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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/07/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato – all'esito della riserva assunta ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 14.7.2025
- la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 4791/2022 – in materia di divisione - promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Andrianopoli
ATTRICE
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo
CONVENUTO
nonché contro
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'attrice (come da note conclusionali del 08.07.2025):
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie meglio viste, e preso atto dell'avvenuta divisione della proprietà immobiliare comune, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, disporre la resa dei conti ex art. 723 c.c., dichiarando all'esito tenuto e conseguentemente condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno e/o di rimborso/restituzione degli importi accertati in giudizio, nella misura di € 9.435,00, o in subordine € 8.602,50 o € 8.325,00, per indennità corrispondente al mancato godimento del bene, € 2.358,26, o in subordine € 1.900,08, per importi da restituire all'attrice a titolo di spese di amministrazione, € 30.000,00, o in subordine €
21.215,00, per importi da restituire all'attrice a titolo di contributo al pagamento della proprietà dell'immobile, € 6.800,00 per interventi di ristrutturazione sull'immobile, o quella meglio vista, fatta salva ogni diversa e miglior quantificazione, anche in via equitativa. Vinte in ogni caso spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto (come da note conclusionali del 07.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Nel merito, in via principale: previi gli accertamenti e le declaratorie meglio viste, parte convenuta nulla oppone alla richiesta di divisione formulata da parte attrice mentre domanda il rigetto delle ulteriori domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda che precede, salvo gravame, si chiede di compensare le spese sostenute dal convenuto relative all'immobile sito in Genova, Via Ventotene 35/16 con gli importi di cui parte attrice dovesse essere riconosciuta creditrice nei confronti del IG. . - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) , con atto di citazione del 25.05.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , affinché questo Tribunale, dichiarasse lo scioglimento della comunione tra Controparte_1 loro esistente sull'immobile sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16, disponesse la vendita del predetto immobile e la resa dei conti ai sensi dell'art. 723 c.c. e lo condannasse al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno e/o rimborso/restituzione della somma di € 17.995,00 dalla medesima versati per l'acquisto dell'immobile ed il contributo alle rate del mutuo, di € 10.000,00 per ristrutturazione dell'immobile, di € 3.000,00 per rifacimento del giardino, di € 1.000,00 per gli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile, oltre alla somma di € 300,00 mensili a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile a partire da dicembre 2021 e fino alla cessazione del godimento esclusivo del bene da parte dell'odierno convenuto.
2 1.2) A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva:
1.2.a) di aver intrattenuto con il IG. una relazione sentimentale dall'anno 2008 al Controparte_1 mese di agosto 2021, concretizzatasi in una convivenza more uxorio dal 2016 al mese di ottobre 2021 nell'appartamento sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16;
1.2.b) che tale appartamento era stato acquistato dalle parti tramite sottoscrizione di un mutuo e versamento dell'importo di € 20.000,00 in contanti;
1.2.c) di aver contributo alle suddette spese, pur se formalmente intestate al solo IG. , nella CP_1 misura del 50%;
1.2.d) che la sostanziale contitolarità dell'immobile era stata formalizzata mediante procura a vendere di quota di 1/2 del medesimo e ad incassare il corrispettivo nella misura quantomeno di € 30.000,00, conferita dal IG. alla medesima in data 20/6/2016 (v. doc. 1); CP_1
1.2.e) di aver, nel corso della convivenza, e segnatamente negli anni 2016, 2017 e 2018, contribuito IGnificativamente alla gestione dell'immobile, oltre che tramite il già menzionato pagamento del
50% delle rate del relativo mutuo, anche provvedendo a sostenere spese per la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile, ed in particolare, pagando:
a) € 123,00 mensili dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre 2018, somme ritirate dal proprio conto corrente (v. doc. 2) ed erogate in contanti al IG. , quale contribuzione alla rata mensile CP_1 di mutuo (che ammontava a complessivi € 3.813,00 annuali);
b) € 10.000,00 in data 11/08/2016 per la ristrutturazione dell'immobile, consistita in rifacimento pavimentazione, lavori di muratura, messa a norma degli impianti idraulico ed elettrico (v. doc. 3);
c) € 3.000,00 in data 01/03/2017 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile (v. doc. 3);
d) € 1.000,00 in data 16/03/2017 per il saldo di alcuni interventi eseguiti nell'immobile, consistiti in interventi di risoluzione per problematiche emerse a seguito lavori relativi al punto b) (v. doc. 3);
1.2.f) di aver, a partire dal mese di gennaio 2019, effettuato il summenzionato contributo alle rate di mutuo pari € 123,00 tramite bonifico bancario, anziché in contanti (v. doc. 3) e di aver versato ulteriori
€ 400,00 mensili circa per le spese di amministrazione ed altre spese correlate alla comune convivenza;
1.2.g) di aver, in data 3/11/2021, acquistato dal IG. quota pari a 1/2 del diritto di proprietà CP_1 dell'immobile in cui le parti risiedevano per un corrispettivo di € 30.000,00 (v. doc. 4), estinguendo così la parte di mutuo a carico della medesima e che il IG. si era impegnato verbalmente a CP_1 restituire alla compagna quantomeno gli importi versati da quest'ultima a titolo di contribuzione alle rate di mutuo;
3 1.2.h) che la relazione sentimentale tra le parti si era interrotta il giorno 16 agosto 2021 e che era rimasta a vivere nell'immobile oggetto di causa fino al 14 dicembre 2021, data in cui si era trasferita in Puglia;
1.2.i) che alla data del 14.12.2021 l'esposizione debitoria complessiva del IG. nei suoi CP_1 confronti ammontava ad € 31.995,00, derivante dal versamento di:
a) € 10.000,00 in data 25/3/2016 quale contributo iniziale all'acquisto dell'immobile;
b) 65 pagamenti mensili quale contributo alle rate di mutuo, da giugno 2016 a ottobre 2021, nella misura di € 123,00 cadauno e quindi di complessivi € 7.995,00;
c) € 10.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile;
d) € 3.000,00 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile;
e) € 1.000,00 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile;
1.2.l) che, successivamente al suo trasferimento in Puglia, il IG. era rimasto a vivere CP_1 nell'immobile di proprietà comune e a goderne in via esclusiva, rifiutandosi di riscontrare le numerose richieste verbali e scritte inviate dalla medesima sia in proprio che per il tramite del proprio legale (v. docc. 5-6), volte a tentare una composizione bonaria della controversia.
1.3) Concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile e la sua divisione, oltre al rimborso/restituzione delle somme dalla stessa versate ed ad una somma a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile da dicembre 2021 e fino alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del medesimo da parte dell'odierno convenuto.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n. 2 l'attrice asseriva che il convenuto alla data del
24.10.2024 ancora abitasse nell'immobile per cui è causa, come da certificato di residenza prodotto
(v. doc. 12), a differenza della medesima che aveva stipulato in data 31.10.2023 un contratto di locazione in altro immobile (v. doc.8) e, pertanto, chiedeva la corresponsione del danno da mancato godimento dell'immobile, quantificato nella misura di € 277,50 (=(€ 555,00 / 2) al mese a partire da dicembre 2021 (fine relazione), o in subordine da febbraio 2022 (data del sollecito inviato dall'attrice)
o in ulteriore subordine a partire da marzo 2022 (data della diffida di messa in mora).
1.4) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.3, l'attrice chiedeva altresì la ripetizione della somma di euro 1.900,08 pari al 50% delle spese dell'amministrazione ordinaria relativa alla gestione 2023 e
2024 dalla stessa versata (v. docc. 19-20), stante l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, avendo ricevuto comunicazione di tale debito in data 18.11.2024, ovvero il giorno prima della stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile per cui è causa. Chiedeva, altresì, per la prima volta, la ripetizione delle somme sostenute a titolo di pagamento dell'agenzia immobiliare nell'anno 2015.
