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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10147 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andea FORELLI e Carlo C.F._1
NI (come da procura in atti) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo;
-parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 lungotevere Flaminio, n. 18 Roma (RM), rappresentata da difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio FRANZONI (giusta procura in atti), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 Parte_1
e 617 c.p.c. dopo aver ricevuto, in data 23.7.2024, la notifica dell'atto di precetto del 18.7.2024 per l'importo complessivo di €31.346,24 da parte della CP_1 chiedendo: in via cautelare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto impugnato;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e della titolarità del diritto di credito in capo alla e Controparte_1
1 dichiararsi l'insussistenza del diritto della a procedere in via esecutiva nei Controparte_1 suoi confronti;
nel merito, dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificatogli in data 23/07/2024; in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo alla;
l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito alla base dell'esecuzione immobiliare in assenza di notifica di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'opposizione Controparte_1 avversaria con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte opposta ha esposto (ribadendo quanto indicato nell'atto di precetto opposto) che: il ED AN (istituto bancario con il quale l'opponente aveva stipulato contratto di mutuo) aveva assunto la denominazione sociale di UniCredit Banca S.p.A.; tale banca aveva, poi, ceduto alla società una pluralità di crediti (tra cui CP_3 Pt_2 quello per cui si procede) individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 67 del 22.3.2005; in data 5 settembre 2007,
l'opponente aveva ricevuto una diffida di pagamento nell'interesse di e Parte_3 in relazione al mutuo ipotecario in questione;
in data 16 febbraio 2010, era stato notificato all'odierno opponente (ed alle sigg.re -alla quale medio tempore il sig. CP_4 aveva donato una porzione dell'immobile ipotecato-, e - Parte_1 CP_5 garante alla quale il sig. aveva venduto altra porzione dell'immobile ipotecato) Parte_1 atto di precetto redatto nell'interesse della seguito da notifica Parte_3
(11.5.2020) e trascrizione (8.6.2010) del pignoramento immobiliare e, poi, dalla vendita del bene pignorato;
in data 10.6.2016, UniCredit S.p.A. aveva riacquistato pro soluto da
(con avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte Parte_3 seconda, n. 71 del 16.06.2016) tutti quei crediti che già avevano formato oggetto di cessione a in forza del contratto dell'11 marzo 2005 (tra cui, alla pagina 1014 dell'elenco crediti ivi indicato, quello avente numero identificativo ndg 43280327 che corrisponde al prestito ipotecario di cui si discute); nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019, UniCredit S.p.A. aveva, poi, ceduto pro soluto alla società tutti i crediti della stessa UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di CP_1 finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano classificati “a sofferenza”; di tale cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n.
121 del 15.10.2019; la era, quindi, intervenuta nella suddetta procedura CP_1
2 esecutiva immobiliare, in data 30.01.2020; la prescrizione era stata interrotta già nell'anno
2010 ed era rimasta sospesa ex art. 2945 c.c.
Quanto ai criteri di calcolo, parte opposta ha rappresentato che: dalla somma oggetto di originario precetto (5.2.2010), pari a €69.295,02, doveva essere decurtato l'importo ricevuto dalla cedente in sede di ripartizione successiva alla vendita dell'immobile ipotecato, pari a
€41.563,10; alla differenza di sorte pari a €27.758.92 andavano aggiunti interessi (per circa
8 anni) sino a raggiungere l'importo del precetto opposto, pari a €30.848,46.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare, si osserva come la doglianza di parte opponente afferente il difetto di legittimazione attiva in capo alla ebba ritenersi infondata. Controparte_1
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie l'istituto bancario cedente aveva pubblicato in G.U. l'avviso di cessione indicando i rapporti ceduti per categorie omogenee (“La società Parte_3
… comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione … relativa
[...]
a crediti ceduti da UniCredit Banca S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti,
"individuabili in blocco" … concluso in data 11 marzo 2005 … ha acquistato pro-soluto da
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_6 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit Banca S.p.A. derivanti da tutti i
3 contratti di mutuo fondiario, risultanti al 28 febbraio 2005 dai libri contabili di UniCredit
Banca S.p.A., classificati, in base ai criteri di classificazione applicati da UniCredit Banca
S.p.A. in osservanza della normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui in bonis che il 28 febbraio 2005 … presentavano altresì le seguenti caratteristiche: mutui originariamente stipulati: … (ii) da ED AN S.p.A. nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 (incluso) ed il 30 giugno 2002 (incluso); 2) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del D.lgs. 1993 n. 385; 3) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore dell'immobile sul quale è stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla data di stipulazione ovvero alla data del più recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, è pari o inferiore all'80%; 4) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'ipoteca iscritta sull'immobile concesso in garanzia e l'ammontare del capitale originariamente erogato ai sensi del relativo mutuo, calcolato alla data di stipulazione, è pari o superiore al 150%; 5) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
6) mutui interamente erogati, in unica soluzione, ed interamente svincolati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa
e successivamente ridenominati in euro); 8) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili;
9) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
10) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata sia compresa tra il 30 giugno 2005 (escluso) ed il 31 dicembre 2025 (incluso); 11) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia pari o inferiore
(A) a €400.000 se stipulati presso filiali di … ED AN S.p.A. …; 12) mutui che siano retti dal diritto italiano;
13) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali …; 14) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento …;
15) mutui il cui pagamento rateale ha una scadenza mensile o trimestrale;
16) mutui le cui rate, aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2005, scadono sempre in coincidenza con
l'ultimo giorno di calendario di più mesi solari;
17) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale …)”.
Il mutuo originariamente stipulato fra parte opponente e ED AN PA rientrava pacificamente tra quelli individuati a blocco e per cui è stata comunicazione dell'avvenuta cessione (da UN a nelle forme di legge. Sul punto, parte opponente nulla Parte_3 ha specificamente contestato.
4 Del resto, l'opponente era certamente a conoscenza di quella cessione posto che: in data
5.9.2007, aveva ricevuto diffida di pagamento nell'interesse di e in Parte_3 relazione al mutuo ipotecario in questione;
in data 16.2.2010 aveva ricevuto (insieme alle sigg.re e atto di precetto nell'interesse della CP_4 CP_5 Parte_3 aveva, poi, ricevuto, sempre nell'interesse di la notifica in
[...] Parte_3 data 11.05.2010 dell'atto di pignoramento immobiliare (trascritto in data 08.06.2010).
I medesimi contratti di mutuo erano, poi, stati riacquistati in seguito dalla cedente originaria (UN PA) e da questa ceduti pro soluto nuovamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, (contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019) all'odierna opposta società CP_1
In particolare, erano stati ceduti da UniCredit spa tutti i crediti della stessa derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano classificati “a sofferenza”. Anche di tale cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 121 del 15.10.2019 (cfr. doc. n. 15 produzione di parte opposta).
Anche in questo caso parte opponente si è limitata a generiche contestazioni afferenti il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla cessionaria, CP_1
[...
la quale era, poi, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, in data 30.01.2020.
Gli elementi sopra indicati, nonché il fatto che la procedente sia in possesso del titolo e della documentazione contrattuale (in base al disposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso), possono certamente indurre ad affermare la legittimazione attiva in capo alla
CP_1
Quanto ai criteri di calcolo utilizzati per determinare la somma di cui all'atto di precetto, si osserva che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”. (Cass. Civ. Sez. 3, 18/03/2022, Ord. n. 8906)
Nel caso di specie, a fronte della generica contestazione sollevata da parte opponente,
l'opposta ha chiarito che dalla somma oggetto di originario precetto pari a €69.295,02, era stato decurtato l'importo (pari a €41.563,10) ricevuto dalla cedente in sede di ripartizione della somma derivante dalla vendita dell'immobile ipotecato. Alla differenza, pari a
€27.758.92 dovevano, poi, essere aggiunti gli interessi per circa 8 anni.
5 Dunque, l'importo del precetto opposto, pari a €30.848,46 (oltre spese) deve ritenersi assolutamente congruo e, anzi, inferiore rispetto ai conteggi svolti da parte opposta negli atti successivi.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve, pertanto, essere respinto anche tale motivo di doglianza avanzato da parte opponente.
Quanto, infine, alla presunta assenza di atti interruttivi della prescrizione del credito vantato dall'opposta deve rilevarsi come l'instaurazione della procedura esecutiva abbia interrotto, ai sensi dell'art. 2945 c.c., il decorso della prescrizione con la conseguenza che non è possibile ravvisare, nel caso in esame, alcuna estinzione (neppure parziale) del diritto vantato.
Dunque, non potendo trovare accoglimento le domande di parte opponente, l'opposizione deve essere respinta con condanna dell'attore alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
liquidate in complessivi €2.906,00, oltre rimborso delle spese forfetarie IVA e CPA
[...] come per legge.
