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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 34/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
[...] ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 2 dicembre 2020, prot. n. 4481/2020, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Lucia Cannavacciuolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2021, il ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari, esponendo:
- di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 9 gennaio 2019 al 4 luglio 2020; Controparte_1
- di aver sottoscritto soltanto in data 24 luglio 2019 un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, con la qualifica di Operaio di V livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e
Turismo, con termine finale fissato al 31 dicembre 2019, pur avendo lavorato sin dal mese di gennaio in assenza di un contratto formalizzato;
- di aver proseguito l'attività lavorativa per ulteriori sei mesi dopo la cessazione formale del contratto, fino al 4 luglio 2020;
- di aver svolto l'attività in modo ininterrotto e continuativo per l'intero periodo sopra indicato, prestando servizio nei primi tre mesi esclusivamente nei fine settimana e, a partire dal mese di aprile 2019, per oltre 40 ore settimanali, con punte giornaliere di 10-14 ore;
pagina 1 di 8 - di aver lavorato in modo non occasionale, bensì regolare e continuativo, secondo turni prestabiliti, senza fruire di ferie e/o permessi, e sotto il costante assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, per un totale di 260 giornate tra maggio
2019 e febbraio 2020, corrispondenti a complessive 2.520 ore;
- di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante per l'attività svolta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta per l'intero periodo compreso tra il 9 gennaio
2019 e il 4 luglio 2020, con mansioni riconducibili al V livello del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione e Turismo;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 29.058,36, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge;
in via subordinata, condannare la convenuta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
1.1. Si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre Controparte_1
2021, contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le deduzioni avversarie.
La società resistente ha affermato che il ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il ristorante per circa cinque giornate al mese, in esecuzione del contratto a chiamata a tempo determinato regolarmente stipulato, e per le quali avrebbe ricevuto puntuale retribuzione.
Ha, inoltre, negato che il rapporto sia proseguito oltre la scadenza naturale del contratto, avvenuta in data 31 dicembre 2019, eccezion fatta per due giornate, in occasione di emergenze verificatesi tra febbraio e marzo 2020, durante le quali il ricorrente sarebbe stato richiamato in via eccezionale.
Ha infine evidenziato che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ogni attività di ristorazione con servizio in sala risulta essere stata sospesa a far data dal 10 marzo 2020, con interruzione protrattasi almeno fino al mese di maggio successivo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Parte ricorrente ha domandato, in via principale, l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, nel periodo compreso tra il 9 gennaio
2019 e il 4 luglio 2020.
È pacifico tra le parti che il rapporto lavorativo ebbe inizio in forma irregolare all'inizio del 2019
e che venne formalizzato solo in data 24 luglio 2019 mediante la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente a chiamata a tempo determinato, con scadenza fissata al 31 dicembre 2019.
pagina 2 di 8 È altresì pacifico che, successivamente a tale data, il rapporto non venne rinnovato né prorogato formalmente.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sin dall'instaurazione del rapporto le modalità di svolgimento della prestazione avrebbero assunto, in concreto, i tratti tipici di un rapporto subordinato a tempo pieno, comportando un impegno continuativo e giornaliero di oltre 40 ore settimanali, con inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) è una forma di lavoro subordinato mediante cui il lavoratore si pone a disposizione del datore, che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi, anche con riferimento a periodi prestabiliti della settimana, del mese o dell'anno. La peculiarità di tale forma contrattuale risiede, dunque, nella non continuità della prestazione lavorativa, pur rimanendo fermo l'inquadramento del lavoratore come subordinato.
Pertanto, affinché si possa ritenere che il contratto abbia assunto la forma ordinaria del lavoro subordinato a tempo pieno (o part-time), è necessario dimostrare che il lavoratore sia stato impiegato con carattere di continuità, in orari predeterminati e in modo stabile, tale da superare la mera disponibilità su chiamata.
2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente ha svolto attività lavorativa con modalità compatibili con quelle tipiche del contratto intermittente, tanto durante la vigenza del contratto formalizzato quanto, in via limitata, successivamente alla sua scadenza.
