Articolo 36 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 35Articolo 37
Versione
18 aprile 1943
Art. 36.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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