulta dotata di maggiore plausibilità e coerenza con i dati oggettivi disponibili. Certo, è parte, ma le sue dichiarazioni, come già evidenziato, sono state Parte_6 rese il giorno stesso dell'incendio. Non appare verosimile che la medesima abbia potuto, nell'immediatezza dell'evento, adottare una condotta connotata da tale grado di malizia o strumentalità, tanto più se si considerano i tratti psicologici emersi in sede di c.t.u. In particolare, la medesima evidenzia di avere interloquito con uno dei due operai presenti sul posto, che l'avrebbe rassicurata (dopo essere uscita dall'abitazione a causa del forte odore di fumo) affermando che tutto era “sotto controllo”, salvo poi dover uscire nuovamente quando, rientratavi, si accorgeva che la casa era “invasa dal fumo, con un principio di fiamma” (cfr. doc. 33 attori). Se si ipotizza la verosimiglianza di tale narrazione, appare improbabile che l'incendio sia divampato all'interno dell'abitazione degli attori (come ipotizzato dal c.t.p.) e che Parte_6
non se ne sia accorta, mentre se ne sarebbe viceversa accorto l'operaio sul tetto.
[...]
Quanto all'attendibilità della dichiarante, oltre a quanto supra esposto, appare inverosimile che la teste abbia inventato di aver avuto un colloquio con un operaio che l'avrebbe rassicurata, anche considerato che tale circostanza non risulta essere stata oggetto di alcuna contestazione. D'altro canto, ove vi fosse stata la preordinata intenzione di mentire, la teste ben avrebbe potuto elaborare una versione più funzionale alla propria tesi, senza esporsi al rischio di possibili smentite. Tra i due lavoratori, si ritiene che sia stato a rassicurare Testimone_1 Parte_6
, considerato che dalle dichiarazioni dallo stesso rese, sul punto perfettamente
[...] sovrapponibili a quelle del collega , sarebbe stato l'unico ad allontanarsi dal Testimone_2 tetto nei momenti in cui è divampato l'incendio. La frase pronunciata al fine di rassicurare , peraltro, evidenzia come Parte_6 [...]
, tutt'altro che estraneo all'incendio, fosse consapevole di ciò che stava Tes_1 accadendo ed abbia assunto una condotta attiva nella gestione dell'evento, al punto da rendere, a ben vedere, non agevole individuare con certezza se sia stato lui o il collega
[...]
a tenere la condotta materiale che ha innescato l'incendio o comunque una condotta Tes_2 concorrente nella causazione dell'incendio. Tuttavia, non si ritiene che tale incertezza assuma rilievo decisivo ai fini della responsabilità datoriale, atteso che, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto autore materiale del fatto, risulta comunque configurabile la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto il fatto illecito è stato commesso da un dipendente nell'esercizio delle mansioni a lui affidate. pagina 10 di 18 Invero, quali che siano le determinazioni all'esito del procedimento penale, ove s'impone l'onere della prova dell'oltre ogni ragionevole dubbio (per inciso, si osserva che la sentenza 21/3129 del tribunale di Milano, ufficio Gip, erroneamente indicata come pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.c. anziché dell'art. 442 c.p.p., prodotta da parte Musa, non produce effetto ai sensi dell'art. 652 c. 2 c.p.p. perché non risulta che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato: non vi è del resto indicazione di parte civile alcuna, ma solo di una persona offesa;
a conferma: non risultano riportate le conclusioni della parte civile), nella fattispecie in esame, di stampo civilistico, risulta sufficiente la verosimile imputabilità dell'evento ad uno degli operai, o , secondo il criterio del “più probabile che non”, Testimone_2 Testimone_1 per affermare la responsabilità quantomeno dell'impresa per conto della quale prestavano la loro attività. Come a più riprese precisato dalla giurisprudenza, infatti, per affermare la responsabilità dell'impresa non occorre individuare a quale ausiliario sia ascrivibile la condotta colposa che ha causato il danno, laddove sia comunque certo che l'autore del danno sia un incaricato o un preposto dell'impresa stessa (per la possibilità di affermare la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. anche nel caso in cui non sia identificato l'autore materiale dell'illecito, cfr. Cass. n. 10445/2019). Nel caso di specie, a prescindere da quale dei lavoratori abbia realizzato la condotta materiale e da quale fosse la condotta che ha materialmente innescato l'incendio, si ritiene provato che l'incendio abbia avuto origine nel luogo ove si svolgevano i lavori e che ivi si trovavano e operavano soltanto e , entrambi a servizio di Testimone_2 Testimone_1 CP_1
[...]
Circa la responsabilità dell'appaltatrice Controparte_16
che fu incaricata dal condominio di , in Milano,
[...] Parte_5 Controparte_3 di eseguire delle opere che affidò almeno in parte in subappalto alla società Controparte_1
Fu un dipendente di quest'ultima, come evidenziato nel punto che precede, a innescare l'incendio. Irrilevante, al fine di esonero da un'ipotetica responsabilità, il fatto che gli odierni attori possano avere avuto conoscenza o accettato il fatto che operai di fossero sul CP_1 posto. Si tratta di elementi di fatto del tutto irrilevanti. Non ricorre la fattispecie dell'art. 2049 c.c. atteso che l'autonomia decisionale propria dell'appaltatore nel contratto di appalto preclude un simile inquadramento. Neppure sono allegate circostanze di fatto idonee a smentire l'autonomia suddetta e a inquadrare l'appaltatore alla stregua di un mero esecutore. Parte attrice afferma la responsabilità dell'impresa convenuta sulla base dell'art. 2050 c.c. Ciò in quanto venivano in rilievo lavori pericolosi, rispetto ai quali la circostanza del loro subappalto a terzi non vale a traferire gli obblighi collaterali protettivi e di sicurezza (Cass. n. 15723/2010). Nel caso veniva però in rilievo un danno a carico (di un dipendente) del subappaltatore, sicché la sentenza non sembra invocabile nel caso in esame, il cui il danno si è verificato nei confronti di un terzo (i.e. gli odierni attori, formalmente terzi rispetto al contratto di subappalto). Del tutto generico il richiamo all'art. 2051 c.c., il quale non sembra applicabile in via pagina 11 di 18 immediata alla fattispecie. Parte attrice evidenzia però come la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi di protezione derivanti dal contratto di appalto e operanti anche a favore dei condomini, oltre che responsabile ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo, ossia nella scelta del subappaltatore, oltre che in vigilando per non avere garantito adeguata sicurezza nello svolgimento dei lavori. Ora, la culpa in eligendo è allegata ma in alcun modo dimostrata, nonostante il relativo onere incomba su chi la invochi come titolo di responsabilità. La culpa in vigilando si risolve in una fictio, nel momento in cui non ne sono precisati i termini oggettivi (che in tesi avrebbero potuto essere dati per es. dalla presenza o meno di un estintore sul luogo dell'incendio e della relativa responsabilità). Piuttosto, la responsabilità per danni dell'impresa appaltatrice può essere affermata, come accennato da parte attrice, in ragione della violazione degli obblighi di protezione a suo carico. Al di là dell'obbligo di prestazione, è evidente che la stessa ha uno specifico dovere di cura e attenzione in relazione a interventi che possano esporre a rischio l'integrità del bene
“ ” in quanto necessariamente coinvolto nelle opere necessarie per adempiere la CP_3 prestazione. Ora, gli obblighi di protezione, fondati sull'art. 1175 c.c. in termini generali (e ciò al fine di riequilibrare quello specifico rischio di lesione, maggiore di quello gravante sulla generalità dei consociati, che sorge proprio in ragione del fatto che la prestazione dedotta nel contratto mette a repentaglio beni e interessi già di per sé tutelati dall'ordinamento), opera anche a beneficio dei terzi (i proprietari dell'ultimo piano) che si trovino in significativo rapporto di prossimità con il soggetto creditore (in questo caso il ) laddove siano esposti al CP_3 medesimo tipo di pericolo, accentuato rispetto alla generalità dei consociati, al quale è esposta la parte. Ciò in forza del principio di solidarietà e di eguaglianza di fronte alla legge: che consente di superare la regola della relatività del contratto;
quest'ultimo riguarda l'atto negoziale e l'obbligo di prestazione, non anche l'obbligo di protezione, rispetto al quale il contratto degrada al rango di mero fatto giuridico, e che sorge ex lege e non già per volontà negoziale. Che poi quest'obbligo sia stato violato a mezzo di soggetti di cui si è avvalso l'appaltatore per adempiere, il punto è giuridicamente irrilevante. L'art. 1228 c.c., in base a una lettura ormai diffusa in sede di riflessione civilistica, non serve tanto a sancire la responsabilità da inadempimento del debitore che si avvale di terzi;
a tale scopo l'art. 1218 c.c. è più che sufficiente, e nessuno può seriamente pensare che un debitore, per la semplice circostanza di avere fatto ricorso a degli ausiliari, possa andare esente dalla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione a cui è tenuto. Piuttosto, l'art. 1228 c.c. contrattualizza la responsabilità dei fatti dolosi e colposi degli ausiliari, in una logica simmetrica a quella dell'art. 2049 c.c., dando rilievo agli obblighi di protezione del debitore, i quali potrebbero essere stati violati non direttamente da quest'ultimo, bensì dai suoi ausiliari. In questa logica, incombeva su parte convenuta dimostrare di avere adottato Parte_5 tutte le misure necessarie per osservare l'obbligo di protezione e, se del caso, dimostrare che la violazione dello stesso sia dipesa in realtà da caso fortuito, in conseguenza del quale non avrebbe risposto dei danni.
pagina 12 di 18 Sulla responsabilità di Musa s.n.c. di NA PA e CA RI Le parti attrici affermano la responsabilità degli stessi in quanto “amministratore del condominio” e responsabili, a loro dire, in quanto committenti dei lavori dai quali è originato l'incendio e per non avere verificato l'idoneità professionale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice e neppure la presenza degli opportuni sistemi di sicurezza e dei presidi di protezione antincendio. Si qualifica tale responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, ovvero degli obblighi di sicurezza, per avere violato obblighi di garanzia ovvero ex art. 2051 c.c. Si ritiene che non sussista alcuna responsabilità. Va premesso che una colpa, ai fini di affermare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo, può essere affermata solo sulla base di elementi che, a priori, avrebbero sconsigliato la nomina dell'impresa Premesso che detta nomina, peraltro, non Parte_5 risulta essere stata decisa dalla società convenuta, bensì dai condomini (l'assemblea, come da doc. 3 di parte convenuta, o i consiglieri), alcun elemento in tale senso è allegato dagli attori, salvo affermare in prima memoria elementi di negligenza desunti da quanto verificatosi in corso dei lavori: dunque, chiaramente, a posteriori (con buona pace della funzione di prevenzione della colpa). Gli attori allegano la responsabilità dell'amministrazione del condominio deve essere affermata per come i lavori sono stati eseguiti. Tuttavia va anzitutto chiarito che non risulta che, almeno a livello contrattuale, l'impegno dell'amministratore di condominio sia quello di essere costantemente presente sul cantiere condominiale durante tutta la durata dei lavori, né appare possibile postulare in capo allo stesso un obbligo di protezione così pervasivo che richiederebbe ben altra struttura contrattuale rispetto a un ordinario mandato ad amministrare. Inoltre la tipologia di evento scatenante l'incendio (l'uso di un cannello a fiamma nel contesto di un lavoro del tutto ordinario qual è la posa di una guaina bituminosa) impedisce di vedere una colpa aquiliana o un inadempimento contrattuale nel fatto di un amministratore che non sia sul posto o che non dia istruzioni o raccomandazioni al riguardo;