In particolare, le testimonianze assunte hanno offerto un quadro sufficientemente chiaro dell'effettivo svolgimento della prestazione.
Il teste chef presso il locale della convenuta fino al 2022, escusso all'udienza del Tes_1
10 maggio 2023, ha dichiarato che “veniva chiamato quando necessario. Capitava Parte_1
che non fosse presente […] il fine settimana il lavorava sempre. Può essere mancato Pt_1 qualche volta, ma di solito lavorava”.
Il teste cameriere, sentito alla medesima udienza, ha affermato: “il signor Testimone_2 lavorava quasi sempre il fine settimana, se c'era necessità”. Pt_1
Il teste cameriere, escusso all'udienza del 21 giugno 2023, ha riferito: “non so Testimone_3
dire quanti giorni alla settimana lavorasse il sig. né so dire se il rapporto fosse Pt_1
continuativo o meno, posso dire che per alcuni periodi lo vedevo tutti i giorni, in altri periodi lo
pagina 3 di 8 vedevo meno stabilmente, nel senso che non lo vedevo a lavoro tutti i giorni. Non so precisare altro […] ADR lo vedevo lavorare sia nei fine settimana sia negli altri giorni della settimana quanto il lavoro era più stabile come su ho già riferito”.
Il teste cameriere, escusso all'udienza del 1° dicembre 2022, ha dichiarato: “nel Testimone_4 periodo in cui abbiamo lavorato insieme, lo vedevo tutti i giorni”, aggiungendo tuttavia: “non so come gli venissero comunicati i turni di lavoro e le mansioni da espletare” e “non so se il Sig. abbia lavorato nelle giornate di sabato e di domenica, in quanto io in tali giorni non Pt_1 lavoravo”.
Il teste escusso alla stessa udienza del 1° dicembre 2022, ha riferito di aver Testimone_5 lavorato con il ricorrente soltanto nei fine settimana e di non sapere se quest'ultimo lavorasse anche negli altri giorni. Ha precisato che i turni gli venivano comunicati tramite messaggi
WhatsApp dal datore di lavoro o da suoi familiari, ma ha anche riferito di aver cessato il rapporto di lavoro con la società convenuta nel maggio/giugno 2019, ovvero prima della formalizzazione del contratto con il ricorrente.
Le suddette dichiarazioni consentono di ritenere provato che l'impiego del ricorrente avveniva su chiamata, in modo non continuativo e prevalentemente nei fine settimana o nei periodi di maggiore affluenza, coerentemente con la disciplina del lavoro intermittente.
Non risulta, viceversa, provata una prestazione giornaliera fissa o continuativa tale da trasformare il rapporto in un ordinario rapporto subordinato a tempo pieno.
2.3. Quanto agli orari di lavoro, le deposizioni testimoniali offrono una rappresentazione articolata ma sostanzialmente coerente.
Il teste ha riferito che i turni in cucina andavano, al mattino, dalle 11:00 alle 14:00 e, alla Tes_1
sera, dalle 19:00 alle 23:00, con inizio anticipato alle 18:00 il sabato e la domenica.
Il teste ha indicato orari di turno mattutino dalle 13:00 alle 16:30 e serale dalle 19:30 alla Tes_2 chiusura, compresa tra mezzanotte e l'una. Ha aggiunto che il sabato sera i camerieri lavoravano dalle 17:00 alle 2:00 e i lavapiatti dalle 19:30 all'una. Tes_ Il teste ha riferito che il ricorrente lavorava come lavapiatti, di regola, dalle 19:00 alle 23:00,
e solo sporadicamente in sala.
Il teste ha affermato che il sig. svolgeva varie mansioni (aiuto cuoco, lavapiatti e Tes_4 Pt_1
sala), ma ha precisato di non conoscere gli orari precisi. Ha comunque descritto i turni della sala: dalle 12:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 2:00/3:00, e quelli della cucina con termine alle 18:00 per il mattino e alle 4:00 per il turno serale.
pagina 4 di 8 Il teste ha dichiarato che i camerieri entravano tra le 17:00 e le 18:00 e terminavano Tes_5
alle 2:00/3:00, mentre in cucina si entrava alle 16:00 e si usciva tra le 24:00 e le 00:30, con i lavapiatti che seguivano tali orari.
