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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1038/2023 promossa in grado d'appello da
(P.IVA ), con sede legale in Varese, Via Griffi, 6, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Eliana Fongaro del
Foro di Milano, (codice fiscale: e dall'Avv. Cristiano Patrizio Beltrami C.F._1
Scarabelli del Foro di Pavia, (codice fiscale: ), presso il cui studio in Milano, C.F._2
Via Colonnetta, 2, elegge il proprio domicilio
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Piazza Garibaldi, 16, , , difesa e rappresentata, giusta procura P.IVA_2 CP_1 in atti, dall'Avv. Michele Mazza (C.F. ), del Foro di , presso il cui CodiceFiscale_3 CP_1
studio in , via Trieste n. 20/b elegge domicilio CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 273/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il
02/03/2023
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 273/2023 pubblicata il 02.03.2023:
1) in via pregiudiziale e cautelare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i due mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza ed in questa sede richiamati, per le ragioni esplicate nella parte motiva n. 1) del presente atto, come di seguito riproposti:
i. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla Convenuta l'esibizione di tutta la documentazione afferente alla fase istruttoria posta in essere dalla Convenuta tesa alla concessione del mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data 23.12.2010 , sino all'atto di delibera avvenuto a monte della stipulazione dell contratto mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n.
43.816);
ii. ammettersi Consulenza Tecnico-contabile d'Ufficio atta a quantificare e confermare le risultanze peritali econometriche di parte attrice con riferimento al contratto di mutuo fondiario n. 00423 / 01057908, con riserva di nomina di consulente tecnico di parte, ed indicando, sin da ora i seguenti quesiti da sottoporre al nominando tecnico:
“Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna, esaminate le specifiche contestazioni tecniche mosse nella perizia depositata in atti da
Parte attrice, dica per il contratto di mutuo per cui è causa:
- Se la clausola relativa alla modalità di rimborso del finanziamento di cui all'art. 4 del contratto di mutuo ipotecaria sia analitica e preveda una modalità univoca di sviluppo del piano di ammortamento
e delle relative quote capitali e interessi;
in difetto, provveda il C.T.U. a elaborare un piano di ammortamento a quote di capitali costanti nel tempo, sulla base della periodicità di pagamento delle rate indicata in contratto, o in via alternativa utilizzando le medesime quote capitali come risultanti dalle contabili di addebito delle rate di mutuo;
pagina 2 di 16 - dica se il tasso di interesse indicato in contratto sia univocamente determinato o determinabile e in particolare se sia indicato il relativo regime di capitalizzazione (semplice o composto) e se sia indicata la modalità di conversione periodale del tasso di interesse annuo in funzione della periodicità delle rate di ammortamento;
in difetto, provveda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del Testo Unico Bancario;
- dica il C.T.U. se, alla data di stipula del contratto, siano stati pattuiti interessi usurai ai sensi della
Legge n. 108/1996. L'accertamento dovrà essere condotto sulla base della metodologia di cui alle
Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti (T.E.G.), utilizzando la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, includendo nel calcolo tutte le voci di costo (spese di istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, spese di assicurazione), incluso il costo della garanzia fidejussoria concessa contestualmente alla stipula dal Sig. provvedendo a tal fine a Parte_2
svolgere apposite stime per la sua quantificazione, verificando altresì il conteggio proposto da Parte attrice di cui all'allegato F) della perizia di parte;
verifichi altresì l'eventuale superamento delle soglie antiusura anche in ipotesi di applicazione della penale di estinzione anticipata prevista in contratto
(2,00%), svolgendo a tal fine anche più ipotesi di calcolo, alternative tra loro, di estinzione anticipata del rapporto;
- Verifichi il C.T.U. se gli interessi di mora siano stati applicati sulle rate comprensive anche delle quote di interessi corrispettivi e in caso affermativo proceda al ricalcolo degli interessi di mora unicamente sulla quota capitale delle singole rate scadute;
”
3) nel merito, riformare la sentenza n. 273/2023, sentenza n. 273/2023 del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 28 febbraio 2023 e depositata in data 2 marzo 2023 nella causa R.G. n. 4371/2021 come segue: in via principale
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi relative al contratto di mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data
23.12.2010 tra e poichè Parte_1 Controparte_1
poste in violazione degli Articoli. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti e/o per violazione dell'articolo 1284
c.c. individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere.
pagina 3 di 16 - e per l'effetto, ed in forza delle considerazioni in diritto operanti in materia, condannare la convenuta
a restituire all'attrice la somma di euro 73.282,96 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo o quella minore o maggiore eventualmente accertata in corso di causa;
in via subordinata
- accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio
n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data
23.12.2010 tra e per le Parte_1 Controparte_1
ragioni esposte in atti;
- e per l'effetto, dichiarare tenuta a rimborsare a Parte_1 [...]
il solo capitale finanziato – dedotte le somme già versate ed imputabili Controparte_1
a capitale – epurando le rate a scadere dall'addebito di interessi, spese, commissioni e di qualsivoglia costo ed addebito, eccezion fatta per imposte e tasse;
4) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di ogni fase e grado del giudizio.”
per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via di appello incidentale, riformare la sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare della di inammissibilità delle avverse domande e per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare detta inammissibilità. nel merito, in subordine: respingere l'appello e tutte le domande avversarie, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nei capi oggetto dell'impugnazione avversaria, nonché in punto di spese, occorrendo anche con diversa motivazione;
per il denegato caso in cui le avverse domande dovessero essere ritenute anche solo in parte ammissibili e fondate, compensare le somme che dovessero essere riconosciute dovute all'appellante con quelle da quest'ultima dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. CP_1
Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo di avere stipulato con quest'ultima, in data 23 Controparte_2
pagina 4 di 16 dicembre 2010, un contratto di mutuo fondiario per una somma di € 410.000,00 da rimborsare mediante il versamento di sessanta rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 30 aprile 2011 e sino al 31 gennaio 2026, garantito da ipoteca di primo grado su immobile nonché da fideiussione rilasciata dal socio unico della società mutuataria.
Per le prime dodici rate era stata prevista in contratto l'applicazione di un tasso d'interesse fisso posticipato del 3,730 % nominale annuo e, per le rate successive, l'opzione del mutuatario tra tasso fisso e variabile. A fronte della difficoltà di assolvere alle obbligazioni contrattuali, l'attrice chiedeva e otteneva una sospensione delle scadenze in riferimento al pagamento di quattro rate con decorrenza dal
31 gennaio 2016.
Successivamente, la società attrice commissionava lo svolgimento di un'indagine contabile sul rapporto di mutuo, dalla quale emergevano diversi profili di illegittimità nell'operazione di finanziamento e precisamente:
a) l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, essendo stata omessa l'indicazione sul regime di Par capitalizzazione degli interessi, nonché il tasso d'interesse stesso e l'omessa indicazione dell' ;
b) il superamento del tasso soglia usurario di riferimento;
c) l'applicazione dell'interesse di mora all'intera rata insoluta, con conseguente violazione del divieto di anatocismo.
Non ottenendo un riscontro positivo alla lettera di messa in mora del proprio legale da parte della banca convenuta, l'attrice promuoveva il procedimento di arbitrato dinnanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario di Milano, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lg. 4 marzo 2010, n. 28. Tale procedura si concludeva con la decisione parzialmente favorevole n. 12117 del 21 maggio 2019, alla quale tuttavia l'Ente creditizio non ottemperava. In particolare, l'Arbitro, disattendendo ogni altra censura mossa dall'odierna attrice, riconosceva l'illegittimità dell'addebito di interessi di mora anatocistici, nel solo periodo 2014-2015.