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2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2022 si costituiva in giudizio , Controparte_1 associandosi alla richiesta di divisione dell'immobile avanzata dall'attrice e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento delle somme ex adverso proposte, in quanto infondate ed, in via subordinata, la compensazione degli importi richiesti dall'attrice con le spese dal medesimo sostenute per i lavori eseguiti nell'immobile in comproprietà tra le parti (v. doc. 5, 9-12), deducendo, in particolare:
- con riferimento alla contribuzione nell'acquisto dell'immobile:
2.1.a) di aver acquistato l'appartamento di Via Ventotene n. 35/16 nell'anno 2016, sostenendo interamente i relativi costi, senza alcuna partecipazione e/o contributo diretto/indiretto da parte dell'attrice, come risultante dall'atto di acquisto dell'immobile (v. doc. 3), dal contratto di mutuo (v. doc. 4) e dalla fattura del Notaio (v. doc. 4);
2.1.b) che la IG.ra non aveva effettuato alcun conferimento di €10.000,00 al medesimo o a Pt_1 terze persone connesso direttamente o indirettamente all'operazione di acquisto dell'immobile e che, in ogni caso, non vi era alcuna prova di tale conferimento;
2.1.c) che la procura speciale sottoscritta dalle parti in data 20.06.2016 (v. doc. 1 attrice) non costituiva la prova della sussistenza ab origine di un regime di comproprietà tra le parti sull'immobile, ma che, con essa, il medesimo aveva inteso assicurare alla ex compagna ed odierna attrice la possibilità in ogni tempo di acquistare il 50% dell'immobile, così da permetterle di divenirne in futuro comproprietaria;
2.1.d) che solo in data 03.11.2021 l'attrice era divenuta comproprietaria dell'immobile, acquistando il 50% dello stesso (v. doc. 4 attrice);
- con riferimento alle altre somme di cui l'attrice chiedeva la restituzione:
2.1.e) che la IG.ra non aveva contribuito al pagamento delle rate del mutuo versando Pt_1
l'importo mensile di € 123,00 dal giugno 2016 al dicembre 2018 e che dagli estratti conto prodotto da controparte (v. doc. 2) non emergeva alcun prelievo dell'importo indicato da controparte e/o di importi similari;
2.1.f) che l'importo di € 10.000,00 avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile e di cui l'attrice chiedeva la restituzione era stato corrisposto in suo favore dai IG.ri e Parte_2
mediante bonifico dal loro conto corrente al conto corrente del convenuto, Controparte_3 come da documentazione ex adverso prodotta (v. doc. 3 attrice) e di aver provveduto a proprie spese al rifacimento della pavimentazione, ai lavori di muratura e messa a norma degli impianti e idraulico ed elettrico;
5 2.1.g) che l'attrice non aveva fornito prova del pagamento di € 3.000,00 sostenuto per il rifacimento del giardino pertinenziale e che, in ogni caso, i lavori erano stati pagati in economia dal medesimo;
2.1.h) che, successivamente ai lavori di ristrutturazione, non erano sorte problematiche nell'immobile e che l'attrice aveva solo fornito prova di aver ricevuto in data 15.03.2017 dai IG.ri Parte_2
e la somma di € 1.000,00 (v. doc. 3 attrice), senza fornire
[...] Controparte_3 alcuna prova relativamente al loro eventuale successivo utilizzo, oltre al fatto che, dall'esame dell'estratto conto ex adverso prodotto, non emergeva che la stessa avesse sostenuto alcuna spesa di analogo importo nei giorni e/o mesi e/o anni successivi;
2.1.i) che solo in data 13.09.2021 risultava il pagamento da parte della della somma di € Pt_1
501,50, a mezzo bonifico bancario, a titolo di “pagamento rata mensile mutuo e utenze” (v. doc. 3 attrice);
2.1.l) che i pagamenti eseguiti dalla , a partire dal 18 gennaio 2021 aventi ad oggetto le spese Pt_1 vive derivanti dal ménage domestico e/o ai consumi connessi all'utilizzo dell'immobile, anche a titolo di amministrazione condominiale ed utenze erano stati eseguiti volontariamente dalle medesima e dovevano essere inquadrate come adempimenti di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. ed in quanto tali da considerarsi irripetibili;
- con riferimento all'indennizzo per l'occupazione dell'immobile:
2.1.m) di essersi limitato, continuando a vivere nell'immobile, ad esercitare il proprio diritto di comproprietario come sancito dall'art. 1102 c.c., senza impedire il pari godimento dello stesso, congiuntamente o in alternanza, alla IG.ra , continuando la medesima a detenere le chiavi Pt_1 dell'immobile e a mantenere i propri effetti personali all'interno dell'immobile e, che, pertanto, non le era dovuto alcun indennizzo;
2.1.n) che la non aveva mai manifestato la volontà di locare l'immobile e che solo con la Pt_1 raccomandata datata 04.03.2022 (v. doc. 5 attrice) l'odierna attrice gli aveva richiesto il pagamento di un indennizzo a fronte della sua esclusiva occupazione dell'immobile.
2.2) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n. 1 il convenuto precisava di aver sostenuto spese in costanza di convivenza relative all'immobile pari ad € 14.475,00 (v. docc. 5, 9-12) e di aver cessato di abitare nell'immobile in comproprietà a partire dai primi di settembre 2023.
3) Entrambe le parti nel corso del processo davano atto della vendita a terzi dell'immobile oggetto di causa, avvenuta in data 19.11.2024.
4. Esposizione dello svolgimento processo
4.1) Espletata con esito negativo la mediazione delegata dal Giudice alla prima udienza di comparizione, il Giudice, in vista della vendita dell'immobile, gravato da mutuo ipotecario, disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di , quale creditore iscritto, Controparte_2
6 il quale rimaneva contumace e, successivamente, concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, 6°c, c.p.c.
4.2) Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. (“Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra le seguenti Controparte_1 Parte_1 somme: - € 3.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile; - € 1.900,08 a titolo di restituzione di quanto versato dalla IG.ra all'Amministrazione condominiale in relazione Pt_1 alle spese ordinarie 2023-2024; - € 1.000,00 quale contributo di spese lite. La IG.ra
[...]
dichiara di rinunciare ad ogni altra domanda o pretesa in relazione ai fatti di causa”), Parte_1 stante la mancata adesione di parte attrice, si procedeva all'interrogatorio formale delle parti ed all'escussione dei testi sui capitoli ammessi con Ordinanza del 09.02.2025.
4.3) All'esito dell'assunzione delle prove testimoniali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14.07.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
5. Sulla domanda di scioglimento della comunione e sulla qualificazione delle domande di restituzione formulate dalla parte attrice.
5.1) Le parti, come danno congiuntamente atto, hanno provveduto a vendere, in via stragiudiziale,
l'immobile di Via Ventotene n. 35, int. 16 a terzi in data 19.11.2024 e, pertanto, deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile.
5.2) L'attrice ha chiesto, oltre alla divisione del bene comune, il rimborso di spese che la stessa assume di aver sostenuto per l'acquisto, per le migliorie e per la conservazione della cosa comune nonché la condanna del convenuto al pagamento di indennizzo per l'occupazione dell'immobile dopo la rottura della convivenza more uxorio.
6. Sulle domande di restituzione delle somme sostenute da parte attrice in relazione all'acquisto dell'immobile.
6.1) Parte attrice sostiene che l'immobile di Via Ventotene n. 35/16 sarebbe stato acquistato congiuntamente dai IGg.ri e , avendo la stessa corrisposto il 50% del CP_4 CP_1 CP_4 prezzo pattuito per l'acquisto e che, dunque, l'intestazione esclusiva dell'immobile al IG. , CP_1 che nell'atto di vendita figurava quale acquirente dell'intero immobile, sarebbe stata fittizia poiché metà delle quote di proprietà avrebbero messo capo alla convivente che avrebbe corrisposto CP_4 comunque € 10.000,00 per l'acquisto dell'immobile (allegandosi in citazione che la avrebbe CP_4 corrisposto metà dell'importo versato in contanti ai venditori pari complessivamente ad € 20.000,00).
6.2) Si osserva preliminarmente che l'asserzione in fatto non è accompagnata da una domanda di accertamento della natura parzialmente simulata dell'atto di vendita sicché non può accedersi
7 all'assunto che, fin dall'atto di acquisto del 30.5.2016, l'immobile acquistato fosse in comproprietà tra la e il che figura, sia nell'atto di vendita sia nel coevo atto di mutuo, quale CP_4 CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile.
6.3) Di nessun ausilio probatorio, sotto tale profilo, pare la procura a vendere – sulla quale particolarmente insiste parte attrice – giacché con tale scrittura il aveva conferito una CP_1 procura speciale alla IG.ra , affinché, in suo nome e per suo conto, potesse vendere la quota Pt_1 di 1/2 dell'immobile a terzi o a se stessa per un prezzo non inferiore a € 30.000,00 senza però che l'atto contenesse alcun riconoscimento di quote di proprietà in capo all'attrice e senza che le venisse riconosciuto il diritto di trattenere il prezzo della cessione.
6.4) Anzi l'asserita intestazione simulata dell'intero immobile al pare incongruente con il CP_1 successivo atto del 3.11.2021 con il quale lo stesso aveva ceduto, a titolo oneroso, la quota CP_1 del 50% dell'immobile alla al prezzo di € 30.000,00 importo che veniva contestualmente CP_4 versato al dalla la quale, dunque, non poteva essere già titolare della relativa quota CP_1 CP_5
o, comunque, avere provveduto al pagamento dell'intero prezzo della quota poiché, se così fosse, non vi sarebbe stata ragione alcuna che la stessa versasse al l'ulteriore importo di € CP_4 CP_1
30.000,00 per la quota di cui era già titolare o per la quale aveva già interamente corrisposto il relativo valore al convivente).
6.5) Dalle risultanze contabili agli atti emerge, con riferimento all'atto di acquisto dell'immobile di
Via Ventotene, che il IG. , padre dell'attrice (soggetto estraneo al presente giudizio), CP_3 aveva corrisposto ai venditori la complessiva somma di € 2.250,00 (v. docc. 17 attrice e doc. 3 convenuto) e all'agente immobiliare la somma di € 220,00 (anche se il beneficiario dell'assegno e il numero dell'assegno non corrispondono a quelli indicati nell'atto di vendita).
