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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5872/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. ON IO DE - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5872/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Pagani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte il 4 dicembre 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 28 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere un tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione è nato (il 9 febbraio 2017) il figlio . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame, essi hanno quindi chiesto recepirsi l'accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata e residenza anagrafica (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, oltre a questioni a queste accessorie di prevalente natura economica.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dalle parti, invero, sono prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui il conforme godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 3 luglio 2025 e depositato il 28 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON IO DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. ON IO DE - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5872/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Pagani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte il 4 dicembre 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 28 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere un tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione è nato (il 9 febbraio 2017) il figlio . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame, essi hanno quindi chiesto recepirsi l'accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata e residenza anagrafica (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, oltre a questioni a queste accessorie di prevalente natura economica.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dalle parti, invero, sono prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui il conforme godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 3 luglio 2025 e depositato il 28 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON IO DE
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