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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1396/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FLAVIA CAGLIANI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO FACCHINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “Le parti Parte_1 Controparte_1 dato atto dell'accordo raggiunto precisano congiuntamente le loro conclusioni nel modo seguente.
- Il figlio minore , nato il [...] viene affidato ad entrambi i genitori congiuntamente Per_1
e collocato c/o il padre ove avrà anche la residenza anagrafica .
Lo stesso, ormai diciassettenne, potrà stare con la madre quando lo vorrà tenendo conto degli impegni di entrambi .
- La Sig.ra contribuirà al mantenimento di mediante il versamento di €250,00 al CP_1 Per_1 mese da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese , rivalutabile annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT . La somma verrà versata sul deposito a risparmio aperto a nome di c/o la Per_1 Controparte_2
filiale di Lecco n° 099-8123958/69.
[...]
Le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre , Sig. Parte_1
.
[...]
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dal Sig. , Parte_2 collocatario del minore .
A tale proposito la Sig. si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per CP_1
l'ottenimento dello stesso .
- Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale e un rapporto di convivenza e dalla loro unione è nato il figlio il 03/12/2007. Per_1
Tra le parti è insorto un primo procedimento contenzioso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore avanti al Tribunale di Lecco, definito con decreto del 16/03/2021.
ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale chiedendo, in modifica dei provvedimenti vigenti, l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
Si è costituita in giudizio , dando atto che nelle more era stato raggiunto un Controparte_1 accordo fra le parti.
I servizi sociali del Comune di Lecco, ente affidatario del minore, si sono detti favorevoli rispetto all'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, dando atto che i genitori hanno raggiunto un buon livello di comunicazione, organizzandosi efficacemente per permettere al figlio di avere uno spazio di frequentazione equilibrato con entrambi. I servizi sociali del Comune
hanno quindi concluso nel senso che “negli ultimi mesi l'equipe scrivente non ha CP_3 rilevato elementi di rischio o di pregiudizio, tali da motivare una prosecuzione di affidamento all'ente, riconoscendo il percorso positivo dei genitori che ad oggi appaiono capaci di prendere accordi e comunicare in modo funzionale, nel miglior interesse del figlio” (cfr. relazione dei servizi sociali del del 21/02/2025). Controparte_4
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate, e il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e pagina 2 di 3 le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Dalla relazione dei servizi sociali dell'ente affidatario emerge infatti che sono venuti meno i presupposti che avevano giustificato in precedenza l'affidamento del minore al Comune di residenza.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 16/03/2021, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti e ai servizi sociali del Comune . CP_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1396/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FLAVIA CAGLIANI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO FACCHINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “Le parti Parte_1 Controparte_1 dato atto dell'accordo raggiunto precisano congiuntamente le loro conclusioni nel modo seguente.
- Il figlio minore , nato il [...] viene affidato ad entrambi i genitori congiuntamente Per_1
e collocato c/o il padre ove avrà anche la residenza anagrafica .
Lo stesso, ormai diciassettenne, potrà stare con la madre quando lo vorrà tenendo conto degli impegni di entrambi .
- La Sig.ra contribuirà al mantenimento di mediante il versamento di €250,00 al CP_1 Per_1 mese da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese , rivalutabile annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT . La somma verrà versata sul deposito a risparmio aperto a nome di c/o la Per_1 Controparte_2
filiale di Lecco n° 099-8123958/69.
[...]
Le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre , Sig. Parte_1
.
[...]
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dal Sig. , Parte_2 collocatario del minore .
A tale proposito la Sig. si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per CP_1
l'ottenimento dello stesso .
- Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale e un rapporto di convivenza e dalla loro unione è nato il figlio il 03/12/2007. Per_1
Tra le parti è insorto un primo procedimento contenzioso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore avanti al Tribunale di Lecco, definito con decreto del 16/03/2021.
ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale chiedendo, in modifica dei provvedimenti vigenti, l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
Si è costituita in giudizio , dando atto che nelle more era stato raggiunto un Controparte_1 accordo fra le parti.
I servizi sociali del Comune di Lecco, ente affidatario del minore, si sono detti favorevoli rispetto all'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, dando atto che i genitori hanno raggiunto un buon livello di comunicazione, organizzandosi efficacemente per permettere al figlio di avere uno spazio di frequentazione equilibrato con entrambi. I servizi sociali del Comune
hanno quindi concluso nel senso che “negli ultimi mesi l'equipe scrivente non ha CP_3 rilevato elementi di rischio o di pregiudizio, tali da motivare una prosecuzione di affidamento all'ente, riconoscendo il percorso positivo dei genitori che ad oggi appaiono capaci di prendere accordi e comunicare in modo funzionale, nel miglior interesse del figlio” (cfr. relazione dei servizi sociali del del 21/02/2025). Controparte_4
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate, e il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e pagina 2 di 3 le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Dalla relazione dei servizi sociali dell'ente affidatario emerge infatti che sono venuti meno i presupposti che avevano giustificato in precedenza l'affidamento del minore al Comune di residenza.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 16/03/2021, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti e ai servizi sociali del Comune . CP_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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