Art. 36.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.
La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.
La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.