6.6) Si osserva che, secondo quanto ritenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di soggetto che abbia erogato al figlio il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione, si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile
(Cass. n.9379/2020). 1 8 6.7) Sebbene, nel caso in specie, l'immobile non fosse stato acquistato dalla figlia ma dal convivente, comunque le dazioni di denaro erano all'evidenza dirette a permettere al IG. di acquisire la CP_1 proprietà nella quale sarebbe andato a convivere con la figlia del disponente.
6.8) Sicché, la dazione pare doversi qualificare come una donazione indiretta di parte dell'immobile
(parte corrispondente alla provvista messa a disposizione dal IG. ) senza che, dunque, possa CP_4 ritenersi ripetibile ex art. 2033 c.c..
6.9) Ad ogni modo anche a voler ritenere che fosse estraneo alla dazione del denaro un intento donativo del IG. l'ingiusta locupletazione che ne avrebbe conseguito, ai sensi dell'art. CP_6
2041 c.c., il – il quale aveva potuto acquisire la proprietà esclusiva dell'alloggio con denaro, CP_1 in parte, fornito dal padre della convivente – non legittima l'attrice a pretendere la restituzione degli importi versati dal padre al suo ex convivente posto che l'attrice non ha subito alcun impoverimento dall'operazione.
6.10) Le conseguenze non sarebbero diverse se si ritenesse che, con le predette dazioni di denaro, il IG. avesse voluto concedere al convivente della figlia un prestito per l'acquisto CP_4 dell'immobile giacché il conseguente diritto a conseguire la restituzione del denaro mutuato metterebbe pur sempre capo al IG. e non alla figlia . D'altronde, contrariamente CP_4 Parte_1
a quanto allegato dall'attrice, non pare che i pagamenti possano essere riferiti all'attrice solo perché quest'ultima avrebbe richiesto al padre di provvedere al loro versamento a favore del convivente giacché, comunque, la provvista proveniva pur sempre dal conto corrente intestato al IG. CP_6
.
[...]
6.11) Parte attrice sostiene altresì di aver contribuito a partire dal 2016 e fino al 2021, ovvero prima dell'acquisto della metà dell'immobile da parte della medesima avvenuto il 03 novembre 2021 (v. doc. 4), al pagamento della rata mensile del mutuo relativo all'immobile, in particolare, corrispondendo la somma di euro 123,00 mensili al IG. dal mese di giugno 2016 al mese CP_1 di dicembre 2018 in contanti ed, a partire dal mese di gennaio 2019 tramite bonifico bancario, oltre al versamento di ulteriori € 400,00 mensili circa per le spese di amministrazione ed altre spese correlate alla comune convivenza.
6.12) Orbene, dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice (v. doc. 2 attrice) emerge solo che la stessa, negli anni 2016-2018, abbia effettuato diversi prelievi in contanti, di importi variabili, senza che da ciò si possa ricavare alcuna imputazione degli stessi alla contribuzione nel pagamento della rata del mutuo, a differenza del IG. , sul cui conto, come emerge dagli estratti conto prodotti CP_1
(v. doc. 16 convenuto), risulta, fin dall'anno 2016, la domiciliazione del pagamento della rata mensile del mutuo.
9 6.13) Sicché, in relazione a tale periodo, non vi sono elementi probatori sufficienti per poter fondatamente ritenere che la provvista per il pagamento delle rate del mutuo fosse stata messa a disposizione del dalla convivente . CP_1 CP_4
6.14) Relativamente agli anni 2019-2021, dall'esame della documentazione in atti (v. docc.3 attrice e 16 convenuto), emerge come la avesse effettuato diversi bonifici, a cadenza mensile, in Pt_1 favore del IG. , aventi varie causali, quali “pagamento spese mensili”, “pagamento rate CP_1 mensili casa”, “pagamento quota mensile”, “quota spese mensili domestiche”, “spese mensili casa”
e che l'unico prelievo, recante la chiara causale di “pagamento rata mensile mutuo e utenze” pari €
501,50, risale al 13.09.2021.
6.15) Si osserva che è pacifico che all'epoca i IGg.ri e convivessero more uxorio CP_4 CP_1 presso l'immobile sicché – come ritenuto dalla Cassazione in fattispecie similari – le predette attribuzioni patrimoniali, ben potendo costituire forme di contribuzione al menage familiare, essendo di importo e periodicità “proporzionati all'entità del patrimonio e alle condizioni del solvens” (Cass.
Civ. n. 18721/2021) costituiscono adempimenti di obbligazioni naturali come tali insuscettibili di ripetizione non potendosi, in ogni caso, evincersi dall'unico versamento di € 501,50 – recante nella causale il riferimento alla rata del mutuo (oltre che a non meglio precisate utenze) – che l'attrice contribuisse in modo sistematico ed esclusivo a pagare la rata mensile del mutuo acceso dal convivente.
6.16) D'altronde la stessa Cassazione, in suo recente arresto (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11337 del
30/04/2025), ha ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.
7. Sulla ripetizione delle spese sostenute per le migliorie, per la conservazione e per
l'amministrazione del bene immobile.
7.1) Parte attrice asserisce altresì di aver corrisposto diverse somme relativamente alla ristrutturazione dell'immobile, ed in particolare: € 10.000,00 in data 10.08.2016 per lavorazioni nell'immobile; €
3.000,00 (poi modificati in € 2.600,00) in data 01.03.2017 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile ed € 1.000,00 in data 16.03.2017 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile.
7.2) Si osserva che, ai sensi dell'art. 1104 c.c., ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
10 maggioranza sicché il comproprietario che abbia anticipato in tutto o in parte tali spese ha diritto ad ottenere, a norma della citata disposizione legislativa, il relativo rimborso dai restanti comproprietari.
7.3) Quanto alla prima richiesta del rimborso di € 10.000,00 - asseritamente sostenuto dall'attrice per la ristrutturazione dell'immobile acquistato dal - si rileva che l'asserita spesa risale al 10 CP_1 agosto 20162 allorché, per le motivazioni esposte nel paragrafo sub 6, non sussisteva tra la CP_4
e il alcuna comproprietà (essendo proprietario esclusivo dell'immobile il il quale CP_1 CP_1 aveva ceduto metà delle quote alla solo nel 2021). Sicché, sotto il profilo dell'art. 1104 c.c., CP_4 non essendovi alcuna comproprietà tra i due la domanda di rimborso non pare suscettibile di accoglimento.
7.4) Inoltre dalla documentazione contabile versata in atti (v. doc. 3 attrice e doc. 16 convenuto), risulta che il IG. avesse ricevuto in data 10.08.2016 la somma di € 10.000,00 in virtù di CP_1 bonifico tratto sul conto cointestato ai IG.ri e , Parte_2 Controparte_3 rispettivamente madre e padre dell'attrice, avente quale causale “ristrutturazione casa-quota
Michel”; parimenti risulta che i due genitori della avessero fornito altri contributi ai lavori CP_4 di ristrutturazione o comunque di miglioramento dell'immobile: bonificando al € 4.000,00 CP_1 in data 24.10.2016 “per ristrutturazione casa per ”, € 3.000,00 in data 21.12.2016 “per Parte_1
ristrutturazione casa”, € 10.000,00 in data 13.07.2016 “per ristrutturazione casa-quota Parte_1
” ed € 2.500,00 in data 24.05.2018 “soldi per lavori casa”. Parte_1
7.5) Per le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, anche a voler ritenere che le dazioni di denaro abbiano procurato al IG. un ingiustificato arricchimento, posto che avrebbe ottenuto CP_1 un incremento di valore dell'immobile grazie alla ristrutturazione, tuttavia, il relativo depauperamento patrimoniale sarebbe stato subito dai genitori dell'attrice e non da quest'ultima la quale, dunque, sarebbe priva di legittimazione attiva.
7.6) Tale conclusione non può ritenersi inficiata dal bonifico di € 10.000,00 disposto dall'attrice a favore del padre nel febbraio 2025 – depositato peraltro dalla a termini istruttori CP_4 ampiamente scaduti – poiché di per sé il fatto che l'attrice abbia pagato l'asserito debito che l'ex convivente aveva nei confronti del di lei padre non determina automaticamente una surrogazione della stessa nel preteso diritto di credito del padre giacché, come ritenuto dalla Cassazione, 2
11 la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito (cfr. Sez. U, Sentenza n.
9946 del 29/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010).
7.7) Quanto alle spese per il rifacimento del giardino l'attrice, nell'atto di citazione, allegava che “in data 01/03/2017 l'attrice sosteneva la spesa di € 3.000,00 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile (doc. 3 n.d.r. contenente una serie eterogena di bonifici)” per poi modificare l'allegazione nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. ove, in relazione agli interventi presso il giardino, l'attrice allegava che “in data 02/03/2017 l'attrice sosteneva la spesa di € 2.600,00 a titolo di acconto per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile, creando un nuovo sistema di canalizzazione per far scorrere l'acqua, apponendovi una griglia, ripulendo la muratura e la ringhiera, apponendovi dei faretti e installando un lavandino esterno;
tale intervento veniva eseguito da una impresa specializzata, saldata dal padre dell'attrice IG. tramite un importo CP_3 da lei anticipatogli in tale data (doc. 2, pag. 19).”