Brescia (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10147 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andea FORELLI e Carlo C.F._1
NI (come da procura in atti) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo;
-parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 lungotevere Flaminio, n. 18 Roma (RM), rappresentata da difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio FRANZONI (giusta procura in atti), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 Parte_1
e 617 c.p.c. dopo aver ricevuto, in data 23.7.2024, la notifica dell'atto di precetto del 18.7.2024 per l'importo complessivo di €31.346,24 da parte della CP_1 chiedendo: in via cautelare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto impugnato;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e della titolarità del diritto di credito in capo alla e Controparte_1
1 dichiararsi l'insussistenza del diritto della a procedere in via esecutiva nei Controparte_1 suoi confronti;
nel merito, dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificatogli in data 23/07/2024; in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo alla;
l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito alla base dell'esecuzione immobiliare in assenza di notifica di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'opposizione Controparte_1 avversaria con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte opposta ha esposto (ribadendo quanto indicato nell'atto di precetto opposto) che: il ED AN (istituto bancario con il quale l'opponente aveva stipulato contratto di mutuo) aveva assunto la denominazione sociale di UniCredit Banca S.p.A.; tale banca aveva, poi, ceduto alla società una pluralità di crediti (tra cui CP_3 Pt_2 quello per cui si procede) individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 67 del 22.3.2005; in data 5 settembre 2007,
l'opponente aveva ricevuto una diffida di pagamento nell'interesse di e Parte_3 in relazione al mutuo ipotecario in questione;
in data 16 febbraio 2010, era stato notificato all'odierno opponente (ed alle sigg.re -alla quale medio tempore il sig. CP_4 aveva donato una porzione dell'immobile ipotecato-, e - Parte_1 CP_5 garante alla quale il sig. aveva venduto altra porzione dell'immobile ipotecato) Parte_1 atto di precetto redatto nell'interesse della seguito da notifica Parte_3
(11.5.2020) e trascrizione (8.6.2010) del pignoramento immobiliare e, poi, dalla vendita del bene pignorato;
in data 10.6.2016, UniCredit S.p.A. aveva riacquistato pro soluto da
(con avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte Parte_3 seconda, n. 71 del 16.06.2016) tutti quei crediti che già avevano formato oggetto di cessione a in forza del contratto dell'11 marzo 2005 (tra cui, alla pagina 1014 dell'elenco crediti ivi indicato, quello avente numero identificativo ndg 43280327 che corrisponde al prestito ipotecario di cui si discute); nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019, UniCredit S.p.A. aveva, poi, ceduto pro soluto alla società tutti i crediti della stessa UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di CP_1 finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano classificati “a sofferenza”; di tale cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n.
121 del 15.10.2019; la era, quindi, intervenuta nella suddetta procedura CP_1
2 esecutiva immobiliare, in data 30.01.2020; la prescrizione era stata interrotta già nell'anno
2010 ed era rimasta sospesa ex art. 2945 c.c.
Quanto ai criteri di calcolo, parte opposta ha rappresentato che: dalla somma oggetto di originario precetto (5.2.2010), pari a €69.295,02, doveva essere decurtato l'importo ricevuto dalla cedente in sede di ripartizione successiva alla vendita dell'immobile ipotecato, pari a
€41.563,10; alla differenza di sorte pari a €27.758.92 andavano aggiunti interessi (per circa
8 anni) sino a raggiungere l'importo del precetto opposto, pari a €30.848,46.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare, si osserva come la doglianza di parte opponente afferente il difetto di legittimazione attiva in capo alla ebba ritenersi infondata. Controparte_1
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie l'istituto bancario cedente aveva pubblicato in G.U. l'avviso di cessione indicando i rapporti ceduti per categorie omogenee (“La società Parte_3
… comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione … relativa
[...]
a crediti ceduti da UniCredit Banca S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti,
"individuabili in blocco" … concluso in data 11 marzo 2005 … ha acquistato pro-soluto da
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_6 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit Banca S.p.A. derivanti da tutti i
3 contratti di mutuo fondiario, risultanti al 28 febbraio 2005 dai libri contabili di UniCredit
Banca S.p.A., classificati, in base ai criteri di classificazione applicati da UniCredit Banca
S.p.A. in osservanza della normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui in bonis che il 28 febbraio 2005 … presentavano altresì le seguenti caratteristiche: mutui originariamente stipulati: … (ii) da ED AN S.p.A. nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 (incluso) ed il 30 giugno 2002 (incluso); 2) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del D.lgs. 1993 n. 385; 3) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore dell'immobile sul quale è stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla data di stipulazione ovvero alla data del più recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, è pari o inferiore all'80%; 4) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'ipoteca iscritta sull'immobile concesso in garanzia e l'ammontare del capitale originariamente erogato ai sensi del relativo mutuo, calcolato alla data di stipulazione, è pari o superiore al 150%; 5) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
6) mutui interamente erogati, in unica soluzione, ed interamente svincolati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa
e successivamente ridenominati in euro); 8) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili;
9) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
10) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata sia compresa tra il 30 giugno 2005 (escluso) ed il 31 dicembre 2025 (incluso); 11) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia pari o inferiore
(A) a €400.000 se stipulati presso filiali di … ED AN S.p.A. …; 12) mutui che siano retti dal diritto italiano;
13) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali …; 14) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento …;
15) mutui il cui pagamento rateale ha una scadenza mensile o trimestrale;
16) mutui le cui rate, aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2005, scadono sempre in coincidenza con
l'ultimo giorno di calendario di più mesi solari;
17) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale …)”.
Il mutuo originariamente stipulato fra parte opponente e ED AN PA rientrava pacificamente tra quelli individuati a blocco e per cui è stata comunicazione dell'avvenuta cessione (da UN a nelle forme di legge. Sul punto, parte opponente nulla Parte_3 ha specificamente contestato.
4 Del resto, l'opponente era certamente a conoscenza di quella cessione posto che: in data
5.9.2007, aveva ricevuto diffida di pagamento nell'interesse di e in Parte_3 relazione al mutuo ipotecario in questione;
in data 16.2.2010 aveva ricevuto (insieme alle sigg.re e atto di precetto nell'interesse della CP_4 CP_5 Parte_3 aveva, poi, ricevuto, sempre nell'interesse di la notifica in
[...] Parte_3 data 11.05.2010 dell'atto di pignoramento immobiliare (trascritto in data 08.06.2010).
I medesimi contratti di mutuo erano, poi, stati riacquistati in seguito dalla cedente originaria (UN PA) e da questa ceduti pro soluto nuovamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, (contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019) all'odierna opposta società CP_1
In particolare, erano stati ceduti da UniCredit spa tutti i crediti della stessa derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano classificati “a sofferenza”. Anche di tale cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 121 del 15.10.2019 (cfr. doc. n. 15 produzione di parte opposta).
Anche in questo caso parte opponente si è limitata a generiche contestazioni afferenti il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla cessionaria, CP_1
[...
la quale era, poi, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, in data 30.01.2020.
Gli elementi sopra indicati, nonché il fatto che la procedente sia in possesso del titolo e della documentazione contrattuale (in base al disposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso), possono certamente indurre ad affermare la legittimazione attiva in capo alla
CP_1
Quanto ai criteri di calcolo utilizzati per determinare la somma di cui all'atto di precetto, si osserva che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”. (Cass. Civ. Sez. 3, 18/03/2022, Ord. n. 8906)
Nel caso di specie, a fronte della generica contestazione sollevata da parte opponente,
l'opposta ha chiarito che dalla somma oggetto di originario precetto pari a €69.295,02, era stato decurtato l'importo (pari a €41.563,10) ricevuto dalla cedente in sede di ripartizione della somma derivante dalla vendita dell'immobile ipotecato. Alla differenza, pari a
€27.758.92 dovevano, poi, essere aggiunti gli interessi per circa 8 anni.
5 Dunque, l'importo del precetto opposto, pari a €30.848,46 (oltre spese) deve ritenersi assolutamente congruo e, anzi, inferiore rispetto ai conteggi svolti da parte opposta negli atti successivi.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve, pertanto, essere respinto anche tale motivo di doglianza avanzato da parte opponente.
Quanto, infine, alla presunta assenza di atti interruttivi della prescrizione del credito vantato dall'opposta deve rilevarsi come l'instaurazione della procedura esecutiva abbia interrotto, ai sensi dell'art. 2945 c.c., il decorso della prescrizione con la conseguenza che non è possibile ravvisare, nel caso in esame, alcuna estinzione (neppure parziale) del diritto vantato.
Dunque, non potendo trovare accoglimento le domande di parte opponente, l'opposizione deve essere respinta con condanna dell'attore alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
liquidate in complessivi €2.906,00, oltre rimborso delle spese forfetarie IVA e CPA
[...] come per legge.
Brescia (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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