L'amministratrice unica della società convenuta, escussa in sede di Testimone_6
interrogatorio formale il 27 settembre 2024, ha riferito che il ristorante apriva alle 19:45, ma che il personale arrivava tra le 17:00 e le 17:30, con termine massimo entro l'una. Ha precisato che il personale di cucina lasciava il posto di lavoro entro le 23:00. Quanto al turno di pranzo, ha riferito che in tali casi la sala apriva a mezzogiorno e chiudeva alle 16:00, mentre i cuochi entravano alle 10:00 e i lavapiatti alle 12:30 o 13:00.
Sebbene le dichiarazioni non siano uniformi, esse convergono nel delineare una media di circa 4 ore per i turni mattutini e tra 5 e 6 ore per quelli serali in cucina, con orari più lunghi per il personale di sala.
Tali indicazioni possono essere ritenute attendibili ai fini della determinazione delle effettive ore lavorate.
2.4. Con riferimento al documento n. 5 prodotto da parte ricorrente, recante la trascrizione di conversazioni WhatsApp intercorse, secondo quanto dedotto, tra il ricorrente e rappresentanti della società convenuta, occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, tali trascrizioni si presentano prive di qualsivoglia elemento idoneo a garantirne l'autenticità e l'affidabilità: esse non sono accompagnate da screenshot, riferimenti ai numeri di telefono, dati identificativi dei contatti, né risultano acquisite da perizia informatica o comunque da soggetto terzo che ne attesti la provenienza.
Si tratta, pertanto, di mere trasposizioni testuali prive di forma certificata, la cui attendibilità, già in sé compromessa, è stata espressamente contestata dalla parte resistente.
Ne consegue che, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., esse non possono considerarsi prove documentali dotate di piena efficacia.
In ogni caso, anche a voler ritenere le trascrizioni ammissibili come meri elementi indiziari, si osserva che il loro contenuto si riferisce ad un numero assai limitato di giornate lavorative, comunque circoscritte sia rispetto al periodo anteriore alla formalizzazione del contratto (24 luglio 2019), sia rispetto al periodo successivo alla sua cessazione (31 dicembre 2019).
La portata del materiale prodotto, per quantità e contenuto, risulta del tutto inidonea a dimostrare un impiego continuativo, stabile o comunque incompatibile con le caratteristiche tipiche del contratto di lavoro intermittente, così come disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n.
81/2015.
pagina 5 di 8 A tale conclusione si perviene anche alla luce delle numerose testimonianze raccolte in sede istruttoria, che – come già esposto – hanno delineato in maniera pressoché univoca un impiego del ricorrente avvenuto in modo discontinuo, prevalentemente nei fine settimana o in concomitanza con picchi di affluenza, su chiamata del datore di lavoro o dei suoi delegati, e con turni variabili, pienamente compatibili con la natura del rapporto intermittente.
L'attendibilità e la coerenza complessiva delle dichiarazioni rese dai testi, nonché la loro conformità a quanto riferito dalla stessa amministratrice della società convenuta, rendono superfluo qualunque ulteriore approfondimento in ordine al valore probatorio delle predette trascrizioni.
2.5. Va rilevato, in conclusione, che dagli atti e dall'istruttoria è emersa con sufficiente chiarezza la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente tra il ricorrente e la società convenuta, instaurato già anteriormente alla stipula del contratto formale in data 24 luglio
2019 e proseguito, secondo le medesime modalità, anche dopo la cessazione dello stesso, avvenuta il 31 dicembre 2019.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 3 ottobre 2017, n.
23056: “il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro […] tale modalità temporale di svolgimento della prestazione, ove sussistente, non esclude quindi
l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti”.
Nel caso in esame, pur risultando accertata la permanenza di un rapporto di lavoro subordinato nella forma del lavoro intermittente, lungo l'intero periodo oggetto di causa (dal 9 gennaio 2019 al
4 luglio 2020), le uniche giornate di lavoro effettivamente svolto che risultano specificamente provate sono le due giornate successive alla cessazione del contratto formalizzato, tra febbraio e marzo 2020.
Tali giornate sono state espressamente ammesse dalla stessa parte resistente, che ha riferito di aver fatto ricorso alla prestazione del lavoratore “in momenti di estrema emergenza” (vd. memoria di costituzione, pagina 4).
pagina 6 di 8 La resistente ha altresì dichiarato di aver corrisposto la relativa retribuzione, ma non ha fornito alcun riscontro documentale del pagamento, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico.
Tali due giornate devono, pertanto, essere ritenute lavorate e non retribuite.
Quanto alla determinazione della durata dell'orario di lavoro in tali giornate, si deve valorizzare la dichiarazione resa dall'amministratrice unica della società convenuta, la Testimone_6
quale, in sede di interrogatorio formale, ha indicato in sei ore la durata del turno serale per il personale di cucina.
In applicazione di tali criteri, si deve riconoscere al ricorrente un credito retributivo relativo a 12 ore complessive (sei ore per ciascuna giornata), da calcolarsi sulla base della retribuzione oraria di euro 8,21226, come risultante dalle buste paga versate in atti.
Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 98,55 (euro 8,21226 × 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., a decorrere dalla data di maturazione del credito.
In accoglimento parziale della domanda, deve dunque essere accertata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2019 e il 4 luglio 2020, e, per l'effetto, condannata la società convenuta al pagamento della somma di euro 98,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Deve invece essere rigettata la domanda, proposta in via subordinata, di regolarizzazione
CP_ della posizione contributiva del ricorrente, in quanto l' ente previdenziale titolare del rapporto giuridico oggetto della richiesta, costituisce contraddittore necessario in ordine a tale pretesa e non è stato ritualmente evocato in giudizio.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
– accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente tra il ricorrente e la convenuta nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2019 e il 4 luglio 2020;
– condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 98,55, a titolo di retribuzione per due giornate lavorative rese nei mesi di febbraio 2020 e marzo 2020, oltre pagina 7 di 8 interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 34/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
[...] ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 2 dicembre 2020, prot. n. 4481/2020, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Lucia Cannavacciuolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2021, il ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari, esponendo:
- di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 9 gennaio 2019 al 4 luglio 2020; Controparte_1
- di aver sottoscritto soltanto in data 24 luglio 2019 un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, con la qualifica di Operaio di V livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e
Turismo, con termine finale fissato al 31 dicembre 2019, pur avendo lavorato sin dal mese di gennaio in assenza di un contratto formalizzato;
- di aver proseguito l'attività lavorativa per ulteriori sei mesi dopo la cessazione formale del contratto, fino al 4 luglio 2020;
- di aver svolto l'attività in modo ininterrotto e continuativo per l'intero periodo sopra indicato, prestando servizio nei primi tre mesi esclusivamente nei fine settimana e, a partire dal mese di aprile 2019, per oltre 40 ore settimanali, con punte giornaliere di 10-14 ore;
pagina 1 di 8 - di aver lavorato in modo non occasionale, bensì regolare e continuativo, secondo turni prestabiliti, senza fruire di ferie e/o permessi, e sotto il costante assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, per un totale di 260 giornate tra maggio
2019 e febbraio 2020, corrispondenti a complessive 2.520 ore;
- di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante per l'attività svolta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta per l'intero periodo compreso tra il 9 gennaio
2019 e il 4 luglio 2020, con mansioni riconducibili al V livello del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione e Turismo;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 29.058,36, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge;
in via subordinata, condannare la convenuta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
1.1. Si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre Controparte_1
2021, contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le deduzioni avversarie.
La società resistente ha affermato che il ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il ristorante per circa cinque giornate al mese, in esecuzione del contratto a chiamata a tempo determinato regolarmente stipulato, e per le quali avrebbe ricevuto puntuale retribuzione.
Ha, inoltre, negato che il rapporto sia proseguito oltre la scadenza naturale del contratto, avvenuta in data 31 dicembre 2019, eccezion fatta per due giornate, in occasione di emergenze verificatesi tra febbraio e marzo 2020, durante le quali il ricorrente sarebbe stato richiamato in via eccezionale.
Ha infine evidenziato che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ogni attività di ristorazione con servizio in sala risulta essere stata sospesa a far data dal 10 marzo 2020, con interruzione protrattasi almeno fino al mese di maggio successivo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Parte ricorrente ha domandato, in via principale, l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, nel periodo compreso tra il 9 gennaio
2019 e il 4 luglio 2020.
È pacifico tra le parti che il rapporto lavorativo ebbe inizio in forma irregolare all'inizio del 2019
e che venne formalizzato solo in data 24 luglio 2019 mediante la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente a chiamata a tempo determinato, con scadenza fissata al 31 dicembre 2019.
pagina 2 di 8 È altresì pacifico che, successivamente a tale data, il rapporto non venne rinnovato né prorogato formalmente.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sin dall'instaurazione del rapporto le modalità di svolgimento della prestazione avrebbero assunto, in concreto, i tratti tipici di un rapporto subordinato a tempo pieno, comportando un impegno continuativo e giornaliero di oltre 40 ore settimanali, con inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) è una forma di lavoro subordinato mediante cui il lavoratore si pone a disposizione del datore, che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi, anche con riferimento a periodi prestabiliti della settimana, del mese o dell'anno. La peculiarità di tale forma contrattuale risiede, dunque, nella non continuità della prestazione lavorativa, pur rimanendo fermo l'inquadramento del lavoratore come subordinato.
Pertanto, affinché si possa ritenere che il contratto abbia assunto la forma ordinaria del lavoro subordinato a tempo pieno (o part-time), è necessario dimostrare che il lavoratore sia stato impiegato con carattere di continuità, in orari predeterminati e in modo stabile, tale da superare la mera disponibilità su chiamata.
2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente ha svolto attività lavorativa con modalità compatibili con quelle tipiche del contratto intermittente, tanto durante la vigenza del contratto formalizzato quanto, in via limitata, successivamente alla sua scadenza.
In particolare, le testimonianze assunte hanno offerto un quadro sufficientemente chiaro dell'effettivo svolgimento della prestazione.
Il teste chef presso il locale della convenuta fino al 2022, escusso all'udienza del Tes_1
10 maggio 2023, ha dichiarato che “veniva chiamato quando necessario. Capitava Parte_1
che non fosse presente […] il fine settimana il lavorava sempre. Può essere mancato Pt_1 qualche volta, ma di solito lavorava”.
Il teste cameriere, sentito alla medesima udienza, ha affermato: “il signor Testimone_2 lavorava quasi sempre il fine settimana, se c'era necessità”. Pt_1
Il teste cameriere, escusso all'udienza del 21 giugno 2023, ha riferito: “non so Testimone_3
dire quanti giorni alla settimana lavorasse il sig. né so dire se il rapporto fosse Pt_1
continuativo o meno, posso dire che per alcuni periodi lo vedevo tutti i giorni, in altri periodi lo
pagina 3 di 8 vedevo meno stabilmente, nel senso che non lo vedevo a lavoro tutti i giorni. Non so precisare altro […] ADR lo vedevo lavorare sia nei fine settimana sia negli altri giorni della settimana quanto il lavoro era più stabile come su ho già riferito”.
Il teste cameriere, escusso all'udienza del 1° dicembre 2022, ha dichiarato: “nel Testimone_4 periodo in cui abbiamo lavorato insieme, lo vedevo tutti i giorni”, aggiungendo tuttavia: “non so come gli venissero comunicati i turni di lavoro e le mansioni da espletare” e “non so se il Sig. abbia lavorato nelle giornate di sabato e di domenica, in quanto io in tali giorni non Pt_1 lavoravo”.
Il teste escusso alla stessa udienza del 1° dicembre 2022, ha riferito di aver Testimone_5 lavorato con il ricorrente soltanto nei fine settimana e di non sapere se quest'ultimo lavorasse anche negli altri giorni. Ha precisato che i turni gli venivano comunicati tramite messaggi
WhatsApp dal datore di lavoro o da suoi familiari, ma ha anche riferito di aver cessato il rapporto di lavoro con la società convenuta nel maggio/giugno 2019, ovvero prima della formalizzazione del contratto con il ricorrente.
