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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9454 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42535/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIOIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1 PA e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA FRANCESCO PA
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 21 NAPOLI presso il difensore avv. CUTOLO DANIELE
CONVENUTA/ APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 28.6.2022 conviene in giudizio avanti il Giudice di Pace di Parte_1
Milano esponendo di essere stato intestatario del contratto relativo all'utenza Controparte_1
0331405926 per i servizi di telefonia fissa e internet;
che a far data dal 21.8.2018 riscontrava la ingiustificata sospensione/cessazione del servizio di connessione a internet e il suo malfunzionamento;
che il 29.3.22 si vedeva costretto a inoltrare richiesta di migrazione presso altro operatore;
che ha ricevuto la fattura di chiusura del 22.5.2022 per un valore di € 77,01 con l'illegittimo addebito dei costi per l'attività di migrazione presso altro operatore e per la vendita dell'apparato, in realtà già restituito.
Conclude chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di la sua Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti, alla corresponsione delle penali contrattuali o degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi, nonché lo storno delle fatture emesse in assenza di controprestazione, nonché l'accertamento della inesigibilità dell'importo di € 77,01.
Si costituisce in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso Controparte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Rileva nel merito l'infondatezza della domanda. Conclude chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda e il suo rigetto nel merito.
Con la sentenza n. 1230/22 emessa il 19.4.2023 il Giudice di Pace ha dichiarato improcedibile la domanda attorea, evidenziando la “impossibilità del giudice di poter verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto chiesto in questa sede e quanto domandato in sede deflattiva”.
Con atto di citazione di data 15.11.2023 propone appello avverso tale decisione, Parte_1 esponendo che:
- nessuna norma di legge prevede che il tentativo di conciliazione debba avere un contenuto esattamente identico a quello della causa proposta davanti al giudice;
- il creditore non ha dimostrato l'esatto adempimento alle condizioni contrattuali.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si costituisce in giudizio evidenziando la correttezza della decisione del Giudice di Controparte_1
Pace in merito all'improcedibilità delle domande formulate dall'attore. Conferma nel merito le argomentazioni spese nel giudizio di primo grado. Conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto. pagina 2 di 6 Con nota depositata in data 12.9.2025 l'appellante ha dato atto che nelle more del giudizio CP_1 ha emesso una nota di credito relativamente all'importo di € 77,01, con conseguente cessazione
[...] della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda di restituzione.
***
Il primo tema affrontato dall'appellante è quello relativo alla dedotta erroneità della decisione del
Giudice di Pace, che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda formulata da , non Parte_1 avendo egli attivato un previo idoneo tentativo di conciliazione.
Il giudice di prime cure ha evidenziato l'impossibilità di verificare la corrispondenza tra quanto chiesto in sede conciliativa e in sede giurisdizionale.
Si rileva sul punto che con sentenza 8730/2025 il Tribunale di Milano ha condivisibilmente rilevato che, “affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che la domanda giudiziale e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, essendo sufficiente che i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli dedotti nella domanda di mediazione (Cass. 29333/19)”.
Nel caso di specie la domanda proposta davanti a Con. conteneva, con riferimento CP_2 Parte_2 alla telefonia fissa e al servizio internet, il richiamo alla mancata o parziale fornitura, all'interruzione o sospensione della fornitura, a spese non giustificate, a costi per il recesso dal contratto;
vi è inoltre il riferimento al valore della controversia, indicato fino a € 5.000,00. Si tratta pertanto di doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle poi trattate in sede giurisdizionale, quanto meno con riferimento ai temi così sommariamente indicati, fatte salve le osservazioni che seguiranno quanto al merito del giudizio.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del sopra indicato motivo di impugnazione formulato da . Parte_1
***
Deve pertanto essere esaminato il merito della controversia.
ha agito in giudizio chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale ovvero l'inesatto Parte_1 adempimento da parte di ha sottolineato la mancata dimostrazione da parte di Controparte_1 [...] dell'adempimento delle proprie obbligazioni. CP_1
Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante si è limitato ad allegare che:
pagina 3 di 6 1) a far data dal 21.8.2018 riscontrava inspiegabilmente la sospensione/cessazione del servizio di connessione ad internet ed il relativo malfunzionamento;
2) che si rendeva anzi necessario il passaggio dal servizio ADSL, non funzionante, alla linea FTTC in data 28.10.2020 senza peraltro ottenere un servizio efficiente.
