Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10279 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10279/2025REG.PROV.COLL.
N. 07429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7429 del 2022, proposto da IC AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Mariniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LE D'AN, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Capri, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 1623/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. VI TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere EL AM;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2017 con cui il Comune di Capri, ha ordinato al sig. AT IC di procedere al pagamento della somma di euro 258,00 a titolo di sanzione ambientale ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
- dalla nota del Comune di Capri trasmessa in data 10 gennaio 2017 con la quale è stata comunicata ai sig.ri TA VI e D’AN LE l’archiviazione del procedimento amministrativo volto all’applicazione di sanzioni demolitorie per le opere abusivamente realizzate in Capri, alla via Camerelle n. 15;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dai sig.ri TA e D’AN dinanzi al T.a.r. per la Campania sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 –violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – sviamento;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 10– bis della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere - difetto di motivazione – difetto di istruttoria – perplessità – sviamento;
c) violazione e falsa applicazione di legge – violazione dell’art. 6 e 37 del d.P.R. n.. 380 del 2001 – violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 - violazione del PTP vigente nel Comune di Capri - eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità– contraddittorietà tra atti.
3. Con la sentenza n. 1623 del 10 marzo 2022 il T.a.r. per la Campania ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Capri e il controinteressato sig. AT IC alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
4. Il sig. AT IC ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - error in procedendo e violazione di legge, nonché travisamento per avere, il TAR, assimilato il contenuto del provvedimento di non luogo a provvedere di cui al prot. 2711 della Soprintendenza a un atto a contenuto accertativo/decisorio. Vizio di motivazione;
II - error in procedendo; travisamento per erronea qualificazione del condono come “pendente” ovvero “concluso con esito negativo”; vizio di motivazione per contraddittorietà- illogicità della stessa.
III - error in procedendo e vizio di motivazione. Omessa e/o contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17- bis L. 241/90 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione all’art. 2 L. 241/90, agli artt. 31 e 117 c.p.a. e all’art. 97 Cost. Violazione del legittimo affidamento.
IV - e rror in procedendo. Vizio di motivazione. Eccessività della condanna alle spese.
5. Si è costituito in giudizio il sig. TA VI, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 30 luglio 2025 l’appellato ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. All’udienza straordinaria del 1° ottobre la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il ricorso di primo grado i signori TA e D’AN, proprietari dell’immobile confinante con quello dell’odierno appellante, sul quale erano stati effettuati alcuni interventi edilizi, hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Capri aveva sostanzialmente ritenuto regolari le predette opere, realizzate dal sig. AT sul suo terrazzo, applicando soltanto una sanzione pecuniaria per mancanza di previa CILA e archiviando il procedimento che avrebbe dovuto condurre all’emissione dell’ordine di demolizione. Gli originari ricorrenti hanno negato che, in relazione all’intervento in questione, si fosse potuto formare qualsiasi silenzio-assenso della Soprintendenza sulla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (come, invece, ritenuto dal Comune nel provvedimento impugnato), sostenendo che la costruzione realizzata dal loro vicino dovesse essere sanzionata con la demolizione, in quanto abusiva (come era già avvenuto nel 2015) perché l’immobile su cui le opere erano state effettuate non era a sua volta regolare.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r., accogliendo il ricorso, ha anch’esso escluso la possibilità di integrazione del silenzio-assenso, avendo la Soprintendenza “dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica in considerazione di tutte le circostanze già espresse nel preavviso di diniego e…per il fatto che non erano stati resi chiarimenti <<sulla legittimità del terrazzo ed il prolungamento ove è stato realizzato il pergolato e sulle istanze di condono presenti sull'immobile su cui ricadono le opere realizzate ed in particolare l’istanza prot. 12409 del 15/10/1985 per ampliamento di mq 3,20 per un servizio igienico e frazionamento interno della proprietà e l’istanza prot. 545/C in data 28/02/1995 per difformità in ampliamento di una camera di mq 3.35 e modifica dei vani balconi>>". Dinanzi all’avviso espresso dalla Soprintendenza stessa circa il fatto che “stante la illegittimità edilizia del manufatto sul quale era stato realizzato l’intervento da sanare…non (sarebbe stato) consentito modificare o sanare successivi interventi edilizi che partecipa(va)no della medesima natura abusiva dell’immobile principale cui accede(va)no ”, l’atto con cui il Comune di Capri aveva considerato tale parere privo di effetti, decidendo autonomamente sulla richiesta del privato, è stato, dunque, reputato dal giudice di primo grado “illegittimo e frutto di palese eccesso di potere”, avendo l’Amministrazione comunale errato a ritenere sostanzialmente conforme l’intervento ai vincoli paesaggistici e ad applicare soltanto la sanzione pecuniaria.
