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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 567 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato ain Tunisia il 15.3.1963, C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Gavirate via Piave n.49/A rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Privitera del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Donizzetti 11
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Gavirate via Piave n. 49/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna del Foro di
Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese via Cavour 36, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA di Milano n. 2108/2025 del 20.3.2025
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa nella causa civile n. 300/2023 R.G. il
4.7.2024, depositata il 5.8.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
pagina 1 di 9 Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“L'On.Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia in riforma della sentenza n. 771/2024 emessa dal Tribunale di Varese il 4.7.2024, pubblicata il 5.8.2024, non notificata, nel procedimento RGN
300/2023: nel merito
1)rigettare la domanda di addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi al sig,
Parte_1
2)rigettare la domanda di contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , da parte del Controparte_1 sig. determinata dal Tribunale di Varese nella misura di € 200,00 mensili entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione aprile 2024);
3)rigettare la domanda di assegnazione diretta dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_ CP_
ex art 156 comma 6 c.c. da parte dell' revocando l'ordine ex art 156 c.c. all' Controparte_1 in qualità di Ente erogatore di sussidi, a qualsivoglia titolo, in favore di di Parte_1 versare, detraendola dalle spettanze del marito, direttamente alla moglie la somma mensile di € 200,00
a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat a decorrere da marzo 2023 (prima rivalutazione Istat aprile 2024) in via istruttoria si insiste nell'ammissione dei documenti: 4) attestazione assenza di reddito in Tunisia;
5) prospetto riepilogativo versamento reddito di inclusione;
6) sospensione reddito di inclusione;
7) comunicazione
Comune di Gavirate di antigenicità alloggio, già allegati all'atto di appello;
con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva di entrambi i gradi di giudizio;
per il presente grado di giudizio la sottoscritta formula istanza di distrazione delle spese di lite in suo favore, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi od acconti”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata: in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.771/2024 Parte_1 del Tribunale di Varese, pubblicata il 5.8.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
pagina 2 di 9 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio a favore della resistente, da porsi a carico dell'Erario stante l'ammissione della sig.ra al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato;
l'appellata è ammessa anche per questo grado al Patrocinio a Spese dello Stato;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei documenti versati in atti da parte appellante, precisamente avverso i documenti nn. 5, 6 e 7, rilevandone l'inammissibilità per rappresentare i nn 5 e 6 prove nuove prodotte in spregio al divieto di cui all'art 345 cpc, mentre quanto al n.7 se ne avversa l'inammissibilità per essere documento non solo nuovo rispetto al primo grado, ma inconferente ai fini della decisione da assumersi da codesta Ecc.ma Corte di Appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 27.2.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa il 4.7.2024 nella causa civile n. 300/2023 R.G., depositata il
5.8.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da
[...] contro . Parte_1 Controparte_3
Con il ricorso di separazione il marito chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua proprietà di Gavirate (VA) via Piave n.49/A con tutti gli arredi e i beni ivi contenuti e le spese di lite. Ha allegato che stanno vivendo da tempo separati in casa;
di essere indagato per lesioni in danno alla moglie negando ogni addebito anche per incongruenza temporale tra le denunce e il verbale di Pronto Soccorso;
di avere problemi di salute e di essere stato riconosciuto invalido con diritto alla pensione di invalidità; di percepire allo stato €. 700,00 mensili per reddito di cittadinanza. La moglie chiedeva l'addebito della separazione al marito per condotte violente;
di permanere presso la casa coniugale fino al reperimento di una nuova casa e un assegno di mantenimento a titolo alimentare essendo disoccupata e titolare di nessun reddito o bene;
con vittoria di spese. Ha allegato di aver vissuto con il marito fino al 2019 quando si sono trasferiti in Italia;
il marito si è opposto che lei imparasse la lingua italiana e intrattenesse relazioni sociali;
spesso il marito si fa aiutare e ospitare dalle sue figlie;
in Tunisia il marito è titolare di beni e fondi non irrilevanti avendo svolto in Tunisia attività di compravendita di auto usate italiane;
in Tunisia percepisce canoni di locazione ed è titolare di un conto corrente con rilevante giacenza media. Con i provvedimenti provvisori il Tribunale di Varese ha disposto un assegno di € 200,00 mensili a favore della moglie senza nulla disporre circa la casa coniugale in considerazione dell'assenza di figli. CP_ La moglie ha presentato istanza ex art 156 c.c. per pagamento diretto dall' stante l'inadempimento del marito e l'istanza è stata accolta. Il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di addebito a carico del marito così argomentando: risultano documentalmente provate le lesioni subite dalla moglie di cui al Verbale di P.S doc.3 con la pagina 3 di 9 relativa prognosi, tale documentazione a sostegno della denuncia-querela svolta ha portato all'apertura di un procedimento penale per lesioni, contestazione poi modificata in maltrattamenti con lesioni a seguito della chiusura delle indagini preliminari.
