Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
260/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10.4.1985 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA SIRONI,
e da
(c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2
(KR), il 20.11.1979 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
MARZIA PATRIGNANI;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 6
- ordinare al Comune competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) La casa familiare sita in Olginate (LC) – Via Senatore Pietro Amigoni n. 18, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà a quest'ultima assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti che Parte_1
rimarranno in uso e godimento alla stessa;
il Sig. ha prelevato i propri effetti e beni personali Pt_2 su accordo della Sig.ra per trasferirsi nell'abitazione in locazione in Calolziocorte (LC) - Parte_1
Via Butto n.3;
2) I figli maggiorenni e manterranno la propria residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2
madre in Olginate (LC) - Via Senatore Pietro Amigoni e vedranno il padre liberamente, con accordi che essi assumono di volta in volta a propria discrezione;
3) Il Sig. già a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione, Parte_2 contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Sig.ra la somma di € Per_2 Parte_1
300,00 (trecento) mensile oltre rivalutazione istat entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario a decorrere dal mese di dicembre 2024 finchè non sarà economicamente indipendente.
Quanto al figlio , maggiorenne affetto da disabilità, dato atto della permanenza pressochè Per_1 paritaria dello stesso presso l'uno ovvero l'altro genitore, le parti concordano che provvederanno direttamente al mantenimento di esso ciascuno per il tempo in cui terrà presso di sé. Per_1
Entrambi si faranno carico del 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche, dentistiche e sportive di entrambi i figli come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, che di seguito di riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a). visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per pagina 2 di 6 l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, pregale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato prescuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese pagina 3 di 6 per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 150,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
5) Le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito e riscosso interamente dalla
Sig.ra Le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora fruibili, nonché il diritto di Parte_1 dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse del minore, saranno suddivise al 50% tra i genitori. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
6) Nessun contributo nel mantenimento verrà previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti. 7) Ciascuno dei coniugi rimarrà intestatario del proprio conto corrente.
8) Entrambi i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra e l'altra dall'uno.
pagina 4 di 6 9) I coniugi si impegnano a dare esecuzione alle condizioni contenute nel presente atto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
10) Le spese legali della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il giorno 8.8.2007 a Belcastro, nel corso del quale sono nati i figli (a Crotone, il 3.8.2006) e Persona_3 Per_4
(a Lecco, il 3.7.2005), entrambi maggiorenni.
[...]
Con ricorso depositato il 20.2.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli, considerato che la figlia , frequenta l'ultimo anno della scuola Per_2
secondaria di secondo grado e, quindi, non è economicamente autosufficiente, mentre il figlio , invalido al 100%, percepisce un'indennità di circa € 1.200,00 Per_1
mensili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Belcastro, il giorno 8.8.2008 (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2007), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
pagina 5 di 6 2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELCASTRO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE, come da separata ordinanza, che la presente causa venga rimessa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio, davanti a questo Giudice Relatore, in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE rel IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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