Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni:
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Parte_1
In via principale:
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra a seguito di percorso farmacologico e psicologico e di Parte_1 adattamento sia estetico sia comportamentale, è uomo;
per l'effetto, disporre l'adeguamento del sesso, ordinando all'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita di Milano di rettificare il certificato di nascita e adeguare/correggere/sostituire il sesso “femminile” con “maschile”;
1
- Per l'effetto ordinare al Comune di Terno D'isola (BG) ove parte ricorrente risiede, di aggiornare i registri anagrafici.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, instare ed indicare testi nel prosieguo del giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
per PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 5 dicembre 2024, domandava l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra a seguito di percorso farmacologico e psicologico e di Parte_1 adattamento sia estetico sia comportamentale, è uomo;
per l'effetto, disporre l'adeguamento del sesso, ordinando all'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita di Milano di rettificare il certificato di nascita e adeguare/correggere/sostituire il sesso “femminile” con “maschile”;
- Autorizzare il cambio nome da “ ad “ , ordinando all'Ufficio Anagrafe Parte_1 Persona_1 del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita nella parte in cui è indicato il nome “ ”, sostituendolo Pt_1 con “ ”. Per_1
- Per l'effetto ordinare al Comune di Terno D'isola (BG) ove parte ricorrente risiede, di aggiornare i registri anagrafici.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, instare ed indicare testi nel prosieguo del giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A fondamento delle domande formulate con il ricorso, esponeva: Parte_1
- che non era coniugata e che non aveva figli;
- che fin dall'infanzia manifestava atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili;
- che aveva sempre avvertito un profondo disagio per il genere assegnatole alla nascita;
- che all'età di 26 anni la stessa intraprendeva il percorso di cambio di sesso, iniziando un percorso psicologico;
- che, con la sentenza 2880/001, emessa dal Tribunale di Bergamo, all'esito del procedimento rubricato al 5040/2000 R.G., otteneva l'autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico Parte_1
2 al fine di conseguire l'adeguamento dei propri caratteri sessuali secondari a quelli propri del sesso maschile;
conseguentemente, la stessa si sottoponeva agli interventi chirurgici autorizzati;
- che, nel mese di luglio 2024, la stessa contattava la dott.ssa al fine di essere sottoposta ad Per_2 un'indagine psichiatrica forense, mediante la somministrazione del Test proiettivo di e il Per_3
Test MMPI-2;
- che la ricorrente lavorava come autista presso la F.lli Zappettini S.r.l., ed era conosciuta da tutti i colleghi e amici come “ ; Per_4
- che la ricorrente intendeva ora affermare definitivamente la propria identità, mutando il proprio nome, attesi l'identificazione consolidata con il sesso opposto e il desiderio di essere considerata dagli altri come un membro di sesso maschile.
Le domande formulate da sono fondate, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Parte_1
Pubblico Ministero.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non risulta obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che ne prescinde, a condizione che la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, ha ritenuto non fondata “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, sull'assunto che “La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti
[…]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
3 Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame
«riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile
4 equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (v., altresì, Cass. 20 luglio 2015, n. 15138).
Peraltro, la Consulta, recentemente chiamata a pronunciarsi sull'art. 31, d.lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, depositata il 23/07/2022). In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, cit.).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti agli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza da (v., verbale udienza 13.03.2025), emerge che la Parte_1 ricorrente può acquisire una nuova identità di genere.
Nella relazione datata il 19.08.2024, la dott.ssa formulava la diagnosi di “diagnosi di disforia di Persona_5 genere -F64.1”, e precisava che “riporta come ad anni 13 il primo risveglio affettivo fosse Parte_1 generato dall'attenzione verso compagne di classe e amiche frequentate nella vita quotidiana. In riferimento all'età prepuberale, il teste riporta i seguenti ricordi: il desiderio di essere un bambino, la preferenza ad
5 indossare abiti maschili, i giochi di imitazione, la preferenza di attività, giochi e passatempi stereotipicamente maschili come il gioco del calcio, la scelta nel disegno di immagini tradizionalmente maschili come camion e cantieri. Dopo un iniziale periodo di autoisolamento da collocarsi in adolescenza dovuto all'idea di “essere unico al mondo” per la non corrispondenza tra sesso anatomico e genere esperito, il signor accetta la Pt_1 propria condizione grazie soprattutto al pieno e immediato sostegno familiare. Oggi il signor vive in Pt_1 un ruolo di genere maschile, in linea con la propria identità di genere ed un orientamento sessuale esclusivo verso il genere femminile coerentemente a come esso si è sempre percepito, voluto e riconosciuto” (v., doc. 6).
