Art. 1. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316 , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864 , che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362 , e 19 giugno 1978, n. 78/629 , relative alle misure lineari materializzate;
Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146 , che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362 ;
Considerata la necessita' di corrispondentemente modificare ed integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;
Visti l' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 , e l' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982 , concernenti la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864 , citato nelle premesse, conformemente all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982 e' il seguente:
"Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316 (vale a dire il D.P.R. n. 798/1982 )".
- Il testo dell' art. 22 del D.P.R. n. 798/1982 e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico".
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316 , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864 , che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362 , e 19 giugno 1978, n. 78/629 , relative alle misure lineari materializzate;
Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146 , che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362 ;
Considerata la necessita' di corrispondentemente modificare ed integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;
Visti l' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 , e l' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982 , concernenti la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864 , citato nelle premesse, conformemente all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982 e' il seguente:
"Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316 (vale a dire il D.P.R. n. 798/1982 )".
- Il testo dell' art. 22 del D.P.R. n. 798/1982 e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico".