Art. 5.
All' articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito".
All' articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito".