Articolo 682 del Codice della navigazione
Articolo 681Articolo 683
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21 aprile 1942
Art. 682.
(Provvedimento di autorizzazione).

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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