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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg. 1439/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA DR
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CANTORE CP_1 C.F._2
DR
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, espletata ctu e depositata istanza di trasformazione del rito, all'udienza del 15 dicembre 2025 i difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni, chiedendo che il Tribunale” modifichi le pagina 1 di 3 condizioni del divorzio, come segue:
1. Affidamento e residenza Il figlio
[...] sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 337-bis Per_1
e ss. c.c., con residenza anagrafica presso la madre.
2. Collocamento prevalente e frequentazione Il collocamento prevalente del minore è stabilito per quest'anno presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità fino ad ora stabilite e precisamente i fine settimana alternati e un giorno a settimana, resta fermo che qualora il figlio esprima la volontà di recarsi dal padre altri giorni della settimana, i genitori non ostacoleranno le scelte di Inoltre se Per_1 Per_1 esprima la volontà di volersi trasferire, per il prossimo anno scolastico, presso l'abitazione del padre, la sig.ra si obbliga a rispettare la scelta di e il CP_1 Per_1 minore avrà collocazione prevalente presso il padre e i giorni di permanenza di Per_1 presso la madre saranno gli stessi previsti attualmente per il padre. Per metà del periodo delle vacanze estive, natalizie e pasquali, secondo accordi annuali tra i genitori, da definire entro il mese di maggio di ciascun anno starà con l'uno o Per_1
l'altro genitore. Gli stessi si obbligano, nel rispetto reciproco del loro ruolo genitoriale ed esercizio della responsabilità genitoriale ad essere il primo punto di riferimento dell'altro per questioni relative al figlio.
3. Contributo al mantenimento In considerazione dell'eventuale trasferimento della residenza e del collocamento prevalente del figlio presso il padre, la madre Sig.ra si impegna a versare CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, sul un libretto di risparmio o conto corrente intestato al figlio, che verrà utilizzato esclusivamente per le sue esigenze ordinarie e straordinarie solo se necessario, diversamente sarà una somma accantonata di cui potrà usufruire dal compimento della maggiore età. Per_1
Qualora scelga di restare con collocazione prevalente presso la madre, il sig. Per_1 continuerà a versare la somma di euro 250,00 mensili, con bonifico Parte_1 bancario, in favore della sig.ra come contributo al mantenimento del figlio. CP_1
L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive, educative, ecc.), previamente concordate tra i genitori salvo urgenze, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Velletri.
5. Decisioni di pagina 2 di 3 maggiore interesse Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza). Le comunicazioni avverranno preferibilmente telefonicamente o in forma scritta (email o messaggistica), in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. Le parti dichiarano che la presente istanza rappresenta il frutto di una riflessione condivisa e mediata in spirito di collaborazione e di tutela del superiore interesse del minore impegnandosi entrambe a Per_1 mantenere un comportamento rispettoso e costruttivo”. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite e la suddivisione al 50 % delle spese di ctu.
P. Q. M.
Letto l'art. 9 L. Div., definitivamente pronunciando:
a modifica delle condizioni vigenti, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e sopra trascritte;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg. 1439/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA DR
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CANTORE CP_1 C.F._2
DR
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, espletata ctu e depositata istanza di trasformazione del rito, all'udienza del 15 dicembre 2025 i difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni, chiedendo che il Tribunale” modifichi le pagina 1 di 3 condizioni del divorzio, come segue:
1. Affidamento e residenza Il figlio
[...] sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 337-bis Per_1
e ss. c.c., con residenza anagrafica presso la madre.
2. Collocamento prevalente e frequentazione Il collocamento prevalente del minore è stabilito per quest'anno presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità fino ad ora stabilite e precisamente i fine settimana alternati e un giorno a settimana, resta fermo che qualora il figlio esprima la volontà di recarsi dal padre altri giorni della settimana, i genitori non ostacoleranno le scelte di Inoltre se Per_1 Per_1 esprima la volontà di volersi trasferire, per il prossimo anno scolastico, presso l'abitazione del padre, la sig.ra si obbliga a rispettare la scelta di e il CP_1 Per_1 minore avrà collocazione prevalente presso il padre e i giorni di permanenza di Per_1 presso la madre saranno gli stessi previsti attualmente per il padre. Per metà del periodo delle vacanze estive, natalizie e pasquali, secondo accordi annuali tra i genitori, da definire entro il mese di maggio di ciascun anno starà con l'uno o Per_1
l'altro genitore. Gli stessi si obbligano, nel rispetto reciproco del loro ruolo genitoriale ed esercizio della responsabilità genitoriale ad essere il primo punto di riferimento dell'altro per questioni relative al figlio.
3. Contributo al mantenimento In considerazione dell'eventuale trasferimento della residenza e del collocamento prevalente del figlio presso il padre, la madre Sig.ra si impegna a versare CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, sul un libretto di risparmio o conto corrente intestato al figlio, che verrà utilizzato esclusivamente per le sue esigenze ordinarie e straordinarie solo se necessario, diversamente sarà una somma accantonata di cui potrà usufruire dal compimento della maggiore età. Per_1
Qualora scelga di restare con collocazione prevalente presso la madre, il sig. Per_1 continuerà a versare la somma di euro 250,00 mensili, con bonifico Parte_1 bancario, in favore della sig.ra come contributo al mantenimento del figlio. CP_1
L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive, educative, ecc.), previamente concordate tra i genitori salvo urgenze, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Velletri.
5. Decisioni di pagina 2 di 3 maggiore interesse Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza). Le comunicazioni avverranno preferibilmente telefonicamente o in forma scritta (email o messaggistica), in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. Le parti dichiarano che la presente istanza rappresenta il frutto di una riflessione condivisa e mediata in spirito di collaborazione e di tutela del superiore interesse del minore impegnandosi entrambe a Per_1 mantenere un comportamento rispettoso e costruttivo”. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite e la suddivisione al 50 % delle spese di ctu.
P. Q. M.
Letto l'art. 9 L. Div., definitivamente pronunciando:
a modifica delle condizioni vigenti, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e sopra trascritte;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
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