Ha ritenuto insussistente l'intollerabilità della convivenza allegata dal ricorrente che aveva dedotto di essere lui vittima di condotte violente da parte della moglie. Ha argomentato il Tribunale che lo stesso aveva prodotto documentazione a sostegno dell'addebito solo con l'ultimo atto difensivo impedendo così l'instaurazione del contraddittorio sul punto: deduceva comunque che si trattava di verbali di pronto soccorso successivi al deposito del ricorso per separazione. Ha osservato ancora il Tribunale che la moglie in corso di causa aveva provato di aver reperito un'occupazione lavorativa temporanea e non a tempo pieno, mentre il marito in sede di udienza presidenziale aveva confermato di essere proprietario di immobili in Tunisia di cui uno inutilizzato, tanto da far ritenere che non abbia bisogno di metterlo a reddito;
dal passaporto risultano diversi viaggi in Tunisia di cui uno alla Mecca e nulla vale il fatto che sia un regalo delle figlie di primo letto, circostanza che dimostra invece che lui possa contare sulle figlie. CP_ Ha confermato l'assegno di € 200,00 da pagarsi a carico diretto Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ha emesso una pronuncia di inammissibilità. Ha condannato, infine, il ricorrente alle spese di lite da rifondersi a favore dello Stato.
Ha proposto appello chiedendo il rigetto di tutte le domande della moglie come Parte_1 accolte dal Tribunale di Varese, così argomentando le sue doglianze.
Quanto alla domanda di addebito: violazione ex art 2967 c.c in relazione agli artt. 115-116 cpc per motivazione omessa e/o insufficiente, contraddittoria e travisamento fatti decisivi della controversia. Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la pronuncia di addebito su un unico episodio di percosse meramente allegate dalla moglie, non provate e contestate. Lui stesso ha da subito allegato di essere indagato per tale fatto e di aver depositato memoria difensiva: sono state asserite lesioni guaribili in gg 21 per frattura chiusa una o più falangi IV dito mano destra e si è recata al Pronto Soccorso dopo un mese da questi presunti fatti senza indicare una data esatta del relativo occorso e quindi potrebbe essersi provocata le lesioni per attribuirle al marito, il quale viveva in uno stato di paura;
non è sostenibile ritenerlo responsabile per il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prodotto solo con la comparsa conclusionale ed è ingiusto aver dichiarato tardive la produzione con la memoria di replica della proprie denunce penali. La moglie al riguardo di tali fatti non ha dedotto alcuna prova, se non la propria denuncia penale. La moglie all'udienza presidenziale aveva dichiarato che in Tunisia era proprietaria di una profumeria e che il marito le ha pagato il corso di lingua italiana. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento e di pagamento ex art 156 c.c. diretto a carico : violazione ex art 2967 c.c in relazione all'art 156 CP_2 cpc per motivazione omessa e/o insufficiente, contraddittoria e travisamento fatto decisivi della controversia. Argomenta l'appellante che i coniugi hanno sempre vissuto in ristrettezza con il suo assegno di invalidità, poi revocato e successivamente con il reddito di cittadinanza e poi di inclusione. Evidenzia che controparte ha prodotto in comparsa conclusionale un contratto di lavoro come collaboratrice familiare a tempo indeterminato da marzo 2024 con retribuzione di € 780,00 mensili lordi. A marzo 2024 la moglie aveva denunciato il marito per omesso versamento dell'assegno, nonostante CP_ che l'importo le venisse erogato dall' detraendolo dal reddito di cittadinanza e poi di inclusione, pagina 4 di 9 benefici che gli sono stati sospesi per il mancato versamento della somma mensile alla moglie;
