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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1559/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Di Licodia - Piazza Umberto I 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024908204 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130000905601000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130013938638000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.10.2023, depositato in data 14.2.2024, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239024908204, notificata il 27.11.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 408,28, per mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320130000905601000 e n. 29320130013938638000 i cui ruoli sono stati formati dal Comune di Santa Maria di Licodia, per ICI, anno imposta 2007 e 2008, eccependo l'omessa notifica degli atti di accertamento, la decadenza e la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Comune di Santa Maria di Licodia Paternò, costituito in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato l'ultimo motivo di impugnazione (intervenuta prescrizione della pretesa tributaria), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Ebbene, ADER ha provato la notifica delle cartelle di pagamento, sottostanti l'intimazione impugnata, avvenuta il 29.4.2013 mediante consegna degli atti a mani del destinatario. L'intimazione pagamento impugnata è stata, però, notificata il 27.11.2023, ovvero oltre dieci anni dopo la notifica delle cartelle, senza che sia stata preceduta dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione che, trattandosi di imposta locale, è di cinque anni. Ne consegue che il ricorso va accolto per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Le spese di giudizio, poste a carico di ADER in quanto Ente che avrebbe dovuto notificare gli eventuali atti interruttivi, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Irripetibili nei confronti del Comune di Santa Maria di Licodia.
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2026
Giudice
ZI CI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Di Licodia - Piazza Umberto I 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024908204 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130000905601000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130013938638000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.10.2023, depositato in data 14.2.2024, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239024908204, notificata il 27.11.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 408,28, per mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320130000905601000 e n. 29320130013938638000 i cui ruoli sono stati formati dal Comune di Santa Maria di Licodia, per ICI, anno imposta 2007 e 2008, eccependo l'omessa notifica degli atti di accertamento, la decadenza e la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Comune di Santa Maria di Licodia Paternò, costituito in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato l'ultimo motivo di impugnazione (intervenuta prescrizione della pretesa tributaria), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Ebbene, ADER ha provato la notifica delle cartelle di pagamento, sottostanti l'intimazione impugnata, avvenuta il 29.4.2013 mediante consegna degli atti a mani del destinatario. L'intimazione pagamento impugnata è stata, però, notificata il 27.11.2023, ovvero oltre dieci anni dopo la notifica delle cartelle, senza che sia stata preceduta dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione che, trattandosi di imposta locale, è di cinque anni. Ne consegue che il ricorso va accolto per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Le spese di giudizio, poste a carico di ADER in quanto Ente che avrebbe dovuto notificare gli eventuali atti interruttivi, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Irripetibili nei confronti del Comune di Santa Maria di Licodia.
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2026
Giudice
ZI CI