insomma: parlare di un obbligo inadempiuto o di una colpa è del tutto finzionistico. Quanto all'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c., va premesso che non può definirsi cosa pericolosa il tetto dal quale sarebbe scaturito l'incendio: né per sua natura né, tanto meno, in ragione del suo potenziale quanto intrinseco dinamismo (secondo i luoghi comuni giurisprudenziali). La causa del danno è stato un incendio scaturito da una modalità esecutiva (l'uso del cannello a gas) che, di per sé considerata, non può dirsi ex se illecita. Illecita e sanzionabile è stata, all'evidenza, la condotta di e/o di altro Testimone_2 dipendente che, per qualche motivo, non ha saputo padroneggiare l'impiego del CP_1 cannello, ovvero non ha posto attenzione al fatto che dall'uso dello stesso ne fosse derivato un principio di incendio poi estesosi. In sintesi, non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c., il danno arrecato dall'appaltatore a terzi, e derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto (Cass. n. 4288/2024). Al di là del fatto che, allora, detta responsabilità dovrebbe ricadere, più correttamente, su tutti i condomini, proprietari della cosa e in quanto idonei, giuridicamente e fattualmente, a esercitare un dominio sulla stessa. pagina 13 di 18 Breve: nessuna responsabilità. Di riflesso: neppure in capo a Zurich insurance plc, chiamata in causa da Musa.
Sulla responsabilità del CP_3 Controparte_3
La responsabilità del condominio viene affermata sulla base degli artt. 2043 e 2051 c.c. posto che il lastrico solare resta nella disponibilità del condominio di cui è custode, nonché ex art. 2053 c.c. in quanto il tetto, incendiato e crollato, resta di proprietà condominiale. Ora, essendo pacifico lo svolgimento dei lavori sul tetto del condominio, affidati dapprima a e da quest'ultima a non può essere revocato in dubbio che il bene Parte_5 CP_1 condominiale venne posto sotto la custodia della prima;
si è così interrotta la possibilità di controllo in capo al condominio ovvero (visto che gli si imputa la responsabilità) non è provato (e il relativo onere era a carico dell'attore) che perdurasse un libero accesso e godimento. Inoltre, la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata al , ente di sola gestione di beni CP_3 comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini, bensì ai singoli condomini (Cass. n. 26251/2024), i quali possono essere rappresentati dall'amministratore (Cass. n. 24058/2022). Identiche considerazioni valgono ai sensi dell'art. 2053 c.c. Non ricorre quindi responsabilità alcuna.
Sui danni patrimoniali È stata disposta a.t.p. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a oggetto il seguente Persona_7 quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli Atti ed i documenti di causa, sentite le Parti ed i loro consulenti tecnici, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento, quale sia lo stato dei luoghi interessato dall'incendio di cui è causa e, ove sia possibile stabilirlo, quali siano le cause del medesimo. Quantifichi altresì l'entità dei danni riportati ai beni mobili ed immobili degli attori, nonché alle parti comuni del Condominio di e Corso Controparte_3
Sempione 104; nonché agli immobili di e , Persona_10 Controparte_17 Persona_11 ivi compresi i costi di ricostruzione”. Il danno complessivo è stato quantificato in € 166.267,97 al 7.9.2018. Le osservazioni svolte dal c.t.p. sono state prese in considerazione e hanno formato oggetto di adeguata replica. Essendo il danno già stato liquidato correttamente alla suddetta data, sullo stesso si applicano gli interessi al tasso legale fino alla data odierna e si quantifica quindi la somma finale dovuta in € 184.346,54. Parte attrice allega ulteriori danni, che appaiono risarcibili, essendo inerenti alle spese relative all'alloggio sostitutivo sito in via Faravelli n. 6, condotto in locazione dagli odierni attori dal 25 maggio 2017 (doc. 43), per un importo complessivo di € 27.825,57; le spese per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e materiali per l'alloggio temporaneo, asseritamente non riutilizzabili nell'appartamento di (doc. 45), per un importo