ha rappresentato di essere pertanto attualmente senza entrate. Lamenta ancora l'appellante che all'udienza presidenziale erano state travisate le sue dichiarazioni: In Tunisia possiede un immobile ereditato dai genitori e in comproprietà con i fratelli (in tutto sono otto); l'altro è l'ex casa coniugale del precedente matrimonio, trattasi di immobili di scarsissimo valore, anche per la grave crisi economica in corso in Tunisia;
deve ricorrere all'aiuto delle figlie;
il Tribunale non ha considerato che la moglie ha un contratto a tempo indeterminato e non a tempo determinato e la sua famiglia in Tunisia è molto benestante;
lui invece non ha alcun reddito ed è invalido;
vive in un alloggio di sua proprietà in via Piave a Gavirate che il Comune ha dichiarato antigienico in data 15.10.2024. Lamenta, infine, che il provvedimento ex art 156 c.c. è illegittimo perché non è stata sua volontà non pagare, ma il RDC e l'assegno di inclusione prevedevano un limite mensile di prelievo di €. 140,00 il primo e di €. 100,00 il secondo.
Si è costituita in data 22 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
Ha chiesto dichiararsi inammissibili i documenti nn 5,6,7 perché rappresentano quelli nn 5 e 6 già dichiarati inammissibilità per tardività dal Tribunale e il n.7 per essere nuovo e anche inconferente.
Nel merito ha osservato che un solo episodio di violenza può legittimare la pronuncia di addebito e che l'episodio è stato provato attraverso la produzione del verbale di Pronto Soccorso (doc. 3) e della querela che ha dato origine al procedimento penale. Deduce, ancora che l'aver trovato il lavoro a tempo indeterminato per € 780,00 lordi mensili non significa aver acquisito una indipendenza economica;
è un lavoro part-time e per raggiungere il posto di lavoro deve percorre 64 km con i relativi costi.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreti di questa Corte del 6.3.2025 e 19.5.2025, dato atto del deposito di note scritte ad opera entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
Reputa questa Corte che correttamente il Tribunale ha addebitato la separazione al marito, avendo lo stesso violato i doveri matrimoniali ex art 143 c.c. Al riguardo pare opportuno richiamare i principi enunciati dalla Corte di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294 che ha stabilito che: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016); è stato altresì precisato che le violenze pagina 5 di 9 fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022).
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per ritenere che il sig.
[...] si sia reso responsabile di comportamenti maltrattanti nei confronti della moglie. Parte_1
Il doc.3 di parte resistente, prodotto in primo grado, è costituito dal Verbale di Pronto Soccorso
[...] del 23.2.2023 da cui si evince che la sig.ra è stata ivi ricoverata Controparte_5 Parte_2 alle ore 18,29 e dimessa il 24.2.2023 alle ore 11,18 per violenza domestica;
la donna riferiva ai sanitari che al suo rientro a casa, il marito le chiedeva del denaro per restituirlo ad una vicina di casa che glielo aveva prestato e per rinnovare l'abbonamento del bus;
nell'occasione, avendo rifiutato di dargli il denaro, il marito l'aggrediva con minacce, sberle al volto e spintoni facendola cadere a terra. Dalla caduta derivava un trauma contusivo emitorace destro. I Carabinieri di Gavirate intervenivano in loco.
La moglie in Pronto Soccorso riferiva anche di un precedente episodio occorso a marzo 2022 che le aveva provocato una contusione del IV raggio mano sx con accesso in Pronto Soccorso a Varese per il quale non aveva sporto denuncia per paura. La donna rifiutava il collocamento in Comunità, verosimilmente per paura.
Risulta documentalmente agli atti che l'appellante è stato rinviato a giudizio e che nei suoi confronti è in corso il procedimento penale RGNR 2010/2022 azionato dalla Procura della Repubblica di Varese nell'ambito del quale gli viene contestato il reato di maltrattamenti ex art 572 cp verso la moglie per ingiurie, minacce e percosse esitate sia nelle lesioni causate nel marzo 2022 (guaribili in gg 21- frattura dito mano dx) sia in quelle del febbraio 2023 (prognosi di gg 7).
Va, inoltre, considerato che il sig. ha già a carico un precedente per Parte_1 maltrattamenti in famiglia ex art 572 cp commesso dal 24.1.2002 e fino al 1.6.2009 e di atti persecutori pagina 6 di 9 ex art 612 bis cp commessi in epoca prossima al 5.9.2009, circostanza che rafforza la credibilità dei riferiti della sig.ra CP_1
Questa Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Varese che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito, osservando che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte (così Cass. civ. sez. I, 22/11/2024,
n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; Cass. civ. sez. I,
12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di
pagina 7 di 9 parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”).
Nel caso di specie va considerato che trattasi di matrimonio contratto in Tunisia in data 25.12.2010, pertanto di considerevole durata e che il marito, in esito alla intervenuta separazione vive nella ex casa coniugale, come dallo stesso allegato, mentre la moglie se ne è allontanata e ha dovuto cercare una nuova abitazione. Il Tribunale ha correttamente ricostruito la condizione reddituale / patrimoniale del sig.
[...]
il quale è proprietario in Italia della casa coniugale e possiede altri immobili in Tunisia, di Parte_1 cui uno inutilizzato, circostanza quest'ultima da cui si desume che non abbia necessità di porlo a reddito;
i numerosi viaggi in Tunisia (risultanti dai visti del passaporto) fanno ragionevolmente ritenere che lo stesso abbia in essere interessi economici in Tunisia - ove la coppia ha vissuto fino al 2019 - di portata non irrilevante, e comunque tali da compensare almeno in parte la perdita del reddito d'inclusione che percepiva in Italia. Quanto alla sig.ra in Tunisia la stessa era titolare di una profumeria;
giunta in Italia è rimasta CP_1 priva di reddito ed ha seguito un corso di lingua italiana (circostanza da ritenersi incontestata, posto che parte appellante allega di averlo pagato) e in corso di causa è riuscita a trovare un lavoro come collaboratrice familiare. Pertanto, dalle risultanze agli atti appare ragionevole ritenere che nel corso del matrimonio di non breve durata sia stato il marito a sostenere economicamente il menage familiare. Così confermata la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce il diritto dell'appellata all' an dell'assegno separativo, questa Corte ritiene, invece, di riformare la pronuncia impugnata in relazione al quantum di tale assegno. Risulta agli atti che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, il nuovo contratto di lavoro della signora è a tempo indeterminato (e non a tempo determinato), a far data dal 14.3.2024 come collaboratrice familiare, come dalla stessa parte appellata precisato e risultante dalla attestazione del datore di lavoro prodotta dalla stessa parte in primo grado unitamente al deposito della comparsa conclusionale, con stipendio medio mensile di € 780,00. Pertanto, la Corte, in esito, a quanto evidenziato, seppur ritiene sussistere i presupposti per mantenere in essere l'assegno di concorso al mantenimento della moglie a carico del marito, reputa congruo ridurre l'importo di tale assegno ad € 100,00 mensili decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 9 Va altresì confermato l'ordine ex art 156 c.c. di pagamento diretto da parte di in quanto erogatore CP_2 dei sussidi eventualmente corrisposti a parte appellante, stante l'accertamento del suo mancato spontaneo pagamento dell'assegno separativo fin da subito dopo l'emissione dei provvedimenti presidenziali.