7.8) In disparte ogni considerazione sulle confuse allegazioni in merito alla spesa dedotta si rileva che dall'estratto del conto corrente intestato alla IG.ra risulta in data 2.3.2017 il Controparte_7 versamento di € 2600,00 a favore del conto corrente dei genitori.
7.9) Tuttavia non vi è alcun sicuro riscontro documentale che i genitori avessero utilizzato i denari ricevuti per pagare i lavori allegati tanto più che il convenuto contesta il fatto assumendo di aver provveduto lui al pagamento.
7.10) Relativamente al pagamento di € 1.000,00 effettuato in data 16.03.2017 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile, si deve rilevare come, dalla documentazione in atti (v. doc.
2 attrice), emerge effettivamente come la , dopo aver ricevuto in data 15.03.2017 tale importo Pt_1 dai genitori, abbia effettuato il giorno successivo un bonifico di €1.000,00 euro in favore del CP_1 avente quale causale “saldo lavori casa”.
7.11) Ciò non di meno il non particolare elevato valore della dazione, unitamente al rilievo che anche il – come risulta dalle ricevute e fatture allegate alla memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 CP_1
c.p.c. – ha contribuito in modo IGnificativo all'arredo e ristrutturazione dell'alloggio – inducono fondatamente a ritenere che anche la dazione rientrasse nell'ambito dei doveri di collaborazione materiale e morale che normalmente sorgono nell'ambito di un rapporto di convivenza.
8) Sulle domande di indennità di occupazione e di restituzione di quanto pagato a titolo di amministrazione ordinaria negli anni 2023-2024 avanzate dall'attrice
8.1) Parte attrice allega che il convenuto sia rimasto a vivere nell'immobile di Via Ventotene, godendone in modo esclusivo a partire da dicembre 2021 e fino alla vendita dell'immobile avvenuta a novembre 2024 e chiede, pertanto, una somma a titolo di indennità di occupazione relativamente a
12 tale periodo, non avendo potuto anch'essa usufruire dell'immobile, quale comproprietaria dello stesso.
8.2) Il convenuto, per contro, in comparsa di costituzione e risposta - senza contestare di aver goduto dell'immobile nel periodo indicato dall'attrice - ha dedotto che l'indennizzo non fosse dovuto perché non avrebbe mai impedito all'attrice di fare uso dell'immobile, avendo comunque la stessa le chiavi dell'immobile ed avendo lasciato propri effetti personali al suo interno e non avendo mai manifestato parte attrice la sua intenzione di mettere a reddito l'immobile; il convenuto, nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. ha, per la prima volta, allegato di aver comunque lasciato l'immobile nel settembre 2023 senza ulteriori dettagli sul punto;
ha dedotto che qualora fosse ritenuto come dovuto un indennizzo questo decorrerebbe dal marzo 2022 (allorché controparte gli ha mandato una diffida al rilascio dell'immobile) fino al settembre 2023.
8.3) Giova premettere in diritto che, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del proprio diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedirne agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili.
8.4) Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari,
e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
8.5) Tuttavia osserva la Cassazione, in sua recente pronuncia (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del
18/04/2023), se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
8.6) In altri termini, secondo la Cassazione, il semplice fatto che il singolo partecipante alla comunione utilizzi il bene di per sé non determina automaticamente la costituzione in capo ai restanti partecipanti del diritto all'indennizzo il quale presuppone la richiesta di “rilascio del bene ….. ovvero istanza di uso turnario del bene medesimo o la richiesta ….. di ricevere la quota parte dei frutti non goduti”.
8.7) Con la missiva del 4.3.2022, a firma del legale di fiducia della IG.ra , quest'ultima CP_4 aveva manifestato all'ex convivente l'intenzione di acquisire il godimento dell'alloggio (in quel momento in comproprietà) rimasto nella disponibilità esclusiva del IG. . CP_1
13 8.8) Non si ritiene invece che l'email della IG.ra prodotta sub doc. 5 contenga una CP_4 inequivoca opposizione al godimento esclusivo dell'immobile limitandosi a richiedere alla controparte il versamento di una determinata somma di denaro per la definizione bonaria della vertenza.
8.9) La missiva è stata recapitata presso l'immobile in cui, secondo il certificato di residenza, il risiedeva, sicché l'assunto di non averne avuto conoscenza effettiva appare priva di CP_1 fondamento considerato che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari e, pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 10058 del 27/04/2010).
8.10) Sicché pare logico concludere che, da tale momento in cui la IG.ra aveva manifestato CP_4 al IG. , la sua formale opposizione al godimento esclusivo dell'immobile costui avesse CP_1
l'obbligo di rilasciare l'immobile e concordare con la stessa le modalità di godimento. CP_4
8.11) Per contro appare indubbio che il non avesse dato alcun riscontro alla lettera CP_1 raccomandata continuando ad occupare l'immobile.
8.12) Di nessuna rilevanza è la considerazione che la avesse le chiavi dell'immobile o avesse CP_4 lasciato alcuni suoi effetti personali presso l'alloggio giacché l'occupazione dell'immobile (di ridotte dimensioni) da parte del convenuto – come d'altronde comprovato dal fatto che la avesse CP_4 stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in zona – privava l'attrice di qualsivoglia possibilità di godimento diretto o indiretto dello stesso.
8.13) Inoltre il rilascio dell'immobile da parte del nel settembre 2023 pare essere smentito CP_1 dallo stesso il quale, in sede di interrogatorio formale, alla domanda se “a partire dal CP_1
14/12/2021….” fosse rimasto “a vivere nell'immobile di proprietà comune e a goderne in via esclusiva” ha ammesso di essere rimasto a vivere a partire dal 14/12/2021 nell'immobile di proprietà comune con la negando solo di averne avuto la disponibilità esclusiva3. CP_4 3
14 8.14) D'altronde del trasferimento del in via Vezzano presso l'alloggio della sua nuova CP_1 compagna non vi è alcun sufficiente riscontro non potendosi desumere dalla sola circostanza riferita dalle due testimoni, amiche del , di aver fatto qualche cena in sua compagnia presso CP_1
l'immobile in via Vezzano di proprietà della sua nuova compagna (peraltro nemmeno intimata come teste).
8.15) D'altronde il , pur a fronte di una forma intimazione a permettere alla comproprietaria CP_1 di fare pari uso dell'immobile, non forniva alcun riscontro inducendo fondatamente a ritenere che occupasse l'immobile.
8.16) Per le ragioni sopra esposte, pertanto, la domanda di condanna al pagamento di un indennizzo merita accoglimento in relazione al periodo compreso tra la missiva del marzo 2022 e la vendita dell'immobile, utilizzando quale criterio di commisurazione il canone corrisposto dalla stessa
[...]
per la locazione di immobile similare nella stessa zona, con conseguente condanna del CP_4 CP_1
a corrispondere alla la somma richiesta di € 8.325,00. CP_4
8.17) L'attrice ha chiesto, infine, in via di regresso che il convenuto sia condannato al rimborso degli oneri condominiali ordinari 2023, 2024, delle spese condominiali straordinarie e dei consumi di gas.
8.18) Per le spese di amministrazione condominiale ordinaria e straordinaria nonché per le spese di gas si osserva che, per i rilievi che precedono, la domanda merita accoglimento in relazione alle spese ordinarie e ai consumi di gas, poiché nei periodi presi in esame l'immobile era occupato in via esclusiva dal convenuto.
8.19) Pertanto il convenuto va condannato a rifondere le relative spese anticipate nella misura del
50% dall'attrice (per complessivi € 1900,08).
8.20) Invece le spese straordinarie sono spese che gravano sui comproprietari indipendentemente dall'uso esclusivo o meno del bene comune e, dunque, non possono essere allocate a carico esclusivo del comproprietario convenuto.
9. Spese di lite
9.1) La cessata materia del contendere in relazione alla domanda di divisione dell'immobile e il limitato accoglimento della domanda dell'attrice (la quale chiedeva la condanna del convenuto per oltre € 60.000,00) giustifica la compensazione nella misura dei due terzi delle spese di lite con conseguente condanna del convenuto a rifondere la residua frazione di un terzo delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16 ed alla relativa divisione tra le parti;
15 2. condanna al pagamento in favore di della somma di: Controparte_1 Parte_1
€ 8325,00 a titolo di indennità di occupazione;
€ 1900,08 a titolo di rimborso spese condominiali ordinarie 2023 e 2024 nonché di consumo di gas
3. rigetta nel resto le domande dell'attrice.
