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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10708/2014 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tania Parte_1 C.F._1
Paciello Tania (C.F. - pec: e Anna Battaglia C.F._2 Email_1
(C.F. – pec: , elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla via San EP n. 7
ATTORE
E
AVV. GIUSEPPE (C.F. ), procuratore di sé stesso, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 112
(pec: Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Grimaldi (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Marcellino (CE) alla via
Galatina n. 3 nello studio dell'Avv. EP Fabozzi (pec: Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio l'avv. EP Di AN Parte_1 per sentir, preliminarmente, accertare e dichiarare la negligenza del professionista nell'adempimento di plurimi mandati legali conferitigli dallo stesso attore e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del complessivo danno subito dall'istante, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il professionista convenuto, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto, adducendo la piena correttezza del proprio operato professionale nell'espletamento dell'incarico effettivamente ricevuto e domandando, in via gradata,
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della , quale assicuratore Controparte_2 professionale, ai fini della manleva in caso di soccombenza.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza Controparte_2 invocata dall'assicurato, impugnando in toto la domanda attorea e domandandone il rigetto non avendo il ricorrente dimostrato nè la riconducibilità degli asseriti danni a comportamenti omissivi e/o commissivi ascrivibili al legale convenuto né la sussistenza di un concreto nesso di causalità tra tali comportamenti e l'evento de quo;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, la chiedeva di essere dichiarata tenuta a manlevare il Controparte_2 chiamante entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio vedeva il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti, stante la natura prettamente documentale delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del 03.04.2025 la causa veniva trattata in presenza, successivamente rinviata all'udienza del 23.09.2025 e in tale sede, dopo ampia discussione orale tra le parti, assegnata per la decisione finale.
In via preliminare, è utile ricordare che il sig. conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1
EP Di AN onde sentire affermare la sua responsabilità professionale per omesso espletamento di mandati asseritamente conferitigli dalla parte attrice, avendo il professionista omesso di proporre un appello avverso una sentenza sfavorevole alle ragioni del cliente, non avendo depositato un controricorso per Cassazione, non avendo articolato valide ed efficaci difese nell'ambito di differenti giudizi, i cui esiti negativi gli avevano procurato asserite perdite economiche.
Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base delle allegazioni e delle difese delle parti.
In via generale, deve osservarsi che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176
c.c., comma 2): è richiesta, cioè, una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia in ragione del tipo di professione. Per gli avvocati, la Corte di Cassazione ha precisato che "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (Cass.
24544/2009). In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) ovvero di aver agito con diligenza. Quanto all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale da parte del legale, ha l'onere di provare: l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
l'esistenza del danno;
il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(cfr., Cass. Civ., Sez. III, 18.04.2007, n. 9238). Giova, altresì, ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto "ipso facto" dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato, appunto, dal già richiamato art. 1176, comma 2, c.c.
Ciò posto, trattandosi di evento non verificatosi è, quindi, necessario verificare, mediante un giudizio prognostico, l'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, “occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Civ., Sez. III, 28.05.2021, n. 15032).
In particolare, ove il cliente deduca la responsabilità del professionista, è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività dell'avvocato. Pertanto, poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (cfr. Cass. Civ.,
15/12/2016, n. 25895).
In tale prospettiva, i principi normativi e giurisprudenziali richiamati implicano, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova della certezza che in caso di comportamento diligente da parte dell'avvocato i risultati sarebbero stati conseguiti: la responsabilità professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Il cliente che lamenta l'inadempimento dovrà, pertanto, provare che il risultato voluto sarebbe concretamente stato conseguito.
Difatti, per oramai costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale dell'avvocato, quale ad esempio la mancata proposizione di una impugnazione, non può dirsi accertata per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno si sia effettivamente prodotto ed, infine, se, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando al contrario la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass.
Civ., nn. 15032 del 28/05/2021 e 23434 del 25/08/2021).
Conseguenza logica del mancato rispetto dei criteri codificati dalla richiamata giurisprudenza sarebbe la sottoposizione delle doglianze attoree ad un ulteriore vaglio, non codificato e non ammesso, chiamando con ciò il Giudicante, investito del giudizio relativo alla presunta responsabilità professionale dell'avvocato ad una pronuncia suppletiva circa la pretesa originariamente vantata dal cliente nei giudizi curati dal legale, il cui operato viene poi fatto oggetto di contestazione.
