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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25979/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ferri e Parte_1
dall'Avv. Valeria Ferri per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 18.07.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'assegno ex CP_1
art. 13 L. n. 118/71 maturati a far tempo dall'aprile del 2022, oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 21.10.2024.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 21.10.2024 la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'assegno ex art. 13 L. n. 118/71 a far tempo dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione allegata da CP_1
entrambe le parti, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto in data 1.10.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio- CP_1
economici necessari ai fini del pagamento già in data 2.1.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 24.10.2025 Il Giudice
RT AS
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25979/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ferri e Parte_1
dall'Avv. Valeria Ferri per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 18.07.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'assegno ex CP_1
art. 13 L. n. 118/71 maturati a far tempo dall'aprile del 2022, oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 21.10.2024.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 21.10.2024 la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'assegno ex art. 13 L. n. 118/71 a far tempo dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione allegata da CP_1
entrambe le parti, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto in data 1.10.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio- CP_1
economici necessari ai fini del pagamento già in data 2.1.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 24.10.2025 Il Giudice
RT AS
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