Stante il parziale accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
Attesa la reciproca soccombenza le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa nella causa civile n. 300/2023 R.G. il 4.7.2024, depositata il 5.8.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, in parziale riforma della pronuncia impugnata così dispone:
1)riduce ad € 100,00 mensili l'assegno a carico del marito di concorso al Parte_1 mantenimento della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 primo grado;
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato ain Tunisia il 15.3.1963, C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Gavirate via Piave n.49/A rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Privitera del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Donizzetti 11
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Gavirate via Piave n. 49/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna del Foro di
Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese via Cavour 36, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA di Milano n. 2108/2025 del 20.3.2025
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa nella causa civile n. 300/2023 R.G. il
4.7.2024, depositata il 5.8.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
pagina 1 di 9 Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“L'On.Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia in riforma della sentenza n. 771/2024 emessa dal Tribunale di Varese il 4.7.2024, pubblicata il 5.8.2024, non notificata, nel procedimento RGN
300/2023: nel merito
1)rigettare la domanda di addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi al sig,
Parte_1
2)rigettare la domanda di contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , da parte del Controparte_1 sig. determinata dal Tribunale di Varese nella misura di € 200,00 mensili entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione aprile 2024);
3)rigettare la domanda di assegnazione diretta dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_ CP_
ex art 156 comma 6 c.c. da parte dell' revocando l'ordine ex art 156 c.c. all' Controparte_1 in qualità di Ente erogatore di sussidi, a qualsivoglia titolo, in favore di di Parte_1 versare, detraendola dalle spettanze del marito, direttamente alla moglie la somma mensile di € 200,00
a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat a decorrere da marzo 2023 (prima rivalutazione Istat aprile 2024) in via istruttoria si insiste nell'ammissione dei documenti: 4) attestazione assenza di reddito in Tunisia;
5) prospetto riepilogativo versamento reddito di inclusione;
6) sospensione reddito di inclusione;
7) comunicazione
Comune di Gavirate di antigenicità alloggio, già allegati all'atto di appello;
con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva di entrambi i gradi di giudizio;
per il presente grado di giudizio la sottoscritta formula istanza di distrazione delle spese di lite in suo favore, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi od acconti”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata: in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.771/2024 Parte_1 del Tribunale di Varese, pubblicata il 5.8.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
pagina 2 di 9 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio a favore della resistente, da porsi a carico dell'Erario stante l'ammissione della sig.ra al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato;
l'appellata è ammessa anche per questo grado al Patrocinio a Spese dello Stato;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei documenti versati in atti da parte appellante, precisamente avverso i documenti nn. 5, 6 e 7, rilevandone l'inammissibilità per rappresentare i nn 5 e 6 prove nuove prodotte in spregio al divieto di cui all'art 345 cpc, mentre quanto al n.7 se ne avversa l'inammissibilità per essere documento non solo nuovo rispetto al primo grado, ma inconferente ai fini della decisione da assumersi da codesta Ecc.ma Corte di Appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 27.2.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa il 4.7.2024 nella causa civile n. 300/2023 R.G., depositata il
5.8.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da
[...] contro . Parte_1 Controparte_3
Con il ricorso di separazione il marito chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua proprietà di Gavirate (VA) via Piave n.49/A con tutti gli arredi e i beni ivi contenuti e le spese di lite. Ha allegato che stanno vivendo da tempo separati in casa;
di essere indagato per lesioni in danno alla moglie negando ogni addebito anche per incongruenza temporale tra le denunce e il verbale di Pronto Soccorso;
di avere problemi di salute e di essere stato riconosciuto invalido con diritto alla pensione di invalidità; di percepire allo stato €. 700,00 mensili per reddito di cittadinanza. La moglie chiedeva l'addebito della separazione al marito per condotte violente;
di permanere presso la casa coniugale fino al reperimento di una nuova casa e un assegno di mantenimento a titolo alimentare essendo disoccupata e titolare di nessun reddito o bene;
con vittoria di spese. Ha allegato di aver vissuto con il marito fino al 2019 quando si sono trasferiti in Italia;
il marito si è opposto che lei imparasse la lingua italiana e intrattenesse relazioni sociali;
spesso il marito si fa aiutare e ospitare dalle sue figlie;
in Tunisia il marito è titolare di beni e fondi non irrilevanti avendo svolto in Tunisia attività di compravendita di auto usate italiane;
in Tunisia percepisce canoni di locazione ed è titolare di un conto corrente con rilevante giacenza media. Con i provvedimenti provvisori il Tribunale di Varese ha disposto un assegno di € 200,00 mensili a favore della moglie senza nulla disporre circa la casa coniugale in considerazione dell'assenza di figli. CP_ La moglie ha presentato istanza ex art 156 c.c. per pagamento diretto dall' stante l'inadempimento del marito e l'istanza è stata accolta. Il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di addebito a carico del marito così argomentando: risultano documentalmente provate le lesioni subite dalla moglie di cui al Verbale di P.S doc.3 con la pagina 3 di 9 relativa prognosi, tale documentazione a sostegno della denuncia-querela svolta ha portato all'apertura di un procedimento penale per lesioni, contestazione poi modificata in maltrattamenti con lesioni a seguito della chiusura delle indagini preliminari.