Orbene, nel caso di specie, non è stato provato né il conferimento degli incarichi professionali ai quali, a detta del il legale non avrebbe dato seguito alcuno, specie con riguardo alle Parte_1 impugnazioni sia in sede di merito che di legittimità; né risultano provate le singole asserite carenze professionali nei giudizi concretamente patrocinati dall'avv. Di AN, carenze che avrebbero determinato eziologicamente gli esiti infausti per l'odierno ricorrente.
In più, vi è da dire come dalla lettura della sentenza n. 5104/11, che ha deciso il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli recante RG n. 11758/2004, si evince in maniera palmare e circostanziata come l'esito del predetto procedimento (che, è bene ricordarlo, aveva ad oggetto il recupero delle competenze spettanti all'avv. Attilio Brullini, precedente difensore di e da Parte_1 quest'ultimo non corrisposte) si sia basato, innanzitutto, sulle risultanze di una c.t.u. grafologica che aveva smentito la bontà di presunte dichiarazioni di non debenza di dette competenze, dichiarazioni allegate documentalmente dal e asserite come provenienti dall'allora legale Brullini che le Parte_1 disconosceva. Va aggiunto che, a corredo dei menzionati esiti peritali, il Giudice napoletano formulava una precisa ricostruzione della vicenda intercorsa tra il – patrocinato in quella Parte_1 sede dall'odierno avv. Di AN – e l'avv. Brullini, ripercorrendone scambi e comportamenti, valutando le prove documentali fornite dalle parti nonché quanto dedotto ed allegato dalla terza chiamata in garanzia dallo stesso quale controparte del nel Parte_1 Controparte_3 Parte_1 giudizio in cui quest'ultimo era assistito dal Brullini.
L'esito di tale giudizio, cristallizzato nella sentenza appena ricordata, era, come è noto, l'integrale accoglimento della pretesa attorea e la condanna del alla corresponsione di quanto dovuto Parte_1 al precedente legale, avv. Brullini. Non trovando tale decisione adempimento bonario da parte del soccombente, l'allora attore dava avvio ad una procedura esecutiva piuttosto lunga e partecipata, frutto della volontà del debitore esecutato di non ottemperare al disposto poi oggetto di esecuzione.
Innanzitutto, occorre evidenziare come dall'esame complessivo degli atti e delle deduzioni del emerga una prospettazione farraginosa e non debitamente supportata da idonee e puntuali Parte_1 allegazioni documentali. Né, risulta dimostrato che l'espletamento dell'attività da parte dell'avv. Di
AN, asserita come omessa con riguardo al deposito del controricorso in Cassazione, alla contestazione della relazione di ctu grafologica innanzi al Tribunale di Napoli, alla proposizione dell'appello alla sentenza del Tribunale di Napoli nonché all'intera vicenda esecutiva che ha visto l'odierno ricorrente nella veste di debitore, avrebbe potuto anche solo in termini meramente probabilistici condurre ad un esito positivo delle numerose fasi di lite.
In altri termini, anche se si fossero raggiunte le prove come invocate, comunque difetterebbe quella del nesso tra la condotta negligente dell'avvocato ed il danno paventato dall'istante, tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui desumere che, qualora il legale avesse professionalmente operato nel senso, rimasto nebuloso, invocato dall'odierno istante, quest'ultimo avrebbe ottenuto provvedimenti di merito favorevoli in tutto o in parte alle sue asserite ragioni.
In definitiva, la domanda va rigettata perché non provata e, perciò, infondata, non essendo stata raggiunta la prova, nemmeno secondo un giudizio prognostico-probabilistico, che, in caso di diverso contegno del convenuto, i giudizi che hanno visto protagonista a vario titolo il con Parte_1
l'assistenza legale dell'odierno resistente avrebbero avuto un esito favorevole per l'istante e, in caso di effettivo esito favorevole, in quale misura, con ciò non potendo le odierne doglianze dirsi provate nemmeno con riguardo all'effettivo quantum debeatur, rimasto altrettanto nebuloso e carente di sostegno probatorio.