4. compensa le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il IG. a rifondere alla IG.ra la residua frazione Controparte_1 Controparte_7 di un terzo delle spese di lite che si liquidano in € 253,00 (pari ad un terzo di € 579,00) per rimborso del contributo unificato ed € 1692,33 (pari ad un terzo di € 5077,00) per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 25 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato – all'esito della riserva assunta ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. all'udienza del 14.7.2025
- la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 4791/2022 – in materia di divisione - promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Andrianopoli
ATTRICE
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo
CONVENUTO
nonché contro
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'attrice (come da note conclusionali del 08.07.2025):
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie meglio viste, e preso atto dell'avvenuta divisione della proprietà immobiliare comune, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, disporre la resa dei conti ex art. 723 c.c., dichiarando all'esito tenuto e conseguentemente condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno e/o di rimborso/restituzione degli importi accertati in giudizio, nella misura di € 9.435,00, o in subordine € 8.602,50 o € 8.325,00, per indennità corrispondente al mancato godimento del bene, € 2.358,26, o in subordine € 1.900,08, per importi da restituire all'attrice a titolo di spese di amministrazione, € 30.000,00, o in subordine €
21.215,00, per importi da restituire all'attrice a titolo di contributo al pagamento della proprietà dell'immobile, € 6.800,00 per interventi di ristrutturazione sull'immobile, o quella meglio vista, fatta salva ogni diversa e miglior quantificazione, anche in via equitativa. Vinte in ogni caso spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto (come da note conclusionali del 07.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Nel merito, in via principale: previi gli accertamenti e le declaratorie meglio viste, parte convenuta nulla oppone alla richiesta di divisione formulata da parte attrice mentre domanda il rigetto delle ulteriori domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda che precede, salvo gravame, si chiede di compensare le spese sostenute dal convenuto relative all'immobile sito in Genova, Via Ventotene 35/16 con gli importi di cui parte attrice dovesse essere riconosciuta creditrice nei confronti del IG. . - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) , con atto di citazione del 25.05.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , affinché questo Tribunale, dichiarasse lo scioglimento della comunione tra Controparte_1 loro esistente sull'immobile sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16, disponesse la vendita del predetto immobile e la resa dei conti ai sensi dell'art. 723 c.c. e lo condannasse al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno e/o rimborso/restituzione della somma di € 17.995,00 dalla medesima versati per l'acquisto dell'immobile ed il contributo alle rate del mutuo, di € 10.000,00 per ristrutturazione dell'immobile, di € 3.000,00 per rifacimento del giardino, di € 1.000,00 per gli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile, oltre alla somma di € 300,00 mensili a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile a partire da dicembre 2021 e fino alla cessazione del godimento esclusivo del bene da parte dell'odierno convenuto.
2 1.2) A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva:
1.2.a) di aver intrattenuto con il IG. una relazione sentimentale dall'anno 2008 al Controparte_1 mese di agosto 2021, concretizzatasi in una convivenza more uxorio dal 2016 al mese di ottobre 2021 nell'appartamento sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16;
1.2.b) che tale appartamento era stato acquistato dalle parti tramite sottoscrizione di un mutuo e versamento dell'importo di € 20.000,00 in contanti;
1.2.c) di aver contributo alle suddette spese, pur se formalmente intestate al solo IG. , nella CP_1 misura del 50%;
1.2.d) che la sostanziale contitolarità dell'immobile era stata formalizzata mediante procura a vendere di quota di 1/2 del medesimo e ad incassare il corrispettivo nella misura quantomeno di € 30.000,00, conferita dal IG. alla medesima in data 20/6/2016 (v. doc. 1); CP_1
1.2.e) di aver, nel corso della convivenza, e segnatamente negli anni 2016, 2017 e 2018, contribuito IGnificativamente alla gestione dell'immobile, oltre che tramite il già menzionato pagamento del
50% delle rate del relativo mutuo, anche provvedendo a sostenere spese per la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile, ed in particolare, pagando:
a) € 123,00 mensili dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre 2018, somme ritirate dal proprio conto corrente (v. doc. 2) ed erogate in contanti al IG. , quale contribuzione alla rata mensile CP_1 di mutuo (che ammontava a complessivi € 3.813,00 annuali);
b) € 10.000,00 in data 11/08/2016 per la ristrutturazione dell'immobile, consistita in rifacimento pavimentazione, lavori di muratura, messa a norma degli impianti idraulico ed elettrico (v. doc. 3);
c) € 3.000,00 in data 01/03/2017 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile (v. doc. 3);
d) € 1.000,00 in data 16/03/2017 per il saldo di alcuni interventi eseguiti nell'immobile, consistiti in interventi di risoluzione per problematiche emerse a seguito lavori relativi al punto b) (v. doc. 3);
1.2.f) di aver, a partire dal mese di gennaio 2019, effettuato il summenzionato contributo alle rate di mutuo pari € 123,00 tramite bonifico bancario, anziché in contanti (v. doc. 3) e di aver versato ulteriori
€ 400,00 mensili circa per le spese di amministrazione ed altre spese correlate alla comune convivenza;
1.2.g) di aver, in data 3/11/2021, acquistato dal IG. quota pari a 1/2 del diritto di proprietà CP_1 dell'immobile in cui le parti risiedevano per un corrispettivo di € 30.000,00 (v. doc. 4), estinguendo così la parte di mutuo a carico della medesima e che il IG. si era impegnato verbalmente a CP_1 restituire alla compagna quantomeno gli importi versati da quest'ultima a titolo di contribuzione alle rate di mutuo;
3 1.2.h) che la relazione sentimentale tra le parti si era interrotta il giorno 16 agosto 2021 e che era rimasta a vivere nell'immobile oggetto di causa fino al 14 dicembre 2021, data in cui si era trasferita in Puglia;
1.2.i) che alla data del 14.12.2021 l'esposizione debitoria complessiva del IG. nei suoi CP_1 confronti ammontava ad € 31.995,00, derivante dal versamento di:
a) € 10.000,00 in data 25/3/2016 quale contributo iniziale all'acquisto dell'immobile;
b) 65 pagamenti mensili quale contributo alle rate di mutuo, da giugno 2016 a ottobre 2021, nella misura di € 123,00 cadauno e quindi di complessivi € 7.995,00;
c) € 10.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile;
d) € 3.000,00 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile;
e) € 1.000,00 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile;
1.2.l) che, successivamente al suo trasferimento in Puglia, il IG. era rimasto a vivere CP_1 nell'immobile di proprietà comune e a goderne in via esclusiva, rifiutandosi di riscontrare le numerose richieste verbali e scritte inviate dalla medesima sia in proprio che per il tramite del proprio legale (v. docc. 5-6), volte a tentare una composizione bonaria della controversia.
1.3) Concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile e la sua divisione, oltre al rimborso/restituzione delle somme dalla stessa versate ed ad una somma a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile da dicembre 2021 e fino alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del medesimo da parte dell'odierno convenuto.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n. 2 l'attrice asseriva che il convenuto alla data del
24.10.2024 ancora abitasse nell'immobile per cui è causa, come da certificato di residenza prodotto
(v. doc. 12), a differenza della medesima che aveva stipulato in data 31.10.2023 un contratto di locazione in altro immobile (v. doc.8) e, pertanto, chiedeva la corresponsione del danno da mancato godimento dell'immobile, quantificato nella misura di € 277,50 (=(€ 555,00 / 2) al mese a partire da dicembre 2021 (fine relazione), o in subordine da febbraio 2022 (data del sollecito inviato dall'attrice)
o in ulteriore subordine a partire da marzo 2022 (data della diffida di messa in mora).
1.4) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.3, l'attrice chiedeva altresì la ripetizione della somma di euro 1.900,08 pari al 50% delle spese dell'amministrazione ordinaria relativa alla gestione 2023 e
2024 dalla stessa versata (v. docc. 19-20), stante l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, avendo ricevuto comunicazione di tale debito in data 18.11.2024, ovvero il giorno prima della stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile per cui è causa. Chiedeva, altresì, per la prima volta, la ripetizione delle somme sostenute a titolo di pagamento dell'agenzia immobiliare nell'anno 2015.