Ha ritenuto insussistente l'intollerabilità della convivenza allegata dal ricorrente che aveva dedotto di essere lui vittima di condotte violente da parte della moglie. Ha argomentato il Tribunale che lo stesso aveva prodotto documentazione a sostegno dell'addebito solo con l'ultimo atto difensivo impedendo così l'instaurazione del contraddittorio sul punto: deduceva comunque che si trattava di verbali di pronto soccorso successivi al deposito del ricorso per separazione. Ha osservato ancora il Tribunale che la moglie in corso di causa aveva provato di aver reperito un'occupazione lavorativa temporanea e non a tempo pieno, mentre il marito in sede di udienza presidenziale aveva confermato di essere proprietario di immobili in Tunisia di cui uno inutilizzato, tanto da far ritenere che non abbia bisogno di metterlo a reddito;
dal passaporto risultano diversi viaggi in Tunisia di cui uno alla Mecca e nulla vale il fatto che sia un regalo delle figlie di primo letto, circostanza che dimostra invece che lui possa contare sulle figlie. CP_ Ha confermato l'assegno di € 200,00 da pagarsi a carico diretto Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ha emesso una pronuncia di inammissibilità. Ha condannato, infine, il ricorrente alle spese di lite da rifondersi a favore dello Stato.
Ha proposto appello chiedendo il rigetto di tutte le domande della moglie come Parte_1 accolte dal Tribunale di Varese, così argomentando le sue doglianze.
Quanto alla domanda di addebito: violazione ex art 2967 c.c in relazione agli artt. 115-116 cpc per motivazione omessa e/o insufficiente, contraddittoria e travisamento fatti decisivi della controversia. Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la pronuncia di addebito su un unico episodio di percosse meramente allegate dalla moglie, non provate e contestate. Lui stesso ha da subito allegato di essere indagato per tale fatto e di aver depositato memoria difensiva: sono state asserite lesioni guaribili in gg 21 per frattura chiusa una o più falangi IV dito mano destra e si è recata al Pronto Soccorso dopo un mese da questi presunti fatti senza indicare una data esatta del relativo occorso e quindi potrebbe essersi provocata le lesioni per attribuirle al marito, il quale viveva in uno stato di paura;
non è sostenibile ritenerlo responsabile per il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prodotto solo con la comparsa conclusionale ed è ingiusto aver dichiarato tardive la produzione con la memoria di replica della proprie denunce penali. La moglie al riguardo di tali fatti non ha dedotto alcuna prova, se non la propria denuncia penale. La moglie all'udienza presidenziale aveva dichiarato che in Tunisia era proprietaria di una profumeria e che il marito le ha pagato il corso di lingua italiana. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento e di pagamento ex art 156 c.c. diretto a carico : violazione ex art 2967 c.c in relazione all'art 156 CP_2 cpc per motivazione omessa e/o insufficiente, contraddittoria e travisamento fatto decisivi della controversia. Argomenta l'appellante che i coniugi hanno sempre vissuto in ristrettezza con il suo assegno di invalidità, poi revocato e successivamente con il reddito di cittadinanza e poi di inclusione. Evidenzia che controparte ha prodotto in comparsa conclusionale un contratto di lavoro come collaboratrice familiare a tempo indeterminato da marzo 2024 con retribuzione di € 780,00 mensili lordi. A marzo 2024 la moglie aveva denunciato il marito per omesso versamento dell'assegno, nonostante CP_ che l'importo le venisse erogato dall' detraendolo dal reddito di cittadinanza e poi di inclusione, pagina 4 di 9 benefici che gli sono stati sospesi per il mancato versamento della somma mensile alla moglie;