complessivo di e 6.677,57; le CP_3 tasse, utenze e spese condominiali relative all'appartamento di pagate nel CP_3 periodo di indisponibilità dell'immobile (doc. 47), per € 2.907,09; i costi relativi all'ATP (€ 9.147,39); i costi del mutuo ipotecario acceso per la ricostruzione/ristrutturazione dell'appartamento di (€ 5.100,00); le spese di prima necessità sostenute a CP_3 pagina 14 di 18 causa dell'incendio per l'acquisto di abbigliamento, generi alimentari e altri beni e servizi, per un importo complessivo di € 9.229,09; costi per l'acquisto di farmaci e per visite psicologiche e psichiatriche in conseguenza dell'incendio (doc. 55), pari a € 5.008,20. Il totale è pari a € 65.894,91. Si tratta di costi risarcibili, che possono essere posti a carico delle imprese responsabili, in misura complessivamente pari, già in valori attuali, a € 70.000,00. Parte attrice in prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. ha ammesso l'intervenuta pagamento in forza di polizze incendio di € 70.344,69, che deve essere detratto dal risarcimento come supra indicato. Il totale risarcibile, spettante ai coniugi , è pari al residuo di € 184.001,85. Su Parte_9 tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c., ma dalla data della sentenza. Il carattere deterrente/sanzionatorio della previsione ha infatti ragione di porsi nel caso in cui il debitore sia in grado di sapere esattamente, fin da prima della causa, an e quantum della somma dovuta. Nel caso di specie è stato necessario un processo, in ragione della complessità della vicenda. Consegue che, a fortiori, i suddetti interessi possono operare in relazione a un minus rispetto alla data della domanda, ossia dalla pubblicazione della sentenza di condanna.
Sui danni non patrimoniali L'elaborato peritale reso all'esito della c.t.u. da parte dell'ausiliario del giudice, dott.ssa evidenzia che tutti e tre gli attori hanno patito sofferenze psichiche in Persona_12 conseguenza dell'incendio. Trattandosi di malattia di natura esclusivamente psichica, si è condivisibilmente ritenuto che i riverberi dinamico-relazionali e le ricadute patite in termini di sofferenza siano state parte integrante della lesione stessa e, come tali, non suscettibili di autonoma considerazione. Ciò premesso, per : “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, Parte_1 complicato da sintomatologia ossessiva, persistente” (Relazione, p. 12) e nello specifico ha valutato: a. una invalidità temporanea “protratta per un intervallo cronologico pari a sei mesi da riferire, in termini, per necessità approssimativi, alla forma parziale mediamente al 25%”; b. un danno biologico permanente “stimabile nella misura dell'11%”, da cui il consulente ha sottratto una condizione psichica pre -esistente stimata nell'ordine del 6%, per arrivare dunque alla valutazione finale che “la quota di maggior danno attribuibile all'evento per cui è causa è quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento), in fascia da intendersi sottesa tra percentuali del 6% e dell'11%” c. sia per l'inabilità temporanea che per il danno biologico permanente. Il danno, al momento del fatto, appare come di seguito calcolato,
pagina 15 di 18 All'attualità lo stesso viene quantificato in € 15.700,00.
Per quanto concerne , si afferma in c.t.u. l'assenza di elementi sufficienti per Parte_2 affermare il verificarsi di una condizione di malattia psichica da porre in relazione causale con i fatti per i quali è causa e idonei a configurare danno biologico risarcibile (pag. 14).
Per quanto riguarda invece , è emerso un'invalidità temporanea “protratta, Parte_6 per poi cronicizzarsi, per un intervallo cronologico pari a sei mesi, tre dei quali da riferire al 33% e tre alla forma parziale mediamente al 25%”; b. un danno biologico permanente “nella misura dell'11%; il danno, al momento del fatto, risulta così quantificabile.