In virtù del rigetto della domanda principale deve considerarsi assorbita ogni altra domanda, questione ed eccezione proposta nel presente giudizio. Per quanto concerne le spese, va osservato che la ravvisata infondatezza delle pretese attoree, la modesta difesa svolta da controparte nonché l'attività complessivamente svolta giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Di Parte_1
AN EP, così provvede:
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
, 23.09.2025. Il G.U. CP_4
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10708/2014 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tania Parte_1 C.F._1
Paciello Tania (C.F. - pec: e Anna Battaglia C.F._2 Email_1
(C.F. – pec: , elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla via San EP n. 7
ATTORE
E
AVV. GIUSEPPE (C.F. ), procuratore di sé stesso, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 112
(pec: Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Grimaldi (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Marcellino (CE) alla via
Galatina n. 3 nello studio dell'Avv. EP Fabozzi (pec: Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio l'avv. EP Di AN Parte_1 per sentir, preliminarmente, accertare e dichiarare la negligenza del professionista nell'adempimento di plurimi mandati legali conferitigli dallo stesso attore e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del complessivo danno subito dall'istante, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il professionista convenuto, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto, adducendo la piena correttezza del proprio operato professionale nell'espletamento dell'incarico effettivamente ricevuto e domandando, in via gradata,
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della , quale assicuratore Controparte_2 professionale, ai fini della manleva in caso di soccombenza.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza Controparte_2 invocata dall'assicurato, impugnando in toto la domanda attorea e domandandone il rigetto non avendo il ricorrente dimostrato nè la riconducibilità degli asseriti danni a comportamenti omissivi e/o commissivi ascrivibili al legale convenuto né la sussistenza di un concreto nesso di causalità tra tali comportamenti e l'evento de quo;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, la chiedeva di essere dichiarata tenuta a manlevare il Controparte_2 chiamante entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio vedeva il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti, stante la natura prettamente documentale delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del 03.04.2025 la causa veniva trattata in presenza, successivamente rinviata all'udienza del 23.09.2025 e in tale sede, dopo ampia discussione orale tra le parti, assegnata per la decisione finale.
In via preliminare, è utile ricordare che il sig. conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1
EP Di AN onde sentire affermare la sua responsabilità professionale per omesso espletamento di mandati asseritamente conferitigli dalla parte attrice, avendo il professionista omesso di proporre un appello avverso una sentenza sfavorevole alle ragioni del cliente, non avendo depositato un controricorso per Cassazione, non avendo articolato valide ed efficaci difese nell'ambito di differenti giudizi, i cui esiti negativi gli avevano procurato asserite perdite economiche.
Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base delle allegazioni e delle difese delle parti.
In via generale, deve osservarsi che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176
c.c., comma 2): è richiesta, cioè, una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia in ragione del tipo di professione. Per gli avvocati, la Corte di Cassazione ha precisato che "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (Cass.
24544/2009). In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) ovvero di aver agito con diligenza. Quanto all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale da parte del legale, ha l'onere di provare: l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
l'esistenza del danno;
il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(cfr., Cass. Civ., Sez. III, 18.04.2007, n. 9238). Giova, altresì, ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto "ipso facto" dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato, appunto, dal già richiamato art. 1176, comma 2, c.c.
Ciò posto, trattandosi di evento non verificatosi è, quindi, necessario verificare, mediante un giudizio prognostico, l'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, “occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Civ., Sez. III, 28.05.2021, n. 15032).
In particolare, ove il cliente deduca la responsabilità del professionista, è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività dell'avvocato. Pertanto, poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (cfr. Cass. Civ.,
15/12/2016, n. 25895).
In tale prospettiva, i principi normativi e giurisprudenziali richiamati implicano, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova della certezza che in caso di comportamento diligente da parte dell'avvocato i risultati sarebbero stati conseguiti: la responsabilità professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Il cliente che lamenta l'inadempimento dovrà, pertanto, provare che il risultato voluto sarebbe concretamente stato conseguito.
Difatti, per oramai costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale dell'avvocato, quale ad esempio la mancata proposizione di una impugnazione, non può dirsi accertata per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno si sia effettivamente prodotto ed, infine, se, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando al contrario la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass.
Civ., nn. 15032 del 28/05/2021 e 23434 del 25/08/2021).
Conseguenza logica del mancato rispetto dei criteri codificati dalla richiamata giurisprudenza sarebbe la sottoposizione delle doglianze attoree ad un ulteriore vaglio, non codificato e non ammesso, chiamando con ciò il Giudicante, investito del giudizio relativo alla presunta responsabilità professionale dell'avvocato ad una pronuncia suppletiva circa la pretesa originariamente vantata dal cliente nei giudizi curati dal legale, il cui operato viene poi fatto oggetto di contestazione.