ha rappresentato di essere pertanto attualmente senza entrate. Lamenta ancora l'appellante che all'udienza presidenziale erano state travisate le sue dichiarazioni: In Tunisia possiede un immobile ereditato dai genitori e in comproprietà con i fratelli (in tutto sono otto); l'altro è l'ex casa coniugale del precedente matrimonio, trattasi di immobili di scarsissimo valore, anche per la grave crisi economica in corso in Tunisia;
deve ricorrere all'aiuto delle figlie;
il Tribunale non ha considerato che la moglie ha un contratto a tempo indeterminato e non a tempo determinato e la sua famiglia in Tunisia è molto benestante;
lui invece non ha alcun reddito ed è invalido;
vive in un alloggio di sua proprietà in via Piave a Gavirate che il Comune ha dichiarato antigienico in data 15.10.2024. Lamenta, infine, che il provvedimento ex art 156 c.c. è illegittimo perché non è stata sua volontà non pagare, ma il RDC e l'assegno di inclusione prevedevano un limite mensile di prelievo di €. 140,00 il primo e di €. 100,00 il secondo.
Si è costituita in data 22 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
Ha chiesto dichiararsi inammissibili i documenti nn 5,6,7 perché rappresentano quelli nn 5 e 6 già dichiarati inammissibilità per tardività dal Tribunale e il n.7 per essere nuovo e anche inconferente.
Nel merito ha osservato che un solo episodio di violenza può legittimare la pronuncia di addebito e che l'episodio è stato provato attraverso la produzione del verbale di Pronto Soccorso (doc. 3) e della querela che ha dato origine al procedimento penale. Deduce, ancora che l'aver trovato il lavoro a tempo indeterminato per € 780,00 lordi mensili non significa aver acquisito una indipendenza economica;
è un lavoro part-time e per raggiungere il posto di lavoro deve percorre 64 km con i relativi costi.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreti di questa Corte del 6.3.2025 e 19.5.2025, dato atto del deposito di note scritte ad opera entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
Reputa questa Corte che correttamente il Tribunale ha addebitato la separazione al marito, avendo lo stesso violato i doveri matrimoniali ex art 143 c.c. Al riguardo pare opportuno richiamare i principi enunciati dalla Corte di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294 che ha stabilito che: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016); è stato altresì precisato che le violenze pagina 5 di 9 fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022).
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per ritenere che il sig.
[...] si sia reso responsabile di comportamenti maltrattanti nei confronti della moglie. Parte_1
Il doc.3 di parte resistente, prodotto in primo grado, è costituito dal Verbale di Pronto Soccorso
[...] del 23.2.2023 da cui si evince che la sig.ra è stata ivi ricoverata Controparte_5 Parte_2 alle ore 18,29 e dimessa il 24.2.2023 alle ore 11,18 per violenza domestica;
la donna riferiva ai sanitari che al suo rientro a casa, il marito le chiedeva del denaro per restituirlo ad una vicina di casa che glielo aveva prestato e per rinnovare l'abbonamento del bus;
nell'occasione, avendo rifiutato di dargli il denaro, il marito l'aggrediva con minacce, sberle al volto e spintoni facendola cadere a terra. Dalla caduta derivava un trauma contusivo emitorace destro. I Carabinieri di Gavirate intervenivano in loco.
La moglie in Pronto Soccorso riferiva anche di un precedente episodio occorso a marzo 2022 che le aveva provocato una contusione del IV raggio mano sx con accesso in Pronto Soccorso a Varese per il quale non aveva sporto denuncia per paura. La donna rifiutava il collocamento in Comunità, verosimilmente per paura.