Attualizzati, i danni sono pari a € 44.600,00.
Sulle parti tenute al pagamento L'insieme dei suddetti danni è dovuto a favore degli attori da parte di
[...]
in quanto sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, non è Controparte_18 possibile sancire alcuna condanna, stante la necessità al riguardo di un'insinuazione al passivo della procedura, nel cui ambito, solo, possono essere svolte domande potenzialmente idonee a ledere la par condicio creditorum. Nessuna statuizione può, del pari, emettersi nei confronti di Controparte_5 posto che quest'ultima è stata chiamata in causa da CP_1
Nei confronti di non vi è poi alcun diritto degli attori, che non hanno azione diretta CP_5 nei confronti dell'assicurazione della r.c. di CP_1
Circa il fatto che siano intervenuti pagamenti da e da Zurich in favore degli attori, CP_19 dei quali non vi è però documentazione, gli attori hanno replicato che in forza di polizza incendio è pervenuta loro una somma pari a € 70.344,69 che hanno detratto dal danno preteso. Si tratta quindi di somma che dovrà essere detratta dal danno patrimoniale. Una maggiore somma dovrà essere provata da in quanto la stessa invoca un fatto CP_5 estintivo del suo obbligo: come tale formante oggetto di un suo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
pagina 16 di 18 In sintesi: hanno diritto nei confronti di a un risarcimento Parte_5
e di € 184.001,85 in misura pari al 50% per ciascuno Parte_1 Parte_2
a € 15.700,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
a € 44.600,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_6
Agli interessi sulle somme suddette ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla data della pubblicazione della sentenza Al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 21.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, oltre a € 9.000,00 in relazione al procedimento di a.t.p. (cfr. doc. 50), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
ha diritto di essere manlevata in relazione ai suddetti debiti da Parte_5 [...]
oltre a € 15.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, € 2900,00 in Controparte_8 relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo la parte soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
Musa s.n.c. deve rimborsare le spese legali di Zurich, che si liquidano in € 10.000,00, avuto riguardo al valore della lite, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. In pari misura dette spese formano oggetto di condanna a carico degli odierni attori, unitamente alle spese di Musa, che si liquidano in pari misura, in favore di Musa s.n.c.
Il condominio di deve liquidare le spese legali di Zurich insurance plc, che si Controparte_3 liquidano in € 10.000,00, avuto riguardo al valore della lite, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. In pari misura dette spese formano oggetto di condanna a carico degli odierni attori, unitamente alle spese del condominio, che si liquidano in pari misura, in favore del condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
1. al pagamento in favore di Parte_5
a) e di € 184.001,85 in misura pari al 50% per ciascuno Parte_1 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale b) a € 15.700,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
c) a € 44.600,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_6
d) Agli interessi sulle somme suddette tutte ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla data della pubblicazione della sentenza e) Al pagamento delle spese pari a € 21.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, oltre a € 9.000,00 in relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. sul complesso dei compensi, quale somma complessivamente dovuta agli attori unitariamente considerati pagina 17 di 18 2. Controparte_8
a) a manlevare per quanto dalla stessa dovuto a favore di Parte_5 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_6
b) a pagare € 15.000,00 a titolo di compensi per la presente fase, € 2900,00 in relazione al procedimento di a.t.p., oltre spese generali 15% e c.p.a.
3. Musa s.n.c. di NA PA e CA RI al pagamento in favore di Zurich insurance plc di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
4. , e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_6 in favore di Musa s.n.c. di NA PA e CA RI a) al risarcimento di una somma pari a € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., b) nonché al rimborso di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali
5. , e , in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_6 al pagamento in favore di Zurich insurance plc a) al risarcimento di una somma pari a € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., b) nonché al rimborso di € 10.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali Milano, 12 dicembre 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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