Inoltre, era stata sottoposta, su personale richiesta, a un'indagine psichiatrica forense;
in Parte_1 particolare, la stessa aveva eseguito il UGDS test (Utrecht Gender Dysphoria Scale (Cohen, Kettins, Van
Goozen, 1997), un test specifico per misurare il grado di disforia di genere, e il BUT test (Body Uneasiness Test
( et al., 1999), un test psicometrico per la valutazione dei disturbi dell'immagine corporea strutturato Per_6 in due parti: il BUT-A indaga il grado si severità legato alla propria immagine corporea, mentre il BUT-B focalizza l'attenzione verso un preciso distretto corporeo e verso alcune manifestazioni sensoriali da esso derivate, con la precisazione che “dai risultati emerge un indice di severità globale che fa propendere per un quadro di non accettazione del proprio corpo, comunque sempre in assenza di percezioni alterate. Si sottolinea che per assecondare le volontà dell'ex compagna il signor ha rimandato per anni l'intervento di Pt_1 riattribuzione chirurgica di genere accettandone le conseguenze e sofferenze. (...) Nella seconda parte, ove si oggettivizza la propria corporeità, si evidenzia un malessere significativo per i propri caratteri primari”.
Nella relazione datata il 19.08.2024, la dott.ssa concludeva poi che Persona_5 Parte_1 presentava “1. Una diagnosi di disforia di genere -F64.1”, in quanto “risultano infatti soddisfatti i criteri previsti dal DSM-V (American Psychiatric Association, 2014) di seguito riportati.
A. Una marcata incongruenza tra il genere esperito e il genere assegnato, della durata di almeno sei mesi, che si manifesta per il signor attraverso tutti e sei i seguenti criteri (due i criteri minimi necessari): Pt_1
1. Marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
2. Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche primarie e secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito;
3. Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto;
4. Un forte desiderio di appartenere al genere opposto;
5. Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto;
6. Una forte convinzione di avere i sentimenti e le relazioni tipici del genere opposto.
B. La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento.
Nello specifico, ci troviamo in una condizione di Disforia di Genere post-transizione, poichè il soggetto vive a tempo pieno da oltre quarant'anni il genere desiderato (senza riconoscimento legale del cambiamento di genere), si sta preparando a sottoporsi a procedura medica di riassegnazione del genere sessuale e si è già sottoposto a un protocollo di trattamento, vale a dire a regolare trattamento con ormoni in accordo al genere desiderato, a isterectomia e mastoplastica riduttiva.
6 La disforia di genere nel caso del signor è con esordio precoce, evidenziatosi in età infantile e perdurata Pt_1 fino all'età adulta, priva di periodi intermittenti o di identificazione con soggetti omosessuali.
- l'esclusione di ogni ulteriore diagnosi differenziale ipotizzata indagata;
- anamnesi psicopatologica remota e prossima negative, assenza di aspetti psicopatologici riferiti alla condizione di disforia o ad altre condizioni;
- si ravvisa forte discrepanza tra sesso anatomico ed identità di genere. La discrepanza è accompagnata anche dal desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e dal forte desiderio di acquisire le caratteristiche del genere opposto. Il sig. ha adottato il comportamento, l'atteggiamento, Pt_1
l'abbigliamento, i manierismi del genere maschile e si non si è mai comportato in società come un membro del genere biologicamente assegnatogli al momento della nascita. Sulla base di quanto suddetto ed in relazione alla diagnosi a cui si è giunti, la Scrivente ritiene che la riattribuzione chirurgica del sesso rappresenterebbe per il soggetto del signor a compimento di un acclarato vissuto in essere da quando egli stesso ha Pt_1 memoria, una fonte di benessere psicofisico e di un adattamento funzionale” (v., doc. 6).
Si deve pertanto ritenere che risulti attualmente già caratterizzata da un'identità e da un ruolo Parte_1 di genere stabilmente maschili.
In sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha poi avuto modo di apprezzare come Pt_1 presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti tradizionalmente
[...] maschili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice relatore, ha confermato tutto quanto dedotto nel Parte_1 ricorso, esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Alla luce di quanto emerso dalla trattazione della causa, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere Parte_1 maschile, essendo evidente in una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile, tale per Parte_1 cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, data la richiesta della parte, preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli ulteriori interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui vorrà Parte_1 sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del prenome “ ” Per_1 in luogo di “ ” e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO (MI), dove Pt_1
è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 1500, parte I, Serie
A, anno 1967, reg. MILANO).
7 Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte ricorrente saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a “maschile” avanzata da nata a [...] in data [...] (registro atti di nascita del comune di MILANO, Parte_1 atto n. 1500, parte I, Serie A, anno 1967);
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al prenome (da “NADIA” a “ ”), Per_1 con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
- a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico-chirurgici che riterrà CP_1 opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, per quanto di competenza.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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