Risulta documentalmente agli atti che l'appellante è stato rinviato a giudizio e che nei suoi confronti è in corso il procedimento penale RGNR 2010/2022 azionato dalla Procura della Repubblica di Varese nell'ambito del quale gli viene contestato il reato di maltrattamenti ex art 572 cp verso la moglie per ingiurie, minacce e percosse esitate sia nelle lesioni causate nel marzo 2022 (guaribili in gg 21- frattura dito mano dx) sia in quelle del febbraio 2023 (prognosi di gg 7).
Va, inoltre, considerato che il sig. ha già a carico un precedente per Parte_1 maltrattamenti in famiglia ex art 572 cp commesso dal 24.1.2002 e fino al 1.6.2009 e di atti persecutori pagina 6 di 9 ex art 612 bis cp commessi in epoca prossima al 5.9.2009, circostanza che rafforza la credibilità dei riferiti della sig.ra CP_1
Questa Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Varese che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito, osservando che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte (così Cass. civ. sez. I, 22/11/2024,
n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; Cass. civ. sez. I,
12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di
pagina 7 di 9 parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”).
Nel caso di specie va considerato che trattasi di matrimonio contratto in Tunisia in data 25.12.2010, pertanto di considerevole durata e che il marito, in esito alla intervenuta separazione vive nella ex casa coniugale, come dallo stesso allegato, mentre la moglie se ne è allontanata e ha dovuto cercare una nuova abitazione. Il Tribunale ha correttamente ricostruito la condizione reddituale / patrimoniale del sig.
[...]
il quale è proprietario in Italia della casa coniugale e possiede altri immobili in Tunisia, di Parte_1 cui uno inutilizzato, circostanza quest'ultima da cui si desume che non abbia necessità di porlo a reddito;
i numerosi viaggi in Tunisia (risultanti dai visti del passaporto) fanno ragionevolmente ritenere che lo stesso abbia in essere interessi economici in Tunisia - ove la coppia ha vissuto fino al 2019 - di portata non irrilevante, e comunque tali da compensare almeno in parte la perdita del reddito d'inclusione che percepiva in Italia. Quanto alla sig.ra in Tunisia la stessa era titolare di una profumeria;
giunta in Italia è rimasta CP_1 priva di reddito ed ha seguito un corso di lingua italiana (circostanza da ritenersi incontestata, posto che parte appellante allega di averlo pagato) e in corso di causa è riuscita a trovare un lavoro come collaboratrice familiare. Pertanto, dalle risultanze agli atti appare ragionevole ritenere che nel corso del matrimonio di non breve durata sia stato il marito a sostenere economicamente il menage familiare. Così confermata la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce il diritto dell'appellata all' an dell'assegno separativo, questa Corte ritiene, invece, di riformare la pronuncia impugnata in relazione al quantum di tale assegno. Risulta agli atti che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, il nuovo contratto di lavoro della signora è a tempo indeterminato (e non a tempo determinato), a far data dal 14.3.2024 come collaboratrice familiare, come dalla stessa parte appellata precisato e risultante dalla attestazione del datore di lavoro prodotta dalla stessa parte in primo grado unitamente al deposito della comparsa conclusionale, con stipendio medio mensile di € 780,00. Pertanto, la Corte, in esito, a quanto evidenziato, seppur ritiene sussistere i presupposti per mantenere in essere l'assegno di concorso al mantenimento della moglie a carico del marito, reputa congruo ridurre l'importo di tale assegno ad € 100,00 mensili decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 9 Va altresì confermato l'ordine ex art 156 c.c. di pagamento diretto da parte di in quanto erogatore CP_2 dei sussidi eventualmente corrisposti a parte appellante, stante l'accertamento del suo mancato spontaneo pagamento dell'assegno separativo fin da subito dopo l'emissione dei provvedimenti presidenziali.
Stante il parziale accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
Attesa la reciproca soccombenza le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2024 – emessa nella causa civile n. 300/2023 R.G. il 4.7.2024, depositata il 5.8.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, in parziale riforma della pronuncia impugnata così dispone:
1)riduce ad € 100,00 mensili l'assegno a carico del marito di concorso al Parte_1 mantenimento della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 primo grado;
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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