Orbene, nel caso di specie, non è stato provato né il conferimento degli incarichi professionali ai quali, a detta del il legale non avrebbe dato seguito alcuno, specie con riguardo alle Parte_1 impugnazioni sia in sede di merito che di legittimità; né risultano provate le singole asserite carenze professionali nei giudizi concretamente patrocinati dall'avv. Di AN, carenze che avrebbero determinato eziologicamente gli esiti infausti per l'odierno ricorrente.
In più, vi è da dire come dalla lettura della sentenza n. 5104/11, che ha deciso il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli recante RG n. 11758/2004, si evince in maniera palmare e circostanziata come l'esito del predetto procedimento (che, è bene ricordarlo, aveva ad oggetto il recupero delle competenze spettanti all'avv. Attilio Brullini, precedente difensore di e da Parte_1 quest'ultimo non corrisposte) si sia basato, innanzitutto, sulle risultanze di una c.t.u. grafologica che aveva smentito la bontà di presunte dichiarazioni di non debenza di dette competenze, dichiarazioni allegate documentalmente dal e asserite come provenienti dall'allora legale Brullini che le Parte_1 disconosceva. Va aggiunto che, a corredo dei menzionati esiti peritali, il Giudice napoletano formulava una precisa ricostruzione della vicenda intercorsa tra il – patrocinato in quella Parte_1 sede dall'odierno avv. Di AN – e l'avv. Brullini, ripercorrendone scambi e comportamenti, valutando le prove documentali fornite dalle parti nonché quanto dedotto ed allegato dalla terza chiamata in garanzia dallo stesso quale controparte del nel Parte_1 Controparte_3 Parte_1 giudizio in cui quest'ultimo era assistito dal Brullini.
L'esito di tale giudizio, cristallizzato nella sentenza appena ricordata, era, come è noto, l'integrale accoglimento della pretesa attorea e la condanna del alla corresponsione di quanto dovuto Parte_1 al precedente legale, avv. Brullini. Non trovando tale decisione adempimento bonario da parte del soccombente, l'allora attore dava avvio ad una procedura esecutiva piuttosto lunga e partecipata, frutto della volontà del debitore esecutato di non ottemperare al disposto poi oggetto di esecuzione.
Innanzitutto, occorre evidenziare come dall'esame complessivo degli atti e delle deduzioni del emerga una prospettazione farraginosa e non debitamente supportata da idonee e puntuali Parte_1 allegazioni documentali. Né, risulta dimostrato che l'espletamento dell'attività da parte dell'avv. Di
AN, asserita come omessa con riguardo al deposito del controricorso in Cassazione, alla contestazione della relazione di ctu grafologica innanzi al Tribunale di Napoli, alla proposizione dell'appello alla sentenza del Tribunale di Napoli nonché all'intera vicenda esecutiva che ha visto l'odierno ricorrente nella veste di debitore, avrebbe potuto anche solo in termini meramente probabilistici condurre ad un esito positivo delle numerose fasi di lite.
In altri termini, anche se si fossero raggiunte le prove come invocate, comunque difetterebbe quella del nesso tra la condotta negligente dell'avvocato ed il danno paventato dall'istante, tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui desumere che, qualora il legale avesse professionalmente operato nel senso, rimasto nebuloso, invocato dall'odierno istante, quest'ultimo avrebbe ottenuto provvedimenti di merito favorevoli in tutto o in parte alle sue asserite ragioni.
In definitiva, la domanda va rigettata perché non provata e, perciò, infondata, non essendo stata raggiunta la prova, nemmeno secondo un giudizio prognostico-probabilistico, che, in caso di diverso contegno del convenuto, i giudizi che hanno visto protagonista a vario titolo il con Parte_1
l'assistenza legale dell'odierno resistente avrebbero avuto un esito favorevole per l'istante e, in caso di effettivo esito favorevole, in quale misura, con ciò non potendo le odierne doglianze dirsi provate nemmeno con riguardo all'effettivo quantum debeatur, rimasto altrettanto nebuloso e carente di sostegno probatorio.
In virtù del rigetto della domanda principale deve considerarsi assorbita ogni altra domanda, questione ed eccezione proposta nel presente giudizio. Per quanto concerne le spese, va osservato che la ravvisata infondatezza delle pretese attoree, la modesta difesa svolta da controparte nonché l'attività complessivamente svolta giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Di Parte_1
AN EP, così provvede:
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
, 23.09.2025. Il G.U. CP_4
Dott.ssa Maria Caroppoli