Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4127 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca De Nora, Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Maria Giulia Schiavelli, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'accertamento
del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Milano sull’istanza di attestazione circa l’intervenuta formazione del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 6, del DPR n. 380/2001, formulata dai ricorrenti in data 11.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29.10.2025, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito dinanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano in ordine all'istanza presentata in data 11.09.2025.
Tale istanza era finalizzata ad ottenere l'attestazione dell'avvenuta formazione, per silenzio assenso, del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, richiesto con precedente pratica del 15.05.2025 per il mutamento di destinazione d'uso, con opere, di un sottotetto.
In data 11.11.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, in data 23.12.2025, l'Amministrazione comunale ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale ha disposto, ai sensi dell'art. 21- nonies della L. 241/1990, l'annullamento del titolo edilizio formatosi per silentium e, contestualmente, il rigetto espresso della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ordinando altresì il ripristino dello stato dei luoghi.
In vista della camera di consiglio fissata per il 15 gennaio 2026, entrambe le parti hanno depositato memorie. La difesa del Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'adozione del provvedimento esplicito. La difesa dei ricorrenti, pur prendendo atto del provvedimento sopravvenuto e riservandosi di impugnarlo separatamente, ha insistito per la condanna del Comune alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'azione promossa dai ricorrenti è volta a contrastare l'inerzia del Comune di Milano, chiedendo al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere sull'istanza dell’11.09.2025. Il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo, ha come presupposto la perdurante inerzia dell'Amministrazione al momento della decisione.
L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve infatti sussistere dal momento della proposizione del ricorso fino a quello della sua decisione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'adozione di un provvedimento esplicito da parte dell'Amministrazione in corso di causa, anche se di contenuto negativo per il richiedente, determina il venir meno dell'oggetto della controversia e, di conseguenza, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che: “ ...l'adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell'Amministrazione, in riscontro alla specifica istanza, ne interrompe l'inerzia e rende, alternativamente, inammissibile il ricorso avverso il silenzio della P.A. per carenza originaria dell'interesse ad agire se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse - come nella specie - se l'atto interviene nel corso del giudizio all'uopo instaurato. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini a tal fine previsti ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2019; n. 8810; 6 dicembre 2019, n. 8349; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 139; Tar Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4596; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 138).
Nel caso di specie, il Comune di Milano, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025, ha interrotto la propria inerzia e ha fornito una risposta espressa, sebbene negativa, alla pretesa sostanziale dei ricorrenti. Tale atto, annullando in autotutela il titolo formatosi per silenzio assenso e rigettando l'istanza di sanatoria, ha determinato il verificarsi di una “ situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.9.2024, n.7630).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto al regime delle spese di lite, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tale richiesta merita accoglimento.
Risulta dagli atti che il provvedimento esplicito del Comune di Milano è stato adottato in data 23.12.2025, ovvero successivamente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 29.10.2025, e, come ammesso dalla stessa difesa comunale, “ in vista della Camera di Consiglio fissata per il giorno 15.01.2026 ”. Tale sequenza temporale dimostra che l'azione giurisdizionale è stata necessaria per indurre l'Amministrazione a superare la propria inerzia e a rispettare l'obbligo di provvedere sancito dall'art. 2 della L. 241/1990. Sussistono, pertanto, i presupposti per applicare il principio della soccombenza virtuale e porre le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
UI TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI TT | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.