4
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2022 si costituiva in giudizio , Controparte_1 associandosi alla richiesta di divisione dell'immobile avanzata dall'attrice e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento delle somme ex adverso proposte, in quanto infondate ed, in via subordinata, la compensazione degli importi richiesti dall'attrice con le spese dal medesimo sostenute per i lavori eseguiti nell'immobile in comproprietà tra le parti (v. doc. 5, 9-12), deducendo, in particolare:
- con riferimento alla contribuzione nell'acquisto dell'immobile:
2.1.a) di aver acquistato l'appartamento di Via Ventotene n. 35/16 nell'anno 2016, sostenendo interamente i relativi costi, senza alcuna partecipazione e/o contributo diretto/indiretto da parte dell'attrice, come risultante dall'atto di acquisto dell'immobile (v. doc. 3), dal contratto di mutuo (v. doc. 4) e dalla fattura del Notaio (v. doc. 4);
2.1.b) che la IG.ra non aveva effettuato alcun conferimento di €10.000,00 al medesimo o a Pt_1 terze persone connesso direttamente o indirettamente all'operazione di acquisto dell'immobile e che, in ogni caso, non vi era alcuna prova di tale conferimento;
2.1.c) che la procura speciale sottoscritta dalle parti in data 20.06.2016 (v. doc. 1 attrice) non costituiva la prova della sussistenza ab origine di un regime di comproprietà tra le parti sull'immobile, ma che, con essa, il medesimo aveva inteso assicurare alla ex compagna ed odierna attrice la possibilità in ogni tempo di acquistare il 50% dell'immobile, così da permetterle di divenirne in futuro comproprietaria;
2.1.d) che solo in data 03.11.2021 l'attrice era divenuta comproprietaria dell'immobile, acquistando il 50% dello stesso (v. doc. 4 attrice);
- con riferimento alle altre somme di cui l'attrice chiedeva la restituzione:
2.1.e) che la IG.ra non aveva contribuito al pagamento delle rate del mutuo versando Pt_1
l'importo mensile di € 123,00 dal giugno 2016 al dicembre 2018 e che dagli estratti conto prodotto da controparte (v. doc. 2) non emergeva alcun prelievo dell'importo indicato da controparte e/o di importi similari;
2.1.f) che l'importo di € 10.000,00 avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile e di cui l'attrice chiedeva la restituzione era stato corrisposto in suo favore dai IG.ri e Parte_2
mediante bonifico dal loro conto corrente al conto corrente del convenuto, Controparte_3 come da documentazione ex adverso prodotta (v. doc. 3 attrice) e di aver provveduto a proprie spese al rifacimento della pavimentazione, ai lavori di muratura e messa a norma degli impianti e idraulico ed elettrico;
5 2.1.g) che l'attrice non aveva fornito prova del pagamento di € 3.000,00 sostenuto per il rifacimento del giardino pertinenziale e che, in ogni caso, i lavori erano stati pagati in economia dal medesimo;
2.1.h) che, successivamente ai lavori di ristrutturazione, non erano sorte problematiche nell'immobile e che l'attrice aveva solo fornito prova di aver ricevuto in data 15.03.2017 dai IG.ri Parte_2
e la somma di € 1.000,00 (v. doc. 3 attrice), senza fornire
[...] Controparte_3 alcuna prova relativamente al loro eventuale successivo utilizzo, oltre al fatto che, dall'esame dell'estratto conto ex adverso prodotto, non emergeva che la stessa avesse sostenuto alcuna spesa di analogo importo nei giorni e/o mesi e/o anni successivi;
2.1.i) che solo in data 13.09.2021 risultava il pagamento da parte della della somma di € Pt_1
501,50, a mezzo bonifico bancario, a titolo di “pagamento rata mensile mutuo e utenze” (v. doc. 3 attrice);
2.1.l) che i pagamenti eseguiti dalla , a partire dal 18 gennaio 2021 aventi ad oggetto le spese Pt_1 vive derivanti dal ménage domestico e/o ai consumi connessi all'utilizzo dell'immobile, anche a titolo di amministrazione condominiale ed utenze erano stati eseguiti volontariamente dalle medesima e dovevano essere inquadrate come adempimenti di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. ed in quanto tali da considerarsi irripetibili;
- con riferimento all'indennizzo per l'occupazione dell'immobile:
2.1.m) di essersi limitato, continuando a vivere nell'immobile, ad esercitare il proprio diritto di comproprietario come sancito dall'art. 1102 c.c., senza impedire il pari godimento dello stesso, congiuntamente o in alternanza, alla IG.ra , continuando la medesima a detenere le chiavi Pt_1 dell'immobile e a mantenere i propri effetti personali all'interno dell'immobile e, che, pertanto, non le era dovuto alcun indennizzo;
2.1.n) che la non aveva mai manifestato la volontà di locare l'immobile e che solo con la Pt_1 raccomandata datata 04.03.2022 (v. doc. 5 attrice) l'odierna attrice gli aveva richiesto il pagamento di un indennizzo a fronte della sua esclusiva occupazione dell'immobile.
2.2) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n. 1 il convenuto precisava di aver sostenuto spese in costanza di convivenza relative all'immobile pari ad € 14.475,00 (v. docc. 5, 9-12) e di aver cessato di abitare nell'immobile in comproprietà a partire dai primi di settembre 2023.
3) Entrambe le parti nel corso del processo davano atto della vendita a terzi dell'immobile oggetto di causa, avvenuta in data 19.11.2024.
4. Esposizione dello svolgimento processo
4.1) Espletata con esito negativo la mediazione delegata dal Giudice alla prima udienza di comparizione, il Giudice, in vista della vendita dell'immobile, gravato da mutuo ipotecario, disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di , quale creditore iscritto, Controparte_2
6 il quale rimaneva contumace e, successivamente, concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, 6°c, c.p.c.
4.2) Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. (“Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra le seguenti Controparte_1 Parte_1 somme: - € 3.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile; - € 1.900,08 a titolo di restituzione di quanto versato dalla IG.ra all'Amministrazione condominiale in relazione Pt_1 alle spese ordinarie 2023-2024; - € 1.000,00 quale contributo di spese lite. La IG.ra
[...]
dichiara di rinunciare ad ogni altra domanda o pretesa in relazione ai fatti di causa”), Parte_1 stante la mancata adesione di parte attrice, si procedeva all'interrogatorio formale delle parti ed all'escussione dei testi sui capitoli ammessi con Ordinanza del 09.02.2025.
4.3) All'esito dell'assunzione delle prove testimoniali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14.07.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
5. Sulla domanda di scioglimento della comunione e sulla qualificazione delle domande di restituzione formulate dalla parte attrice.
5.1) Le parti, come danno congiuntamente atto, hanno provveduto a vendere, in via stragiudiziale,
l'immobile di Via Ventotene n. 35, int. 16 a terzi in data 19.11.2024 e, pertanto, deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile.
5.2) L'attrice ha chiesto, oltre alla divisione del bene comune, il rimborso di spese che la stessa assume di aver sostenuto per l'acquisto, per le migliorie e per la conservazione della cosa comune nonché la condanna del convenuto al pagamento di indennizzo per l'occupazione dell'immobile dopo la rottura della convivenza more uxorio.
6. Sulle domande di restituzione delle somme sostenute da parte attrice in relazione all'acquisto dell'immobile.
6.1) Parte attrice sostiene che l'immobile di Via Ventotene n. 35/16 sarebbe stato acquistato congiuntamente dai IGg.ri e , avendo la stessa corrisposto il 50% del CP_4 CP_1 CP_4 prezzo pattuito per l'acquisto e che, dunque, l'intestazione esclusiva dell'immobile al IG. , CP_1 che nell'atto di vendita figurava quale acquirente dell'intero immobile, sarebbe stata fittizia poiché metà delle quote di proprietà avrebbero messo capo alla convivente che avrebbe corrisposto CP_4 comunque € 10.000,00 per l'acquisto dell'immobile (allegandosi in citazione che la avrebbe CP_4 corrisposto metà dell'importo versato in contanti ai venditori pari complessivamente ad € 20.000,00).
6.2) Si osserva preliminarmente che l'asserzione in fatto non è accompagnata da una domanda di accertamento della natura parzialmente simulata dell'atto di vendita sicché non può accedersi
7 all'assunto che, fin dall'atto di acquisto del 30.5.2016, l'immobile acquistato fosse in comproprietà tra la e il che figura, sia nell'atto di vendita sia nel coevo atto di mutuo, quale CP_4 CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile.
6.3) Di nessun ausilio probatorio, sotto tale profilo, pare la procura a vendere – sulla quale particolarmente insiste parte attrice – giacché con tale scrittura il aveva conferito una CP_1 procura speciale alla IG.ra , affinché, in suo nome e per suo conto, potesse vendere la quota Pt_1 di 1/2 dell'immobile a terzi o a se stessa per un prezzo non inferiore a € 30.000,00 senza però che l'atto contenesse alcun riconoscimento di quote di proprietà in capo all'attrice e senza che le venisse riconosciuto il diritto di trattenere il prezzo della cessione.
6.4) Anzi l'asserita intestazione simulata dell'intero immobile al pare incongruente con il CP_1 successivo atto del 3.11.2021 con il quale lo stesso aveva ceduto, a titolo oneroso, la quota CP_1 del 50% dell'immobile alla al prezzo di € 30.000,00 importo che veniva contestualmente CP_4 versato al dalla la quale, dunque, non poteva essere già titolare della relativa quota CP_1 CP_5
o, comunque, avere provveduto al pagamento dell'intero prezzo della quota poiché, se così fosse, non vi sarebbe stata ragione alcuna che la stessa versasse al l'ulteriore importo di € CP_4 CP_1
30.000,00 per la quota di cui era già titolare o per la quale aveva già interamente corrisposto il relativo valore al convivente).
6.5) Dalle risultanze contabili agli atti emerge, con riferimento all'atto di acquisto dell'immobile di
Via Ventotene, che il IG. , padre dell'attrice (soggetto estraneo al presente giudizio), CP_3 aveva corrisposto ai venditori la complessiva somma di € 2.250,00 (v. docc. 17 attrice e doc. 3 convenuto) e all'agente immobiliare la somma di € 220,00 (anche se il beneficiario dell'assegno e il numero dell'assegno non corrispondono a quelli indicati nell'atto di vendita).