Sulla scorta di quanto lamentato, l'attrice concludeva chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e, al contempo, l'individuazione del saggio di interesse applicabile sulle rate scadute e da scadere con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 73.282,96 o quella minore o maggiore eventualmente accertata oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo. In subordine l'attrice chiedeva una pronuncia di accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo, con conseguente obbligo di parte attrice di rimborso alla Banca mutuante del solo capitale, dedotte le somme già restituite a tale titolo e con pagina 5 di 16 esclusione di interessi e di ogni altro costo ad eccezione delle imposte e tasse nonché la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme da essa indebitamente percepite in forza del contratto di mutuo per interessi, spese, commissioni e di qualsivoglia costo ed addebito, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la banca mutuante, , la quale, contestando Controparte_1 puntualmente quanto avversamente dedotto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità delle domande attrici, perché vertenti su rapporti contrattuali non ancora esauriti al tempo di instaurazione del giudizio, e, comunque, l'infondatezza nel merito delle stesse. In subordine, chiedeva di compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute alla società attrice con quelle da quest'ultima ancora dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. CP_1
Con sentenza n. 273/2023, pubblicata in data 02/03/2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato le domande attoree, condannando altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
In particolare, con la predetta pronuncia, il giudice di prime cure:
Cont
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità svolta dalla convenuta rilevando che l'orientamento giurisprudenziale per cui, nella vigenza del rapporto contrattuale, le domande di nullità negoziali fossero per ciò solo improponibili, non era attagliato al caso di specie.
Osservava in senso opposto che detto insegnamento era enucleato dalla giurisprudenza con riguardo specifico alle aperture di conto corrente, con motivazioni ritenute, perciò, non traslabili alla diversa ipotesi dei negozi di finanziamento;
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza della clausola degli interessi, sul rilievo che la relativa individuazione fosse comunque evincibile dalla formulazione del patto di ammortamento (cfr., doc. 2, atto di citazione). Nella specie, ha rilevato che “Partendo dall'analisi del dato testuale, il contratto di mutuo stipulato dalle parti in causa indica la durata del rapporto in 180 mesi, il numero delle rate e la scadenza trimestrale posticipata delle stesse (60). Il contratto indica, altresì, il tasso di interesse fisso nella misura del 3,730% applicabile alle prime 12 rate, con la specificazione che il calcolo degli interessi viene operato sulla base dei giorni del calendario commerciale con divisore 360.
Analogamente vengono individuati i due tassi opzionabili alternativamente per le rate successive alla 12° attraverso un esplicito rimando ai tassi Interest Rate Swap e Euribor 3 mesi, da calcolarsi secondo le modalità anch'esse dettagliatamente indicate in contratto. Viene
pagina 6 di 16 riportata, altresì, l'indicazione del TAEG nella misura del 3,95%, nonché, all'art. 5, il tasso di mora (pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo). Ed ancora, nel documento di sintesi, depositato dall'attrice unitamente al contratto di mutuo ed al piano di ammortamento (doc. 2), viene indicato che il piano di ammortamento applicato è quello francese a rata costante con scadenza trimestrale per un numero complessivo di 60 rate. Infine, nel piano di ammortamento sottoscritto dall'attore, per ciascuna rata trimestrale viene indicato
l'importo della quota capitale (crescente nel tempo) e del capitale residuo secondo, dunque, la metodologia dell'ammortamento alla francese (che si caratterizza per una rata di rimborso costante nel tempo – con la quale vengono rimborsati sia il capitale mutuato sia gli interessi –
e per la quota del capitale rimborsato sempre crescente nonché la quota di interessi sempre decrescente).” Tanto ritenuto in fatto, ha pertanto concluso nel senso che l'indicazione delle rate per il solo capitale fosse giustificata dalla scelta delle parti di voler applicare alle prime 12 rate un saggio di interesse fisso e per i periodi successivi un saggio di interesse a scelta tra fisso o variabile da parte del mutuatario, opzione esercitabile con cadenza triennale;
che tale omissione, in presenza di ogni altro dato necessario (tasso di interesse e quota capitale), non escludesse la determinabilità della quota interessi non quantificata;
- ha ritenuto non indeterminata la clausola in parola per l'omessa indicazione del congegno finanziario alla radice del meccanismo di capitalizzazione, sancendo per converso che, indicato chiaramente il TAEG, l'esplicitazione del metodo di calcolo delle rate non costituisse un requisito di validità del finanziamento;
- ha rigettato la doglianza di nullità del contratto per omessa indicazione del valore ISB, rilevando che si tratta di carenza non invalidante, ma, al più, foriera di conseguenze risarcitorie, allorché il cliente dimostri che la sua mancanza abbia precluso al mutuatario la conclusione di altri contratti di mutuo a condizioni più favorevoli;
- non ha accolto la censura proposta in via di subordine circa l'avvenuto superamento del tasso soglia. In particolare, ricondotto il contratto azionato nel novero dei “mutui a tasso fisso”, rilevava che il TAEG contrattuale non sforasse il limite anti usura, né con riguardo agli interessi corrispettivi né a quelli moratori (TSU vigente all'epoca della stipula: 6,765%; TAEG: 3,95%; saggio degli interessi di mora: 6,95%; TSU con riguardo alla mora: 9,915%);
- ha affermato la non debenza degli interessi anatocistici applicati per il periodo che va dall'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sino all'emanazione del DL 14 febbraio pagina 7 di 16 2016, n. 18. Nondimeno, rilevando come la convenuta non abbia, in detto periodo, CP_1
concretamente applicato interessi anatocistici, ha rigettato la domanda attorea anche con riguardo a tale punto.
Avverso la sentenza in disamina ha interposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1
impugnazione, coì rubricati:
1. - NON AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI - Ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc e Consulenza tecnica d'ufficio - Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.;
2. - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - violazione artt. 1284 c.c.,
1346 c.c. art. 117 TUB:
i. Omessa indicazione regime di capitalizzazione ii. Omessa esplicitazione della formula matematica di determinazione delle rate
Par iii. Mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dell' ;
3. - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA D'USURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 644 C.P. –
CONSEGUENZE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 1815 CC
Si è costituita , che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e aderendo Controparte_1 alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha proposto, altresì, appello incidentale volto alla riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità sulle domande avverse. In subordine, ha chiesto di compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute alla società attrice con quelle da quest'ultima ancora dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa CP_1
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe e depositate le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono alla Corte la prioritaria trattazione dell'appello incidentale, interposto dalla al fine di ottenere la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità delle avverse domande di ripetizione.
Nella specie, la banca deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, al mutuatario sia preclusa la proposizione di un'azione restitutoria dell'indebito, fintantoché il contratto di finanziamento è ancora in essere. Richiamando in proposito alcuni arresti della giurisprudenza di pagina 8 di 16 merito, adduce che una domanda di tal fatta sarebbe improponibile per difetto strutturale di un elemento costitutivo, non potendo ravvisarsi un “pagamento” ex art. 2033 c.c. prima della definitiva estinzione del rapporto.
L'appello incidentale è infondato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'azione di mero accertamento esperita in via principale da non subisce alcuna preclusione perché è, in ogni caso, ammessa anche in Parte_1
costanza di rapporto. Mentre, la domanda subordinata di ripetizione di quanto asseritamente corrisposto indebitamente (che comunque risulta assorbita dal rigetto della principale, come si dirà) è da ritenersi ammissibile nel caso di specie per le ragioni che di seguito si illustrano.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure oggetto della presente controversia è un
“rapporto di mutuo, rispetto al quale parte della prestazione di rimborso del credito è già stata eseguita e, quindi, incassata dalla convenuta risultando suscettibile di costituire oggetto della proposta azione di ripetizione di indebito.” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 8).
In sostanza, l'esecuzione di attività solutoria senza causa impone la restituzione di quanto corrisposto indebitamente, non potendosi invece discettare di “pagamento” in quei soli casi in cui, per le peculiarità strutturali del rapporto, la prestazione non riveste i caratteri tipici dell'adempimento. Tale è il caso del contratto di conto corrente, in cui, a mente di quanto disposto dall'art. 1823 c.c. “le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. Talché, perdurante l'accensione del conto, quanto incluso in esecuzione di una specifica rimessa costituisce non già un pagamento estintivo del rapporto, ma una mera annotazione, che attende di cristallizarsi nel saldo risultante alla scadenza del rapporto.
Ciò che fa difetto nel caso di specie, laddove la domanda attorea è stata spiccata sul presupposto della ritenuta nullità della clausola degli interessi del diverso contratto di mutuo. Invero, poiché il conto corrente fungeva solo da base di appoggio per regolare le rimesse relative alle rate del mutuo, risulta evidente che lo stesso abbia conservato la propria autonomia, con la conseguenza che non possono ritenersi operanti le regole proprie del contratto di conto corrente.
Giova, peraltro, infine, precisare che la giurisprudenza citata dalla banca è inconferente perché si riferisce alla diversa questione del decorso del termine di prescrizione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il provvedimento Parte_1
impugnato, per avere immotivatamente rigettato le proprie istanze di prova. Nella specie, deduce che l'espletamento di una consulenza tecnica avrebbe consentito l'emersione della lamentata pagina 9 di 16 indeterminatezza della clausola degli interessi, i quali venivano in tesi desunti dalla previsione di un piano di ammortamento sganciato da una formula di calcolo delle rate. Ad avviso dell'appellante, detta circostanza sarebbe stata evincibile solo tramite l'esame peritale, che avrebbe rappresentato al giudice che, in assenza di un'esplicitazione del regime di ammortamento, plurime potevano essere le modalità di rimborso del montante. Dal tenore equivoco del meccanismo di rimborso, pertanto, sarebbe conseguita la dimostrazione dell'originaria indeterminatezza del contenuto del contratto. Assume, inoltre, che l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione propedeutica alla concessione del mutuo avrebbe dimostrato che la fideiussione ad esso annessa era stata rilasciata contestualmente alla stipula, circostanza asseritamente utile a provare lo sforamento del tasso soglia ai fini usura, perché ne avrebbe palesato l'onerosità, così contribuendo ad innalzare il relativo TAEG contrattuale.
Il motivo è infondato.
Osserva in via preliminare la Corte che non sussiste vizio di motivazione in ordine al provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie coltivate in prime cure. Piuttosto, in modo del tutto condivisibile, il
Giudice di primo grado ha negato l'ammissione delle richieste di prova, sull'assorbente rilievo della loro inconferenza ai fini decisori.
Per tutte le ragioni meglio esposte in seguito, infatti, emerge dal corpo motivo della sentenza impugnata che nessuna delle circostanze su cui l'appellante insiste è idonea a dimostrare che il mutuo contenga clausole di rimborso a contenuto indeterminato, né che gli interessi pattuiti tramite rinvio ad un ammortamento alla francese concretino una pattuizione illegittima.
Sotto altro aspetto, la critica articolata nel motivo di impugnazione si limita alla mera contestazione di un provvedimento istruttorio, senza confrontarsi con le motivazioni a fondamento della decisione di rigetto. Non emerge, infatti, dall'esame della censura alcuna prospettazione alternativa sulla circostanza per cui l'ammissione di una consulenza tecnica o l'emissione di un ordine ex art. 210 c.p.c. avrebbe inciso sul respingimento delle domande attoree, per fondare il quale il Tribunale si è invece riannodato a considerazioni di diverso tenore.
Il rilevo consente di introdurre lo scrutinio del secondo motivo di appello, con cui Parte_1 sottopone a critica la sentenza di primo grado, per non aver rilevato l'indeterminatezza delle clausole recanti gli interessi.
In particolare, denuncia che nessun riferimento esplicito alla specifica tipologia di piano di ammortamento (metodo di capitalizzazione semplice o composto) è presente nel corpo contrattuale o pagina 10 di 16 nel piano di ammortamento (cfr., all. 2, atto di citazione). Assume, infatti, che il contratto di mutuo ipotecario stipulato da prevede una specifica modalità di rimborso (unica clausola a Parte_4 ciò dedicata) del finanziamento all'art. 4, titolato “termini e modalità di rimborso”, che, in realtà, non offrirebbe al mutuatario alcun riferimento espresso utile ad effettuare un calcolo matematico del costo dell'operazione, omettendo l'indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi. Sostiene inoltre “che la modalità di determinazione del tasso di interesse non è determinata” e la previsione di un meccanismo di ammortamento alla francese non consente di colmare tale carenza, in quanto impedisce l'individuazione del saggio di interessi effettivamente applicato, con conseguente violazione dei requisiti di validità prescritti dall'art. 1284 c.c. in materia di determinazione negoziale degli interessi convenzionali e dell'art. 117 TUB. Deduce, in particolare, che l'indagine
“condotta dal giudice delle prime cure in via autonoma, senza ausilio di un perito si è limitata a verificare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non abbia comportato, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici senza sindacare quale operazione di matematica finanziaria fosse stata utilizzata per quantificare gli interessi e se tale formula fosse stata esplicitata (o quanto meno deducibile) nel contratto”.
Il motivo è infondato.
Merita anzitutto di essere condivisa la valutazione svolta in prime cure, per cui “nel piano di ammortamento sottoscritto dall'attore, per ciascuna rata trimestrale viene indicato l'importo della quota capitale (crescente nel tempo) e del capitale residuo secondo, dunque, la metodologia dell'ammortamento alla francese (che si caratterizza per una rata di rimborso costante nel tempo – con la quale vengono rimborsati sia il capitale mutuato sia gli interessi – e per la quota del capitale rimborsato sempre crescente nonché la quota di interessi sempre decrescente). L'indicazione delle rate per il solo capitale è giustificata dalla scelta delle parti contrattuali di voler applicare alle prime 12 rate un saggio di interesse fisso e per i periodi successivi un saggio di interesse a scelta tra fisso o variabile da parte del mutuatario, opzione esercitabile con cadenza triennale. Tale omissione, peraltro, in presenza di ogni altro dato necessario (tasso di interesse e quota capitale), non esclude la determinabilità della quota interessi non quantificata” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 8).
La mancata indicazione di un regime di capitalizzazione costituisce, quindi, una carenza solo apparente del regolamento contrattuale, una volta considerato che la tipologia di ammortamento concretamente adottata ne consente una quantificazione implicita.
pagina 11 di 16 Nel piano di ammortamento alla francese, infatti, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'assunto è peraltro armonizzato con il più recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica, che sul punto ha definitivamente chiarito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Sez. U - , Sentenza n.
15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02).
Parimenti non sussistono indizi di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con riguardo agli altri profili eccepiti dall'appellante. Come infatti efficacemente rilevato in prime cure, il contratto reca in modo chiaro il tasso annuo effettivo globale, il quale, una volta sottoscritto, attesta l'accettazione del mutuatario in ordine al costo complessivo dell'operazione.
Sotto altra angolatura, alcuna lacuna è poi ravvisabile in virtù dell'omissione di una formula di matematica finanziaria circa il calcolo delle rate. La censura, infatti, appare non centrata, tanto perché, come osservato nel provvedimento impugnato, “l'esplicitazione della formula matematica di determinazione delle rate non costituisce requisito contenutistico del contratto, richiesto a pena di nullità” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 10), e, in secondo luogo, perché la sua mancata indicazione non impedisce al mutuatario di apprendere il contenuto delle proprie obbligazioni. Sul punto, si reputa bastevole richiamare quanto già evincibile dalla lettura del contratto: in particolare, dal testo della clausola di cui al §4 e dall'allegato piano di ammortamento (v., doc. 1, “Atto notarile con allegati – Contratto di mutuo fondiario”, fasc. attore di primo grado), emerge che il prestito è rimborsabile secondo lo schema della capitalizzazione alla francese, a rata costante e con scadenza trimestrale per un numero complessivo di 60 rate, distribuite su un periodo pari a 180 mesi.
Dalla disamina della medesima clausola risulta poi che: “Le parti convengono che sulle prime 12
(dodici) rate, scadenti di tre mesi in tre mesi a partire dal 30 aprile 2011 e fino al 31 gennaio 2014,l
'interesse verrà calcolato al tasso fisso posticipato del 3,730% (tre virgola settecentotrenta per cento)
pagina 12 di 16 nominale annuo. La parte mutuataria prende atto che alla scadenza del 30 aprile 2011 unitamente all'importo della prima rata dovrà versare gli interessi di preammortamento conteggiati al tasso del
3,730% (tre virgola settecentotrenta per cento) nominale annuo posticipato per il periodo intercorrente tra la data odierna e il 31 gennaio 2011. [omissis] Dopo le prime 12 (dodici) rate
l'interesse da applicare al finanziamento potrà essere scelto dalla parte mutuataria [Omissis] (tasso fisso o variabile) Nel caso in cui tale scelta non pervenga alla banca entro il termine suddetto, resta fin
d'ora fermo che la banca provvederà all'applicazione del tasso variabile, secondo quanto previsto al precedente punto b), per il successivo triennio.” (cfr., Ibidem). È, dunque, definita in modo univoco la misura dei tassi convenzionali, la quale viene puntualmente espressa tanto per il periodo di rimborso a tasso fisso, quanto per il successivo regime a tasso variabile.
Merita perciò conferma la valutazione espressa in prime cure, per cui: “Nessuna indeterminatezza è poi ravvisabile né in ordine al tasso di interesse fisso previsto per le prime 12 rate, nella misura del
3,730% da ritenersi già comprensivo dell'aumento per lo spread e convenzionalmente accettato dall'attrice, né in ordine ai tassi di interesse opzionabili per il periodo successivo alla 12° rata, per la determinazione dei quali l'articolo 4 del contratto di mutuo rimanda a dei parametri esterni oggettivi
(Interest Rate Swap e Euribor 3 mesi) con precise determinazioni per il calcolo e l'indicazione dell'aumento per lo spread da applicarsi ciò in ossequio al pressoché unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 04/01/2022, n. 96)”.
Non è stata, invece, censurata la parte della sentenza relativa all'applicazione di interessi anatocistici.
Con terzo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per non aver rilevato che il contratto violava le disposizioni antiusura.
In particolare, sottopone a critica l'impianto motivo del capo impugnato, per avere in tesi il Giudice applicato un tasso soglia non attinente al tipo di operazione realmente conclusa. Nella prospettazione dell'appellante, invero, il contratto azionato non andava sussunto nell'alveo dei “mutui a tasso fisso”, tali essendo, secondo le pertinenti definizioni impartite dalla Banca d'Italia, quei finanziamenti “ove il
pagina 13 di 16 contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo”. Si tratterebbe, piuttosto, ad avviso dell'appellante, di mutuo a tasso variabile e detta qualificazione sarebbe imposta dal fatto che il periodo di vigenza del regime ad interesse fisso sarebbe inferiore al triennio. In particolare, sostiene l'appellante che dovrebbe considerarsi come data iniziale per il calcolo del triennio la data di scadenza della prima rata trimestrale e così facendo il tasso fisso risulterebbe previsto e applicato per un lasso temporale compreso tra le date del 30 aprile 2011 e del 31 gennaio 2014. Pertanto, riqualificata l'operazione nel senso propugnato dall'appellante, il limite usura sarebbe da individuarsi nella misura del 3,90%, perciò superiore al TAEG contrattuale (3,95%).
Inoltre, deduce l'appellante che il TAEG indicato in contratto non includerebbe i costi per assicurazione e perizia stimati dalla nonché quelli relativi alla garanzia fideiussoria rilasciata dal CP_1
signor (a detta di controparte onerosa), e sostiene che, tenendo in considerazione tali Parte_5
ulteriori oneri, il TAEG contrattuale sarebbe pari al 5,512% e quindi superiore al tasso soglia individuato nella misura del 3,90% (con riferimento alla categoria mutuo a tasso variabile).
Sostiene, infine, l'appellante che “ai fini dell'esclusione dell'illecito/delitto è necessario che risultino non usurari sia il tasso corrispettivo sia il tasso moratorio concretamente applicati. La relazione compiuta dal Rag. (All. 07 – primo grado) evidenzia che il solo tasso di interesse corrispettivo, Per_1 tenuto contro dell'effetto della capitalizzazione, supera il tasso soglia di usura all'atto della stipula, mentre il tasso di mora risulta superiore quasi del doppio”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va confermata la valutazione del tribunale volta a inquadrare il contratto nelle operazioni di mutuo a tasso fisso. Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, infatti, la qualificazione dei contratti di finanziamento ai fini usura è condotta alla stregua delle indicazioni che provengono dalla Banca d'Italia, la quale, nelle proprie Istruzioni di cui al Decreto Ministero Economia
e Finanze del 23 settembre 2010 Pubblicato in G.U. NR. 228/2010, non lascia dubbi interpretativi, facendo riferimento ad un fatto del tutto oggettivo: “ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”.
Pertanto, va annoverato tra i contratti di finanziamento a tasso fisso il mutuo, in cui, per un tempo pari a tre anni, sia stata contrattualizzata l'applicazione di una misura fissa dell'interesse corrispettivo.
pagina 14 di 16 Tale è il caso del contratto azionato nel presente giudizio, e tanto perché, in primo luogo, non può darsi credito al tentativo di parte appellante di differire il momento iniziale per il computo del triennio.
Invero, come correttamente indicato nella sentenza di primo grado, “il contratto de quo deve senz'altro essere inquadrato nei mutui a tasso fisso, dovendosi prendere correttamente come data iniziale per il calcolo del triennio quella in cui ha avuto inizio la decorrenza del calcolo degli interessi, ossia il 1° febbraio 2011, e non la data di scadenza della prima rata trimestrale (30 aprile 2011). Pertanto, deve ritenersi che il tasso fisso sia stato applicato per tre anni dal 01/02/2011 al 31/01/2014.” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 11).
In senso ulteriormente assorbente, merita poi di evidenziarsi che il regolamento contrattuale impone comunque che la durata del regime a tasso fisso abbia una estensione di tre anni. Ed infatti, a mente della citata clausola di cui al §4 del Contratto, alle prime 12 rate di mutuo va applicato un tasso fisso posticipato nella misura del 3,730%, da rimborsare, secondo i dettami del piano di rimborso, con cadenza trimestrale. Pertanto, a prescindere dall'individuazione del relativo momento di inizio, il regime di vigenza del tasso fisso ha durata triennale. Ne discende che, in assenza di alcuna contestazione mossa sul punto, il tasso soglia usurario vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo de quo per i mutui a tasso fisso era pari a 6,765%, misura all'evidenza di molto superiore al
TAEG contrattuale (3,95%).
Parimenti infondata si rivela poi la censura relativa alla natura usuraria degli interessi di mora, posto che alcuna specifica allegazione è stata formulata dall'appellante in ordine alla concreta applicazione di interessi illegittimi ai sensi delle disposizioni anti-usura.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante principale (che non è elisa dal rigetto dell'appello incidentale) e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14
e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€
73.282,96), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, al rigetto dell'appello la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
Allo stesso modo, al rigetto dell'appello incidentale segue, in linea di principio, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto (tenuto conto che l'appello incidentale non ha pagina 15 di 16 determinato la modifica del valore della causa), previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Pt_1 Parte_1
impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico della dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Romana Raineri
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1038/2023 promossa in grado d'appello da
(P.IVA ), con sede legale in Varese, Via Griffi, 6, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Eliana Fongaro del
Foro di Milano, (codice fiscale: e dall'Avv. Cristiano Patrizio Beltrami C.F._1
Scarabelli del Foro di Pavia, (codice fiscale: ), presso il cui studio in Milano, C.F._2
Via Colonnetta, 2, elegge il proprio domicilio
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Piazza Garibaldi, 16, , , difesa e rappresentata, giusta procura P.IVA_2 CP_1 in atti, dall'Avv. Michele Mazza (C.F. ), del Foro di , presso il cui CodiceFiscale_3 CP_1
studio in , via Trieste n. 20/b elegge domicilio CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 273/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il
02/03/2023
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 273/2023 pubblicata il 02.03.2023:
1) in via pregiudiziale e cautelare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i due mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza ed in questa sede richiamati, per le ragioni esplicate nella parte motiva n. 1) del presente atto, come di seguito riproposti:
i. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla Convenuta l'esibizione di tutta la documentazione afferente alla fase istruttoria posta in essere dalla Convenuta tesa alla concessione del mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data 23.12.2010 , sino all'atto di delibera avvenuto a monte della stipulazione dell contratto mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n.
43.816);
ii. ammettersi Consulenza Tecnico-contabile d'Ufficio atta a quantificare e confermare le risultanze peritali econometriche di parte attrice con riferimento al contratto di mutuo fondiario n. 00423 / 01057908, con riserva di nomina di consulente tecnico di parte, ed indicando, sin da ora i seguenti quesiti da sottoporre al nominando tecnico:
“Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna, esaminate le specifiche contestazioni tecniche mosse nella perizia depositata in atti da
Parte attrice, dica per il contratto di mutuo per cui è causa:
- Se la clausola relativa alla modalità di rimborso del finanziamento di cui all'art. 4 del contratto di mutuo ipotecaria sia analitica e preveda una modalità univoca di sviluppo del piano di ammortamento
e delle relative quote capitali e interessi;
in difetto, provveda il C.T.U. a elaborare un piano di ammortamento a quote di capitali costanti nel tempo, sulla base della periodicità di pagamento delle rate indicata in contratto, o in via alternativa utilizzando le medesime quote capitali come risultanti dalle contabili di addebito delle rate di mutuo;
pagina 2 di 16 - dica se il tasso di interesse indicato in contratto sia univocamente determinato o determinabile e in particolare se sia indicato il relativo regime di capitalizzazione (semplice o composto) e se sia indicata la modalità di conversione periodale del tasso di interesse annuo in funzione della periodicità delle rate di ammortamento;
in difetto, provveda il C.T.U. a ricalcolare gli interessi ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del Testo Unico Bancario;
- dica il C.T.U. se, alla data di stipula del contratto, siano stati pattuiti interessi usurai ai sensi della
Legge n. 108/1996. L'accertamento dovrà essere condotto sulla base della metodologia di cui alle
Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti (T.E.G.), utilizzando la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, includendo nel calcolo tutte le voci di costo (spese di istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, spese di assicurazione), incluso il costo della garanzia fidejussoria concessa contestualmente alla stipula dal Sig. provvedendo a tal fine a Parte_2
svolgere apposite stime per la sua quantificazione, verificando altresì il conteggio proposto da Parte attrice di cui all'allegato F) della perizia di parte;
verifichi altresì l'eventuale superamento delle soglie antiusura anche in ipotesi di applicazione della penale di estinzione anticipata prevista in contratto
(2,00%), svolgendo a tal fine anche più ipotesi di calcolo, alternative tra loro, di estinzione anticipata del rapporto;
- Verifichi il C.T.U. se gli interessi di mora siano stati applicati sulle rate comprensive anche delle quote di interessi corrispettivi e in caso affermativo proceda al ricalcolo degli interessi di mora unicamente sulla quota capitale delle singole rate scadute;
”
3) nel merito, riformare la sentenza n. 273/2023, sentenza n. 273/2023 del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 28 febbraio 2023 e depositata in data 2 marzo 2023 nella causa R.G. n. 4371/2021 come segue: in via principale
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi relative al contratto di mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data
23.12.2010 tra e poichè Parte_1 Controparte_1
poste in violazione degli Articoli. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti e/o per violazione dell'articolo 1284
c.c. individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere.
pagina 3 di 16 - e per l'effetto, ed in forza delle considerazioni in diritto operanti in materia, condannare la convenuta
a restituire all'attrice la somma di euro 73.282,96 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo o quella minore o maggiore eventualmente accertata in corso di causa;
in via subordinata
- accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario N. 00423/01057908 (Repertorio
n. 105.529 – Raccolta n. 43.816) stipulato in data
23.12.2010 tra e per le Parte_1 Controparte_1
ragioni esposte in atti;
- e per l'effetto, dichiarare tenuta a rimborsare a Parte_1 [...]
il solo capitale finanziato – dedotte le somme già versate ed imputabili Controparte_1
a capitale – epurando le rate a scadere dall'addebito di interessi, spese, commissioni e di qualsivoglia costo ed addebito, eccezion fatta per imposte e tasse;
4) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di ogni fase e grado del giudizio.”
per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via di appello incidentale, riformare la sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare della di inammissibilità delle avverse domande e per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare detta inammissibilità. nel merito, in subordine: respingere l'appello e tutte le domande avversarie, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nei capi oggetto dell'impugnazione avversaria, nonché in punto di spese, occorrendo anche con diversa motivazione;
per il denegato caso in cui le avverse domande dovessero essere ritenute anche solo in parte ammissibili e fondate, compensare le somme che dovessero essere riconosciute dovute all'appellante con quelle da quest'ultima dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. CP_1
Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo di avere stipulato con quest'ultima, in data 23 Controparte_2
pagina 4 di 16 dicembre 2010, un contratto di mutuo fondiario per una somma di € 410.000,00 da rimborsare mediante il versamento di sessanta rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 30 aprile 2011 e sino al 31 gennaio 2026, garantito da ipoteca di primo grado su immobile nonché da fideiussione rilasciata dal socio unico della società mutuataria.
Per le prime dodici rate era stata prevista in contratto l'applicazione di un tasso d'interesse fisso posticipato del 3,730 % nominale annuo e, per le rate successive, l'opzione del mutuatario tra tasso fisso e variabile. A fronte della difficoltà di assolvere alle obbligazioni contrattuali, l'attrice chiedeva e otteneva una sospensione delle scadenze in riferimento al pagamento di quattro rate con decorrenza dal
31 gennaio 2016.
Successivamente, la società attrice commissionava lo svolgimento di un'indagine contabile sul rapporto di mutuo, dalla quale emergevano diversi profili di illegittimità nell'operazione di finanziamento e precisamente:
a) l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, essendo stata omessa l'indicazione sul regime di Par capitalizzazione degli interessi, nonché il tasso d'interesse stesso e l'omessa indicazione dell' ;
b) il superamento del tasso soglia usurario di riferimento;
c) l'applicazione dell'interesse di mora all'intera rata insoluta, con conseguente violazione del divieto di anatocismo.
Non ottenendo un riscontro positivo alla lettera di messa in mora del proprio legale da parte della banca convenuta, l'attrice promuoveva il procedimento di arbitrato dinnanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario di Milano, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lg. 4 marzo 2010, n. 28. Tale procedura si concludeva con la decisione parzialmente favorevole n. 12117 del 21 maggio 2019, alla quale tuttavia l'Ente creditizio non ottemperava. In particolare, l'Arbitro, disattendendo ogni altra censura mossa dall'odierna attrice, riconosceva l'illegittimità dell'addebito di interessi di mora anatocistici, nel solo periodo 2014-2015.
Sulla scorta di quanto lamentato, l'attrice concludeva chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e, al contempo, l'individuazione del saggio di interesse applicabile sulle rate scadute e da scadere con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 73.282,96 o quella minore o maggiore eventualmente accertata oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo. In subordine l'attrice chiedeva una pronuncia di accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo, con conseguente obbligo di parte attrice di rimborso alla Banca mutuante del solo capitale, dedotte le somme già restituite a tale titolo e con pagina 5 di 16 esclusione di interessi e di ogni altro costo ad eccezione delle imposte e tasse nonché la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme da essa indebitamente percepite in forza del contratto di mutuo per interessi, spese, commissioni e di qualsivoglia costo ed addebito, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la banca mutuante, , la quale, contestando Controparte_1 puntualmente quanto avversamente dedotto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità delle domande attrici, perché vertenti su rapporti contrattuali non ancora esauriti al tempo di instaurazione del giudizio, e, comunque, l'infondatezza nel merito delle stesse. In subordine, chiedeva di compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute alla società attrice con quelle da quest'ultima ancora dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa. CP_1
Con sentenza n. 273/2023, pubblicata in data 02/03/2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato le domande attoree, condannando altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
In particolare, con la predetta pronuncia, il giudice di prime cure:
Cont
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità svolta dalla convenuta rilevando che l'orientamento giurisprudenziale per cui, nella vigenza del rapporto contrattuale, le domande di nullità negoziali fossero per ciò solo improponibili, non era attagliato al caso di specie.
Osservava in senso opposto che detto insegnamento era enucleato dalla giurisprudenza con riguardo specifico alle aperture di conto corrente, con motivazioni ritenute, perciò, non traslabili alla diversa ipotesi dei negozi di finanziamento;
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza della clausola degli interessi, sul rilievo che la relativa individuazione fosse comunque evincibile dalla formulazione del patto di ammortamento (cfr., doc. 2, atto di citazione). Nella specie, ha rilevato che “Partendo dall'analisi del dato testuale, il contratto di mutuo stipulato dalle parti in causa indica la durata del rapporto in 180 mesi, il numero delle rate e la scadenza trimestrale posticipata delle stesse (60). Il contratto indica, altresì, il tasso di interesse fisso nella misura del 3,730% applicabile alle prime 12 rate, con la specificazione che il calcolo degli interessi viene operato sulla base dei giorni del calendario commerciale con divisore 360.
Analogamente vengono individuati i due tassi opzionabili alternativamente per le rate successive alla 12° attraverso un esplicito rimando ai tassi Interest Rate Swap e Euribor 3 mesi, da calcolarsi secondo le modalità anch'esse dettagliatamente indicate in contratto. Viene
pagina 6 di 16 riportata, altresì, l'indicazione del TAEG nella misura del 3,95%, nonché, all'art. 5, il tasso di mora (pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo). Ed ancora, nel documento di sintesi, depositato dall'attrice unitamente al contratto di mutuo ed al piano di ammortamento (doc. 2), viene indicato che il piano di ammortamento applicato è quello francese a rata costante con scadenza trimestrale per un numero complessivo di 60 rate. Infine, nel piano di ammortamento sottoscritto dall'attore, per ciascuna rata trimestrale viene indicato
l'importo della quota capitale (crescente nel tempo) e del capitale residuo secondo, dunque, la metodologia dell'ammortamento alla francese (che si caratterizza per una rata di rimborso costante nel tempo – con la quale vengono rimborsati sia il capitale mutuato sia gli interessi –
e per la quota del capitale rimborsato sempre crescente nonché la quota di interessi sempre decrescente).” Tanto ritenuto in fatto, ha pertanto concluso nel senso che l'indicazione delle rate per il solo capitale fosse giustificata dalla scelta delle parti di voler applicare alle prime 12 rate un saggio di interesse fisso e per i periodi successivi un saggio di interesse a scelta tra fisso o variabile da parte del mutuatario, opzione esercitabile con cadenza triennale;
che tale omissione, in presenza di ogni altro dato necessario (tasso di interesse e quota capitale), non escludesse la determinabilità della quota interessi non quantificata;
- ha ritenuto non indeterminata la clausola in parola per l'omessa indicazione del congegno finanziario alla radice del meccanismo di capitalizzazione, sancendo per converso che, indicato chiaramente il TAEG, l'esplicitazione del metodo di calcolo delle rate non costituisse un requisito di validità del finanziamento;
- ha rigettato la doglianza di nullità del contratto per omessa indicazione del valore ISB, rilevando che si tratta di carenza non invalidante, ma, al più, foriera di conseguenze risarcitorie, allorché il cliente dimostri che la sua mancanza abbia precluso al mutuatario la conclusione di altri contratti di mutuo a condizioni più favorevoli;
- non ha accolto la censura proposta in via di subordine circa l'avvenuto superamento del tasso soglia. In particolare, ricondotto il contratto azionato nel novero dei “mutui a tasso fisso”, rilevava che il TAEG contrattuale non sforasse il limite anti usura, né con riguardo agli interessi corrispettivi né a quelli moratori (TSU vigente all'epoca della stipula: 6,765%; TAEG: 3,95%; saggio degli interessi di mora: 6,95%; TSU con riguardo alla mora: 9,915%);
- ha affermato la non debenza degli interessi anatocistici applicati per il periodo che va dall'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sino all'emanazione del DL 14 febbraio pagina 7 di 16 2016, n. 18. Nondimeno, rilevando come la convenuta non abbia, in detto periodo, CP_1
concretamente applicato interessi anatocistici, ha rigettato la domanda attorea anche con riguardo a tale punto.
Avverso la sentenza in disamina ha interposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1
impugnazione, coì rubricati:
1. - NON AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI - Ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc e Consulenza tecnica d'ufficio - Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.;
2. - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - violazione artt. 1284 c.c.,
1346 c.c. art. 117 TUB:
i. Omessa indicazione regime di capitalizzazione ii. Omessa esplicitazione della formula matematica di determinazione delle rate
Par iii. Mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dell' ;
3. - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA D'USURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 644 C.P. –
CONSEGUENZE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 1815 CC
Si è costituita , che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e aderendo Controparte_1 alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha proposto, altresì, appello incidentale volto alla riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità sulle domande avverse. In subordine, ha chiesto di compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute alla società attrice con quelle da quest'ultima ancora dovute alla convenuta in relazione al rapporto oggetto di causa CP_1
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe e depositate le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono alla Corte la prioritaria trattazione dell'appello incidentale, interposto dalla al fine di ottenere la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità delle avverse domande di ripetizione.
Nella specie, la banca deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, al mutuatario sia preclusa la proposizione di un'azione restitutoria dell'indebito, fintantoché il contratto di finanziamento è ancora in essere. Richiamando in proposito alcuni arresti della giurisprudenza di pagina 8 di 16 merito, adduce che una domanda di tal fatta sarebbe improponibile per difetto strutturale di un elemento costitutivo, non potendo ravvisarsi un “pagamento” ex art. 2033 c.c. prima della definitiva estinzione del rapporto.
L'appello incidentale è infondato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'azione di mero accertamento esperita in via principale da non subisce alcuna preclusione perché è, in ogni caso, ammessa anche in Parte_1
costanza di rapporto. Mentre, la domanda subordinata di ripetizione di quanto asseritamente corrisposto indebitamente (che comunque risulta assorbita dal rigetto della principale, come si dirà) è da ritenersi ammissibile nel caso di specie per le ragioni che di seguito si illustrano.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure oggetto della presente controversia è un
“rapporto di mutuo, rispetto al quale parte della prestazione di rimborso del credito è già stata eseguita e, quindi, incassata dalla convenuta risultando suscettibile di costituire oggetto della proposta azione di ripetizione di indebito.” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 8).
In sostanza, l'esecuzione di attività solutoria senza causa impone la restituzione di quanto corrisposto indebitamente, non potendosi invece discettare di “pagamento” in quei soli casi in cui, per le peculiarità strutturali del rapporto, la prestazione non riveste i caratteri tipici dell'adempimento. Tale è il caso del contratto di conto corrente, in cui, a mente di quanto disposto dall'art. 1823 c.c. “le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. Talché, perdurante l'accensione del conto, quanto incluso in esecuzione di una specifica rimessa costituisce non già un pagamento estintivo del rapporto, ma una mera annotazione, che attende di cristallizarsi nel saldo risultante alla scadenza del rapporto.
Ciò che fa difetto nel caso di specie, laddove la domanda attorea è stata spiccata sul presupposto della ritenuta nullità della clausola degli interessi del diverso contratto di mutuo. Invero, poiché il conto corrente fungeva solo da base di appoggio per regolare le rimesse relative alle rate del mutuo, risulta evidente che lo stesso abbia conservato la propria autonomia, con la conseguenza che non possono ritenersi operanti le regole proprie del contratto di conto corrente.
Giova, peraltro, infine, precisare che la giurisprudenza citata dalla banca è inconferente perché si riferisce alla diversa questione del decorso del termine di prescrizione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il provvedimento Parte_1
impugnato, per avere immotivatamente rigettato le proprie istanze di prova. Nella specie, deduce che l'espletamento di una consulenza tecnica avrebbe consentito l'emersione della lamentata pagina 9 di 16 indeterminatezza della clausola degli interessi, i quali venivano in tesi desunti dalla previsione di un piano di ammortamento sganciato da una formula di calcolo delle rate. Ad avviso dell'appellante, detta circostanza sarebbe stata evincibile solo tramite l'esame peritale, che avrebbe rappresentato al giudice che, in assenza di un'esplicitazione del regime di ammortamento, plurime potevano essere le modalità di rimborso del montante. Dal tenore equivoco del meccanismo di rimborso, pertanto, sarebbe conseguita la dimostrazione dell'originaria indeterminatezza del contenuto del contratto. Assume, inoltre, che l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione propedeutica alla concessione del mutuo avrebbe dimostrato che la fideiussione ad esso annessa era stata rilasciata contestualmente alla stipula, circostanza asseritamente utile a provare lo sforamento del tasso soglia ai fini usura, perché ne avrebbe palesato l'onerosità, così contribuendo ad innalzare il relativo TAEG contrattuale.
Il motivo è infondato.
Osserva in via preliminare la Corte che non sussiste vizio di motivazione in ordine al provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie coltivate in prime cure. Piuttosto, in modo del tutto condivisibile, il
Giudice di primo grado ha negato l'ammissione delle richieste di prova, sull'assorbente rilievo della loro inconferenza ai fini decisori.
Per tutte le ragioni meglio esposte in seguito, infatti, emerge dal corpo motivo della sentenza impugnata che nessuna delle circostanze su cui l'appellante insiste è idonea a dimostrare che il mutuo contenga clausole di rimborso a contenuto indeterminato, né che gli interessi pattuiti tramite rinvio ad un ammortamento alla francese concretino una pattuizione illegittima.
Sotto altro aspetto, la critica articolata nel motivo di impugnazione si limita alla mera contestazione di un provvedimento istruttorio, senza confrontarsi con le motivazioni a fondamento della decisione di rigetto. Non emerge, infatti, dall'esame della censura alcuna prospettazione alternativa sulla circostanza per cui l'ammissione di una consulenza tecnica o l'emissione di un ordine ex art. 210 c.p.c. avrebbe inciso sul respingimento delle domande attoree, per fondare il quale il Tribunale si è invece riannodato a considerazioni di diverso tenore.
Il rilevo consente di introdurre lo scrutinio del secondo motivo di appello, con cui Parte_1 sottopone a critica la sentenza di primo grado, per non aver rilevato l'indeterminatezza delle clausole recanti gli interessi.
In particolare, denuncia che nessun riferimento esplicito alla specifica tipologia di piano di ammortamento (metodo di capitalizzazione semplice o composto) è presente nel corpo contrattuale o pagina 10 di 16 nel piano di ammortamento (cfr., all. 2, atto di citazione). Assume, infatti, che il contratto di mutuo ipotecario stipulato da prevede una specifica modalità di rimborso (unica clausola a Parte_4 ciò dedicata) del finanziamento all'art. 4, titolato “termini e modalità di rimborso”, che, in realtà, non offrirebbe al mutuatario alcun riferimento espresso utile ad effettuare un calcolo matematico del costo dell'operazione, omettendo l'indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi. Sostiene inoltre “che la modalità di determinazione del tasso di interesse non è determinata” e la previsione di un meccanismo di ammortamento alla francese non consente di colmare tale carenza, in quanto impedisce l'individuazione del saggio di interessi effettivamente applicato, con conseguente violazione dei requisiti di validità prescritti dall'art. 1284 c.c. in materia di determinazione negoziale degli interessi convenzionali e dell'art. 117 TUB. Deduce, in particolare, che l'indagine
“condotta dal giudice delle prime cure in via autonoma, senza ausilio di un perito si è limitata a verificare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non abbia comportato, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici senza sindacare quale operazione di matematica finanziaria fosse stata utilizzata per quantificare gli interessi e se tale formula fosse stata esplicitata (o quanto meno deducibile) nel contratto”.
Il motivo è infondato.
Merita anzitutto di essere condivisa la valutazione svolta in prime cure, per cui “nel piano di ammortamento sottoscritto dall'attore, per ciascuna rata trimestrale viene indicato l'importo della quota capitale (crescente nel tempo) e del capitale residuo secondo, dunque, la metodologia dell'ammortamento alla francese (che si caratterizza per una rata di rimborso costante nel tempo – con la quale vengono rimborsati sia il capitale mutuato sia gli interessi – e per la quota del capitale rimborsato sempre crescente nonché la quota di interessi sempre decrescente). L'indicazione delle rate per il solo capitale è giustificata dalla scelta delle parti contrattuali di voler applicare alle prime 12 rate un saggio di interesse fisso e per i periodi successivi un saggio di interesse a scelta tra fisso o variabile da parte del mutuatario, opzione esercitabile con cadenza triennale. Tale omissione, peraltro, in presenza di ogni altro dato necessario (tasso di interesse e quota capitale), non esclude la determinabilità della quota interessi non quantificata” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 8).
La mancata indicazione di un regime di capitalizzazione costituisce, quindi, una carenza solo apparente del regolamento contrattuale, una volta considerato che la tipologia di ammortamento concretamente adottata ne consente una quantificazione implicita.
pagina 11 di 16 Nel piano di ammortamento alla francese, infatti, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'assunto è peraltro armonizzato con il più recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica, che sul punto ha definitivamente chiarito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Sez. U - , Sentenza n.
15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02).
Parimenti non sussistono indizi di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con riguardo agli altri profili eccepiti dall'appellante. Come infatti efficacemente rilevato in prime cure, il contratto reca in modo chiaro il tasso annuo effettivo globale, il quale, una volta sottoscritto, attesta l'accettazione del mutuatario in ordine al costo complessivo dell'operazione.
Sotto altra angolatura, alcuna lacuna è poi ravvisabile in virtù dell'omissione di una formula di matematica finanziaria circa il calcolo delle rate. La censura, infatti, appare non centrata, tanto perché, come osservato nel provvedimento impugnato, “l'esplicitazione della formula matematica di determinazione delle rate non costituisce requisito contenutistico del contratto, richiesto a pena di nullità” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 10), e, in secondo luogo, perché la sua mancata indicazione non impedisce al mutuatario di apprendere il contenuto delle proprie obbligazioni. Sul punto, si reputa bastevole richiamare quanto già evincibile dalla lettura del contratto: in particolare, dal testo della clausola di cui al §4 e dall'allegato piano di ammortamento (v., doc. 1, “Atto notarile con allegati – Contratto di mutuo fondiario”, fasc. attore di primo grado), emerge che il prestito è rimborsabile secondo lo schema della capitalizzazione alla francese, a rata costante e con scadenza trimestrale per un numero complessivo di 60 rate, distribuite su un periodo pari a 180 mesi.
Dalla disamina della medesima clausola risulta poi che: “Le parti convengono che sulle prime 12
(dodici) rate, scadenti di tre mesi in tre mesi a partire dal 30 aprile 2011 e fino al 31 gennaio 2014,l
'interesse verrà calcolato al tasso fisso posticipato del 3,730% (tre virgola settecentotrenta per cento)
pagina 12 di 16 nominale annuo. La parte mutuataria prende atto che alla scadenza del 30 aprile 2011 unitamente all'importo della prima rata dovrà versare gli interessi di preammortamento conteggiati al tasso del
3,730% (tre virgola settecentotrenta per cento) nominale annuo posticipato per il periodo intercorrente tra la data odierna e il 31 gennaio 2011. [omissis] Dopo le prime 12 (dodici) rate
l'interesse da applicare al finanziamento potrà essere scelto dalla parte mutuataria [Omissis] (tasso fisso o variabile) Nel caso in cui tale scelta non pervenga alla banca entro il termine suddetto, resta fin
d'ora fermo che la banca provvederà all'applicazione del tasso variabile, secondo quanto previsto al precedente punto b), per il successivo triennio.” (cfr., Ibidem). È, dunque, definita in modo univoco la misura dei tassi convenzionali, la quale viene puntualmente espressa tanto per il periodo di rimborso a tasso fisso, quanto per il successivo regime a tasso variabile.
Merita perciò conferma la valutazione espressa in prime cure, per cui: “Nessuna indeterminatezza è poi ravvisabile né in ordine al tasso di interesse fisso previsto per le prime 12 rate, nella misura del
3,730% da ritenersi già comprensivo dell'aumento per lo spread e convenzionalmente accettato dall'attrice, né in ordine ai tassi di interesse opzionabili per il periodo successivo alla 12° rata, per la determinazione dei quali l'articolo 4 del contratto di mutuo rimanda a dei parametri esterni oggettivi
(Interest Rate Swap e Euribor 3 mesi) con precise determinazioni per il calcolo e l'indicazione dell'aumento per lo spread da applicarsi ciò in ossequio al pressoché unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 04/01/2022, n. 96)”.
Non è stata, invece, censurata la parte della sentenza relativa all'applicazione di interessi anatocistici.
Con terzo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per non aver rilevato che il contratto violava le disposizioni antiusura.
In particolare, sottopone a critica l'impianto motivo del capo impugnato, per avere in tesi il Giudice applicato un tasso soglia non attinente al tipo di operazione realmente conclusa. Nella prospettazione dell'appellante, invero, il contratto azionato non andava sussunto nell'alveo dei “mutui a tasso fisso”, tali essendo, secondo le pertinenti definizioni impartite dalla Banca d'Italia, quei finanziamenti “ove il
pagina 13 di 16 contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo”. Si tratterebbe, piuttosto, ad avviso dell'appellante, di mutuo a tasso variabile e detta qualificazione sarebbe imposta dal fatto che il periodo di vigenza del regime ad interesse fisso sarebbe inferiore al triennio. In particolare, sostiene l'appellante che dovrebbe considerarsi come data iniziale per il calcolo del triennio la data di scadenza della prima rata trimestrale e così facendo il tasso fisso risulterebbe previsto e applicato per un lasso temporale compreso tra le date del 30 aprile 2011 e del 31 gennaio 2014. Pertanto, riqualificata l'operazione nel senso propugnato dall'appellante, il limite usura sarebbe da individuarsi nella misura del 3,90%, perciò superiore al TAEG contrattuale (3,95%).
Inoltre, deduce l'appellante che il TAEG indicato in contratto non includerebbe i costi per assicurazione e perizia stimati dalla nonché quelli relativi alla garanzia fideiussoria rilasciata dal CP_1
signor (a detta di controparte onerosa), e sostiene che, tenendo in considerazione tali Parte_5
ulteriori oneri, il TAEG contrattuale sarebbe pari al 5,512% e quindi superiore al tasso soglia individuato nella misura del 3,90% (con riferimento alla categoria mutuo a tasso variabile).
Sostiene, infine, l'appellante che “ai fini dell'esclusione dell'illecito/delitto è necessario che risultino non usurari sia il tasso corrispettivo sia il tasso moratorio concretamente applicati. La relazione compiuta dal Rag. (All. 07 – primo grado) evidenzia che il solo tasso di interesse corrispettivo, Per_1 tenuto contro dell'effetto della capitalizzazione, supera il tasso soglia di usura all'atto della stipula, mentre il tasso di mora risulta superiore quasi del doppio”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va confermata la valutazione del tribunale volta a inquadrare il contratto nelle operazioni di mutuo a tasso fisso. Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, infatti, la qualificazione dei contratti di finanziamento ai fini usura è condotta alla stregua delle indicazioni che provengono dalla Banca d'Italia, la quale, nelle proprie Istruzioni di cui al Decreto Ministero Economia
e Finanze del 23 settembre 2010 Pubblicato in G.U. NR. 228/2010, non lascia dubbi interpretativi, facendo riferimento ad un fatto del tutto oggettivo: “ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”.
Pertanto, va annoverato tra i contratti di finanziamento a tasso fisso il mutuo, in cui, per un tempo pari a tre anni, sia stata contrattualizzata l'applicazione di una misura fissa dell'interesse corrispettivo.
pagina 14 di 16 Tale è il caso del contratto azionato nel presente giudizio, e tanto perché, in primo luogo, non può darsi credito al tentativo di parte appellante di differire il momento iniziale per il computo del triennio.
Invero, come correttamente indicato nella sentenza di primo grado, “il contratto de quo deve senz'altro essere inquadrato nei mutui a tasso fisso, dovendosi prendere correttamente come data iniziale per il calcolo del triennio quella in cui ha avuto inizio la decorrenza del calcolo degli interessi, ossia il 1° febbraio 2011, e non la data di scadenza della prima rata trimestrale (30 aprile 2011). Pertanto, deve ritenersi che il tasso fisso sia stato applicato per tre anni dal 01/02/2011 al 31/01/2014.” (cfr., sentenza Tribunale Busto Arsizio, p. 11).
In senso ulteriormente assorbente, merita poi di evidenziarsi che il regolamento contrattuale impone comunque che la durata del regime a tasso fisso abbia una estensione di tre anni. Ed infatti, a mente della citata clausola di cui al §4 del Contratto, alle prime 12 rate di mutuo va applicato un tasso fisso posticipato nella misura del 3,730%, da rimborsare, secondo i dettami del piano di rimborso, con cadenza trimestrale. Pertanto, a prescindere dall'individuazione del relativo momento di inizio, il regime di vigenza del tasso fisso ha durata triennale. Ne discende che, in assenza di alcuna contestazione mossa sul punto, il tasso soglia usurario vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo de quo per i mutui a tasso fisso era pari a 6,765%, misura all'evidenza di molto superiore al
TAEG contrattuale (3,95%).
Parimenti infondata si rivela poi la censura relativa alla natura usuraria degli interessi di mora, posto che alcuna specifica allegazione è stata formulata dall'appellante in ordine alla concreta applicazione di interessi illegittimi ai sensi delle disposizioni anti-usura.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante principale (che non è elisa dal rigetto dell'appello incidentale) e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14
e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€
73.282,96), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, al rigetto dell'appello la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
Allo stesso modo, al rigetto dell'appello incidentale segue, in linea di principio, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto (tenuto conto che l'appello incidentale non ha pagina 15 di 16 determinato la modifica del valore della causa), previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Pt_1 Parte_1
impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a.;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico della dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Romana Raineri
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