10. Contro tale pronuncia l’appellante ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, la correttezza e ragionevolezza della condotta del Comune che avrebbe, a suo dire, giustamente ritenuto privo di efficacia (oltre che erroneo) l’atto di “non luogo a provvedere” del 30 agosto 2016 della Soprintendenza, che non avrebbe potuto mai costituire, in ogni caso, un vero e proprio provvedimento e, comunque, si sarebbe basato su presupposti fallaci, essendo i chiarimenti richiesti stati tutti inviati, insieme ad una specifica relazione, da parte del Comune. Inoltre, il 31 agosto 2017, la Soprintendenza avrebbe successivamente anche espresso parere favorevole al mantenimento delle opere de quibus, che sarebbero state, poi, sanate con atto del 20 aprile 2018. L’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, nonché l’adempimento delle integrazioni documentali richieste dall’Amministrazione avrebbero, infine, contribuito a generare, in ogni caso, nel richiedente un legittimo affidamento circa l’ammissibilità dell’intervento edilizio, in alcun modo considerato dal T.a.r. nella sua decisione.
11. Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, quindi, insistito per la configurabilità nella fattispecie in esame del silenzio-assenso della Soprintendenza, che avrebbe permesso al Comune di pronunciarsi autonomamente sui profili paesaggistici e per l’ingiustizia della regolazione delle spese da parte del T.a.r. che, in ragione della riconducibilità, se del caso, dell’illegittimità dell’atto soltanto all’operato dell’ente locale, avrebbe quantomeno dovuto disporne la compensazione nei rapporti tra ricorrenti e controinteressato.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Da un lato, il parere “ di non luogo a provvedere” della Soprintendenza del 30 agosto 2016 risulta chiaro nel suo significato preclusivo al proseguimento della pratica nel senso auspicato dall’appellante, non essendo stata dimostrata, al tempo dell’adozione dell’atto in questione, la legittimità delle preesistenze su cui le ulteriori opere realizzate andavano ad innestarsi; dall’altro, nel peculiare caso in esame, il silenzio-assenso non appare configurabile, come affermato da questo Consiglio di Stato che, anche in recenti decisioni su fattispecie analoghe, ha avuto occasione di precisare che “quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l’art. 146 d.lgs. 42/2004 le assegna, tuttavia, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia, anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2024 n. 8757; Sez. IV, 6446/2023)” e che “nondimeno, possa anche utilizzarsi l’espressione <<silenzio devolutivo>>… ma nel senso che l’amministrazione competente (Regione o ente delegato), ordinariamente vincolata dal parere espresso nei termini dalla Soprintendenza, qualora tale apporto consultivo sia reso decorso il termine di legge, è tenuta a ponderare e valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento di cui si domanda l’autorizzazione…” (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2025 n. 9187; 15 settembre 2025 n. 7324).
14. Il fatto che la pratica di condono si sia, infine, conclusa favorevolmente per il richiedente, nel settembre 2018, successivamente al parere negativo del 2016 della Soprintendenza, grazie anche al positivo avviso espresso dal suddetto ente l’anno seguente, in data 31 agosto 2017, non può, poi, evidentemente garantire la legittimità della determinazione assunta dal Comune con l’ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2017, la cui correttezza deve essere valutata alla luce della disciplina vigente e degli elementi a disposizione all’epoca in cui è stata assunta, salve, appunto, le ulteriori determinazioni adottate in seguito dal Comune stesso.
15. In ragione dell’attinenza della domanda ad una procedura di sanatoria di opere comunque abusive, nessun legittimo affidamento appare, allo stato, configurabile, spettando al privato dimostrare la legittimità delle preesistenze su cui i lavori andavano ad incidere, essendo le opere state in precedenza colpite da ordine di demolizione ed avendo il controinteressato inteso regolarizzarle con le sue istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica e di condono.
16. Anche la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata risulta in grado di superare le doglianze formulate dall’appellante nel suo gravame, essendo stata effettuata dal T.a.r in applicazione della regola della soccombenza. Al riguardo può richiamarsi, inoltre, “il consolidato orientamento (giurisprudenziale) secondo cui la statuizione del T.a.r. sul punto costituisce espressione di un potere discrezionale, sindacabile in sede di appello solo nell'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso in cui la decisione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8218)” (Cons. Stato Sez. VII, 29 gennaio 2025, n.700), casi che evidentemente non ricorrono nella fattispecie in questione.
17. L’appello deve, dunque, essere, come anticipato, integralmente respinto.
18. Le spese del presente grado tra l’appellante e l’appellato sig. VI TA, costituitosi in giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell’appellato avv. Giancarlo Mariniello dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti del sig. TA VI, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell’appellato, avv. Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
EL AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AM | IE Di LO |
IL SEGRETARIO