6.6) Si osserva che, secondo quanto ritenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di soggetto che abbia erogato al figlio il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione, si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile
(Cass. n.9379/2020). 1 8 6.7) Sebbene, nel caso in specie, l'immobile non fosse stato acquistato dalla figlia ma dal convivente, comunque le dazioni di denaro erano all'evidenza dirette a permettere al IG. di acquisire la CP_1 proprietà nella quale sarebbe andato a convivere con la figlia del disponente.
6.8) Sicché, la dazione pare doversi qualificare come una donazione indiretta di parte dell'immobile
(parte corrispondente alla provvista messa a disposizione dal IG. ) senza che, dunque, possa CP_4 ritenersi ripetibile ex art. 2033 c.c..
6.9) Ad ogni modo anche a voler ritenere che fosse estraneo alla dazione del denaro un intento donativo del IG. l'ingiusta locupletazione che ne avrebbe conseguito, ai sensi dell'art. CP_6
2041 c.c., il – il quale aveva potuto acquisire la proprietà esclusiva dell'alloggio con denaro, CP_1 in parte, fornito dal padre della convivente – non legittima l'attrice a pretendere la restituzione degli importi versati dal padre al suo ex convivente posto che l'attrice non ha subito alcun impoverimento dall'operazione.
6.10) Le conseguenze non sarebbero diverse se si ritenesse che, con le predette dazioni di denaro, il IG. avesse voluto concedere al convivente della figlia un prestito per l'acquisto CP_4 dell'immobile giacché il conseguente diritto a conseguire la restituzione del denaro mutuato metterebbe pur sempre capo al IG. e non alla figlia . D'altronde, contrariamente CP_4 Parte_1
a quanto allegato dall'attrice, non pare che i pagamenti possano essere riferiti all'attrice solo perché quest'ultima avrebbe richiesto al padre di provvedere al loro versamento a favore del convivente giacché, comunque, la provvista proveniva pur sempre dal conto corrente intestato al IG. CP_6
.
[...]
6.11) Parte attrice sostiene altresì di aver contribuito a partire dal 2016 e fino al 2021, ovvero prima dell'acquisto della metà dell'immobile da parte della medesima avvenuto il 03 novembre 2021 (v. doc. 4), al pagamento della rata mensile del mutuo relativo all'immobile, in particolare, corrispondendo la somma di euro 123,00 mensili al IG. dal mese di giugno 2016 al mese CP_1 di dicembre 2018 in contanti ed, a partire dal mese di gennaio 2019 tramite bonifico bancario, oltre al versamento di ulteriori € 400,00 mensili circa per le spese di amministrazione ed altre spese correlate alla comune convivenza.
6.12) Orbene, dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice (v. doc. 2 attrice) emerge solo che la stessa, negli anni 2016-2018, abbia effettuato diversi prelievi in contanti, di importi variabili, senza che da ciò si possa ricavare alcuna imputazione degli stessi alla contribuzione nel pagamento della rata del mutuo, a differenza del IG. , sul cui conto, come emerge dagli estratti conto prodotti CP_1
(v. doc. 16 convenuto), risulta, fin dall'anno 2016, la domiciliazione del pagamento della rata mensile del mutuo.
9 6.13) Sicché, in relazione a tale periodo, non vi sono elementi probatori sufficienti per poter fondatamente ritenere che la provvista per il pagamento delle rate del mutuo fosse stata messa a disposizione del dalla convivente . CP_1 CP_4
6.14) Relativamente agli anni 2019-2021, dall'esame della documentazione in atti (v. docc.3 attrice e 16 convenuto), emerge come la avesse effettuato diversi bonifici, a cadenza mensile, in Pt_1 favore del IG. , aventi varie causali, quali “pagamento spese mensili”, “pagamento rate CP_1 mensili casa”, “pagamento quota mensile”, “quota spese mensili domestiche”, “spese mensili casa”
e che l'unico prelievo, recante la chiara causale di “pagamento rata mensile mutuo e utenze” pari €
501,50, risale al 13.09.2021.
6.15) Si osserva che è pacifico che all'epoca i IGg.ri e convivessero more uxorio CP_4 CP_1 presso l'immobile sicché – come ritenuto dalla Cassazione in fattispecie similari – le predette attribuzioni patrimoniali, ben potendo costituire forme di contribuzione al menage familiare, essendo di importo e periodicità “proporzionati all'entità del patrimonio e alle condizioni del solvens” (Cass.
Civ. n. 18721/2021) costituiscono adempimenti di obbligazioni naturali come tali insuscettibili di ripetizione non potendosi, in ogni caso, evincersi dall'unico versamento di € 501,50 – recante nella causale il riferimento alla rata del mutuo (oltre che a non meglio precisate utenze) – che l'attrice contribuisse in modo sistematico ed esclusivo a pagare la rata mensile del mutuo acceso dal convivente.
6.16) D'altronde la stessa Cassazione, in suo recente arresto (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11337 del
30/04/2025), ha ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.
7. Sulla ripetizione delle spese sostenute per le migliorie, per la conservazione e per
l'amministrazione del bene immobile.
7.1) Parte attrice asserisce altresì di aver corrisposto diverse somme relativamente alla ristrutturazione dell'immobile, ed in particolare: € 10.000,00 in data 10.08.2016 per lavorazioni nell'immobile; €
3.000,00 (poi modificati in € 2.600,00) in data 01.03.2017 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile ed € 1.000,00 in data 16.03.2017 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile.
7.2) Si osserva che, ai sensi dell'art. 1104 c.c., ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
10 maggioranza sicché il comproprietario che abbia anticipato in tutto o in parte tali spese ha diritto ad ottenere, a norma della citata disposizione legislativa, il relativo rimborso dai restanti comproprietari.
7.3) Quanto alla prima richiesta del rimborso di € 10.000,00 - asseritamente sostenuto dall'attrice per la ristrutturazione dell'immobile acquistato dal - si rileva che l'asserita spesa risale al 10 CP_1 agosto 20162 allorché, per le motivazioni esposte nel paragrafo sub 6, non sussisteva tra la CP_4
e il alcuna comproprietà (essendo proprietario esclusivo dell'immobile il il quale CP_1 CP_1 aveva ceduto metà delle quote alla solo nel 2021). Sicché, sotto il profilo dell'art. 1104 c.c., CP_4 non essendovi alcuna comproprietà tra i due la domanda di rimborso non pare suscettibile di accoglimento.
7.4) Inoltre dalla documentazione contabile versata in atti (v. doc. 3 attrice e doc. 16 convenuto), risulta che il IG. avesse ricevuto in data 10.08.2016 la somma di € 10.000,00 in virtù di CP_1 bonifico tratto sul conto cointestato ai IG.ri e , Parte_2 Controparte_3 rispettivamente madre e padre dell'attrice, avente quale causale “ristrutturazione casa-quota
Michel”; parimenti risulta che i due genitori della avessero fornito altri contributi ai lavori CP_4 di ristrutturazione o comunque di miglioramento dell'immobile: bonificando al € 4.000,00 CP_1 in data 24.10.2016 “per ristrutturazione casa per ”, € 3.000,00 in data 21.12.2016 “per Parte_1
ristrutturazione casa”, € 10.000,00 in data 13.07.2016 “per ristrutturazione casa-quota Parte_1
” ed € 2.500,00 in data 24.05.2018 “soldi per lavori casa”. Parte_1
7.5) Per le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, anche a voler ritenere che le dazioni di denaro abbiano procurato al IG. un ingiustificato arricchimento, posto che avrebbe ottenuto CP_1 un incremento di valore dell'immobile grazie alla ristrutturazione, tuttavia, il relativo depauperamento patrimoniale sarebbe stato subito dai genitori dell'attrice e non da quest'ultima la quale, dunque, sarebbe priva di legittimazione attiva.
7.6) Tale conclusione non può ritenersi inficiata dal bonifico di € 10.000,00 disposto dall'attrice a favore del padre nel febbraio 2025 – depositato peraltro dalla a termini istruttori CP_4 ampiamente scaduti – poiché di per sé il fatto che l'attrice abbia pagato l'asserito debito che l'ex convivente aveva nei confronti del di lei padre non determina automaticamente una surrogazione della stessa nel preteso diritto di credito del padre giacché, come ritenuto dalla Cassazione, 2
11 la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito (cfr. Sez. U, Sentenza n.
9946 del 29/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010).
7.7) Quanto alle spese per il rifacimento del giardino l'attrice, nell'atto di citazione, allegava che “in data 01/03/2017 l'attrice sosteneva la spesa di € 3.000,00 per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile (doc. 3 n.d.r. contenente una serie eterogena di bonifici)” per poi modificare l'allegazione nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. ove, in relazione agli interventi presso il giardino, l'attrice allegava che “in data 02/03/2017 l'attrice sosteneva la spesa di € 2.600,00 a titolo di acconto per il rifacimento del giardino pertinente all'immobile, creando un nuovo sistema di canalizzazione per far scorrere l'acqua, apponendovi una griglia, ripulendo la muratura e la ringhiera, apponendovi dei faretti e installando un lavandino esterno;
tale intervento veniva eseguito da una impresa specializzata, saldata dal padre dell'attrice IG. tramite un importo CP_3 da lei anticipatogli in tale data (doc. 2, pag. 19).”
