Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Castronovo di Sicilia, p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Gregorio;
appellante
CONTRO
con sede in Torrecuso, p.iva ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sauchella;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento dell'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 30.11.2018, da nei confronti di con sentenza dell'8.6.2021 Controparte_1 Parte_1 revocava il decreto n. 1230/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.10.2018, ingiuntivo del pagamento della somma di € 43.902,30, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo per “la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso” in esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti il 23.5.2016; condannava la società opposta alle spese di lite.
La soccombente ha interposto appello con atto notificato il 6.7.2021.
Si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione.
n. 1192/21 R.G.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 15.11.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono da disattendere le eccezioni sollevate dall'appellata, di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Quanto alla prima, infatti, l'appello proposto, rivolgendo chiare e specifiche censure alla sentenza impugnata, consente l'agevole individuazione del quantum appellatum, nel pieno rispetto dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c. (per tutte, Cass.civ. Sez. Un. n.27199/2017) .
L'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c., poi, può essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione”, sicché appare evidente che in questa sede non possa formare oggetto di revisione critica l'implicito diniego pronunciato all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., svoltasi in data 7.1.2022 con modalità cartolare.
L' appellante si duole della sentenza di primo grado per avere il Tribunale, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, ritenuto la documentazione prodotta inidonea a dimostrare la pretesa creditoria e respinto le ulteriori richieste istruttorie (prova testimoniale articolata con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 e ordine di esibizione delle scritture contabili), che, ove accolte, avrebbero fornito decisivi elementi di riscontro sull'esistenza e l'entità del credito ingiunto.
Sostiene che il primo giudice è pervenuto alla sua decisione nel convincimento che il prezzo per le opere e le forniture oggetto del subappalto fosse stato fissato nell'importo invariabile di € 250.000,00, interamente corrisposto dall'opponente, laddove, trattandosi di corrispettivo a misura ed essendo state eseguite prestazioni per € 318.526,97 e versati acconti complessivamente pari ad € 274.624,67, avrebbe dovuto riconoscere il credito residuo di € 43.902,20, portato dalla fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Le censura non merita di essere accolta.
La controversia trae origine dal contratto di subappalto del 23.5.2016 intercorso tra le parti nell'ambito dell'appalto relativo ai Lavori di completamento del tratto di galleria naturale “ ” Pt_2 concluso da con avente a oggetto la fornitura e posa in opera di Controparte_1 CP_2 conglomerato bituminoso.
Il subappalto – contratto a efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale di appalto – pur se derivato dal contratto principale, dà luogo a un rapporto obbligatorio, tra appaltatore e subappaltatore, distinto n. 1192/21 R.G. 3
e autonomo dal contratto tra il primo e il committente, ancorché partecipante della stessa natura di questo (in termini, ex multis, Cass.civ., ord. 7.3.2024, n. 6161).
Il committente, pertanto, senza che rilevi l'autorizzazione di cui all'art. 1656 c.c., non acquista diritti, né assume obblighi direttamente verso il subappaltatore, il quale risponde dell'esecuzione nei confronti del solo subappaltante e, correlativamente, solo a quest'ultimo, e non anche al committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal subcontratto.
La – opposta e attrice in senso sostanziale – ha allegato l'inadempimento Parte_1
dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente (subappaltante) ex art. 1655 c.c..
Vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, a essa spettava (Cass.civ. Sez. Un. N.13533/2001) dare prova del fatto costitutivo del diritto vantato, restando la convenuta-debitrice gravata dell'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa o di una sua parte.
In particolare, posto che, come puntualmente rilevato dal Tribunale, le parti, dopo aver contrattualmente pattuito il corrispettivo in € 250.000,00, hanno stabilito che l'effettivo costo dei lavori sarebbe stato determinato a misura (art. 4 subappalto), era onere dell'opposta – incontroversi i pagamenti per € 274,624,67 – dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito di € 43.902,20 richiesto in sede monitoria, costituente il saldo dell'intero compenso a suo dire asceso ad €
318.526,97.
Tale prova non può ritenersi fornita.
In primo luogo, non costituiscono idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall' appaltatore. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (ex plurimis, Cass.civ. ord.
n.7536 del 21.3.2024). Nessuna argomentazione, d'altra parte, è stata addotta sulla specifica accettazione della fattura n.17/F posta a fondamento del decreto ingiuntivo, essendosi l'appellante limitato ad allegare che le comunicazioni relative all'emissione del documento fiscale erano rimaste prive di riscontro.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'estratto conto, alle schede contabili, all'elenco delle forniture e al consuntivo riportante le voci delle opere eseguite, trattandosi di documenti redatti tutti dal solo subappaltatore (v. allegati comparsa costituzione primo grado).
E neppure rileva, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la contabilità predisposta dal direttore dei lavori, non essendo stato provato che fosse stata portata a conoscenza del committente e n. 1192/21 R.G. 4
da lui accettata senza riserve né che il direttore dei lavori, per conto del committente, avesse redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale idoneo a conferirgli poteri di rappresentanza limitatamente alla materia tecnica (ex multis, Cass. n.14399/2024).
Mette conto osservare che nella documentazione allegata dall'appellante non vi è traccia degli adempimenti menzionati dall'art. 5 del contratto di subappalto, a mente del quale le opere dovevano essere contabilizzate in contraddittorio e a misura per ogni singola commessa e/o ordine e in base a ciò l'appaltatore era obbligato entro cinque giorni dal completamento della commessa e/o dell'ordine ad emettere il relativo s.a.l. includente, in capitoli separati, le eventuali variazioni apportate alle opere e ai lavori, corredato dal certificato di pagamento autorizzativo dell'emissione della fattura a saldo.
Non risultano, in particolare, depositati i s.a.l. comprovanti la sussistenza, la natura e l'entità di eventuali variazioni di opere e lavori giustificativi della lievitazione del costo del subappalto fino ad
€ 318.526,97.
Inconducente è la prova per testimoni richiesta, vertente su circostanze inidonee a dimostrare la pretesa creditoria nei termini fin qui chiariti;
mentre l'ordine di esibizione delle scritture contabili della , pure richiesto dall'appellante, non è adottabile, stante il difetto del requisito di CP_1
indispensabilità posto dagli artt. 210 e 118 c.p.c. e l'insuscettibilità di tale residuale strumento istruttorio a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass.
9126/1990, 10043/2004).
In tale contesto probatorio, la domanda non può che essere rigettata.
In ossequio al principio della soccombenza, di cui ha fatto corretta applicazione il Tribunale, dev'essere condannata al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, Parte_1 che si liquidano, in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie, c.p.a e iva., con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Sauchella, dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto, con atto notificato il 6.7.2021, da avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese Parte_1
n. 597 dell'8.6.2021; condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese di appello che liquida Controparte_1 in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie, c.p.a e iva., disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Sauchella, dichiaratosi antistatario.
n. 1192/21 R.G. 5
dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello.
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1192/21 R.G.