Si rileva in proposito che:
- tali allegazioni sono generiche con riferimento sia al titolo contrattuale sulla base del quale l'attore fonda le proprie richieste, sia alle doglianze che intende muovere nei confronti della società appellata;
- la doglianza di cui al punto 1) ha ad oggetto “la sospensione/cessazione del servizio di connessione ad internet, e il relativo malfunzionamento”; si indicano quindi situazioni diverse tra loro (sospensione e cessazione) e in parte incompatibili (malfunzionamento); non si specifica, in ogni caso, in cosa sia consistito il malfunzionamento, né quella sia stata la durata sia del malfunzionamento sia, eventualmente, della sospensione del servizio internet;
si allega unicamente che l'insieme delle predette situazioni ha iniziato a manifestarsi dal 21.8.2018, senza ulteriori specificazioni;
- il documento disponibile sul punto è una mail del 13.4.2022 (dunque inviata quasi quattro anni dopo il manifestarsi dei problemi sopra indicati); in tale comunicazione si fa però riferimento al peggioramento della connessione a partire da una data diversa, cioè dal 20.10.2020; la mail ha ad oggetto unicamente i peggioramenti verificatisi a seguito del passaggio dal servizio ADSL alla fibra;
- nessuna ulteriore doglianza risulta essere stata formalizzata nei confronti di Controparte_1
Non viene inoltre indicato sulla base di quali clausole contrattuali l'attore fonda le proprie richieste di indennizzo, né l'ammontare del medesimo, né i criteri per la sua quantificazione.
Si tratta di profili che non sono stati tempestivamente allegati in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente decadenza dalla possibilità di proporli successivamente.
Tali aspetti non sono in ogni caso stati compiutamente affrontati anche nel presente giudizio, ove si ribadisce il generico richiamo all'inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
Nessuna indicazione viene inoltre fornita in ordine ai danni patiti, dei quali si chiede il risarcimento, né al nesso causale tra i disservizi non specificati e tali eventuali danni.
***
L'attore ha inoltre proposto la domanda di accertamento della insussistenza di un credito di € 77,01 vantato da relativo alla fattura di chiusura del 22.5.2022. Controparte_1
pagina 4 di 6 Si tratta di un'azione di accertamento negativo, volta ad ottenere il riconoscimento dell'inesistenza del diritto di al pagamento dell'importo sopra indicato. Controparte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rilevato che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti”; la Corte mette in evidenza, tra l'altro, che “- al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione (Cass. ord. n. 9706/2024).
Devono dunque essere valutati due diversi profili: quello relativo alla ripartizione dell'onere probatorio e quello pertinente la sussistenza di un interesse ad agire in capo a chi agisce, interesse che deve essere concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Applicando i parametri di valutazione richiamati dalla Corte di legittimità alla fattispecie in esame si rileva che la fattura oggetto di discussione è richiamata nell'atto di citazione (pur senza l'indicazione dei relativi estremi), ma non è stata prodotta;
ciò tenendo conto dei documenti disponibili nel presente grado di giudizio.
Con la nota precedentemente indicata l'appellante ha dato comunque atto che nelle more del giudizio ha emesso una nota di credito relativamente all'importo di € 77,01, configurando Controparte_1
l'ipotesi della cessazione della materia del contendere e rinunciando alla domanda di ripetizione dell'indebito. Si rileva in proposito che non ha specificamente preso posizione Controparte_1 sull'istanza dell'appellante; nessuna decisione può dunque essere adottata con riferimento all'ipotesi della cessazione della materia del contendere e alla indicata rinuncia.
Ai fini della sola decisione sulle spese processuali in relazione allo specifico aspetto qui considerato, si deve quindi tenere in considerazione sia l'emissione della nota di credito da parte di Controparte_1
pagina 5 di 6 sia l'assenza di documentazione disponibile e tempestivamente depositata ai fini della valutazione dell'originaria fondatezza della domanda.
***
Dalle considerazioni complessivamente svolte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto dell'appello proposto da , con cessazione della materia del Parte_1 contendere nei termini sopra esposti.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto sia del rigetto delle domande dell'appellante, sia del riconoscimento, anche se non decisivo sull'esito del giudizio, del motivo di appello inerente la dichiarazione di improcedibilità delle domande formulate in primo grado, sia dell'emissione della nota di credito da parte di nelle more del giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1230/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 19.4.2023.
2) Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42535/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIOIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1 PA e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA FRANCESCO PA
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 21 NAPOLI presso il difensore avv. CUTOLO DANIELE
CONVENUTA/ APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 28.6.2022 conviene in giudizio avanti il Giudice di Pace di Parte_1
Milano esponendo di essere stato intestatario del contratto relativo all'utenza Controparte_1
0331405926 per i servizi di telefonia fissa e internet;
che a far data dal 21.8.2018 riscontrava la ingiustificata sospensione/cessazione del servizio di connessione a internet e il suo malfunzionamento;
che il 29.3.22 si vedeva costretto a inoltrare richiesta di migrazione presso altro operatore;
che ha ricevuto la fattura di chiusura del 22.5.2022 per un valore di € 77,01 con l'illegittimo addebito dei costi per l'attività di migrazione presso altro operatore e per la vendita dell'apparato, in realtà già restituito.
Conclude chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di la sua Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti, alla corresponsione delle penali contrattuali o degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi, nonché lo storno delle fatture emesse in assenza di controprestazione, nonché l'accertamento della inesigibilità dell'importo di € 77,01.
Si costituisce in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso Controparte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Rileva nel merito l'infondatezza della domanda. Conclude chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda e il suo rigetto nel merito.
Con la sentenza n. 1230/22 emessa il 19.4.2023 il Giudice di Pace ha dichiarato improcedibile la domanda attorea, evidenziando la “impossibilità del giudice di poter verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto chiesto in questa sede e quanto domandato in sede deflattiva”.
Con atto di citazione di data 15.11.2023 propone appello avverso tale decisione, Parte_1 esponendo che:
- nessuna norma di legge prevede che il tentativo di conciliazione debba avere un contenuto esattamente identico a quello della causa proposta davanti al giudice;
- il creditore non ha dimostrato l'esatto adempimento alle condizioni contrattuali.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si costituisce in giudizio evidenziando la correttezza della decisione del Giudice di Controparte_1
Pace in merito all'improcedibilità delle domande formulate dall'attore. Conferma nel merito le argomentazioni spese nel giudizio di primo grado. Conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto. pagina 2 di 6 Con nota depositata in data 12.9.2025 l'appellante ha dato atto che nelle more del giudizio CP_1 ha emesso una nota di credito relativamente all'importo di € 77,01, con conseguente cessazione
[...] della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda di restituzione.
***
Il primo tema affrontato dall'appellante è quello relativo alla dedotta erroneità della decisione del
Giudice di Pace, che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda formulata da , non Parte_1 avendo egli attivato un previo idoneo tentativo di conciliazione.
Il giudice di prime cure ha evidenziato l'impossibilità di verificare la corrispondenza tra quanto chiesto in sede conciliativa e in sede giurisdizionale.
Si rileva sul punto che con sentenza 8730/2025 il Tribunale di Milano ha condivisibilmente rilevato che, “affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che la domanda giudiziale e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, essendo sufficiente che i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli dedotti nella domanda di mediazione (Cass. 29333/19)”.
Nel caso di specie la domanda proposta davanti a Con. conteneva, con riferimento CP_2 Parte_2 alla telefonia fissa e al servizio internet, il richiamo alla mancata o parziale fornitura, all'interruzione o sospensione della fornitura, a spese non giustificate, a costi per il recesso dal contratto;
vi è inoltre il riferimento al valore della controversia, indicato fino a € 5.000,00. Si tratta pertanto di doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle poi trattate in sede giurisdizionale, quanto meno con riferimento ai temi così sommariamente indicati, fatte salve le osservazioni che seguiranno quanto al merito del giudizio.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del sopra indicato motivo di impugnazione formulato da . Parte_1
***
Deve pertanto essere esaminato il merito della controversia.
ha agito in giudizio chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale ovvero l'inesatto Parte_1 adempimento da parte di ha sottolineato la mancata dimostrazione da parte di Controparte_1 [...] dell'adempimento delle proprie obbligazioni. CP_1
Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante si è limitato ad allegare che:
pagina 3 di 6 1) a far data dal 21.8.2018 riscontrava inspiegabilmente la sospensione/cessazione del servizio di connessione ad internet ed il relativo malfunzionamento;
2) che si rendeva anzi necessario il passaggio dal servizio ADSL, non funzionante, alla linea FTTC in data 28.10.2020 senza peraltro ottenere un servizio efficiente.
Si rileva in proposito che:
- tali allegazioni sono generiche con riferimento sia al titolo contrattuale sulla base del quale l'attore fonda le proprie richieste, sia alle doglianze che intende muovere nei confronti della società appellata;
- la doglianza di cui al punto 1) ha ad oggetto “la sospensione/cessazione del servizio di connessione ad internet, e il relativo malfunzionamento”; si indicano quindi situazioni diverse tra loro (sospensione e cessazione) e in parte incompatibili (malfunzionamento); non si specifica, in ogni caso, in cosa sia consistito il malfunzionamento, né quella sia stata la durata sia del malfunzionamento sia, eventualmente, della sospensione del servizio internet;
si allega unicamente che l'insieme delle predette situazioni ha iniziato a manifestarsi dal 21.8.2018, senza ulteriori specificazioni;
- il documento disponibile sul punto è una mail del 13.4.2022 (dunque inviata quasi quattro anni dopo il manifestarsi dei problemi sopra indicati); in tale comunicazione si fa però riferimento al peggioramento della connessione a partire da una data diversa, cioè dal 20.10.2020; la mail ha ad oggetto unicamente i peggioramenti verificatisi a seguito del passaggio dal servizio ADSL alla fibra;
- nessuna ulteriore doglianza risulta essere stata formalizzata nei confronti di Controparte_1
Non viene inoltre indicato sulla base di quali clausole contrattuali l'attore fonda le proprie richieste di indennizzo, né l'ammontare del medesimo, né i criteri per la sua quantificazione.
Si tratta di profili che non sono stati tempestivamente allegati in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente decadenza dalla possibilità di proporli successivamente.
Tali aspetti non sono in ogni caso stati compiutamente affrontati anche nel presente giudizio, ove si ribadisce il generico richiamo all'inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
Nessuna indicazione viene inoltre fornita in ordine ai danni patiti, dei quali si chiede il risarcimento, né al nesso causale tra i disservizi non specificati e tali eventuali danni.
***
L'attore ha inoltre proposto la domanda di accertamento della insussistenza di un credito di € 77,01 vantato da relativo alla fattura di chiusura del 22.5.2022. Controparte_1
pagina 4 di 6 Si tratta di un'azione di accertamento negativo, volta ad ottenere il riconoscimento dell'inesistenza del diritto di al pagamento dell'importo sopra indicato. Controparte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rilevato che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti”; la Corte mette in evidenza, tra l'altro, che “- al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione (Cass. ord. n. 9706/2024).
Devono dunque essere valutati due diversi profili: quello relativo alla ripartizione dell'onere probatorio e quello pertinente la sussistenza di un interesse ad agire in capo a chi agisce, interesse che deve essere concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Applicando i parametri di valutazione richiamati dalla Corte di legittimità alla fattispecie in esame si rileva che la fattura oggetto di discussione è richiamata nell'atto di citazione (pur senza l'indicazione dei relativi estremi), ma non è stata prodotta;
ciò tenendo conto dei documenti disponibili nel presente grado di giudizio.
Con la nota precedentemente indicata l'appellante ha dato comunque atto che nelle more del giudizio ha emesso una nota di credito relativamente all'importo di € 77,01, configurando Controparte_1
l'ipotesi della cessazione della materia del contendere e rinunciando alla domanda di ripetizione dell'indebito. Si rileva in proposito che non ha specificamente preso posizione Controparte_1 sull'istanza dell'appellante; nessuna decisione può dunque essere adottata con riferimento all'ipotesi della cessazione della materia del contendere e alla indicata rinuncia.
Ai fini della sola decisione sulle spese processuali in relazione allo specifico aspetto qui considerato, si deve quindi tenere in considerazione sia l'emissione della nota di credito da parte di Controparte_1
pagina 5 di 6 sia l'assenza di documentazione disponibile e tempestivamente depositata ai fini della valutazione dell'originaria fondatezza della domanda.
***
Dalle considerazioni complessivamente svolte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto dell'appello proposto da , con cessazione della materia del Parte_1 contendere nei termini sopra esposti.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto sia del rigetto delle domande dell'appellante, sia del riconoscimento, anche se non decisivo sull'esito del giudizio, del motivo di appello inerente la dichiarazione di improcedibilità delle domande formulate in primo grado, sia dell'emissione della nota di credito da parte di nelle more del giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1230/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 19.4.2023.
2) Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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