Le suddette dichiarazioni consentono di ritenere provato che l'impiego del ricorrente avveniva su chiamata, in modo non continuativo e prevalentemente nei fine settimana o nei periodi di maggiore affluenza, coerentemente con la disciplina del lavoro intermittente.
Non risulta, viceversa, provata una prestazione giornaliera fissa o continuativa tale da trasformare il rapporto in un ordinario rapporto subordinato a tempo pieno.
2.3. Quanto agli orari di lavoro, le deposizioni testimoniali offrono una rappresentazione articolata ma sostanzialmente coerente.
Il teste ha riferito che i turni in cucina andavano, al mattino, dalle 11:00 alle 14:00 e, alla Tes_1
sera, dalle 19:00 alle 23:00, con inizio anticipato alle 18:00 il sabato e la domenica.
Il teste ha indicato orari di turno mattutino dalle 13:00 alle 16:30 e serale dalle 19:30 alla Tes_2 chiusura, compresa tra mezzanotte e l'una. Ha aggiunto che il sabato sera i camerieri lavoravano dalle 17:00 alle 2:00 e i lavapiatti dalle 19:30 all'una. Tes_ Il teste ha riferito che il ricorrente lavorava come lavapiatti, di regola, dalle 19:00 alle 23:00,
e solo sporadicamente in sala.
Il teste ha affermato che il sig. svolgeva varie mansioni (aiuto cuoco, lavapiatti e Tes_4 Pt_1
sala), ma ha precisato di non conoscere gli orari precisi. Ha comunque descritto i turni della sala: dalle 12:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 2:00/3:00, e quelli della cucina con termine alle 18:00 per il mattino e alle 4:00 per il turno serale.
pagina 4 di 8 Il teste ha dichiarato che i camerieri entravano tra le 17:00 e le 18:00 e terminavano Tes_5
alle 2:00/3:00, mentre in cucina si entrava alle 16:00 e si usciva tra le 24:00 e le 00:30, con i lavapiatti che seguivano tali orari.
L'amministratrice unica della società convenuta, escussa in sede di Testimone_6
interrogatorio formale il 27 settembre 2024, ha riferito che il ristorante apriva alle 19:45, ma che il personale arrivava tra le 17:00 e le 17:30, con termine massimo entro l'una. Ha precisato che il personale di cucina lasciava il posto di lavoro entro le 23:00. Quanto al turno di pranzo, ha riferito che in tali casi la sala apriva a mezzogiorno e chiudeva alle 16:00, mentre i cuochi entravano alle 10:00 e i lavapiatti alle 12:30 o 13:00.
Sebbene le dichiarazioni non siano uniformi, esse convergono nel delineare una media di circa 4 ore per i turni mattutini e tra 5 e 6 ore per quelli serali in cucina, con orari più lunghi per il personale di sala.
Tali indicazioni possono essere ritenute attendibili ai fini della determinazione delle effettive ore lavorate.
2.4. Con riferimento al documento n. 5 prodotto da parte ricorrente, recante la trascrizione di conversazioni WhatsApp intercorse, secondo quanto dedotto, tra il ricorrente e rappresentanti della società convenuta, occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, tali trascrizioni si presentano prive di qualsivoglia elemento idoneo a garantirne l'autenticità e l'affidabilità: esse non sono accompagnate da screenshot, riferimenti ai numeri di telefono, dati identificativi dei contatti, né risultano acquisite da perizia informatica o comunque da soggetto terzo che ne attesti la provenienza.
Si tratta, pertanto, di mere trasposizioni testuali prive di forma certificata, la cui attendibilità, già in sé compromessa, è stata espressamente contestata dalla parte resistente.
Ne consegue che, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., esse non possono considerarsi prove documentali dotate di piena efficacia.
In ogni caso, anche a voler ritenere le trascrizioni ammissibili come meri elementi indiziari, si osserva che il loro contenuto si riferisce ad un numero assai limitato di giornate lavorative, comunque circoscritte sia rispetto al periodo anteriore alla formalizzazione del contratto (24 luglio 2019), sia rispetto al periodo successivo alla sua cessazione (31 dicembre 2019).
La portata del materiale prodotto, per quantità e contenuto, risulta del tutto inidonea a dimostrare un impiego continuativo, stabile o comunque incompatibile con le caratteristiche tipiche del contratto di lavoro intermittente, così come disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n.
81/2015.
pagina 5 di 8 A tale conclusione si perviene anche alla luce delle numerose testimonianze raccolte in sede istruttoria, che – come già esposto – hanno delineato in maniera pressoché univoca un impiego del ricorrente avvenuto in modo discontinuo, prevalentemente nei fine settimana o in concomitanza con picchi di affluenza, su chiamata del datore di lavoro o dei suoi delegati, e con turni variabili, pienamente compatibili con la natura del rapporto intermittente.
L'attendibilità e la coerenza complessiva delle dichiarazioni rese dai testi, nonché la loro conformità a quanto riferito dalla stessa amministratrice della società convenuta, rendono superfluo qualunque ulteriore approfondimento in ordine al valore probatorio delle predette trascrizioni.
2.5. Va rilevato, in conclusione, che dagli atti e dall'istruttoria è emersa con sufficiente chiarezza la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente tra il ricorrente e la società convenuta, instaurato già anteriormente alla stipula del contratto formale in data 24 luglio
2019 e proseguito, secondo le medesime modalità, anche dopo la cessazione dello stesso, avvenuta il 31 dicembre 2019.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 3 ottobre 2017, n.
23056: “il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro […] tale modalità temporale di svolgimento della prestazione, ove sussistente, non esclude quindi
l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti”.
Nel caso in esame, pur risultando accertata la permanenza di un rapporto di lavoro subordinato nella forma del lavoro intermittente, lungo l'intero periodo oggetto di causa (dal 9 gennaio 2019 al
4 luglio 2020), le uniche giornate di lavoro effettivamente svolto che risultano specificamente provate sono le due giornate successive alla cessazione del contratto formalizzato, tra febbraio e marzo 2020.
Tali giornate sono state espressamente ammesse dalla stessa parte resistente, che ha riferito di aver fatto ricorso alla prestazione del lavoratore “in momenti di estrema emergenza” (vd. memoria di costituzione, pagina 4).
pagina 6 di 8 La resistente ha altresì dichiarato di aver corrisposto la relativa retribuzione, ma non ha fornito alcun riscontro documentale del pagamento, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico.
Tali due giornate devono, pertanto, essere ritenute lavorate e non retribuite.
Quanto alla determinazione della durata dell'orario di lavoro in tali giornate, si deve valorizzare la dichiarazione resa dall'amministratrice unica della società convenuta, la Testimone_6
quale, in sede di interrogatorio formale, ha indicato in sei ore la durata del turno serale per il personale di cucina.
In applicazione di tali criteri, si deve riconoscere al ricorrente un credito retributivo relativo a 12 ore complessive (sei ore per ciascuna giornata), da calcolarsi sulla base della retribuzione oraria di euro 8,21226, come risultante dalle buste paga versate in atti.
Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 98,55 (euro 8,21226 × 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., a decorrere dalla data di maturazione del credito.
In accoglimento parziale della domanda, deve dunque essere accertata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2019 e il 4 luglio 2020, e, per l'effetto, condannata la società convenuta al pagamento della somma di euro 98,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Deve invece essere rigettata la domanda, proposta in via subordinata, di regolarizzazione
CP_ della posizione contributiva del ricorrente, in quanto l' ente previdenziale titolare del rapporto giuridico oggetto della richiesta, costituisce contraddittore necessario in ordine a tale pretesa e non è stato ritualmente evocato in giudizio.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
– accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere intermittente tra il ricorrente e la convenuta nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2019 e il 4 luglio 2020;
– condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 98,55, a titolo di retribuzione per due giornate lavorative rese nei mesi di febbraio 2020 e marzo 2020, oltre pagina 7 di 8 interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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