7.8) In disparte ogni considerazione sulle confuse allegazioni in merito alla spesa dedotta si rileva che dall'estratto del conto corrente intestato alla IG.ra risulta in data 2.3.2017 il Controparte_7 versamento di € 2600,00 a favore del conto corrente dei genitori.
7.9) Tuttavia non vi è alcun sicuro riscontro documentale che i genitori avessero utilizzato i denari ricevuti per pagare i lavori allegati tanto più che il convenuto contesta il fatto assumendo di aver provveduto lui al pagamento.
7.10) Relativamente al pagamento di € 1.000,00 effettuato in data 16.03.2017 per il saldo degli ulteriori interventi eseguiti nell'immobile, si deve rilevare come, dalla documentazione in atti (v. doc.
2 attrice), emerge effettivamente come la , dopo aver ricevuto in data 15.03.2017 tale importo Pt_1 dai genitori, abbia effettuato il giorno successivo un bonifico di €1.000,00 euro in favore del CP_1 avente quale causale “saldo lavori casa”.
7.11) Ciò non di meno il non particolare elevato valore della dazione, unitamente al rilievo che anche il – come risulta dalle ricevute e fatture allegate alla memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 CP_1
c.p.c. – ha contribuito in modo IGnificativo all'arredo e ristrutturazione dell'alloggio – inducono fondatamente a ritenere che anche la dazione rientrasse nell'ambito dei doveri di collaborazione materiale e morale che normalmente sorgono nell'ambito di un rapporto di convivenza.
8) Sulle domande di indennità di occupazione e di restituzione di quanto pagato a titolo di amministrazione ordinaria negli anni 2023-2024 avanzate dall'attrice
8.1) Parte attrice allega che il convenuto sia rimasto a vivere nell'immobile di Via Ventotene, godendone in modo esclusivo a partire da dicembre 2021 e fino alla vendita dell'immobile avvenuta a novembre 2024 e chiede, pertanto, una somma a titolo di indennità di occupazione relativamente a
12 tale periodo, non avendo potuto anch'essa usufruire dell'immobile, quale comproprietaria dello stesso.
8.2) Il convenuto, per contro, in comparsa di costituzione e risposta - senza contestare di aver goduto dell'immobile nel periodo indicato dall'attrice - ha dedotto che l'indennizzo non fosse dovuto perché non avrebbe mai impedito all'attrice di fare uso dell'immobile, avendo comunque la stessa le chiavi dell'immobile ed avendo lasciato propri effetti personali al suo interno e non avendo mai manifestato parte attrice la sua intenzione di mettere a reddito l'immobile; il convenuto, nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. ha, per la prima volta, allegato di aver comunque lasciato l'immobile nel settembre 2023 senza ulteriori dettagli sul punto;
ha dedotto che qualora fosse ritenuto come dovuto un indennizzo questo decorrerebbe dal marzo 2022 (allorché controparte gli ha mandato una diffida al rilascio dell'immobile) fino al settembre 2023.
8.3) Giova premettere in diritto che, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del proprio diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedirne agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili.
8.4) Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari,
e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
8.5) Tuttavia osserva la Cassazione, in sua recente pronuncia (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del
18/04/2023), se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
8.6) In altri termini, secondo la Cassazione, il semplice fatto che il singolo partecipante alla comunione utilizzi il bene di per sé non determina automaticamente la costituzione in capo ai restanti partecipanti del diritto all'indennizzo il quale presuppone la richiesta di “rilascio del bene ….. ovvero istanza di uso turnario del bene medesimo o la richiesta ….. di ricevere la quota parte dei frutti non goduti”.
8.7) Con la missiva del 4.3.2022, a firma del legale di fiducia della IG.ra , quest'ultima CP_4 aveva manifestato all'ex convivente l'intenzione di acquisire il godimento dell'alloggio (in quel momento in comproprietà) rimasto nella disponibilità esclusiva del IG. . CP_1
13 8.8) Non si ritiene invece che l'email della IG.ra prodotta sub doc. 5 contenga una CP_4 inequivoca opposizione al godimento esclusivo dell'immobile limitandosi a richiedere alla controparte il versamento di una determinata somma di denaro per la definizione bonaria della vertenza.
8.9) La missiva è stata recapitata presso l'immobile in cui, secondo il certificato di residenza, il risiedeva, sicché l'assunto di non averne avuto conoscenza effettiva appare priva di CP_1 fondamento considerato che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari e, pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 10058 del 27/04/2010).
8.10) Sicché pare logico concludere che, da tale momento in cui la IG.ra aveva manifestato CP_4 al IG. , la sua formale opposizione al godimento esclusivo dell'immobile costui avesse CP_1
l'obbligo di rilasciare l'immobile e concordare con la stessa le modalità di godimento. CP_4
8.11) Per contro appare indubbio che il non avesse dato alcun riscontro alla lettera CP_1 raccomandata continuando ad occupare l'immobile.
8.12) Di nessuna rilevanza è la considerazione che la avesse le chiavi dell'immobile o avesse CP_4 lasciato alcuni suoi effetti personali presso l'alloggio giacché l'occupazione dell'immobile (di ridotte dimensioni) da parte del convenuto – come d'altronde comprovato dal fatto che la avesse CP_4 stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in zona – privava l'attrice di qualsivoglia possibilità di godimento diretto o indiretto dello stesso.
8.13) Inoltre il rilascio dell'immobile da parte del nel settembre 2023 pare essere smentito CP_1 dallo stesso il quale, in sede di interrogatorio formale, alla domanda se “a partire dal CP_1
14/12/2021….” fosse rimasto “a vivere nell'immobile di proprietà comune e a goderne in via esclusiva” ha ammesso di essere rimasto a vivere a partire dal 14/12/2021 nell'immobile di proprietà comune con la negando solo di averne avuto la disponibilità esclusiva3. CP_4 3
14 8.14) D'altronde del trasferimento del in via Vezzano presso l'alloggio della sua nuova CP_1 compagna non vi è alcun sufficiente riscontro non potendosi desumere dalla sola circostanza riferita dalle due testimoni, amiche del , di aver fatto qualche cena in sua compagnia presso CP_1
l'immobile in via Vezzano di proprietà della sua nuova compagna (peraltro nemmeno intimata come teste).
8.15) D'altronde il , pur a fronte di una forma intimazione a permettere alla comproprietaria CP_1 di fare pari uso dell'immobile, non forniva alcun riscontro inducendo fondatamente a ritenere che occupasse l'immobile.
8.16) Per le ragioni sopra esposte, pertanto, la domanda di condanna al pagamento di un indennizzo merita accoglimento in relazione al periodo compreso tra la missiva del marzo 2022 e la vendita dell'immobile, utilizzando quale criterio di commisurazione il canone corrisposto dalla stessa
[...]
per la locazione di immobile similare nella stessa zona, con conseguente condanna del CP_4 CP_1
a corrispondere alla la somma richiesta di € 8.325,00. CP_4
8.17) L'attrice ha chiesto, infine, in via di regresso che il convenuto sia condannato al rimborso degli oneri condominiali ordinari 2023, 2024, delle spese condominiali straordinarie e dei consumi di gas.
8.18) Per le spese di amministrazione condominiale ordinaria e straordinaria nonché per le spese di gas si osserva che, per i rilievi che precedono, la domanda merita accoglimento in relazione alle spese ordinarie e ai consumi di gas, poiché nei periodi presi in esame l'immobile era occupato in via esclusiva dal convenuto.
8.19) Pertanto il convenuto va condannato a rifondere le relative spese anticipate nella misura del
50% dall'attrice (per complessivi € 1900,08).
8.20) Invece le spese straordinarie sono spese che gravano sui comproprietari indipendentemente dall'uso esclusivo o meno del bene comune e, dunque, non possono essere allocate a carico esclusivo del comproprietario convenuto.
9. Spese di lite
9.1) La cessata materia del contendere in relazione alla domanda di divisione dell'immobile e il limitato accoglimento della domanda dell'attrice (la quale chiedeva la condanna del convenuto per oltre € 60.000,00) giustifica la compensazione nella misura dei due terzi delle spese di lite con conseguente condanna del convenuto a rifondere la residua frazione di un terzo delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Genova, Via Ventotene n. 35/16 ed alla relativa divisione tra le parti;
15 2. condanna al pagamento in favore di della somma di: Controparte_1 Parte_1
€ 8325,00 a titolo di indennità di occupazione;
€ 1900,08 a titolo di rimborso spese condominiali ordinarie 2023 e 2024 nonché di consumo di gas
3. rigetta nel resto le domande dell'attrice.
4. compensa le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il IG. a rifondere alla IG.ra la residua frazione Controparte_1 Controparte_7 di un terzo delle spese di lite che si liquidano in € 253,00 (pari ad un terzo di € 579,00) per rimborso del contributo unificato ed € 1692,33 (pari ad un terzo di € 5077,00) per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 25 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
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